Diritti riservati ai legittimari  – Azione di reintegrazione della quota di legittima

Diritti riservati ai legittimari  – Azione di reintegrazione della quota di legittima

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SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE
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BOLOGNA Successioni – Successione materna ab intestato – Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario – Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – Collazione ereditaria – Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile – Onere della rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) – Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) – Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;

L’attore chiedeva altresì di accertare il valore dell’asse ereditario e dei beni che lo componevano, che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con la formazione delle quote e il progetto di divisione; in subordine, che la riduzione delle donazioni fosse operata determinando, in concreto, la quota di legittima spettante ad ognuno degli eredi, che fosse accertato l’ammontare della quota di riserva e, conseguentemente, della lesione causata dalle liberalità della de cuius rispetto alla quota dell’attore, con condanna dei convenuti al controvalore in denaro di quanto da ognuno ricevuto in eccedenza alla quota al medesimo spettante, oltre ai frutti come sopra indicati.

 

 

 

 

Infatti, ai sensi dell’art.556 c.c. occorre formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte; tra questi, i beni costituenti il c.d. relictum, come detto inesistenti; occorre poi procedere alla detrazione dei debiti e, successivamente, alla riunione fittizia, previa individuazione del donatum.

Stante la mancata allegazione di debiti della de cuius o della massa, non resta che compiere l’operazione contabile diretta a determinare il valore del donatum ai fini del calcolo della legittima.

Infatti, a mente dell’art.737 c.c., i figli (i loro discendenti ed il coniuge) che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a ciò dispensati; il secondo comma precisa che la dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

Nell’atto pubblico datato (omissis).1989 (doc.1 attoreo) i donanti, genitori delle odierne parti, oltre a prevedere sui beni immobili donati il diritto di usufrutto congiuntivo e successivo con diritto di accrescimento a favore del più longevo, espressamente stabilirono che si trattava di anticipo di eredità ed espressero la dispensa da collazione della donazione.

La dispensa da collazione, come si è visto, può operare ovviamente soltanto nei limiti della disponibile, nel senso che i donatari possono ricevere, oltre alla quota di legittima, in più rispetto agli altri legittimari, la quota disponibile.

In altre parole, con la dispensa dalla collazione il donatario può ritenere la donazione fino alla concorrenza della quota disponibile, in uno con la sua quota di riserva; la dispensa non lo sottrae, invece, dagli effetti dell’azione di riduzione esercitata dal legittimario per il recupero della quota parte dei beni donatigli in eccedenza alla disponibile.

 

 

  1. R.G. 6132/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Carolina Gentili – Presidente Relatore

dott. Cinzia Gamberini – Giudice

dott. Daniela Nunno – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6132/2020 promossa da:

YY (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Dellosso, elettivamente domiciliato in via Ciro Giovinazzi, 70 Taranto, presso il difensore avv. Giuseppe Dellosso

ATTORE

contro

XX (c.f. omissise JJ (c.f. omissis), con il patrocinio dell’avv. Maurizio Lazzari, elettivamente domiciliato in via Luigi Carlo Farini, 28 Bologna, presso il difensore avv. Maurizio Lazzari

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per YY:

a) Ricostruire la massa ereditaria della madre D. G. V. M., includendo all’eventuale relictum il donatum – ex art. 746 c.c. – attuando la reintegrazione della quota mediante condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al conferimento dei beni in natura ricevuti in vita dalla defunta madre, oltre ai frutti dalla data di apertura della successione; in caso di indisponibilità dei beni in natura, per qualsiasi ragione, condannare i convenuti a conferire il controvalore in denaro di quanto ognuno ricevuto in eccedenza alla quota a lui spettante, oltre ai frutti come sopra indicati;

  1. b) Accertare il valore dell’asse ereditario al momento della morte della madre D. G. V. M. e dei beni che lo compongono, e procedere disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria con la formazione delle quote e il relativo progetto di divisione a mezzo CTU;
  2. c) In via gradata, operarsi la riduzione delle donazioni sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante ad ognuno, accertando l’ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le liberalità della de cuius alla quota del ricorrente, con condanna dei convenuti al controvalore in denaro di quanto ognuno ricevuto in eccedenza alla quota a lui spettante, oltre ai frutti come sopra indicati;
  3. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore anticipatario.”.

Per XX e JJ:

Ribadiscono le conclusioni di merito già rassegnate e chiedono che venga disposta la compensazione delle spese di lite.

Ed invero non è stata data la possibilità agli odierni convenuti di dirimere la questione in via stragiudiziale, atteso che persino la procedura di mediazione, come risulta dall’atto di citazione a pag. 3, è stata promossa solo dopo l’introduzione del giudizio, vanificando ogni possibilità di composizione bonaria della lite.

Parte convenuta ha infatti sin da subito manifestato, già con atto introduttivo, la propria disponibilità a riconoscere in favore dell’attore la sua quota di legittima, pur ritenendo ingiusta la domanda per le ragioni già esposte in atti.

Ad ogni buon conto, nella non creduta ipotesi di soccombenza, si ritiene debba essere esclusa la solidarietà dei convenuti, non ricorrendone i presupposti di legge.

Con ogni provvedimento in merito alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

  1. Con atto di citazione notificato nel maggio 2020, YY conveniva in giudizio i germani JJ e XX, per sentir accertare la propria qualità di erede legittimo della madre, D. G. V. M., deceduta in (omissis), (Bologna), il (omissis).2019, e la propria totale pretermissione, domandando la reintegra della quota di legittima al medesimo riservata e lesa dalla donazione, effettuata dalla madre in data (omissis).1989 mediante atto pubblico a ministero Notaio V. L. in favore della sorella XX e del fratello JJ, che aveva interessato gli unici beni facente parte del patrimonio materno; di conseguenza domandava la condanna di questi ultimi al conferimento dei beni in natura ricevuti in vita dalla madre, oltre ai frutti dalla data di apertura della successione; in caso di indisponibilità dei beni in natura per qualsiasi ragione, chiedeva la condanna dei convenuti a conferire il controvalore in denaro, oltre ai frutti calcolati come sopra.

L’attore chiedeva altresì di accertare il valore dell’asse ereditario e dei beni che lo componevano, che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria con la formazione delle quote e il progetto di divisione; in subordine, che la riduzione delle donazioni fosse operata determinando, in concreto, la quota di legittima spettante ad ognuno degli eredi, che fosse accertato l’ammontare della quota di riserva e, conseguentemente, della lesione causata dalle liberalità della de cuius rispetto alla quota dell’attore, con condanna dei convenuti al controvalore in denaro di quanto da ognuno ricevuto in eccedenza alla quota al medesimo spettante, oltre ai frutti come sopra indicati.

Il tutto con vittoria di spese di lite.

In fatto, parte attrice esponeva che, al momento dell’apertura della successione materna, non era stato rinvenuto alcun bene, posto che la defunta si era spogliata in vita di tutto il suo patrimonio, donandolo ai figli XX e JJ con il citato atto di donazione. In particolare, erano stati donati:

1) alla sorella XX:

– la metà indivisa della casa in (omissis), (Taranto), sita al primo piano di via (omissis) n. 4 (composta da quattro vani ed accessori, censita al N.C.E.U. del Comune di (omissis) alla partita n. 3118, foglio 12, part. 336, sub. 3);

– la metà indivisa del locale in (omissis), (Taranto), sita al piano terra di via (omissis) n. 4 (di mq. 20 censito al N.C.E.U. del Comune di (omissis) alla partita n. 3118, foglio 12, part. 336, sub. 2);

– la metà indivisa della casa in (omissis), (Taranto), sita al piano terra di via (omissis) n. 4 (Taranto) (composta da tre vani ed accessori, censita al N.C.E.U. del Comune di (omissis) alla partita n. 3118, foglio 12, part. 336, sub. 4)

2) al fratello JJ:

– la metà indivisa di un terreno formato da un unico corpo, sito in agro di (omissis) alla località “(omissis)”, (Taranto), esteso complessivamente ettari 1 are 49 e centiare 65 (ha1,49.55) di natura vigneto e mandorleto, censito al N.C.T. del comune di (omissis) alla partita n.2742, in ditta, alla parte dante causa, come segue foglio 20, particelle 67, 147, 197/2, 201 e alla partita 3626 foglio 20 particelle 198 e 202.

In diritto l’attore osservava che, quale erede legittimo della madre, il medesimo succedeva per la quota di 1/3 ai sensi dell’art.566 c.c.; che, non essendo stato rinvenuto alcun bene, per la determinazione della quota di riserva, occorreva determinare la quota disponibile in favore dei figli donatari in base all’art.556 c.c. e, a tal fine, bisognava formare il patrimonio relitto, riunire fittiziamente le donazioni e a quel punto evidenziare la lesione della quota riservata al legittimario, procedendo alla collazione ex art.737 e 746 c.c. e quindi, ove necessario, operare la riduzione ex artt. 553 e ss. c.c.

Parte attrice dava infine atto di aver avviato la procedura di mediazione obbligatoria.

  1. I convenuti si costituivano congiuntamente, eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art.164 co. 1 n.7 c.p.c., posto che mancava nella vocatio in iusl’accertamento che la costituzione oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza avrebbe comportato le decadenze di cui all’art.38 c.p.c.; benché consapevoli che la costituzione dei convenuti sanasse i vizi della citazione, chiedevano fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione.

Nel merito, domandavano il rigetto della domanda sub a) proposta da controparte, non essendo stata fornita alcuna prova della qualità di erede in capo alla medesima; infatti, l’”autorizzazione al seppellimento” della salma depositata da parte attrice con la dicitura “certificato di morte” non era idonea a provare alcunché e neppure il certificato di morte, non desumendosi da esso quali e quanti fossero i successori del defunto né se i chiamati avessero o meno accettato l’eredità, con la conseguenza che il Giudice non potesse accertare neppure la qualità di eredi dei convenuti.

Parte convenuta rilevava, altresì, che, da un lato, la domanda di divisione poteva essere formulata soltanto da uno dei coeredi, per cui tale qualità costituiva condizione dell’azione, e, dall’altro, in forza dell’art.784 c.p.c., occorreva proporre la domanda nei confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti, se vi fossero, ai sensi dell’art.1113 c.c., prove tutte che non erano state offerte; da ciò conseguiva l’improcedibilità della domanda.

Del tutto superflua era, inoltre, la domanda di dichiarazione di apertura della successione nei confronti di tutti i figli della defunta, in quanto trattavasi di fattispecie che si verificava ex lege al momento del decesso di D. G. V. M., avvenuto in data (omissis).2019.

Al contrario la ricostruzione dell’asse ereditario presupponeva l’accertamento del diritto alla divisione, svolgendosi il giudizio di divisione in due fasi, nella prima delle quali era necessario accertare la qualità di erede; inoltre, non era stata fornita documentazione alcuna in merito alla consistenza del patrimonio ereditario, se non l’atto di donazione e la copia di alcune visure catastali storiche (queste ultime prive di valore probatorio), per cui non sussistevano elementi per la corretta ricostruzione del patrimonio della defunta.

I convenuti, ad ogni buon conto, dichiaravano di non volersi sottrarre alla collazione ed, anzi, di essere disponibili a conferire i beni ricevuti in donazione dalla madre, dalla quale nell’atto pubblico erano stati dispensati con riguardo all’obbligo di collazione, dispensa di cui bisognava tener conto ai fini della formazione delle rispettive quote; quanto ai frutti, spettava a parte attrice provare la loro sussistenza ed ammontare con decorrenza dalla domanda giudiziale, e non dall’apertura della successione; sotto tale aspetto la domanda era improcedibile e, in ogni caso, andava rigettata.

Dato che la ricostruzione del patrimonio relitto era prodromica all’accertamento del relativo valore, si rimettevano a giustizia sull’ammissione di consulenza tecnica estimativa; non si opponevano, per gli stessi motivi, allo scioglimento della comunione, mentre evidenziavano, in ordine alla formazione delle quote, che la dispensa da collazione operava nel senso di attribuirgli la quota disponibile, per cui non potevano che applicarsi le sole norme sulla quota di riserva.

XX ed JJ, pur non si opponendosi tout court alle domande ex adverso formulate, sempre che venissero sanate le lacune in precedenza evidenziate, rilevavano, tuttavia, che i genitori, in vita, non avevano operato alcuna ingiustizia nei confronti di YY, in quanto avevano tenuto conto dell’usucapione a questi permessa con riguardo ad alcuni beni immobili, già di proprietà dei genitori medesimi, di valore analogo a quello donato agli altri due figli.

I convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni:

In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, primo comma n. 7, c.p.c., poiché manca nella vocatio in ius l’avvertimento che la costituzione oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. e, conseguentemente, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.

In via preliminare, si eccepisce l’improcedibilità della domanda per tutte le ragioni esposte nel presente atto.

Nel merito, nella denegata ipotesi in cui la domanda non venga dichiarata improcedibile e si possa procedere con la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e con la ricostruzione e la stima dell’intero patrimonio ereditario i convenuti non si oppongono alla domanda di divisione e alla domanda di riduzione qualora all’esito dell’istruttoria, il cui onere grava su parte attrice, si rivelasse necessario operare in tal senso e chiedono:

– accertare e dichiarare che la donazione effettuata in vita in loro favore dalla Sig.ra D. G. V. M. contiene espressa dispensa dalla collazione e conseguentemente tenerne conto ai fini della formazione delle rispettive quote;

– rigettarsi la domanda di corresponsione dei frutti dei beni immobili oggetto di donazione per tutte le ragioni esposte; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, chiedono che i frutti vengano calcolati dalla data di proposizione della domanda.”.

  1. Alla prima udienza del 5.11.2020, il primo Giudice Istruttore, vista l’eccezione di nullità della citazione sollevata dalla parte convenuta, fissava nuova udienza exart.164 co.3 c.p.c. per il giorno 4.3.2021; in tale udienza, il secondo Giudice Istruttore, «..rilevato che per costante giurisprudenza di legittimità la qualità di erede, necessaria sia per fondare la legittimazione ad agire ma anche ai fini della titolarità sostanziale del diritto rivendicato, è oggetto di prova nel processo e tale prova può essere assolta fino al momento della decisione..», disponeva procedersi oltre ed assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c., fissando per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova l’udienza dell’8 luglio 2021.
  2. L’attore nella prima memoria exart.183 co. 6 c.p.c. depositava il certificato storico di famiglia e dichiarava di aver accettato espressamente l’eredità e, comunque, di averla già accettata tacitamente, avendo posto in essere atti che manifestavano la relativa volontà; osservava che, sulla scorta delle ispezioni ipotecarie prodotte in tale occasione, emergeva che la de cuius non possedesse altri beni immobili al momento del decesso diversi dai beni donati e che quelli donati ad JJ fossero tutti pignorati dal Banco di Napoli.

Alla luce di quanto sopra, l’attore rassegnava le seguenti conclusioni:

a) Accertare la qualità di erede di YY e, per l’effetto, dichiarare aperta la successione legittima di D. G. V. M. nata a (omissis), (Taranto), il (omissis).1921 e deceduta in (omissis), (Bologna), in favore dei figli YY, XX e JJ;

  1. b) Ricostruire la massa ereditaria della madre D. G. V. M., includendo all’eventuale relictum il donatum – ex art. 746 c.c. attuando la reintegrazione della quota mediante condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di spettanza, al conferimento dei beni in natura ricevuti in vita dalla defunta madre, oltre ai frutti dalla data di apertura della successione; in caso di indisponibilità dei beni in natura, per qualsiasi ragione, condannare i convenuti a conferire il controvalore in denaro di quanto ognuno ricevuto in eccedenza alla quota a lui spettante, oltre ai frutti come sopra indicati;
  2. c) Accertare il valore dell’asse ereditario e dei beni che lo compongono, e procedere disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria con la formazione delle quote e il relativo progetto di divisione a mezzo CTU;
  3. d) In via gradata, operarsi la riduzione delle donazioni sino a determinazione, in concreto, della quota di legittima spettante ad ognuno, accertando l’ammontare della quota di riserva e quindi della lesione che ad essa hanno apportato le liberalità della de cuius alla quota del ricorrente, con condanna dei convenuti al controvalore in denaro di quanto ognuno ricevuto in eccedenza alla quota a lui spettante, oltre ai frutti come sopra indicati;
  4. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
  5. Nella memoria exart.183 co. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice formulava istanza di interrogatorio formale del fratello JJ sulla circostanze che i beni donati in vita dalla madre fossero stati pignorati e venduti all’asta dal Banco di Napoli ed acquistati dalla moglie di JJ, D’A. L., nonché, sempre nei confronti del fratello, di rendiconto dei frutti derivanti dalla gestione di tali terreni dalla donazione fino alla domanda giudiziale; in via subordinata, chiedeva che fossero acquisite informazioni da AGEA sulle erogazioni operate e, in ogni caso, che venisse disposta consulenza tecnica per determinare il valore dei beni donati, il loro valore locativo ed i frutti ricavati.

I convenuti depositavano l’atto di donazione (omissis).1989 a riprova della dispensa da collazione, l’atto di citazione in rinnovazione, notificato dall’attore ai propri genitori per accertare l’usucapione di terreni che risultavano ormai in sua proprietà, ed il testamento pubblico del padre, A. G., datato (omissis).1989; chiedevano l’interrogatorio di controparte sulla convocazione davanti al notaio V. L. per la data del (omissis).1989, con l’intento di provare che l’incontro era destinato a formalizzare l’atto di donazione dei terreni dai genitori in suo favore e che, in tale occasione, il padre aveva redatto il testamento pubblico in cui lasciava in legato all’attore due terreni, che si aggiungevano ai terreni oggetto della domanda di usucapione, giudizio nel quale i genitori erano rimasti contumaci.

Nella terza memoria l’attore si opponeva alle prove richieste dai fratelli, perché irrilevanti, dal momento che i beni indicati nel testamento paterno non erano neppure di proprietà del testatore, dimostrando documentalmente che erano stato riscattati dall’attore medesimo nei confronti della Regione Puglia, mentre i terreni usucapiti erano in parte oggetto di pignoramento immobiliare, iscritto da parte del Banco di Napoli in danno della madre e del convenuto JJ, e in altra parte non riguardavano il giudizio.

Nella terza memoria i convenuti ribadivano che i terreni donati ad JJ non fossero più di sua proprietà, a nulla rilevando chi li avesse acquisiti in sede di espropriazione immobiliare, con la conseguenza che andava conferito il relativo controvalore in denaro della quota di sua competenza, maggiorata dei c.d. frutti civili calcolati dalla domanda giudiziale, ai sensi dell’art.561 co. 3 c.c., e, quindi, degli interessi al tasso legale; poiché, tuttavia alcuno dei beni donati aveva reso frutti, la richiesta di consulenza tecnica sul punto doveva essere rigettata.

  1. All’udienza dell’8.7.2021 il Giudice disponeva consulenza tecnica d’ufficio per la ricostruzione dell’asse ereditario e la valutazione dei relativi beni, nominando il Geom. Sergio Bonoli; all’udienza dell’8.9.2021, tenuta dal Got. Dott. Martino in sostituzione della Dott.ssa Arceri, nonostante la presenza di parti e del consulente tecnico d’ufficio, veniva disposto un rinvio di una settimana per i medesimi incombenti, disponendo che l’udienza si svolgesse in modalità cartolare; quindi, detto GOT conferiva l’incarico alla successiva udienza cartolare, assegnando termine di giorni 120 dall’inizio delle operazioni peritali (fissate per il giorno 1.10.2021) per deposito della relazione scritta, termine prorogato di trenta giorni con decreto del 5.1.2022.

Depositato l’elaborato, all’udienza del 13.4.2022 (tenuta dal GOT in modalità cartolare) la causa veniva rinviata davanti al Giudice Istruttore togato per decidere sulle richieste delle parti, fissando a tal fine l’udienza del 19.05.2022; in detta sede, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 10.10.2022, da tenersi sempre in modalità cartolare; con ordinanza fuori udienza del 6.10.2022, il Giudice dott.ssa Alessandra Arceri, considerati il proprio prossimo trasferimento alla Corte di Appello di Milano e la conseguente necessità di riorganizzazione del ruolo, fissava per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza in forma cartolare del 24 gennaio 2023; subentrata la scrivente nel ruolo con decorrenza dal 14.12.2023, la causa veniva rinviata all’udienza del 14.9.2023, allorquando veniva trattenuta in decisione (rectius rimessa al Collegio, in quanto controversia rientrante tra quelle indicate dall’art.50-bis n.6 c.p.c., in vigore alla data della notifica dell’atto introduttivo, nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale).

  1. Per quanto concerne la procedibilità della domanda, la mediazione risulta avviata dopo l’inizio del presente giudizio, come espressamente dichiarato da parte attrice nell’ultima proposizione dell’atto introduttivo; l’unico incontro si è tenuto in data 5.11.2020 alla presenza dell’attore, di XX e di delegato di JJ, nella persona di C. M., ma ha avuto esito negativo, in quanto entrambe le parti contrapposte hanno dichiarato di non voler procedere al tentativo di mediazione.

Il Collegio osserva come, indubbiamente, abbia poche probabilità di successo un percorso di mediazione avviato dopo la notifica dell’atto di citazione, ricevuta dai convenuti alla fine del mese di maggio 2020, tenuto conto che l’incontro davanti all’Organismo di mediazione è stato fissato per lo stesso giorno in cui si è celebrata la prima udienza, allorquando i convenuti medesimi avevano già dovuto nominare il difensore e depositare la comparsa di costituzione e risposta con l’eventuale documentazione, sostenendone gli esborsi necessari per apprestare tutte le difese.

Va, tuttavia, rimarcato che la disponibilità espressa da parte convenuta di voler riconoscere le pretese successorie avanzate dal proprio fratello quale erede necessario si sono rivelate mero flatus vocis, non avendo mai avuto alcun riscontro concreto, rappresentato anche solo da un’offerta informale di versamento delle somme dovute; al contrario, i convenuti hanno sollevato molteplici eccezioni e contestazioni fino agli scritti difensivi finali.

I reciproci comportamenti processuali verranno, pertanto, valutati nella sede opportuna, cioè al momento della decisione sulle domande ex art.91 e 92 c.p.c.

  1. Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito precisati.

Il Tribunale esamina, in primo luogo, le questioni preliminari di merito.

H.1 Dal punto di vista delle verifiche ex art.784 c.p.c., all’esito della documentazione prodotta da parte attrice con la memoria ex art.183 co. 6 n.1 c.p.c. è agevole accertare che eredi di D. G. V. M., deceduta a (omissis), (Bologna, il (omissis).2019, sono i tre figli, odierne parti del giudizio, stante l’anteriore decesso del coniuge, A. G., intervenuto il (omissis).1991, come da certificato di famiglia storico della de cuius prodotto da parte attrice, ed essendo pacifico che la successione sia ab intestato.

I predetti eredi hanno quindi acquistato i diritti successori stabiliti dall’art.566 c.c., cioè parti uguali del patrimonio materno.

Inoltre, è incontestato che al momento dell’apertura della successione non fosse nota l’esistenza di alcun bene, mobile o immobile, ancora posseduto da D. G. V. M., si deve procedere alla ricostruzione delle eventuali liberalità, dirette o indirette, poste in essere durante la vita dalla de cuius.

Da qui nasce la domanda attorea di applicazione dell’art.555 c.c., a norma del quale le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Concludendo la disamina della questione preliminare relativa alla soggettività (attiva e passiva), il Tribunale osserva che l’azione di riduzione, essendo un’azione personale diretta a rendere inefficace nei confronti del legittimario l’atto donativo/liberale, non sussiste alcun litisconsorzio necessario né attivo né passivo, poiché il legittimario può agire per la sola sua quota di legittima e non può ottenere più di essa, essendo solo richiesta la presenza in causa del legittimario e del beneficiario della disposizione lesiva.

Conseguentemente la domanda risulta correttamente proposta da soggetto legittimato attivamente, in quanto erede necessario pretermesso totalmente, nei confronti dei donatari, unici legittimati passivamente; quanto ai creditori iscritti, ai quali deve essere notificato l’avviso di cui all’art.1311 c.c. ai fini dell’intervento nel giudizio di divisione, non risultavano presenti neppure al momento della consulenza tecnica e quindi neppure alla data della decisione, stante la vendita dell’immobile pignorato in limine litis.

H.2 Tanto premesso sulla individuazione dei legittimati, va rammentato che, laddove il legittimario agisca per la riduzione delle donazioni lesive, egli ha l’onere, da assolversi con la maggiore precisione possibile, di rappresentare l’entità complessiva del patrimonio relitto dal de cuius, al netto dei debiti, ed al lordo di eventuali donazioni, in modo da motivare concretamente, con buona approssimazione, la lesione subìta (v. per es. Cassazione civile sez. II – 13/06/2018, n. 15510).

Nel caso di specie, parte attrice ha provato l’assenza di qualsivoglia bene immobile intestato a D. G. V. M. al momento dell’apertura della di lei successione legittima, mediante ispezione ipotecaria a nome della defunta, ed ha allegato, senza essere smentito, l’inesistenza di altri beni ereditari mobili; ha, altresì, documentato la donazione compiuta dai genitori a beneficio dei fratelli convenuti mediante atto pubblico a ministero Notar V. L. in data (omissis).1989 (cfr. documento allegato senza numero all’atto di citazione).

A loro volta, i convenuti sostengono che l’attore avesse già ricevuto indirettamente dalla madre alcuni beni immobili, permettendogli di usucapirli, cioè non opponendosi a che il figlio YY li possedesse uti dominus; a tal fine, essi hanno prodotto l’atto di citazione in rinnovazione (doc. 4) notificato da quest’ultimo alla madre nel 2012, in cui erano indicati i seguenti terreni: terreni siti in (omissis), località (omissis), (Taranto), della superficie di ettari 0.51.82, catastalmente censiti al NCT foglio 32 particelle 240, 241 e 242.

Benché in detto atto sia scritto che i terreni in questione sarebbero già stati ricevuti dal medesimo per testamento paterno, i convenuti hanno prodotto (doc. 6) anche detto testamento (testamento pubblico reso il medesimo giorno e davanti al medesimo notaio V. L. rispetto all’atto di donazione, cioè il (omissis).1989), da cui risulta che il padre lasciava a YY due terreni siti in (omissis), (Taranto), che sono censiti al NCT in un altro foglio, cioè al foglio 45 (particelle 57 e 255).

I convenuti hanno, altresì, depositato la visura del NCT del Comune di (omissis), (Taranto), in cui risultano tutti gli immobili di proprietà dell’attore ed hanno richiesto di provare per testi, che lo stesso giorno, in cui fu redatto l’atto di donazione da parte dei genitori e il testamento paterno, i genitori intendessero donare al figlio i beni che poi il padre indicò nel testamento quali legati a favore del figlio.

Nella memoria di replica istruttoria l’attore, tuttavia, ha dimostrato documentalmente di aver acquistato il fondo rustico censito al foglio 45 particella 57 di are 51.40, riscattandolo dalla Regione Puglia mediante atto di vendita in data 21.4.2006 a ministero Notaio M. M. (doc.1 allegato alla terza memoria attorea).

Di conseguenza può dirsi che, rispetto alla successione materna, l’unica di cui si discute, il donatum quale componente dell’asse ereditario coincida con la quota di metà degli immobili donati dalla defunta ai figli mediante atto pubblico a ministero Notar V. L. in data (omissis).1989.

Tale considerazione porta a ritenere senz’altro sussistente la pretermissione totale e la sussistenza dei presupposti per l’azione di riduzione.

Occorre quindi dichiarare inefficaci, nei limiti necessari per reintegrare la quota di legittima lesa, le donazioni effettuate dalla de cuius con riferimento alla propria quota degli immobili pari alla metà, mentre non è oggetto del giudizio la quota paterna della liberalità.

H.3 Una volta accertata la pretermissione, occorre procedere alla collazione per il calcolo della legittima e della disponibile.

Infatti, ai sensi dell’art.556 c.c. occorre formare la massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte; tra questi, i beni costituenti il c.d. relictum, come detto inesistenti; occorre poi procedere alla detrazione dei debiti e, successivamente, alla riunione fittizia, previa individuazione del donatum.

Stante la mancata allegazione di debiti della de cuius o della massa, non resta che compiere l’operazione contabile diretta a determinare il valore del donatum ai fini del calcolo della legittima.

Infatti, a mente dell’art.737 c.c., i figli (i loro discendenti ed il coniuge) che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia a ciò dispensati; il secondo comma precisa che la dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile.

Nell’atto pubblico datato (omissis).1989 (doc.1 attoreo) i donanti, genitori delle odierne parti, oltre a prevedere sui beni immobili donati il diritto di usufrutto congiuntivo e successivo con diritto di accrescimento a favore del più longevo, espressamente stabilirono che si trattava di anticipo di eredità ed espressero la dispensa da collazione della donazione.

La dispensa da collazione, come si è visto, può operare ovviamente soltanto nei limiti della disponibile, nel senso che i donatari possono ricevere, oltre alla quota di legittima, in più rispetto agli altri legittimari, la quota disponibile.

In altre parole, con la dispensa dalla collazione il donatario può ritenere la donazione fino alla concorrenza della quota disponibile, in uno con la sua quota di riserva; la dispensa non lo sottrae, invece, dagli effetti dell’azione di riduzione esercitata dal legittimario per il recupero della quota parte dei beni donatigli in eccedenza alla disponibile.

Nel caso di specie, trattandosi di due donazioni coeve, effettuate nel medesimo atto pubblico, si ritiene che possa trovare applicazione analogicamente il criterio proporzionale, per cui i donatari coevi, che abbiano subito la riduzione, dovranno cedere pro quota quanto ricevuto, non potendosi applicare la responsabilità solidale tra i donatari stessi.

H.4 Occorre, a questo punto, operare il calcolo della riunione fittizia delle donazioni, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt.747 e 750 con le precisazioni di cui in prosieguo; una volta determinato tale calcolo, l’asse ereditario netto dovrà essere suddiviso secondo quanto dispone l’art. 537 c.c. in combinato disposto con l’art.542 c.c.

Se il genitore non lascia coniuge e ha più di un figlio, ai figli è riservata la quota di due terzi da dividersi in parti uguali.

Di conseguenza la quota disponibile è pari ad 1/3 e va divisa tra i due figli donatari, che dunque potranno ricevere ciascuno 1/3 di legittima + 1/6 di disponibile, mentre all’attore spetterà soltanto 1/3 dei 2/3.

Posto che la quota di cui si discute è solo quella materna, cioè la metà di ogni immobile donato, le quote dell’asse saranno così suddivise:

– all’attore spetta la quota di 4/18;

– ai convenuti spetta la quota di 7/18 ciascuno.

H.3 Per la valutazione dei beni donati, il Tribunale non può che rifarsi alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; si rileva, tuttavia, che i beni sono stati stimati al momento delle operazioni peritali (iniziate nel luglio 2021), anziché alla data dell’apertura della successione (luglio 2019), come stabilito dall’art.747 c.c., richiamato dall’art.556 c.c.; poiché nessuna delle parti ha fatto alcun rilievo in proposito, il Tribunale reputa di dover accettare le valutazioni del proprio ausiliario, considerato il breve lasso di tempo intercorso (circa un biennio).

I beni donati alla sorella XX sono stati valutati € 129.000,00 da diversi per due, escludendo la porzione paterna e quindi € 64.500,00.

Peraltro, benché la donazione abbia interessato soltanto la nuda proprietà dei beni immobili, dato che i genitori donanti si erano riservati l’usufrutto congiuntivo e con successivo diritto di accrescimento fino al decesso dell’ultimo di loro, il diritto di usufrutto si è estinto per consolidazione; di conseguenza, il consulente ha stimato il valore della piena proprietà dell’immobile donato alla figlia XX, mentre la donazione dei terreni al figlio JJ aveva ad oggetto soltanto il diritto reale minore di enfiteusi, che infatti è stato valutato solo € 30.000,00.

Di conseguenza la quota spettante a parte attrice è la seguente: € 64.500+15.000= 79.500: 18X4= 17.666,6667.

Poiché gli immobili donati ad JJ non erano più presenti nel patrimonio del donatario, in quanto il diritto di enfiteusi è stato ceduto a terzi (D’A. L.) per effetto di vendita forzata intervenuta a seguito di sentenza del Tribunale di Taranto in data 30.4.2018, quindi anteriormente all’apertura della successione, come dichiarato dal CTU a pag. 2 e 5 della relazione, occorre calcolare solo il tantundem; infatti la proprietà è ancora in capo al concedente Comune di (omissis), (Taranto) (cfr. Visura prodotta da parte attrice tra i documenti allegati alla citazione)

Invece, l’art.560 c.c. stabilisce che, se l’azione riguarda beni immobili, la riduzione si opera separando dall’immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata.

La parte attrice, pur richiamando, nelle conclusioni rassegnate, la domanda di reintegra della legittima mediante conferimento dei beni in natura ricevuti per donazione materna dai fratelli, sembra essere più interessata ad ottenere la liquidazione in denaro della quota di riserva, che ammonta peraltro ad € 17.667,00.

Posto che tale importo può farsi rientrare nel controvalore in denaro della donazione del diritto di superficie non più esistente, spetta a parte attrice soltanto il controvalore monetario della quota di riserva sopra quantificata.

I convenuti vanno quindi condannati, pro quota, cioè per la metà ciascuno, al pagamento in favore di parte attrice di € 17.667,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

La convenuta XX potrà rimanere proprietaria del compendio immobiliare donatole, essendo sufficiente a soddisfare la quota di riserva il controvalore di quello non più esistente, non essendo necessario dichiararne l’inefficacia.

  1. Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro stante il comune interesse spiegato in causa, ma vanno ridotte della metà per la fase introduttiva e di studio in virtù delle considerazioni svolte al punto B e non sono riconosciute per la fase di mediazione per i medesimi motivi.

I compensi sono liquidati, per tutte le fasi del giudizio, nella misura media della tabella II, scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00 come segue: € 459,50 (€ 919:2) per fase di studio, € 388,50 (777:2) per fase introduttiva, € 1.680,00 per trattazione/istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale per complessivi € 4229,00, mentre le anticipazioni sostenute ammontano ad € 600,00.

Parimenti, le spese di consulenza tecnica d’ufficio vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte del giudizio in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.

La condanna al pagamento dei compensi e delle anticipazioni va disposta a favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda di riduzione proposta da YY, accerta e dichiara che le donazioni disposte dalla defunta D. G. V. M. a favore di XX e JJ mediante atto notarile (omissis).1989 sono lesive della quota di legittima spettante all’attore nella misura indicata in motivazione e determinata in € 17,667,00;

conseguentemente condanna i convenuti, pro quota, cioè per la metà ciascuno, al pagamento in favore di parte attrice di € 17.667,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice e per essa al difensore antistatario Avv.to Giuseppe Dellosso, le spese di lite, che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 4.229,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del Tribunale di Bologna il 15/01/2024

Il Presidente Relatore

Dott. Carolina Gentili

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 1 Febbraio 2024

RAVENNA Successioni – Successione materna ab

RAVENNA intestato – 

RAVENNA Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario –

RAVENNA Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – 

RAVENNA Collazione ereditaria – Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile –

RAVENNA Onere della rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) – Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) –

RAVENNA Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;

Successioni – Successione materna ab intestato – Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario –

RAVENNA Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – Collazione ereditaria – Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile – Onere della rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) –

RAVENNA Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) – Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;

VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Successioni – Successione VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA materna ab intestato – Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario – VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Collazione ereditaria – Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile – Onere della VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) – Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) – Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;

Successioni – Successione materna ab intestato – Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario – Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – Collazione ereditaria – Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile – Onere della rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) – Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) – Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;

Successioni – VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Successione materna ab intestato – Fratelli germani – Diritti riservati ai legittimari – Pretermissione dell’erede legittimario – Azione di reintegrazione della quota di legittima – Riduzione di donazioni – Beni immobili – Forma dell’atto pubblico – Collazione ereditaria – VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile – Onere della rappresentazione del patrimoni relitto (relictum) – VICENZA TREVISO PADOVA VENEZIA Riunione fittizia – Quota riservata (diritti del riservatario) – Dispensa della donazione da collazione – Operatività nei limiti della quota disponibile e della quota riservata – Rif. Leg. artt.537, 542, 553, 555, 556, 560, 561, 566, 737, 746, 747 cc; art.91 cpc;