Circolazione stradale – Guida in stato di ebrezza – Revisione di idoneità fisica o capacità tecnica – Determinazione Circolazione stradale – Guida in stato di ebrezza – Revisione di idoneità fisica o capacità tecnica – DeterminazioneCircolazione stradale – Guida in stato di ebrezza – Determinazione della pena – Modifiche all’art. 186 c.d.s., c. 2, introdotte con d.l. 3/8/2007, n. 117, convenute, con modificazioni, in l. 2/10/2007, n. 160.
In materia di violazioni al codice della strada, per quanto riguarda la determinazione della pena, a seguito delle modifiche all’art. 186 C.d.S., c. 2, introdotte con D.L. 3/8/2007, n. 117, convenute, con modificazioni, in L. 2/10/2007, n. 160, per la violazione del disposto di cui al c. 2, lettera a) della predetta norma incriminatrice è prevista l’ammenda da euro 500,00 ad euro 2.000,00: ove lo stato di ebbrezza sia stato accertato solo per indici sintomatici, trova applicazione la nuova sanzione più favorevole all’imputato rispetto al regime sanzionatorio pregresso (arresto fino ad un mese e ammenda da euro 258,00 ad euro 1.032,00).
Articolo 186
Guida sotto l’influenza dell’alcool
Testo in vigore dal 14 gennaio 2017
- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
- a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (13) (15)
- b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (8)
- c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione n, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (9) (2)
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222. (11)
2 ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. (3)
2 quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. (3)
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (10)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (12)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (12)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (12)
- Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell’articolo 187. (4)
- Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)
- Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica. (6)
- Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2 bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8. (7).
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta. (14)
(1)
—–
(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 6, L. 30.03.2001, n. 125, poi modificato dall’art. 13, D.Lgs. 15.01.2002, n. 9, a sua volta abrogato dall’art. 7, d.l. 27.06.2003, n. 151, poi modificato dall’art. 3, D.L. 20.06.2002, n. 121, è stato, poi, sostituito dall’art. 5, d.l. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall’allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 13.08.2004.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, D.L. 03.08.2007, n. 117 come modificato dall’allegato alla L. 02.10.2007, n. 160 con decorrenza dal 04.10.2007. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.”.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).
(4) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180) e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell’articolo 187. “
(5) Il presente comma prima sostituito dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117, come modificato dall’allegato alla L. 02.10.2007, n. 160, è stato successivamente così modificato dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”
(6) Le previgenti parole “del comma 2” contenute nel presente comma sono state sostituite dalle attuali “dei commi 2 e 2 bis” dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180).
(7) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180). Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”.
(8) La presente lettera prima sostituita dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92, .con decorrenza dal 27.05.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:
“b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;”.
(9) La presente lettera è stata così modificata, prima dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 come modificato dall’allegato alla L.24.07.2008, n. 125, poi dall’art. 3, c. 45, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009 e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010. Si riporta di seguito il testo previgente il quale era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole ‘ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale’ (C.cost. 04.06.2010, n. 196):
“c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino da tre mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, seconda comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo’ essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazione della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. “
(10) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92 con decorrenza dal 27.05.2008.
(11) Il presente comma aggiunto dall’art. 5 D.L. 03.08.2007, n. 117 (G.U. 04.08.2007, n. 180) è stato così sostituito prima dall’art. 4 D.L.23.05.2008, n. 92, come modificato dall’allegato alla L. 24.07.2008, n. 125, con decorrenza dal 26.07.2008 e poi dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“2 bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.” .
(12) Il presente comma è stato inserito dall’art. 3, c. 55, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 – S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009.
(13) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010. Si riporta di seguito il testo previgente:
“a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; “.
(14) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 33 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 30.07.2010.
(15) La misura dell’importo della sanzione contenuta nella presente lettera è stata così aumentata:
– dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013;
– dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015;
– dalla tabella I allegata al D.M. 20.12.2016 (G.U. 30.12.2016, n. 304) con decorrenza dal 14.01.2017. Si riporta di seguito il testo previgente:
“a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2016, proposto da:
Re. Be., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Fa. Sa., con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per l’annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento prot. n. 25900/2015/AREA III del 14.12.2015, notificato in data 23.12.2015 della Prefettura di Latina Ufficio Territoriale del Governo, con il quale è stata ordinata al ricorrente la visita medica ai sensi dell’art. 119 comma 4 del Codice della Strada, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del decreto, pena, in difetto, la sospensione della validità della patente di guida fino al superamento degli accertamenti medici con esito favorevole;
di ogni altro atto, antecedente presupposto o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso e, in particolare, del decreto n. 14170 del 21.7.2015, con il quale veniva disposta la sospensione per la durata di anni due della patente di guida n. (omissis) di categoria B, così come annullato con sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 3164/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto L’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 18 febbraio 2016 con cui il sig. Re. Be. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Prefetto di Latina – richiamato il proprio decreto del 21.7.2015 con cui veniva disposta la sospensione di anni 2 della patente ritirata a seguito della violazione degli artt. 186/7 e 187/8 del d.lgs 285/92, in quanto il ricorrente si rifiutava di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti; considerato che il Giudice di Pace con sentenza 3164 del 4.12.2015 ha annullato il predetto decreto; e considerato che con il predetto decreto era stato disposto l’accertamento dei requisiti psico-fisici ai sensi dell’art. 119/4 del Codice della Strada; ritenuto che lo stesso debba essere sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale in quanto sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti psichici e fisici – ha ordinato al sig. Be. di sottoporsi entro 60 gg a visita medica;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare:
– che, il provvedimento è illegittimo perché emesso in assenza di valide motivazioni e con il solo richiamo ai presupposti che avevano portato all’adozione di altro provvedimento annullato dal Giudice di Pace;
– che, in ogni caso, l’ordine di sottoporsi alla visita medica è stata adottato senza la preventiva verifica dei presupposti che l’avrebbero legittimato, ma solo sulla scorta di un giudizio (dubbi sulla persistenza dei requisiti psichici e fisici) del tutto arbitrario;
– che, comunque, il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti solo perché ricoverato dopo un incidente e, quindi, preoccupato più per la sua saluta che per gli esami;
– che l’annullamento del decreto ad opera del Giudice di Pace (al cui ricorso aveva allegato i risultati di esami cui si è sottoposto volontariamente) determina l’annullamento delle contestazioni ex art. 186/7 e 187/8;
Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno depositato il 5 marzo 2016;
Vista, l’ordinanza n. 67 del 10 marzo 2016 con cui la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare;
Considerato, che l’art. 119 del Codice della Strada prevede – tra l’altro che “1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
- L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. (?).
- L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (?);
- c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (?)”;
Considerato, che con la richiamata sentenza il Giudice di Pace di Latina ha accolto l’opposizione proposta dal sig. Be. avverso l’ordinanza di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di sostanza stupefacenti con la sola motivazione che la mancata produzione da parte della Prefettura del rapporto richiamato a fondamento dell’ordinanza ha determinato un difetto di prova della responsabilità del ricorrente;
Considerato, quindi, che la sentenza del Giudice di Pace ha prodotto i propri effetti sulla sanzione della sospensione della patente e non sulla verifica dei requisiti psico-fisici il cui accertamento è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione;
Ritenuto, in particolare, che “le determinazioni dell’Amministrazione di sottoporre a revisione di idoneità fisica o capacità tecnica il titolare di patente si fondano su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, il quale presuppone l’insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall’art. 119 Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285” (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. III 13 luglio 2009 n. 6854);
Ritenuto, nella specie, che la scelta del ricorrente, a seguito dell’incidente stradale con feriti in cui è stato coinvolto, di rifiutare di sottoporsi ai prelievi di liquidi biologici costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall’art. 119 Codice della Strada;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 117/2016, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi ? 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, Cpa e Iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra – Presidente
Antonio Massimo Marra – Consigliere
Roberto Maria Bucchi – Consigliere, Estensore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina
Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2016, proposto da:
Re. Be., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Fa. Sa., con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per l’annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento prot. n. 25900/2015/AREA III del 14.12.2015, notificato in data 23.12.2015 della Prefettura di Latina Ufficio Territoriale del Governo, con il quale è stata ordinata al ricorrente la visita medica ai sensi dell’art. 119 comma 4 del Codice della Strada, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del decreto, pena, in difetto, la sospensione della validità della patente di guida fino al superamento degli accertamenti medici con esito favorevole;
di ogni altro atto, antecedente presupposto o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso e, in particolare, del decreto n. 14170 del 21.7.2015, con il quale veniva disposta la sospensione per la durata di anni due della patente di guida n. (omissis) di categoria B, così come annullato con sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 3164/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto L’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 18 febbraio 2016 con cui il sig. Re. Be. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Prefetto di Latina – richiamato il proprio decreto del 21.7.2015 con cui veniva disposta la sospensione di anni 2 della patente ritirata a seguito della violazione degli artt. 186/7 e 187/8 del d.lgs 285/92, in quanto il ricorrente si rifiutava di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti; considerato che il Giudice di Pace con sentenza 3164 del 4.12.2015 ha annullato il predetto decreto; e considerato che con il predetto decreto era stato disposto l’accertamento dei requisiti psico-fisici ai sensi dell’art. 119/4 del Codice della Strada; ritenuto che lo stesso debba essere sottoposto a visita medica presso la commissione medica locale in quanto sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti psichici e fisici – ha ordinato al sig. Be. di sottoporsi entro 60 gg a visita medica;
Considerato, che a sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare:
– che, il provvedimento è illegittimo perché emesso in assenza di valide motivazioni e con il solo richiamo ai presupposti che avevano portato all’adozione di altro provvedimento annullato dal Giudice di Pace;
– che, in ogni caso, l’ordine di sottoporsi alla visita medica è stata adottato senza la preventiva verifica dei presupposti che l’avrebbero legittimato, ma solo sulla scorta di un giudizio (dubbi sulla persistenza dei requisiti psichici e fisici) del tutto arbitrario;
– che, comunque, il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento della guida in stato di ebbrezza e per assunzione di sostanze stupefacenti solo perché ricoverato dopo un incidente e, quindi, preoccupato più per la sua saluta che per gli esami;
– che l’annullamento del decreto ad opera del Giudice di Pace (al cui ricorso aveva allegato i risultati di esami cui si è sottoposto volontariamente) determina l’annullamento delle contestazioni ex art. 186/7 e 187/8;
Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno depositato il 5 marzo 2016;
Vista, l’ordinanza n. 67 del 10 marzo 2016 con cui la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare;
Considerato, che l’art. 119 del Codice della Strada prevede – tra l’altro che “1. Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
- L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. (?).
- L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: (?);
- c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (?)”;
Considerato, che con la richiamata sentenza il Giudice di Pace di Latina ha accolto l’opposizione proposta dal sig. Be. avverso l’ordinanza di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di sostanza stupefacenti con la sola motivazione che la mancata produzione da parte della Prefettura del rapporto richiamato a fondamento dell’ordinanza ha determinato un difetto di prova della responsabilità del ricorrente;
Considerato, quindi, che la sentenza del Giudice di Pace ha prodotto i propri effetti sulla sanzione della sospensione della patente e non sulla verifica dei requisiti psico-fisici il cui accertamento è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione;
Ritenuto, in particolare, che “le determinazioni dell’Amministrazione di sottoporre a revisione di idoneità fisica o capacità tecnica il titolare di patente si fondano su un giudizio prognostico, tipicamente discrezionale, il quale presuppone l’insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall’art. 119 Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285” (ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. III 13 luglio 2009 n. 6854);
Ritenuto, nella specie, che la scelta del ricorrente, a seguito dell’incidente stradale con feriti in cui è stato coinvolto, di rifiutare di sottoporsi ai prelievi di liquidi biologici costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’insorgenza, in capo alla stessa Amministrazione, di dubbi circa il possesso dei requisiti psicofisici, richiesti dall’art. 119 Codice della Strada;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 117/2016, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi ? 3.000 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, Cpa e Iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra – Presidente
Antonio Massimo Marra – Consigliere
Roberto Maria Bucchi – Consigliere, Estensore