Le cause di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili, del matrimonio, previste dall’art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 :
operano in presenza del presupposto che, per effetto di esse, la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. L’accertamento che in tal senso compie il giudice costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in Cassazione, se correttamente e adeguatamente motivata. Perché si verifichi il presupposto su indicato non è necessario che entrambi i coniugi siano concordi nel volere, o nel ritenere avvenuta, la dissoluzione della predetta unione. Al contrario, proprio perché il mantenimento o la ricostituzione della comunione stessa richiede il concorso delle volontà dei due coniugi, è sufficiente la contraria volontà di uno solo di essi perché il giudice di merito possa, in presenza di ogni altra circostanza all’uopo pertinente, ritenere sussistente il presupposto innanzi indicato. Né d’altronde è necessario che la predetta contraria volontà manifestata da uno dei coniugi con il fatto di separarsi e di persistere nello stato di separazione, sia giustificata da un fatto obiettivo o da colpa della controparte, in quanto la legge dà rilevanza a detto stato (ed al suo protrarsi per il tempo previsto in proposito) indipendentemente dall’assenza di colpa del coniuge che si fa attore.
Ai fini della proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di cui all’art. 3, comma primo, n. 1, lett. a) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (condanna dell’altro coniuge, con sentenza passata in giudicato, all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale), l’accertamento della sussistenza dei motivi di particolare valore morale e sociale è rimesso al giudice penale e non spetta, quindi, al giudice del divorzio, il quale non può riconsiderare la condotta dell’imputato condannato con sentenza passata in giudicato.
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Quando nel giudizio diretto ad ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio l’attore faccia valere, quale presupposto per ottenere il divorzio, una sentenza di separazione personale emessa da un giudice straniero, la domanda che così si propone non mira a costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che la sentenza straniera ha determinato, ma ad esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, con la conseguenza che si è al di fuori dell’ambito della delibazione della sentenza straniera, in via principale o incidentale, disciplinata dagli artt. 796 e seguenti c.p.c.
L’autorità giudiziaria investita della richiesta della pronuncia di divorzio fondata sulla presenza di una delle fattispecie previste alternativamente dall’art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898 del 1970 (separazione di fatto e separazione giudiziale), non può pronunciare il divorzio d’ufficio accertando che esisteva una delle altre fattispecie legali (nella specie, a norma dell’art. 3, lett. e), L. 898 del 1970 per il solo fatto che ad altri effetti era stata prodotta in giudizio la sentenza di divorzio straniera).
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La reversibilità della disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, nonostante l’infruttuoso tentativo di conciliazione, che può portare il giudice del divorzio a negare la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in presenza di una delle situazioni previste dall’art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nella specie, stato di separazione legale protrattosi per il termine previsto), sussiste ove ricorrano concreti elementi idonei ad evidenziare, in termini di probabilità e non di mera possibilità, una ragionevole prevedibilità di ricostruzione di detta comunione a breve scadenza. – Al fine dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre lo stato di separazione di fatto può considerarsi interrotto dalla ripresa della mera convivenza materiale, ovvero dal solo ripristino dell’intesa spirituale dei coniugi, l’interruzione della separazione legale può ravvisarsi solo nel caso di ricostruzione del consorzio familiare in tutti i suoi rapporti materiali e spirituali. Al fine indicato, pertanto, una temporanea ripresa della coabitazione, fra coniugi legalmente separati, può considerarsi interruttiva dello stato di separazione solo se evidenzi un’inequivoca intenzione di dare nuova vita alla società coniugale.
Alla stregua della testuale formulazione degli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nonché della ratio della stessa, il divorzio non viene pronunziato sulla base della mera constatazione della ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3 della legge, occorrendo che il giudice accerti anche l’essenziale condizione della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale. Tale impossibilità può essere desunta dal giudice anche presuntivamente, oltre che dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla lunga durata della separazione di fatto e da altre circostanze, sempre che siffatto accertamento sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il potere inquisitorio che la legge (ultimo comma dell’art. 4 della L. 1 dicembre 1970, n. 898) riconosce al giudice istruttore in tema di divorzio può e deve essere concretamente esercitato sempreché le parti si siano comportate in modo da ingenerare il sospetto di una collusione pregiudizievole alla corretta applicazione della legge, oppure abbiano dedotto in primo ed in secondo grado elementi di fatto verso i quali possa essere utilmente indirizzata l’indagine d’ufficio. – Quando il periodo di separazione di fatto, riconosciuto dalla legge al limitato fine giuridico di valido presupposto per la pronunzia di divorzio, risulti già completato prima del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che sancisce lo stato di separazione legale, questo provvedimento non può eliminare quel presupposto giuridico che era già divenuto utilmente operante, abilitando il soggetto interessato a proporre la domanda di scioglimento del matrimonio. Pertanto, nell’ipotesi considerata, il termine previsto dall’art. 3, n. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, per la proposizione della domanda di divorzio, decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza e non dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice.
l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori : sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla.La legittimazione individuale straordinaria, di cui all’art. 2476, comma 3, c.c., che consente al socio di proporre l’azione sociale di responsabilità, essendo riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., permane anche in sede di gravame, quand’anche la società abbia omesso di impugnare la sentenza reiettiva della domanda risarcitoria, salva la sola ipotesi in cui l’azione sia stata fatta oggetto di rinuncia o transazione da parte dell’ente, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 2476 c.c., in materia di maggioranza deliberativa e potere di veto. sulla natura del contratto di mandato sussistente tra la società e l’amministratore secondo una sentenza della Cassazione[4] l’amministratore di una società, il quale, al momento e per effetto dell’assunzione delle funzioni, acquisti la disponibilità di fondi «occulti» costituiti dal precedente amministratore, e poi li impieghi o spenda, avvalendosi di quelle funzioni, all’insaputa della società, risponde verso la società medesima non quale terzo ed a titolo di illecito aquiliano, ma, ai sensi dell’art. 2392 cod. civ., per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal mandato ad amministrare, senza che rilevi distinguere, a questo fine, fra atti compiuti nell’interesse e nell’ambito della gestione dell’impresa sociale ed atti indirizzati a scopi personali, o comunque non coincidenti con quelli societari. Peraltro, mentre, in entrambi i casi, la responsabilità di cui alla citata norma è ravvisabile per l’inosservanza del dovere di tenere la società al corrente dell’esistenza di beni sociali e degli atti di utilizzazione di essi, con conseguente risarcibilità del pregiudizio discendente alla società stessa dall’ignoranza della propria effettiva situazione patrimoniale e gestionale, nella seconda ipotesi, a tale responsabilità per occultamento, si aggiunge quella per l’obiettiva sottrazione o dissipazione dei cespiti, la quale impone il risarcimento anche del corrispondente nocumento verificatosi sulla consistenza economica dell’ente. La responsabilità[5] degli amministratori ha assunto una diversa configurazione dopo la riforma societaria del 2003, a secondo se si tratti di una S.r.l. dove si fa riferimento alla diligenza dell’uomo medio ovvero di una S.p.a. dove il parametro di valutazione è la competenza professionale richiesta dall’incarico. La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa. – Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato. In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata per i danni ad essa cagionati da operazioni illegittime, il giudice ben può tenere conto, al fine di ricostruire nei limiti del possibile l’andamento degli affari sociali, e di valutare gli effetti concreti dell’operato degli amministratori medesimi, delle risultanze di scritture contabili informali, ossia non conformi alle prescrizioni di legge. Nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l’art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l’azione di responsabilità spettante alla società, nei cui confronti, pertanto, deve essere integrato il contraddittorio, quale litisconsorte necessaria. La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che prevede la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci, quelle tra la società e i soci nonché quelle promosse dagli amministratori e dai sindaci, in dipendenza di affari sociali o dell’interpretazione o esecuzione dello statuto sociale, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, non rilevando che quest’ultimo sia anche socio della società. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità va deliberato, anche nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2487 in relazione art. 2393, primo comma, c.c. nel testo antecedente l’entrata in vigore del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 3 , dall’assemblea dei soci: la mancanza di tale presupposto, incidente sulla legittimazione processuale del rappresentante della società, può anche essere rilevato d’ufficio dal giudice. Nelle società a responsabilità limitata in cui non esiste il collegio sindacale, il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione, (art. 2489, primo comma, ult. parte, c.c.) è inderogabile (ult. comma, art. cit.) perché posto a tutela di interessi insopprimibili nella vita e nella gestione della società, mancante dell’organo di controllo. Pertanto, nel caso in cui lo statuto deroghi alla legge in senso più favorevole alla minoranza, abbassando il suddetto quorum, tale vantaggio non può essere eliminato se non con il consenso di tutti i soci, a prescindere dall’entità del valore della quota di ciascuno di essi.
La valutazione del giudice del merito in ordine alla possibilità di ricostituire il consorzio familiare, al fine di escludere la pronuncia di divorzio, è bensì incensurabile in sede di legittimità per quanto attiene agli accertamenti di fatto, ma è censurabile per quanto attiene alla rispondenza dei criteri seguiti alla concezione del matrimonio, non già contrattualistica ma comunitaria, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che comportano una convivenza caratterizzata da una certa organizzazione domestica, dal reciproco aiuto, dai rapporti sessuali (almeno normalmente), nonché dall’intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, anche quando la solidarietà esiga sacrificio. E, nel caso di separazione di fatto durata oltre sei anni, non sono sufficienti a fare ritenere la possibilità di ricostruire il consorzio familiare la cura di un coniuge per gli affari economici comuni, la reciproca cordialità di rapporti e l’interesse per la vita dei figli.
Il divorzio non dipende dalla mera volontà del coniuge istante, né viene pronunciato in base alla mera constatazione di una delle cause previste dall’art. 3 della legge stessa; per contro, la relativa declaratoria è il risultato dell’esercizio del potere-dovere del giudice di accertare, oltre l’esistenza in concreto delle ipotesi tassativamente elencate in detta norma, anche l’essenziale condizione della impossibilità di mantenere o costituire il consorzio coniugale.
L’art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 espressamente stabilisce che l’eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte; pertanto, il giudice non può rilevarla d’ufficio, non investendo profili d’ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti ai rapporti tra i coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e conseguentemente provare l’avvenuta riconciliazione. (Nella fattispecie la ricorrente, contumace in primo grado, aveva per la prima volta proposto l’eccezione di riconciliazione in fase di appello con conseguente e confermata declaratoria d’inammissibilità da parte del giudice di secondo grado).
Per promuovere il giudizio di divorzio è sufficiente — ai sensi dell’articolo 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970
:che sia divenuta definitiva la pronuncia di separazione, essendo irrilevante che la sentenza stessa sia stata impugnata nel solo capo relativo ai provvedimenti consequenziali (nella specie, era stato impugnato il solo capo concernente l’assegnazione della casa coniugale).
Le disposizioni della L. n. 898 del 1970 sui casi di scioglimento del matrimonio spiegano i propri effetti anche in relazione ai matrimoni precedentemente celebrati, anche se concordatari, in qualunque tempo contratti, in applicazione del principio della immediata operatività dello ius superveniens sui rapporti non esauriti, senza che ciò importi l’efficacia retroattiva di tale normativa, essendo questa destinata soltanto a regolare gli effetti del rapporto matrimoniale in corso senza incidere sul fatto generatore di esso.
Ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. f) della L. n. 898 del 1970, la non consumazione del matrimonio non incide, di per sé, sull’esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Da ciò consegue che essa non tocca — di per sé — la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull’applicazione della normativa relativa all’assegno di divorzio.
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La dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dall’art. 3 della L. 898 del 1970 (oggi dagli artt. 1 e 7 della L. n. 74 del 1987), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell’essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio familiare per effetto della definitività della rottura dell’unione spirituale e materiale tra i coniugi (accertamento di ampiezza ed approfondimento diversi, secondo le circostanze emergenti dagli atti e le deduzioni svolte in concerto dalle parti). L’asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da uno dei coniugi in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall’altro coniuge, ha, pertanto, come suo indefettibile presupposto, l’avvenuta riconciliazione (ossia la ricostituzione del nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali), e va accertato attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi — valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale — piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto la inesistenza di una insanabile frattura del vincolo coniugale per il solo fatto che il marito, pur vivendo in un’altra città e con un’altra donna, tornasse in famiglia nei soli fine settimana, provvedendo, in tali occasioni, con la moglie, al menage domestico ed all’educazione dei figli: la S.C., nell’affermare il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la sentenza impugnata).
In tema di divorzio, la condanna all’ergastolo o alla reclusione superiore a quindici anni, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale, legittima di per sé l’altro coniuge a proporre ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 3, comma primo, n. 1, lett. a), della L. 1 dicembre 1970, n. 898, mentre restano prive di effetto le modifiche della pena su cui si è formato il giudicato, che possano intervenire come conseguenza di provvedimenti di clemenza di qualsiasi natura, atteso che la ragione della norma è costituita dal disvalore morale e sociale riversato sul coniuge da quel tipo di condanna, che rende il vincolo matrimoniale, presumibilmente, non tollerabile. –
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Avvocato in diritto di famiglia a Bologna si occupa delle seguenti materie: Separazioni, Divorzi, Modifica delle Condizioni di separazione o divorzio, accordi di convivenza, assegnazione della casa coniugale, negoziazione assistita, tutela del patrimonio familiare,
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Azione di Disconoscimento della Paternità
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Avvocato in diritto di famiglia a Bologna assiste il cliente unioni civili, sottrazione di minori, maltrattamenti in famiglia, stalking, successioni, richieste risarcitorie per danni familiari, addebito della separazione, diritto di visita dei nonni, procedimenti di sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.
Avvocato in diritto di famiglia a Bologna assiste il cliente nella fase “distruttiva” del rapporto matrimoniale e familiare, dalla separazione al divorzio; cura i problemi relativi ai figli,
Iniziando con un divorzio consensuale, i coniugi rispettano la scelta di:
Contribuire al mantenimento dei figli
Dividere le proprietà che erano in comunioni di bene
Si decide a chi spetta la casa coniugale
Si divide il tempo che i figli devono condividere con entrambi i genitori
Affidamento dei figli per un genitore referente
In caso di figli minorenni occorre l’assistenza e la consulenza di un Avvocato DivorzistaBologna che deve occuparsi della loro tutela in modo che non ci sia una rivalsa o vendetta da parte di uno dei due coniugi che possono comunque sconvolgere la loro stabilità emotiva.
Avvocato in diritto di famiglia a Bologna assiste il cliente garantendone l’interesse superiore e affrontando anche le questioni di natura patrimoniale come l’assegno di mantenimento, l’assegno divorzile e l’assegnazione della casa familiare.
L’avvocato matrimonialista o avvocato divorzista è un avvocato che maturato esperienza, sensibilità e conoscenza approfondita delle situazioni complesse giuridiche della cessazione del matrimonio e degli obblighi dei coniugi tra loro e verso i figli.
In questa accezione si staglia una figura dell’avvocato matrimonialista come grande tecnico del diritto di famiglia,
il divorzio Breve introdotto dalLa legge del 26 maggio 2015 numero 55 ha ridotto sia i tempi che i costi e la procedura si semplifica parecchio.
La padronanza della materia in tema di separazione personale dei coniugi, affidamento e tutela dei minori, nonché divisioni ereditarie, garantiscono massima professionalità nel settore indicato. In un sistema giudiziario lento e macchinoso come quello italiano, grazie alla recente riforma in materia di negoziazione assistita e divorzio breve, lo Studio Legale avvocato esperto diritto di famiglia Bologna avvocato Sergio Armaroli ha portato a termine separazioni personali dei coniugi in tempi brevissimi e con risultati stabili nel tempo.
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Divorzio Breve esattamente come funziona?
La legge del 26 maggio 2015 sul divorzio breve stabilisce che bisogna più attendere i tre anni per poter deporre il ricorso di divorzio, bensì si è data la possibilità di poter chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (qualora sia stato effettuato un matrimonio religioso) e il completo scioglimento dello stesso (qualora sia stato effettuato il matrimonio civile) dopo sei mesi dall’udienza del Presidente di separazione consensuale o un anno dopo la separazione giudiziale
Divorzio Breve: tempi, costi e procedura
A introdurre questa nuova normativa è stata la legge 55/15.
LEGGE DIVORZIO BREVE:
Art. 1
Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
Art. 3
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lo Studio legale avvocato a Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli quale avvocato Matrimonialista o avvocato divorzista a Bologna si aggiorna costantemente con particolare interesse sul settore riguardante la famiglia, prestando assistenza e consulenza legale per la gestione delle vicende ad essa relative, quali:
Composizione della crisi familiare
Separazioni
Divorzi: 2) Accordi di Convivenza 3) Modifiche di condizioni di Separazione 4) Modifiche di condizioni di Divorzio 5) Divorzio breve Rapporti patrimoniali tra i coniugi: 6)Alimenti 7)Mantenimento dei figli
Dopo la recente sentenza sul cambio di rotta circa il tenore di vita che pare orami superato come criterio per determinare assegno mantenimento la Suprema corte ha stabilito:
I principali “indici” – salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie – per accertare, nella fase di giudizio sull’an debeatur, la sussistenza, o no, dell’indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio – e, quindi, l’adeguatezza”, o no, dei “mezzi”, nonchè la possibilità, o no “per ragioni oggettive”, dello stesso di procurarseli possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza (“dimora abituale”: art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10).
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali – salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l’eventuale ausilio della polizia tributaria ( L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9) -, soprattutto “le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale” formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
ECCO IL NUOVO PRINCIPIO DI DIRITTO DELLA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell’ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell'”autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all’assegno di divorzio fatto valere dall’ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest’ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento all'”indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge;
B) deve “tener conto”, nella fase del quantum debeatur – informata al principio della “solidarietà economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole ( artt. 2 e 23 Cost. ), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell’assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all’esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(….) condizioni dei coniugi, (….) ragioni della decisione, (….) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (….) reddito di entrambi (….)”), e “valutare” “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”, al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova ( art. 2697 cod. civ.).
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