DIVISIONE TRA EREDI LITIGIOSI :COLLAZIONE
La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione
AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA MILANO VICENZA TREVISO VENEZIA
DIVISIONE – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Collazione ed imputazione – Resa dei conti – Oggetto – In genere – Collazione – Presupposti – Asse da dividere – Esistenza – Necessità – Fondamento
La collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse é stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 30/05/2018) Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/12/2020, n. 28196 (rv. 659836-01)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Collazione e azione di riduzione – Differenze – Concorso tra i due istituti – Condizioni – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Oggetto – Porzioni degli eredi legittimi – In genere
Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/03/2018)
Tribunale Torino, Sez. II, Sentenza, 02/09/2020
La collazione, a differenza di quanto accade nell’azione di riduzione (per effetto della quale non si determina alcun incremento della massa comune, ma implica che, a soli fini di calcolo, si tenga conto delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, onde accertare l’eventuale esistenza di una lesione, che giustifichi poi la riduzione delle donazioni e negli stretti limiti necessari a reintegrare la quota di legittima), assicura l’effettivo rientro del bene nella massa da dividere, o comunque del suo controvalore (nel diverso caso in cui il donatario opti per la colla
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 11/01/2018, n. 536 (rv. 647378-01)
CONTRATTI IN GENERE – Simulazione (nozione) – Prova – Testimoniale erede – Azione di accertamento di dissimulate donazioni – Limiti probatori alla simulazione – Condizioni – Dispensa dalla collazione – Irrilevanza – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere in genere
In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall’art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l’azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”; né consente il superamento, da parte dell’erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell’atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ANCONA, 21/10/2014)
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 22/03/2017, n. 7237 (rv. 643666-01)
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere domanda giudiziale – Criteri di individuazione – Domanda di simulazione – Riferimento alla incidenza del “donatum” sulla quota disponibile – Proposizione di domanda di riduzione – Esclusione – Fondamento
In tema di divisione ereditaria, poiché, ai fini dell’individuazione della domanda proposta, non può prescindersi dalla disamina congiunta della “causa petendi” e del “petitum”, se, sotto il primo profilo, la parte ha fatto riferimento alla possibilità di donazioni lesive della quota di legittima, non può ritenersi che sia stata proposta un’azione di riduzione ove il “petitum” rientri in quello dell’azione di divisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era stata proposta solo la domanda di divisione ereditaria, in quanto l’autonoma domanda di riduzione avrebbe dovuto essere formulata espressamente ed, inoltre, la parte aveva richiesto di includere nel patrimonio da dividere, oltre al “relictum”, anche il preteso “donatum”, risultato assicurato dal diverso istituto della collazione). (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANIA, 16/11/2015)
Il legittimario(1) [536 c.c.] che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario(2) [484, 557 c.c.] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità [519 ss. c.c.]. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto [493, 505, 494 c.c.](2).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni [555 c.c.] o di disposizioni testamentarie [554 c.c.], deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti(3), salvo che ne sia stato espressamente dispensato(4) [552, 553, 724 c.c.].
Il legittimario che succede per rappresentazione [467 ss. c.c.] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [740 c.c.].
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori(5).
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione [737 ss. c.c.].
In tema di azione di riduzione delle donazioni e dei legati, qualora il testatore abbia disposto a titolo universale dell’intero asse ereditario, la condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è esclusa nell’ipotesi in cui il legittimario, essendo stato totalmente pretermesso, non assume, ai sensi dell’art. 467 secondo comma c.c., la qualità di chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria non venga ridotta nei suoi confronti; tale regola è stata da tempo estesa all’erede legittimo sul rilievo che, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero patrimonio con atti di donazione, anche nella successione ab intestato può configurarsi la totale pretermissione del legittimario il quale, per l’assenza di beni relitti, si trovi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge; infatti, la disposizione di cui all’art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l’effettività della lesione della riserva e, inoltre, all’esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell’erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l’azione di riduzione della liberalità.
Cass. civ., Sez. III, 13/05/2021, n. 12872
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L’azione ad supplendam aut implendam legitimam di cui agli artt. 553 c.c. ss., è un’azione personale, e non un’azione reale dalla quale deriva una pronuncia di natura costitutiva avente l’effetto di risolvere, con effetto limitato alle parti, le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima. L’azione di riduzione può avere ad oggetto sia i beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione e sia beni che, al momento dell’apertura della successione, ne erano già usciti per effetto di donazioni.
Corte d’Appello Napoli, Sez. II, Sentenza, 12/03/2021, n. 935
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L’atto di costituzione in mora è idoneo ad interrompere la prescrizione solo di diritti obbligatori, tra i quali non va annoverato certamente il diritto del legittimario a veder ridotte le disposizioni lesive della sua quota. Ed invero, l’azione di riduzione ha natura personale in quanto essa non mira a rivendicare il bene posseduto dal beneficiario dell’atto di liberalità, ma soltanto a far valere sul rispettivo valore le ragioni successorie spettanti al legittimario preterito, con la conseguenza che ad essa non corrisponde un obbligo, di prestazione della controparte, anteriore alla iniziativa del legittimario.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 04/09/2020, n. 18468 (rv. 659168-01)
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SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione – Diversità di presupposti e di finalità – Conseguenze – Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione – Accettazione del contradittorio – Necessità
L’azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l’esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 10/12/2014)