DIVORZIO E TENORE DI VITA , E’ UN ADDIO?

 

 

DIVORZIO E TENORE DI VITA , E’ UN ADDIO? AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

Anche  l’ordinanza n. 5975/2019 aveva detto addio al tenore di vita,

In particolare, adesso nella valutazione dell’ammontare dell’assegno divorzile, il giudice di merito deve prendere in considerazione il concreto contributo, economico e non, che l’ex ha apportato alla vita di coppia o familiare.

DIVORZIO E TENORE DI VITA , E’ UN ADDIO? AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA
DIVORZIO E TENORE DI VITA , E’ UN ADDIO? AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA

PARAMETRO DEL TENORE DI VITA!

Il parametro del “tenore di vita” – se applicato anche nella fase dell’an debeatur – collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, come già osservato (supra, sub n. 2.1), con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale – a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. -, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto – in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale.

 

COME SI SONO ESPRESSE LE SEZIONI UNITE?

sottrazione internazionale minori
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Sezioni Unite n. 11490 del 1990, secondo cui “(….) è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata (….) privilegia le conseguenze di una perdurante (….) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto (….)” (pag. 38); 2) l’affermazione della “funzione di riequilibrio” delle condizioni economiche degli ex coniugi attribuita da tale sentenza all’assegno di divorzio: “(….) poichè il giudizio sull’an del diritto all’assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l’apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (….), è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l’inadeguatezza dei mezzi dell’avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell’assegno” (pagg. 24-25: si noti l’evidente commistione tra gli oggetti delle due fasi del giudizio).