Disconoscimento di paternità: contestazione termini

Disconoscimento di paternità: contestazione termini

Affrontare la problematica di disconoscimento di paternita’ è sicuramente una questione assai delicata e molto complessa.

In effetti si tratta di sostenere che il figlio avuto dalla propria moglie non è il tuo, quindi di fatto accusare la moglie di avere  avuto altra relazione e che il figlio è nato da altro uomo .

 

INVITO SEMPRE ALLA MASSIMA CAUTELA  PRIMA DI INTRAPRENDERE TALE AZIONE PER I RISVOLTI PERSONALI E MATRIMONIALI ALLA QUALE L’AZIONE SICURAMENTE CONDUCE

 

Nell’azione di disconoscimento di paternità, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 6 maggio 1985, n. 134), il termine annuale di decadenza dell’azione, di cui all’art. 244 c.c., nel testo anteriore al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 18, decorre dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.

Questa Corte (cfr. Cass. 26 giugno 2014, n. 14556) ha sancito il principio che la regola posta dall’art. 244 c.c., comma 2, novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 18 predetto – secondo cui il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, che decorre, nel caso in cui egli provi di aver ignorato l’adulterio della moglie al momento del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza si applica anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.

La norma, peraltro, ha recepito un principio costituente ormai “diritto vivente” (sin da Cass. 30 maggio 2013, n. 13638).

Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scoperta dell’adulterio commesso all’epoca del concepimento va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro – rappresentato o da una e propria uomo vera relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio: il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556; 23 aprile 2003, n. 6477).

Che non possa parlarsi tout court di “materia indisponibile” con riguardo a qualsiasi elemento oggetto di prova in giudizio, invero, è stato già chiarito da questa Corte, la quale ha precisato che, se è vero che l’azione di disconoscimento della paternità verte in materia di diritti indisponibili in relazione ai quali non è ammesso alcun tipo di negoziazione o di rinunzia, nondimeno “l’indagine sull’epoca della conoscenza dell’adulterio, ai fini della prova della tempestività dell’azione di disconoscimento della paternità fondata sull’adulterio della moglie, inerisce a un dato cronologico ed oggettivamente neutro che va autonomamente provato con ogni mezzo di prova consentito dall’ordinamento, quale evento condizionante l’ammissibilità dell’azione e quindi estraneo alla materia attinente allo status” (così, in motivazione, Cass. 26 giugno 2014, n. 14556).

Inoltre, si è già chiarito che, in tema di azione di disconoscimento di paternità, trova applicazione, ai fini dell’individuazione del thema probandum, il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, anche se “l’effetto della non contestazione non può essere lo stesso che essa produce in presenza di situazioni giuridiche di cui le parti possono liberamente disporre: l’interesse pubblico che sta alla base dell’indisponibilità della situazione giuridica dedotta in giudizio, se da un lato non impedisce al giudice di avvalersi di tutti gli elementi e degli argomenti di prova di cui dispone ai fini dell’accertamento dei fatti, ivi compresi quelli desumibili dalla condotta processuale delle parti, dall’altro però esclude che egli possa ritenersi vincolato a ritenere sussistenti o insussistenti determinati fatti in virtù di dichiarazioni o ammissioni delle stesse, la cui valutazione resta pertanto devoluta al suo prudente apprezzamento” (Cass. 11 giugno 2014, n. 13217).

Ciò conduce al parziale superamento di un orientamento meno recente, secondo cui “l’attore deve dare la prova che l’azione è stata promossa entro il termine senza che alcun rilievo possa avere in proposito la circostanza che nessuna parte abbia eccepito il decorso del termine” (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512), posto che non era stato all’epoca ancora sancito il principio di cui all’art. 115 c.p.c.; mentre, come subito si dirà, non si pone qui in discussione la regola del rilievo d’ufficio della decadenza, che non è soggetta invero ad eccezione di parte.

Con riguardo al termine di decadenza dall’azione di disconoscimento della filiazione, invero, occorre ora operare alcune precisazioni.

L’efficacia del principio di non contestazione, pure da affermarsi al riguardo, non vuol dire però che sul punto la regola divenga assimilabile a quella dell’eccezione di parte, restando, invece, la decadenza sempre rilevabile d’ufficio, ove emerga dagli atti (nota essendo la differenza concettuale tra eccezione in senso stretto e principio di non contestazione, posti su piani diversi), in ragione della preminenza dell’interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone.

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