Successioni ‘mortis causa’ – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Legittimari legato in sostituzione di legittima –
Successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865 – Applicabilità del vigente art. 551 c.c. – Fondamento. Successioni ‘mortis causa’ – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Misura della quota di riserva – Coniuge – Diritto di abitazione e di uso sui mobili diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge del ‘de cuius’ ex art. 540, comma 2, c.c. – Successione necessaria – Attribuzione quantitativa aggiuntiva – Configurabilità considerando il valore del ‘relictum’ e dell’eventuale ‘donatum’. Successioni ‘mortis causa’ – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Effetti – In genere reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario con riconoscimento degli interessi legali – Diritto ai frutti – Esclusione – Fondamento.
Al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l’azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l’inefficacia.
In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del “relictum” (e del “donatum”, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.
Il vigente art. 551 c.c., che reca la disciplina del legato in sostituzione di legittima, ha carattere interpretativo, e non innovativo, ed è quindi applicabile anche alle successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865.
Successioni – Testamento pubblico – Legato in sostituzione della legittima – Azione di riduzione – Accettazione della tacitazione dei diritti successori – Doglianze fondate su una lettura alternativa del compendio probatorio acquisito – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2356/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata ex lege in Roma p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il provvedimento n. 1205/2011 della Corte D’appello di Genova, depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– (OMISSIS) e’ nipote di (OMISSIS) e figlia di (OMISSIS), una dei sette figli nati dall’unione della (OMISSIS) con (OMISSIS);
– la (OMISSIS) aveva con testamento pubblico del 1937 istituito eredi universali in parti uguali solo i tre figli maschi mentre alle quattro figlie aveva lasciato la somma di Lire 6.000 a tacitazione di ogni loro diritto sulla sua eredita’;
– a definitiva regolazione della successione della (OMISSIS) era stato redatto l’atto pubblico del 14/3/1955 contenente anche la sottoscrizione della ricorrente, la quale, pero’, nell’ambito del giudizio intentato nel luglio 1997 per far accertare il suo diritto quale successore mortis causa della madre (OMISSIS) ad una quota dell’eredita’ della propria nonna (OMISSIS), aveva proposto la querela di falso avente ad oggetto la suddetta sottoscrizione;
– il Tribunale di La Spezia aveva rigettato le domande attoree e avverso tale decisione (OMISSIS) aveva proposto gravame contestando le risultanze della ctu e l’applicazione dell’articolo 551 c.c., vigente alla fattispecie che riguardava una successione testamentaria fondata su un testamento del 1937, aperta nel 1941 e a suo avviso disciplinata, in base al principio tempus regit actum, dal previgente codice civile del 1865 per il quale l’azione di riduzione era imprescrittibile;
– la Corte d’appello di Genova aveva respinto l’appello, evidenziando l’esauriente istruttoria e la convincente indagine grafologica del ctu nonche’ la correttezza dell’applicazione dell’articolo 551 c.c., vigente alla successione della (OMISSIS) che, seppure aperta nel 1941, non si era ancora esaurita al momento di entrata in vigore del codice nel 1942;
– infine, la Corte territoriale aveva evidenziato come sia per comportamenti concludenti che per tabulas, (OMISSIS) avesse rinunciato a conseguire l’accertamento della qualita’ di erede, avendo dichiarato nell’atto notarile del 1955 di accettare la tacitazione dei diritti successori come convenuto e non avendo, per oltre quarant’anni, allegato alcuna condotta rivendicativa sulla successione della nonna;
– la cassazione della sentenza della Corte genovese n. 1205 depositata il 30/11/2011 e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso notificato il 9/1/2013 ed articolato in tre motivi, cui ha resistito (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di (OMISSIS), mentre non si e’ costituito l’intimato (OMISSIS).
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 184 c.p.c., anche in riferimento agli articoli 69 e 70 c.p.c., in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova articolati dalla ricorrente, fra cui la mancata rinnovazione della ctu grafologica e le prove orali finalizzate all’accertamento del patrimonio immobiliare del capostipite (OMISSIS);
– il motivo e’ infondato perche’ nella sostanza non indica in che cosa sarebbe consistita la violazione delle richiamate disposizioni ma mira, piuttosto, a conseguire una diversa valutazione del materiale probatorio – gia’ specificamente vagliato dai giudici di merito anche in relazione alle doglianze sottoposte con l’appello – e non ammessa in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 9097/2017; id. 19547/2017);
– con il secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte respinto la richiesta di chiarimenti al ctu circa la autenticita’ della firma apposta e rilevante nell’ambito della querela di falso proposta in via incidentale in primo grado, sulla scorta della ritenuta “incredibilita’” della circostanza che il notaio possa vere redatto un atto falso;
– il motivo e’ infondato perche’ la Corte territoriale ha evidenziato come l’osservazione del giudice di prime cure, censurata anche in questa sede, vada posta in logico collegamento con le considerazioni riguardanti la piena attendibilita’ della ctu cosicche’, in tale contesto, essa appare meramente rafforzativa della conclusione tecnica riguardante la personale sottoscrizione dell’atto pubblico da parte della (OMISSIS);
– con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice del gravame errato nell’applicazione dell’articolo 551 c.c., vigente mentre avrebbe dovuto applicare la disciplina del codice civile del 1865, atteso che il testamento della (OMISSIS) risaliva al 1937 e che l’apertura della successione della stessa risaliva al 1941, in epoca precedente all’entrata in vigore del codice civile vigente (21/4/1942);
– in particolare, l’errore sarebbe riconducibile all’errato presupposto che la (OMISSIS) abbia, con la sottoscrizione dell’atto pubblico nel 1955, accettato il legato in sostituzione di legittima, circostanza, invece, contestata;
– il motivo e’ infondato atteso che l’articolo 551 c.c., vigente, che disciplina il legato in sostituzione della legittima, ha carattere interpretativo e non innovativo ed e’, quindi, applicabile anche alle successioni aperte sotto il vigore del codice civile del 1865 (cosi’ Cass. sentenza n. 2289 del 5/7/1968);
– in considerazione dell’infondatezza di tutti motivi, il ricorso va rigettato e, in applicazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente come liquidate in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 4300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso del 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.