COME QUANDO ASSEGNO DIVORZILE CORTE APPELLO BOLOGNA

COME QUANDO ASSEGNO DIVORZILE CORTE APPELLO BOLOGNA

ASSEGNO DIVORZILE CORTE APPELLO BOLOGNA DETERMINAZIONE

A partire dalla sentenza n. 11490/1990 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e sino alla sentenza n. 11504/2017 della I Sezione Civile della Corte di legittimità, il criterio guida nell’interpretazione dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 è stato quello di attribuire all’avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in considerazione del carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile.

La citata sentenza n. 11504/2017 ha ribaltato completamente questo orientamento giurisprudenziale, svincolando l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede il contributo al mantenimento.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, nell’ambito di una riconsiderazione dell’intera materia, sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema dell’assegno divorzile.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve quindi adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, escludendo però che la funzione equilibratrice del reddito sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.

L’accertamento dell’assegno divorzile richiede, quindi, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno.

Nel caso in esame le valutazioni del Tribunale di Piacenza appaiono sostanzialmente corrette e condivisibili, con alcune precisazioni in ordine al quantum dell’assegno di divorzio da corrispondersi in favore dell’appellante, proprio in virtù del recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

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COME QUANDO ASSEGNO DIVORZILE CORTE APPELLO BOLOGNA

ASSEGNO DIVORZILE CORTE APPELLO BOLOGNA DETERMINAZIONE

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Benassi – Presidente

dott.ssa Danila Indirli – Consigliere Relatore

dott.ssa Carla Fazzini – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1807 del Ruolo Generale dell’anno

2018, promossa da

XX, [ recte : coniuge divorziato (ex moglie) di YY ; NdRedattore ], con gli avv.ti Alessandro Miglioli (Foro di Piacenza), Lorenza Boscarelli (Foro di Piacenza) e Irene Grassi (Foro di Bologna); elettivamente domiciliata presso l’avv. Irene Grassi, via Rubbiani, 3 Bologna

– appellante –

CONTRO

YY, [ recte : coniuge divorziato (ex marito) di XX ; NdRedattore ], in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., e con la difesa, anche disgiunta, dell’ Avv. Maria Lea Maltoni del Foro di Bologna

– appellato – 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza n. 642/2017, emessa e depositata in cancelleria il 14 novembre 2017 nella causa R.G. 2413/2004, il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da YY e XX (trascritto nei registri dello Stato civile comune di Piacenza per l’anno 1998, parte II, serie A, n. (omissis)) pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza parziale 05.02 – 09.04.2009, stabiliva le seguenti condizioni: poneva a carico di YY la corresponsione, in favore di XX, della somma mensile di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale dal maggio 2009; rigettava ogni ulteriore domanda ed eccezione e dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.

Con ricorso ex art. 4 l.898/1970, XX ha proposto appello, chiedendo, in riforma del capo 3 della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 642/2017 del 14 novembre 2017, nel merito, di dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, YY a versare alla ex moglie XX un assegno divorzile non inferiore a € 3.500,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie per la sua salute; in via istruttoria, di disporre CTU al fine di valutare il valore del patrimonio immobiliare di YY; di ordinare la produzione integrale delle sue denunce dei redditi degli ultimi tre anni; di disporre indagine di Polizia Tributaria per individuare la consistenza del suo patrimonio immobiliare e mobiliare su tutto il territorio nazionale e il suo reddito; in ogni caso, rifuse le spese di entrambi i gradi del giudizio.

YY si è costituito con comparsa ed ha formulato le seguenti conclusioni: ogni altra istanza disattesa, dichiarare inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., proposto da XX nei confronti della sentenza 642/17 emessa da Tribunale di Piacenza nella causa R.G. 2413/2004; in ogni caso e nel merito respingere l’appello come infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale delle statuizioni di primo grado; in via istruttoria disporsi CTU medico – legale che accerti fattori morbosi invalidanti in capo a XX; sempre in via istruttoria, ordinare a XX la produzione in giudizio della denuncia di successione in morte del di lei padre, Avv. L(omissis) T(omissis), e ordinare a Carisbo, sede di Piacenza, Largo Battisti, l’esibizione in giudizio della documentazione relativa ai c/c, depositi, dossier titoli e di tutti i rapporti intercorsi con il defunto Avv. L(omissis) T(omissis) da cinque anni prima del decesso di quest’ultimo; vittoria delle spese del presente grado.

Il Procuratore Generale in data 12/02/2019 ha dichiarato di intervenire nella causa ed ha chiesto di rigettare l’appello confermando la sentenza impugnata.

Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa all’udienza del 21 dicembre 2018. 

Con l’atto di appello, XX ha, innanzitutto, ripercorso, con uno specifico excursus, le vicende matrimoniali, asserendo di essersi sposata nel 1988, dopo essersi laureata in lettere moderne, di essersi dedicata nei primi anni di matrimonio esclusivamente alla famiglia, di aver condotto sempre una vita agiata e di aver vissuto per i primi 5 anni nella casa del marito a Piacenza, in via ‘Alfa’, dove era situato anche lo studio professionale del marito. In seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione inerenti detto immobile e quello confinante acquistato, medio tempore, dall’appellato, i coniugi si trasferirono prima per tre mesi in un alloggio temporaneo reso disponibile da un’amica di famiglia e, successivamente, per circa sei anni a (omissis), (Piacenza), in una casa di proprietà della madre dell’odierna appellante. Alla fine del 1999 la XX, dopo un duplice intervento chirurgico e stanca della vita da pendolare, si trasferì, soltanto con i figli, a Piacenza dove i minori frequentavano la scuola e dove lei stessa aveva intrapreso due anni prima un’attività di rivendita di libri e dispense universitarie, ceduta però all’inizio del 1999.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Dopo la separazione di fatto del 1999, e intervenuta anche la separazione personale dei coniugi nel settembre 2001 su richiesta congiunta, la XX continuò a vivere in affitto, potendo contare su una somma di € 4.000 mensili a titolo di mantenimento (€ 1.000 per sé ed € 3.000 per i figli), così come da accordo consensuale in sede di separazione.

Successivamente, i rapporti tra i coniugi si deteriorarono, addivenendo alla richiesta di divorzio da parte dell’avv. YY nel 2004. Nel corso del tempo — a detta dell’odierna appellante — si modificarono sensibilmente le sproporzioni reddituali e patrimoniali tra i coniugi, anche a causa di sopraggiunte gravi patologie e difficoltà nel reperire lavoro, tanto da giustificare una sensibile richiesta di incremento dell’assegno divorzile formulata nel presente giudizio.

L’appellante, in diritto, ha affidato le sue doglianze a quattro motivi così sinteticamente enucleabili:

1) violazione dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 per incompleta e contraddittoria valutazione dei fatti e delle prove, non avendo — il Tribunale di Piacenza — accolto le istanze istruttorie della sig.ra XX volte ad accertare il reddito attuale e le condizioni patrimoniali aggiornate dell’Avv. YY e così determinando l’ammontare dell’assegno divorzile sulla base di una fotografia del patrimonio dei due ex coniugi non più attuale;

2) omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1940 e del tenore di vita coniugale, non avendo — il Primo Giudice — tenuto conto della prova in giudizio fornita dall’appellante in ordine alla cura prestata al marito, ai figli e alla casa, così permettendo all’appellato di concentrarsi sulla propria professione e su altre attività lavorative molto remunerative, né avendo tenuto conto del fatto che l’appellante ha condotto per anni una vita molto agiata; 

3) errata applicazione del criterio della solidarietà economica e sociale tra le parti, che avrebbe dovuto portare al riconoscimento del dovere dell’obbligato, professionista benestante, di contribuire in maniera superiore ai bisogni del coniuge economicamente più debole, del tutto privo di reddito e impossibilitato a procurarselo;

4) iniquità dell’ammontare dell’assegno divorzile determinato in sentenza dal Tribunale di Piacenza, in quanto la somma liquidata dal Tribunale di Piacenza non viene ritenuta idonea a garantire alla sig.ra XX un tenore di vita decoroso, adeguato alla sua condizione sociale. Infatti, poiché ella non percepisce reddito, l’importo a lei spettante dovrebbe garantire non solo il soddisfacimento delle spese ordinarie e straordinarie, ivi comprese le spese mediche necessarie per la cura della sua patologia alla tiroide, ma anche il contributo al mantenimento dei figli che, per quanto maggiorenni e non più stabilmente conviventi con la madre, tornano entrambi regolarmente a casa di quest’ultima, che si prende cura di loro e ne soddisfa tutte le esigenze.

L’YY non ha proposto appello incidentale, per cui, ha riconosciuto “..il diritto dell’ex coniuge a percepire il c.d. assegno divorzile..” , come si legge nell’atto difensivo, per cui si discute della determinazione dell’ammontare dell’assegno stesso, di cui l’appellante XX chiede l’aumento dalla somma attualmente percepita ogni mese di € 1000,00 a quella di € 3.500,00.

Egli, per sostenere il rigetto dell’appello, ha contestato, innanzitutto, la ricostruzione storica delle vicenda matrimoniale, asserendo che la XX, al momento del matrimonio nel 1988, era studentessa fuori corso presso la facoltà di Lingue straniere dell’Università di Bologna e che, per ripetuti insuccessi agli esami, ai primi anni 90, cambiò facoltà e università, laureandosi in lettere presso l’Università di Parma nell’anno accademico 1994/95. Ha, altresì, aggiunto che l’attività di rivendita di libri intrapresa dalla moglie terminò per scarso interesse di quest’ultima dopo poco tempo averla intrapresa e che la moglie, nel 2000, si rifiutò di tornare a vivere nella casa familiare di via ‘Alfa’, allorché terminarono i lavori di ristrutturazione, ponendo così, di fatto, termine al matrimonio.

L’appellato, inoltre, rinviando ai criteri enunciati dalla nota sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite, ha contestato la reale portata del contributo alla conduzione della vita familiare fornito dalla moglie in costanza di matrimonio, avendo la XX fruito costantemente dell’aiuto di una domestica ed avendo avuto la possibilità di godere di lunghi periodi vacanze, con il solo merito di aver accudito i figli.

Ha contestato, altresì, la sussistenza di qualunque contributo economico da parte della XX alla formazione del patrimonio, posto che ella conseguì il reddito da insegnante dopo la separazione e per i pochi anni in cui ha svolto la sua professione di insegnante.

Quanto alla valutazione comparativa delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, l’avv. YY ha prodotto in giudizio visure catastali delle sue proprietà immobiliari e dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016 e 2017, rilevando, altresì, l’incremento patrimoniale dell’appellata a seguito dell’eredità ricevuta dal padre (noto avvocato piacentino deceduto nell’ottobre 2016), consistente in immobili di pregio, in buona parte situati a pochi passi dal centro di Piacenza, che le garantiscono non solo di usufruire di un’elegante casa di abitazione, ma anche di poter disporre di una significativa capacità reddituale, effettiva o potenziale, da poter trarre dagli immobili in esame, dei quali è proprietaria, pur se in contitolarità con la sorella [ 2 ].

Quanto al proprio patrimonio immobiliare, l’avv. YY ha smentito la consistenza degli immobili di sua proprietà così come rappresentati da controparte, sostenendo, peraltro, che alcuni di essi (uno a Roma e uno a Piacenza) sono a disposizione dei figli che ne usufruiscono gratuitamente 

L’appellato ha, poi, contestato l’esistenza di ragioni obiettive ostative alla possibilità di procurarsi ulteriori mezzi di sostentamento, dedotta dall’ex coniuge. Ha rilevato che la XX è laureata in Lettere ed ha abbandonato l’insegnamento volontariamente, non per malattia, ma per disinteresse, tant’è che ella stessa aveva sostenuto, in un’occasione che : “..non è mai stata la mia passione primaria..”  Di recente è divenuta ufficialmente critica letteraria e blogger “..con un seguito di svariate centinaia di lettori nell’arco di solo poche ore dall’apparizione di una nuova critica letteraria..” , con una vita lavorativa divisa tra l’Italia e paesi esteri, principalmente Inghilterra. “Vado spesso a Londra ed è la città in cui mi sento come a casa” ha dichiarato pubblicamente la sig.ra XX “ma ho viaggiato in tanti e tanti Paesi e continuerò a farlo, evitando sempre i viaggi turistici perché amo scoprire le atmosfere e conoscere la gente del posto .

In merito alla salute della XX, l’avv. YY ha sostenuto che la relativa produzione documentale non evidenzia quel quadro drammatico che l’appellante vuole sostenere sussistere, essendo stato brillantemente superato otto anni fa il problema oncologico e non essendo grave e invalidante il problema alla tiroide.

Per tutti i motivi esposti, l’appellato non ravvisa motivi per elevare l’assegno divorzile ad € 3.500,00. Ricorda, altresì, come già in primo grado la sig.ra XX aveva chiesto € 1.000,00 per sé e il residuo della somma per i figli, che attualmente sono adulti e autosufficienti [ 7 ].

Egli ha, ulteriormente, dedotto che, al fine di garantire le migliori cure, ha stipulato a favore della ex moglie e dei figli una costosa assicurazione con Assicurazioni Generali s.p.a. (polizza n. 250500587. Valore Salute).

Ha fatto presente, infine, di beneficiare di una pensione versata dalla Cassa Nazionale Forense pari alla somma di circa € 1.500,00 mensili [ 8 ], a fronte di una seria compromissione della propria salute verificatasi negli ultimi tempi a causa dell’insorgenza di varie patologie documentate [ 9 ].

Questo Collegio, preliminarmente, osserva che la produzione di documenti nuovi è perfettamente ammissibile nel caso in esame, trattandosi di procedimento camerale in materia di famiglia; che la causa risulta matura per la decisione, non ravvisando la necessità di alcun approfondimento istruttorio; che l’appello è ammissibile essendo sufficientemente specifico da consentirne la trattazione.

Quanto al merito della questione, la Corte ritiene di dover ripercorrere brevemente le più significative tappe della giurisprudenza in tema di assegno divorzile, soprattutto in considerazione del fatto che successivamente alla sentenza emessa in primo grado è intervenuta un’importante decisione delle Sezioni Unite.

A partire dalla sentenza n. 11490/1990 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e sino alla sentenza n. 11504/2017 della I Sezione Civile della Corte di legittimità, il criterio guida nell’interpretazione dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 è stato quello di attribuire all’avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in considerazione del carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile.

La citata sentenza n. 11504/2017 ha ribaltato completamente questo orientamento giurisprudenziale, svincolando l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che chiede il contributo al mantenimento.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, nell’ambito di una riconsiderazione dell’intera materia, sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare sul tema dell’assegno divorzile.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l’assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, in attuazione del principio costituzionale di solidarietà.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve quindi adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, escludendo però che la funzione equilibratrice del reddito sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.

L’accertamento dell’assegno divorzile richiede, quindi, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione che sulla quantificazione dell’assegno.

Nel caso in esame le valutazioni del Tribunale di Piacenza appaiono sostanzialmente corrette e condivisibili, con alcune precisazioni in ordine al quantum dell’assegno di divorzio da corrispondersi in favore dell’appellante, proprio in virtù del recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

Circa la valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, si osserva che, dalla documentazione prodotta in giudizio, l’YY risulta proprietario esclusivo di: a) immobile ad uso abitativo a Piacenza in via ‘Alfa’ n. 3, Cat. A/2, vani 13 e di superficie catastale totale di mq. 137; b) immobile ad uso abitativo a Piacenza in via ‘Alfa’ n. 3, Cat. A/3, vani 3,5 e di superficie catastale totale di mq. 59; c) immobile ad uso abitativo a Roma in via ‘Beta’ n. 44, Cat. A/2, vani 7,5 e di superficie catastale totale di 137 mq; d) immobile uso ufficio a Piacenza in via ‘Gamma’ n. 64, Cat. A/10, vani 6 e di superficie catastale totale di 174 mq. ; e) immobile ad uso magazzino, Cat. C/2, superficie catastale 10 mq.; f) immobile ad uso autorimessa a Piacenza in via ‘Delta’ snc, Cat. C/6 e di superficie catastale di 20 mq.

L’appellato ha percepito redditi lordi complessivi di circa € 60.000 nell’anno 2016 e di circa € 90.000 nell’anno 2017, come da dichiarazioni in atti. E’ attualmente beneficiario di pensione corrisposta dalla Cassa Forense pari alla somma mensile di € 1.500,00.

L’appellante, a sua volta, è comproprietaria per ½ di: a) immobile ad uso abitativo a Piacenza in via ‘Epsilon’ n. 52, Cat. A/2, vani 7 e di superficie catastale totale di 126 mq.; b) immobile ad uso autorimessa a Piacenza in via ‘Theta’ n. 19, Cat. C/6 e di superficie catastale totale di 16 mq.; c) immobile uso ufficio a Piacenza in via ‘Theta’ n. 8, Cat. A/10, vani 4 e di superficie catastale di 81 mq.; d) immobile uso autorimessa a Piacenza in via ‘Sigma’ 15, Cat. C/6 e di superficie catastale di 14 mq.; e) immobile ad uso abitativo a Piacenza in via ‘Sigma’ n. 20, Cat. A/2, vani 9,5 e di superficie catastale totale di 193 mq.; f) immobile ad uso magazzino a Piacenza in via ‘Sigma’ n. 20, Cat. C/2 e di superficie catastale di 5 mq.; g) immobile ad uso magazzino a Piacenza in via ‘Omicrom’ n. 20, Cat. C/2 e di superficie catastale di 4 mq.; h) immobile ad uso abitativo a (omissis), (Piacenza), Cat. A/7, vani 11,5 e di superficie catastale totale di 267 mq.

Quanto all’appellante, dal modello Unico del 2018, relativo al reddito percepito nel 2017, emerge che solo la somma di € 300,00 circa è riferibile al reddito lordo da lavoro autonomo non abituale, risultando poi la somma di € 813,00 riconducibile alla casa di abitazione e quella pari ad € 1.520,00 ad altri immobili soggetti ad Irpef.

La XX non è titolare di trattamento pensionistico, né risulta svolgere attività continuativa di tipo tradizionale, tuttavia dai documenti prodotti dall’appellato in questo giudizio (v. all. 4 e 5) emerge che la stessa svolge l’attività di blogger con adeguati guadagni, atteso che le consentono di andare spesso a Londra per lavoro e di viaggiare in diverse località del mondo. Probabilmente, l’appellante ha sfruttato anche la sua cultura universitaria in materie umanistiche per tale attività. Nondimeno deve osservarsi che la XX, non avendo maturato contribuzioni continuative ai fini pensionistici ed avendo 58 anni, nel tempo avrà sempre più difficoltà a svolgere l’attuale attività lavorativa o attività analoghe, che le consentano di percepire redditi idonei a proseguire nell’impegno odierno che, almeno tendenzialmente, è appannaggio dei giovani.

Pertanto, è altamente probabile che ella progressivamente incontri sempre maggiori difficoltà a procurarsi mezzi adeguati per vivere dignitosamente, tenuto conto delle esigenze del mercato di settore. Inoltre, non può essere trascurata l’incidenza di alcune patologie alla tiroide (delle quali soffre dal 2014, ammesse ma minimizzate da controparte) sullo stato di salute complessivo della XX e, conseguentemente, anche sulla sua capacità lavorativa, che potrà progressivamente ridursi in ragione di tale patologie croniche che, comunque, già attualmente, richiedono attenzioni nello svolgimento della vita quotidiana e cure costose, nonché la programmazione di un intervento chirurgico ulteriore [ 10 ] a quelli ai quali si è dovuta sottoporre, oltre alle cure fortemente invasive, per la patologia tumorale da cui è stata affetta dal 2004.

Dunque, per il principio solidaristico recentemente valorizzato dalla Corte di legittimità con riferimento al divorzio con la pronuncia su richiamata, si ritiene che l’assegno di divorzio di cui beneficia la XX debba essere aumentato di € 100,00 al mese.

La Corte, pertanto, ritiene di dover porre a carico di YY, a decorrere dal 9 aprile 2009, la corresponsione della somma di € 1.100,00 mensile, a titolo di assegno divorzile, in favore di XX, da versare entro il giorno 10 di ogni mese.

Tenuto conto della natura della controversia, si ritiene di dover compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza o eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 642/2017 del Tribunale di Piacenza:

– pone a carico di YY la corresponsione, a decorrere dal 9 aprile 2009, in favore di XX, della somma mensile di € 1.100,00, a titolo di assegno di divorzio, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;

– dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Bologna, 21 dicembre 2018.

Il Presidente

dott. Giovanni Benassi

Il Consigliere estensore 

dott.ssa Danila Indirli 

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