DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA
Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile. DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA delle obbligazioni e dei contratti. Diritto del condominio e delle locazioni. Diritto di famiglia e del minore. Diritto delle successioni. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Responsabilità medica.
Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Recesso unilaterale recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. – Presupposti – Non inadempienza del contraente recedente – Necessità – Criterio di valutazione. Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria contratto preliminare di vendita – Versamento della caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente – Successiva dichiarazione di nullità del preliminare con sentenza passata in giudicato – Diritto della parte ad esigere la restituzione della caparra – Sussistenza – Preclusione del giudicato – Insussistenza. Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria – Recesso – Legittimità – Condizioni – Inadempimento di non scarsa importanza – Necessità – Valutazione da parte del giudice dell’incidenza sull’economia complessiva del contratto – Criteri
Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria – Recesso – Legittimità – Condizioni – Inadempimento di non scarsa importanza – Necessità – Valutazione da parte del giudice dell’incidenza sull’economia complessiva del contratto – Criteri.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|28 giugno 2012| n. 10953
Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria – Parte non inadempiente – Ricorso al rimedio ordinario della risoluzione – Ammissibilità – Conseguenze – Restituzione della caparra – Fondamento – Maggior danno – Onere probatorio a carico della parte non inadempiente – Previsione cumulativa di clausola penale e caparra confirmatoria – Funzione – Determinazione preventiva del danno spettante al contraente non inadempiente.
In tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo questo (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte, maggiorata degli interessi) “in re ipsa”, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione riguarda esclusivamente l’eventuale maggior danno subito per effetto dell’inadempimento dell’altra parte. Peraltro, ove nello stesso contratto sia stipulata una clausola penale in aggiunta alla caparra confirmatoria, tale ulteriore danno risulta automaticamente determinato nel “quantum” previsto a titolo di penale, la quale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la risoluzione.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|25 ottobre 2010| n. 21838
Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria – Risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale – Recesso della parte adempiente ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. nel caso di caparraconfirmatoria – Ammissibilità – Fondamento – Condizioni.
La risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l’inadempimento dell’altra parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del recedente.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|16 maggio 2019| n. 13241
Contratti in genere – Scioglimento del contratto – Recesso unilaterale recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. – Presupposti – Non inadempienza del contraente recedente – Necessità – Criterio di valutazione.
Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l’indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all’uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall’inadempimento della controparte.
DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|10 maggio 2019| n. 12549
Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria – Recesso – Legittimità – Condizioni – Inadempimento di non scarsa importanza – Necessità – Valutazione da parte del giudice dell’incidenza sull’economia complessiva del contratto – Criteri.
La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Pertanto, nell’ indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|19 settembre 2019| n. 23409
Contratti in genere – Caparra – Confirmatoria contratto preliminare di vendita – Versamento della caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente – Successiva dichiarazione di nullità del preliminare con sentenza passata in giudicato – Diritto della parte ad esigere la restituzione della caparra – Sussistenza – Preclusione del giudicato – Insussistenza.
Qualora all’atto della stipula di un contratto preliminare di compravendita il promissario acquirente abbia versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria ed il contratto preliminare sia stato successivamente dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, il promissario acquirente ha diritto – senza che possa configurarsi la preclusione del giudicato – alla restituzione della caparra stessa.
DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|10 maggio 2019| n. 12549
DIRITTO IMMOBILIARE BOLOGNA in genere – Caparra – Confirmatoria – Recesso – Legittimità – Condizioni – Inadempimento di non scarsa importanza – Necessità – Valutazione da parte del giudice dell’incidenza sull’economia complessiva del contratto – Criteri.
La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Pertanto, nell’ indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio.