DANNO MORALE 1MORTE 2PARENTE  3INCIDENTE CASS 2022 RAVENNA FORLI CESENA RIMINI REPUBBLICA ITALIANA

DANNO MORALE 1MORTE 2PARENTE  3INCIDENTE CASS 2022 RAVENNA FORLI CESENA RIMINI

NOVARA 1PEDONE GRAVISSIMO 2 LESIONI GRAVISSIME 3 INCIDENTE DANNO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNAREPUBBLICA ITALIANA

deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale,

1)PRINCIPIO NO A DANNO ESSTENZIALE E  MORALE

in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01);

2)osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 01);

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso r.g.n. 30650/2019 proposto da:

G.I., T.P., G.E. e T.H., elettivamente domiciliati in ROMA, Via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avv.to GIUSEPPE DE VERGOTTINI, unitamente agli avv.ti MICHELE DI RUGGERO, MARCO MANFREDI e SABRINA PIERDOMINICI, li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Monte Asolone n. 8, presso lo studio dell’avv.to MILENA LIUZZI, che, unitamente all’avv.to FABIOLA LIUZZI, la rappresenta e difende;

– controricorrente –

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via Luigi Calamatta, n. 16, presso lo studio dell’avv.to FEDERICO ROSSI, che, unitamente all’avv.to EMANUELA SANTONI, lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Svolgimento del processo

NOVARA 1PEDONE GRAVISSIMO 2 LESIONI GRAVISSIME 3 INCIDENTE DANNO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
NOVARA 1PEDONE GRAVISSIMO 2 LESIONI GRAVISSIME 3 INCIDENTE DANNO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA

Che:

con sentenza resa in data 4/6/2019, la Corte d’appello di Ancona, pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti, rispettivamente, da G.I., T.P., G.E., T.S. e T.H. (in proprio e quali eredi di G.F.), e dalla Italiana Assicurazioni s.p.a., in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato la Italiana Assicurazioni s.p.a. risarcimento, in favore degli attori, dei danni dagli stessi subiti a seguito del decesso del proprio congiunto, G.F., verificatosi in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale G.F., dopo aver quasi integralmente completato l’attraversamento a piedi di un tratto di (OMISSIS), veniva travolto dall’autovettura condotta da C.S. assicurata dalla Italiana Assicurazioni s.p.a.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha determinato nella percentuale del 70% la responsabilità del C. nella causazione del sinistro, attribuendo al pedone il residuo 30% di responsabilità, procedendo, di seguito, alla determinazione delle poste risarcitorie dovute in favore degli attori in proprio e quali eredi della vittima;

avverso la sentenza d’appello, G.I., T.P., G.E. e T.H. propongono ricorso per cassazione sulla base di sette articolati motivi d’impugnazione;

la Italiana Assicurazioni s.p.a. e C.S. resistono, ciascuno, con un distinto controricorso;

tutte le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 122720432054 c.c., nonchè degli artt. 141142190 e 192 C.d.S. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito, a carico della vittima, una percentuale di responsabilità nella causazione del sinistro pari al 30% in ragione della sola circostanza costituita dall’attraversamento della strada percorsa dall’autoveicolo investitore al di fuori delle strisce pedonali, in tal modo attribuendo a detta circostanza un valore del tutto sproporzionato rispetto all’entità delle gravissime responsabilità contestualmente riconosciute a carico del danneggiante, vieppiù in presenza di un quadro probatorio riconosciuto largamente lacunoso dallo stesso giudice d’appello;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia puntualmente dato conto, nel quadro dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, della consistenza degli elementi istruttori disponibili che, seppur tali da escludere la prevedibile utilità di una consulenza tecnica cinematica (in ragione della riscontrata assenza di punti di riferimento obiettivi idonei a consentire la ricostruzione del fatto sulla base di dati certi), neppure impedivano la possibilità di prospettare detta ricostruzione in termini ragionevolmente plausibili attraverso l’elaborazione argomentativi degli elementi di natura critica complessivamente disponibili;

ciò posto, una volta affermata la corresponsabilità del pedone per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali e in tempo di notte (così provocando, a causa dell’una e dell’altra circostanza, l’insorgenza di un’obiettiva condizione di grave rischio per l’incolumità della propria persona), la successiva determinazione concreta della percentuale di colpa del pedone nella causazione del fatto deve ritenersi avvenuta nell’esercizio della discrezionalità valutativa del giudice di merito (nella specie, non irragionevole, nè abnorme), che, in quanto tale, deve ritenersi non sindacabile in questa sede di legittimità;

con il secondo articolato motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè per violazione dell’art. 61 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio cinematica al fine di procedere a una più corretta e analitica ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro, indispensabile al fine di superare la presunzione di integrale responsabilità del conducente l’autoveicolo investitore nella causazione del fatto; e per aver disatteso la richiesta di ammissione di tale consulenza tecnica sulla base di una motivazione meramente apparente o perplessa, senza giustificare l’eliminazione della possibilità di acquisire dati tecnico-dinamici indispensabili ai fini della più attendibile ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro;

il motivo, nel complesso delle argomentazioni in cui si articola, è infondato;

osserva preliminarmente il Collegio come, in conformità all’insegnamento sul punto impartito dalla giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020, Rv. 656801 – 01);

ciò posto, dovendo necessariamente muoversi nella prospettiva del vizio di motivazione della sentenza impugnata – e dunque entro i limiti previsti in via storicamente “residuale” dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella specie applicabile – varrà considerare come la censura concernente la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di merito presupponga necessariamente, al fine di potersi accreditare in sede di legittimità, la precisa individuazione di un determinato fatto (di natura secondaria) di per sè suscettibile di assumere carattere decisivo, ossia tale, una volta acquisito, di disarticolare in modo certo (e non meramente congetturale) il ragionamento probatorio condotto in sentenza;

nel caso di specie, i ricorrenti non risultano aver in alcun modo evidenziato il ricorso di specifici fatti concreti dotati di carattere decisivo tali da rivelare la sostanziale inconsistenza logica del discorso probatorio condotto nella sentenza impugnata, in tal modo risolvendo le proprie censure nella semplice prospettazione di un’indagine istruttoria di carattere tecnico d’indole meramente esplorativa o (quantomeno) ipotetica, proponendo una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa secondo una propria valutazione soggettiva, come tale non consentita in questa sede di legittimità;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 20432059 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il diritto dei ricorrenti al risarcimento iure hereditatis del c.d. danno biologico terminale derivante dalle lesioni subite dalla vittima (esitate nel relativo decesso), riconoscendo infondatamente l’avvenuto decorso di un brevissimo lasso di tempo tra l’incidente e il decesso, tale da escludere l’effettiva insorgenza del diritto della vittima alla risarcibilità di tale voce di danno;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U., Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 01);

ciò posto, la corte territoriale ha valutato in modo ragionevole (e non manifestamente abnorme) la sostanziale (e decisiva) brevità del lasso temporale di circa cinque ore intercorso tra il sinistro e il decesso della vittima, oltretutto condizioni di incapacità di percezione, pervenendo ad escludere il ricorso dei necessari presupposti di fatto idonei a giustificare l’integrazione di un danno biologico apprezzabile a carico del danneggiato, sulla base di un discorso elaborato nell’esercizio della propria discrezionalità valutativa, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità;

con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 20432059 2056 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale escluso, sulla base di una motivazione illogica, il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale da lucida agonia sofferto dalla vittima immediatamente dopo il sinistro e fino al relativo decesso, affermando, in contrasto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio, l’assenza di alcuna consapevolezza della vittima in ordine alle proprie gravissime condizioni di salute e alla prevedibile imminenza della propria morte a seguito dell’investimento;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte – oltre all’eventualità del danno biologico terminale (ossia al danno biologico stricto sensu) – può accompagnarsi, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, ossia in una condizione tale da consentire la percezione della propria situazione e, in particolare, l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 Rv. 655508 – 01);

ciò premesso, la corte territoriale ha correttamente e logicamente evidenziato gli elementi di carattere critico che hanno sostanziato la valutazione condotta sulla ritenuta mancata ricorrenza, nel breve periodo intercorso tra il sinistro e il decesso, di un’effettiva lucida consapevolezza, da parte della vittima, dell’imminenza della propria morte, sì da escludere che lo stesso possa aver effettivamente percepito la dimensione catastrofica del tempo immediatamente successivo all’investimento e quindi subito il cosiddetto danno da lucida agonia, o “catastrofale”, configurato nella giurisprudenza di legittimità;

da questa prospettiva, la censura rivolta nei confronti della valutazione discrezionale così orientata dal giudice del merito si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, di per sè non consentita in sede di legittimità;

con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 20432059, 2056 c.c., nonchè degli artt. 229 e 30 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno esistenziale e/o da perdita del rapporto parentale quale conseguenza del decesso del proprio congiunto, limitando la motivazione della propria decisione al mero richiamo di un precedente giurisprudenziale e trascurando il complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio attestanti il ricorso delle gravi ripercussioni verificatesi, sulla vita di ciascuno dei ricorrenti, a seguito del decesso del proprio congiunto;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01);

del tutto correttamente, di conseguenza, il giudice a quo ha escluso la riconoscibilità, oltre a quelli liquidati, di ulteriori somme imputabili allo sconvolgimento esistenziale provocato dal decesso della vittima a carico dei propri congiunti, atteso che, attraverso il richiamo operato nella sentenza impugnata al precedente di legittimità sopra riprodotto, la corte territoriale intese sottolineare come il danno sul punto rivendicato dagli attori altro non fosse se non un aspetto di quanto già liquidato in connessione alla perdita del rapporto parentale (cfr. fl. 20 della sentenza impugnata nella parte in cui specifica le singole liquidazioni a titolo di danno parentale riconosciute in favore dei congiunti della vittima), ossia la forma di un pregiudizio già ricompreso in quanto complessivamente liquidato, di per sè suscettibile di compensare, tanto la sofferenza interiore patita per effetto della perdita del proprio congiunto, quanto lo sconvolgimento della propria vita quotidiana in conseguenza del decesso di quest’ultimo;

il discorso giustificativo in tale guisa elaborato dal giudice d’appello deve dunque ritenersi tale da rispondere in modo adeguato e sufficientemente perspicuo alla censura sollevata dagli (allora) appellanti, tenuto conto di quanto già liquidato in favore degli stessi;

con il sesto articolato motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 20432056 e 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente determinato il danno patrimoniale iure hereditario liquidato in favore degli attori, omettendo di valorizzare tutti gli elementi documentalmente offerti al riguardo, compresi quelli riguardanti il trend positivo che l’azienda gestita dalla vittima avrebbe realizzato nel periodo 20112016 durante il quale si sarebbero svolte anche le attività concernenti i tre contratti di appalto (di cui due definiti e uno in corso di definizione) dedotti in giudizio; e per avere illegittimamente trascurato, al riguardo, la considerazione e il valore rappresentativo assicurato dagli elementi di prova critica complessivamente acquisiti sul punto;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti intendano rivendicare, attraverso la complessa articolazione della censura, una sostanziale rilettura nel merito degli elementi documentali e di natura critica acquisiti al giudizio in relazione al tema concernente il danno di natura patrimoniale dagli stessi sofferti iure hereditario, senza considerare il fondamentale carattere ipotetico o congetturale del danno conseguente alla mancata considerazione del c.d. trend positivo dell’attività imprenditoriale della vittima in relazione al periodo 2011-2016;

ciò posto, del tutto correttamente il giudice d’appello si è attenuto a una valutazione prudenziale del danno patrimoniale relativo ai redditi della vittima, fondandosi unicamente sulla base di dati probatori adeguatamente attendibili e certi, senza indulgere nell’arbitraria proiezione di elementi di valutazione economica sforniti di alcun adeguato o comprovabile riscontro;

con il settimo articolato motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè per violazione falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di concedere agli odierni ricorrenti la possibilità di dimostrare, mediante una consulenza tecnica contabile, la determinazione effettiva del reddito futuro della vittima sulla scorta degli elementi di prova documentale e critica complessivamente acquisiti; e per avere omesso di disporre detta consulenza contabile senza dare dimostrazione di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione dei ridetti elementi istruttori, finendo col sottostimare l’entità dell’effettivo danno patrimoniale iure hereditario sofferto a seguito del sinistro;

il motivo è inammissibile;

fermo quanto già rilevato a proposito della decisione del secondo motivo di ricorso (con specifico riguardo alla necessaria connessione tra la contestazione relativa alla mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio e la precisa individuazione di un determinato fatto di natura secondaria suscettibile, di per sè, di assumere carattere decisivo, ossia tale, una volta acquisito, di disarticolare in modo certo, e non meramente congetturale, il ragionamento probatorio condotto in sentenza) -, osserva il Collegio come i ricorrenti non abbiano in alcun modo evidenziato il ricorso di specifici fatti concreti dotati di carattere decisivo, tale da rivelare la sostanziale inconsistenza logica del discorso probatorio condotto nella sentenza impugnata, in tal modo risolvendo le proprie censure, anche in tal caso, alla mera prospettazione di un’indagine istruttoria di carattere tecnico d’indole meramente esplorativa o (quantomeno) ipotetica, proponendo una riconsiderazione nel merito dei fatti di causa secondo una propria valutazione soggettiva, come tale non consentita in questa sede di legittimità;

sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1-quater.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2022