diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze stipulate in vita dal de cuius
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto (se non in presenza di specifiche indicazioni) delle sue eventuali disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.
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diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze stipulate in vita dal de cuius TREVISO
diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze stipulate in vita dal de cuius PADOVA
Tribunale Treviso, 27/02/2020
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) › In genere
Sussiste il diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze assicurative stipulate in vita dal de cuius e, in caso di diniego, può esserne ordinata l’ostensione da parte del Giudice.
diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze stipulate in vita dal de cuius
Tribunale Vicenza, Sez. I, 10/05/2016
Nelle cause ereditarie, ai fini della prova della simulazione, i successori universali possono eccezionalmente assumere la figura di terzi quando difendono un diritto proprio che essi hanno per legge. Nell’anzidetta posizione, in particolare, si trova l’erede legittimo che chiede la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, in realtà celante una donazione, quando agisce a tutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità della riserva contro l’atto simulato e propone, in concreto una domanda di riduzione, di nullità o di inefficacia della donazione dissimulata, sulla premessa che l’atto simulato comporta una diminuzione della sua quota di legittima. Al di fuori di tali ipotesi, e dunque laddove all’esercizio dell’azione di simulazione non si accompagna la proposizione di una espressa domanda di riduzione e di reintegra della quota di legittima, essendo l’azione di simulazione diretta unicamente a far rientrare l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, il ricorso sia alla prova testimoniale che alla prova per presunzioni deve ritenersi precluso, atteso che l’erede, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non può qualificarsi terzo rispetto al negozio.
diritto dell’erede legittimo di accesso ai dati delle polizze stipulate in vita dal de cuius
Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 09/04/2021, n. 9487
In mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. La quota dell’istituito ex re è determinata, perciò, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtù espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda.
Tribunale Savona, Sentenza, 04/01/2021
Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto (se non in presenza di specifiche indicazioni) delle sue eventuali disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/12/2020, n. 28196 (rv.
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – In genere – Collazione e azione di riduzione – Differenze – Concorso tra i due istituti – Condizioni – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Oggetto – Porzioni degli eredi legittimi – In genere
Mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO TORINO, 16/03/2018)
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/05/2017, n. 13660 (rv. 644469-01)
La donazione fatta ad un legittimario dal defunto a valere in conto legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, è soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli artt. 555 e 559 c.c., non implicando tale clausola una volontà del “de cuius” diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell’azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto, invece, stabilito per le disposizioni testamentarie dall’art. 558, comma 2, c.c., e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l’eccedenza rispetto alla sua porzione legittima. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 23/02/2012)