EREDITA’ AI MINORI OBBLIGATORIO L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO ART
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione.
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori( e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374
PERCHE’ QUESTO?
PERCHE’ UNA EREDITA’ PUO’ ESSER EPASSIVA CIOE’ AVERE PIU’ DEBITI CHE BENI, QUINDI IL MINORE E GLI INTERDETTI VANNO TUTELATI!!
L’accettazione tacita dell’eredità non rientra nei poteri del rappresentante legale e, pertanto, è improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’incapace, che rimane nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare l’eredità o di rinunziare alla stessa entro il termine di prescrizione.
1)Ai sensi dell’art. 471 c.c., l’eredità devoluta ai minori deve essere accettata con il beneficio di inventario e che non possono essere ammesse modalità di accettazione diverse da quella beneficiata, a prescindere dal valore del compendio ereditario, di guisa che ogni altra e diversa forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti.
2) L‘art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis.
3) Ne consegue che l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione.
4) L’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall’art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice.
5) Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell’inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.
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Donazione
L’art. 471 c.c. disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che la accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce effetti giuridici nei confronti dell’incapace.
Cassazione civile sez. II 03 marzo 2009 n. 5111
Successione
Ai sensi dell’art. 471 c.c., l’eredità devoluta ai minori deve essere accettata con il beneficio di inventario e che non possono essere ammesse modalità di accettazione diverse da quella beneficiata, a prescindere dal valore del compendio ereditario, di guisa che ogni altra e diversa forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti.
Tribunale Asti 13 maggio 2011
L’accettazione tacita dell’eredità non rientra nei poteri del rappresentante legale e, pertanto, è improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’incapace, che rimane nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare l’eredità o di rinunziare alla stessa entro il termine di prescrizione. Cassa App. Catanzaro 26 novembre 2002
Cassazione civile sez. I 01 febbraio 2007 n. 2211
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso da quello prescritto dall’art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all’incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l’accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace, che resta nella posizione di chiamato all’eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità entro il termine della prescrizione.
Cassazione civile sez. I 01 febbraio 2007 n. 2211
L’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall’art. 485 c.c. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell’art. 489 c.c., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell’inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.
Cassazione civile sez. II 24 luglio 2000 n. 9648 EREDITA’ MINORI OBBLIGATORIO L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO
Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (art. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).
Cassazione civile sez. II 23 agosto 1999 n. 8832 EREDITA’ MINORI OBBLIGATORIO L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO