Che cos’è la responsabilità medica?
Che cos’è la responsabilità medica – MALASANITA’ BOLOGNA
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Negli ultimi tempi il tema della responsabilità medica e delle conseguenze che ne derivano è diventato sempre più importante e attuale, complice l’evoluzione dell’innovazione della tecnologia in ambito sanitario, che ha portato a un incremento dell’aspettativa di vita e a un miglioramento della qualità della vita anche per le persone anziane. Ecco perché questo argomento è oggetto di specializzazioni, di incontri di aggiornamento e di seminari di approfondimento che coinvolgono sia i medici legali che i vari operatori del diritto. L’attività sanitaria e media, insomma, può produrre delle conseguenze penali che è bene non trascurare. Gli illeciti principali correlati con l’esercizio della professione medica sono l’omicidio colposo e le lesioni gravi e gravissime, ma è bene ricordare anche il rifiuto di atti di ufficio, il falso ideologico, l’abuso di ufficio e l’esercizio abusivo della professione medico sanitaria.
L’avvocato Sergio Armaroli Bologna assiste e fa ottenere i risarcimenti alle Vittime di malasanità, tutela il diritto alla salute, occupandosi del Risarcimento Danni dei seguenti e più frequenti errori medici, causati da responsabilità e colpa del medico:
Errore diagnostico: abbiamo errore diagnostico quando l’operatore sanitario non realizza la giusta diagnosi della malattia del paziente. Si ha errore diagnostico anche quando il sanitario non dispone i controlli e gli accertamenti necessari per formulare la diagnosi corretta.
Rientra in una condotta colposa pure il medico che non effettua una diagnosi differenziale, rimanendo alla diagnosi iniziale, nonostante la sintomatologia lamentata del paziente lo consiglierebbe.
Con diagnosi differenziale si intende il procedimento con il quale il medico, per individuare la corretta malattia, tende ad escludere le varie patologie possibili in base ai sintomi del paziente e all’esito degli esami effettuati (indagini strumentali, immagini diagnostiche, analisi di laboratorio, ecc.).
Errore terapeutico: come indica il nome stesso, si verifica quando il medico sbaglia nella fase di prescrizione di una determinata terapia o nella realizzazione della medesima.
QUANDO ABBIAMO COLPA MEDICA?
Negligenza: ovvero trascuratezza o distrazione, come nel caso in cui il medico prescriva un farmaco scorretto;
Imprudenza: fa riferimento ad un atteggiamento avventato da parte dell’operatore sanitario che, nonostante fosse al corrente dei rischi per il paziente, decide di procedere con una determinata procedura;
Imperizia: viene identificata con tutti i casi in cui il medico non ha la preparazione professionale e tecnica sufficiente per fronteggiare una determinata situazione.
1)Risarcimento Danni per errore, per negligenza del ginecologo;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia dell’ortopedico;
Risarcimento Danni per errore, per negligenza dell’oncologo;
2)Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del cardiologo;
Risarcimento danni per errore, per imperizia del nefrologo;
Risarcimento Danni per errata diagnosi prenatale e nascita indesiderata;
Risarcimento Danni per anestesia errata;
3)Risarcimento Danni per carenza consenso informato.
4)Risarcimento Danni causati da omessa, tardiva, errata diagnosi;
Risarcimento Danni causati da terapie farmacologiche errate;
Risarcimento Danni conseguenti ad Infezioni contratte durante il Ricovero Ospedaliero;
Risarcimento Danni causati da errati interventi chirurgici;
Risarcimento Danni per errore, negligenza, imperizia, imprudenza del Chirurgo Estetico;
Risarcimento Danni causati da cure errate o insufficienti nella fase post operatoria;
Risarcimento Danni causati da trasfusioni di sangue infetto;
Risarcimento Danni causati da gravi errori, imprudenza in sala parto;
Risarcimento Danni per errore, per imprudenza del pediatra;
Risarcimento Danni per errore, per imperizia del dentista/odontoiatra;
I reati di lesioni e omicidio colposo in genere vengono contestati con l’imputazione soggettiva della colpa: si parla di colpa generica nel caso di imperizia, di imprudenza o di negligenza, mentre si parla di colpa specifica nel caso di violazioni di discipline, ordini, regolamenti o leggi. Ovviamente ci possono anche essere i casi di dolo.
Come viene accertata la colpa
In campo penale, l’accertamento della colpa presuppone la ricerca di un nesso causale, cioè di una connessione qualificata, tra il comportamento colposo e il danno che ne deriva. Al sanitario può essere contestata una condotta omissiva o commissiva: il primo caso è quello di una condotta che si sarebbe dovuto adottare e che non si è adottato; il secondo caso è quello di una condotta che non si sarebbe dovuto adottare. Per accertare che la condotta contestata sia realmente la causa del danno che il paziente ha subìto, è necessario verificare le interazioni tra l’evento dannoso e le norme di condotta che avrebbe dovuto osservare il sanitario, ma si deve fare riferimento anche all’evitabilità dell’evento. L’uso della logica e il ricorso a informazioni scientifiche utili a far capire i fatti ai vari operatori del diritto (il pubblico ministero, l’avvocato difensore, il giudice) permettono di scoprire se e quanto gli eventi possono essere addebitati al sanitario che è accusato.
Nel campo della responsabilità medica è indispensabile l’intervento di consulenti tecnici e periti, sia nella prospettiva dell’accusa che nella prospettiva della difesa: il loro compito è quello di spiegare agli avvocati e ai giudici i termini scientifici che riguardano la fattispecie su cui i giudici stessi sono chiamati a esprimersi. Tali informazioni sono molto importanti anche per gli avvocati difensori, che ne possono approfittare per impostare delle strategie difensive adeguate, allo scopo di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi del proprio assistito.
I reati omissivi
I reati omissivi sono contestati nel momento in cui un danno viene attribuito al fatto che il sanitario non ha prestato le cure di cui ci sarebbe stato bisogno. Anche in questo caso è indispensabile verificare che tra l’omissione che viene contestata e l’evento dannoso che si è verificato vi sia un nesso di causalità. Il nesso causale deve essere preso in considerazione in funzione del criterio della probabilità logica elevata (mentre il parametro della probabilità statistica non è di per sé sufficiente). Il sanitario è sempre obbligato a impedire l’evento lesivo: viene commesso un reato se si ritiene che se il sanitario avesse prestato le cure reputate doverose e necessarie l’evento lesivo stesso non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con una minore intensità o si sarebbe verificato in un momento ampiamente successivo. Questo ragionamento prende il nome di previsione postuma.
Con norme assai complesse è indispensabile poter distinguere con specialisti della materia i casi di responsabilità medica e sanitaria dall’evento avverso non imputabile e, nel primo caso, sempre con l’ausilio di tali esperti, essere resi edotti su quali strumenti esperire per la miglior tutela dei propri diritti.
In caso di decesso del paziente a causa del trattamento sanitario, i suoi familiari hanno diritto a richiedere il ristoro per il decesso del congiunto, dimostrando:
- La fonte del rapporto contrattuale tra le parti;
- L’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione;
- L’inadempimento qualificato della struttura sanitaria e/o del medico e, cioè, quello astrattamente idoneo a provocare il danno.
- La somministrazione di medicinali
Come si può scoprire richiedendo una consulenza in merito allo Studio legale dell’Avvocato Sergio Armaroli, perfino la somministrazione di un medicinale può comportare una responsabilità penale, nel caso in cui l’assunzione del farmaco comporti delle lesioni o addirittura il decesso del paziente. Come sempre, è d’obbligo accertare il nesso di causalità, in modo tale che l’evento dannoso possa essere ricondotto casualmente alla prescrizione del sanitario. Una legge generale di copertura permette di mettere in atto il procedimento di ricostruzione logica, dal momento che consente di evidenziare la relazione tra i presupposti e gli eventi. Occorre tenere conto, inoltre, che un paziente può essere sensibile a un componente del farmaco, e magari il medico non è a conoscenza di questa sensibilità: anche in tale circostanza si distingue tra colpa e assenza di colpa, a seconda dei casi.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – 3 CIVILE
Ordinanza 11 aprile – 27 settembre 2019, n. 24167
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20163-2018 proposto da:
P.F., B.S., nella qualità di eredi di P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIOLA LIUZZI;
– ricorrenti –
contro
OSPEDALI PRIVATI FORLI’ SPA già OSPEDALE PRIVATO VILLA SERENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MAMBELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1135/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO LINA.
Svolgimento del processo
che:
1. B.S. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro l’Ospedale Privato Villa Serena s.p.a., avverso la sentenza n. 1135/2018, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il 30 aprile 2018, con la quale in parziale accoglimento dell’appello della casa di cura, il de cuius degli attuali ricorrenti, P.G., veniva condannato a pagare alla struttura ospedaliera l’importo di Euro 73.409,65 2. La Ospedali Privati Forlì s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria.
3. Anche i ricorrenti hanno depositato memoria.
4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore
designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.
Motivi della decisione
che:
Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nelle memorie, condivide solo in parte le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.
Questi i fatti, per quanto qui ancora rileva:
una paziente conveniva in giudizio la casa di cura ove era stata operata per l’inserimento di una protesi all’anca chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito della non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico, eseguito presso la casa di cura stessa dal Dott. P..
Chiamato in causa il P. da parte della struttura ospedaliera, che proponeva domanda di manleva e di regresso, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda dell’attrice, dichiarava la responsabilità in solido della casa di cura e del medico e li condannava a risarcire i danni alla paziente nella misura di Euro 122.000,00 circa. Nulla diceva circa la manleva e il regresso.
La casa di cura proponeva appello, deducendo che il tribunale non si fosse pronunciato sulla propria domanda di regresso e manleva, pur emergendo dalla ricostruzione dei fatti che il verificarsi del danno alla paziente fosse riconducibile esclusivamente alla imperizia con la quale il P. aveva eseguito l’intervento chirurgico, e chiedeva la condanna del P. al rimborso di quanto pagato alla paziente in esecuzione della sentenza di primo grado.
La corte d’appello accoglieva l’impugnazione puntualizzando che alla responsabilità esterna della struttura, ex art. 1228 c.c., prevista a miglior tutela dei terzi danneggiati, ben potesse associarsi, nei rapporti interni, l’ammissibilità del regresso anche per l’intera somma che il responsabile ex art. 1228 c.c. era stato condannato a pagare, qualora fosse stato accertato che il danno fosse riconducibile unicamente alla condotta colposa di un altro obbligato; che tale circostanza era stata accertata in primo grado; che il P.non avesse provato, e neppure evidenziato adeguatamente, quale fosse il profilo di responsabilità ascrivibile alla clinica.
Come indicato nella proposta, il ricorso, introdotto dalle eredi del medico ritenuto esclusivo responsabile del danno, è inammissibile quanto al primo motivo perchè le contestazioni in esso contenute sono in effetti esclusivamente fattuali.
Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che illegittimamente sarebbe stato evocato l’art. 2049 c.c. e non l’art. 2055 c.c. che disciplina l’ipotesi di concorso nel fatto dannoso. Tuttavia argomentano solo su circostanze di fatto, dalle quali si ricaverebbe che fosse configurabile anche una responsabilità diretta della clinica, per fatto proprio, nel cattivo esito della operazione chirurgica.
Con il secondo motivo lamentano che la corte d’appello avrebbe violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al medico l’onere di provare in cosa consisteva la corresponsabilità della clinica.
Il motivo è effettivamente fondato.
Laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all’interno della struttura stessa, sostenga che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinchè, nei rapporti interni si accerti l’esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità dell’altro soggetto. Non rientra invece nell’onere probatorio del chiamato l’onere di individuare precise cause di responsabilità della clinica in virtù delle quali l’azione di regresso non potesse essere, in tutto o in parte, accolta.
Il primo motivo deve essere quindi dichiarato inammissibile, ma il secondo deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione affinchè riesamini i fatti conformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 27 settembre 2019.
TRATTO GRAVI CASI DI MALASANITA’ IN TUTTA ITALIA: