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A seguito della nuova legge in materia di affido condiviso sembra doversi ritenere che il legislatore abbia inteso dare per la prima volta una disciplina unitaria e coerente ai procedimenti in materia di filiazione naturale instaurati da uno dei genitori nei confronti dell’altro al fine di veder regolato, in tutti i suoi aspetti, l’esercizio della potestà, parificando l’intervento giudiziario, sotto il profilo sostanziale, processuale e di competenza, a quello previsto per i figli di genitori coniugati. Ne consegue pertanto che il tribunale per i minorenni, ritenuta la propria incompetenza funzionale a pronunciarsi sulla domanda di affidamento e regolamentazione del diritto di visita, e rilevato altresì che altro giudice ha rilevato la propria incompetenza, ritiene sussistenti i presupposti per procedere alla richiesta di ufficio del regolamento di competenza e, sospeso il procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Lo ius superveniens rappresentato dall’articolo 155 del c.c. nel testo novellato dalla legge 8/2/2006 n. 54 è operante anche nel giudizio divorzile. La disciplina del cosiddetto affido condiviso si applica anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 54/2006 (16/3/2006). Ciò si desume sia dalla natura e dalla funzione dei provvedimenti relativi ad affidamento e mantenimento dei minori che dalle indicazioni offerte dalla legge stessa: si tratta infatti di norme sostanziali che possono essere invocate dai genitori in ogni tempo e si applicano anche ai rapporti già definiti con sentenza irrevocabile, come precisa l’articolo 4, comma 1, della legge citata. Né a ciò è di ostacolo il fatto che manchi un’esplicita richiesta a opera delle parti, trattandosi pur sempre di materia relativa a diritti indisponibili ed essendo comunque riservata al giudice la qualificazione giuridica dei rapporti regolati in forza di provvedimento giurisdizionale.

In tema di affidamento dei figli minori, l’affido alternato ­ tradizionalmente previsto come possibile dal diritto di famiglia italiano ­ è soluzione educativa di limitate applicazioni, atteso che assicura buoni risultati unicamente allorché sussista un preciso accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, compreso il figlio, condividono la soluzione. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte la scelta dei giudici dei merito di disporre l’affido condivisoappare corretta, oltre che adeguatamente motivata ­ soprattutto sulla base dei desiderata del minore ultradodicenne, tenuto presente che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori ­ e insuscettibile di critica innanzi al giudice di legittimità).

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In tema di separazione dei coniugi, relativamente ai provvedimenti con riguardo ai figli, la scelta dell’affidamentocondiviso è prioritaria, così come l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Detta regola può essere derogata – come nel caso di specie ove entrambi i coniugi non sono mai riusciti a trovare una autonomia nella gestione della genitorialità – quando la sua applicazione risulta pregiudizievole per l’interesse della minore.

Quindi nel divorzio giudiziale Bologna, divorzio consensuale Bologna,separazione consensuale, separazione giudiziale Bologna l’affido ocndiviso è la scelta prioritaria !

L’affido condiviso deve considerarsi, ai sensi dell’art. 155 c.c., la regola generale da applicare nel caso di separazione e di divorzio.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che il mancato o discontinuo esercizio del diritto di visita da parte di uno dei genitori può rappresentare motivo della scelta dell’affido esclusivo all’altro genitore.

Ed infatti, in una simile situazione, può risultare più giusto e conforme all’interesse dei figli l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitore, tenuto conto che una lunga assenza da parte dell’altro genitore può generare nei figli non poche problematiche e difficoltà nel riaccostarsi a quest’ultimo, per loro quasi uno sconosciuto, senza la presenza di una persona nota.

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L’affido condiviso deve considerarsi, ai sensi dell’art. 155 c.c., la regola generale da applicare nel caso di separazione e di divorzio.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che il mancato o discontinuo esercizio del diritto di visita da parte di uno dei genitori può rappresentare motivo della scelta dell’affido esclusivo all’altro genitore.

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