Senza categoria

GUIDA STATO EBREZZA RECIDIVA, AGENTI COMMERCIO ,CAMIONISTI  

GUIDA STATO EBREZZA RECIDIVA, AGENTI COMMERCIO   CAMIONISTI     recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 C.d.S. comma 2, vale a dire se esso sia riferibile al generico istituto della recidiva di cui all’art. 99 c.p. e, dunque, necessiti di una preventiva contestazione a carico dell’accusato ovvero se, al contrario, esso sia un mero … Leggi tutto

COMPARAGGIO FARMACI MEDICI AVVOCATO PENALE

COMPARAGGIO FARMACI MEDICI AVVOCATO PENALE QUANDO E’ REATO IL COMPARAGGIO?      SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I PENALE Sentenza 20 novembre 2007, n. 42750   IL FATTO:     Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza del 27/5/2004, dichiarava F.P., D. D. F., M. T. e M. M. colpevoli dei reati di associazione … Leggi tutto

BOLOGNA SEPARAZIONE ADDEBITO / AFFIDO PROLE

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

BOLOGNA SEPARAZIONE ADDEBITO/AFFIDO PROLE

IL FATTO: In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha insistito nella propria domanda di addebito della separazione alla moglie.

LA DECISIONE SULL’ADDEBITO :La giurisprudenza è costante nell’affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).

Nella originaria costituzione in giudizio il Y aveva specificamente individuato la ragione del fallimento dell’unione matrimoniale nell’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie, cui aveva attribuito una relazione extraconiugale con tale …..”. 

L’allegazione in esame è rimasta, tuttavia, del tutto sfornita di qualsivoglia idoneo riscontro probatorio in giudizio: la prova per interrogatorio e testi capitolata dal convenuto al riguardo (cfr. cap. 1-9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Avv. Vitulo) è stata respinta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 27.9.2018, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state ritenute – con valutazione che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile – superflue, generiche e comunque irrilevanti. 

In sede di precisazione delle conclusioni, del resto, la stessa difesa del convenuto non ha più insistito per l’ammissione delle prove in oggetto, da intendersi, dunque, inequivocamente (e definitivamente) rinunciate. 

Va, peraltro, evidenziato che nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. del convenuto non vi è alcun richiamo, neanche generico, alla domanda di addebito in esame, che va, dunque, rigettata, in quanto totalmente infondata. 

 

AFFIDO FIGLI IL NOCCIOLO DELLA DECISIONE

La collocazione prevalente di G. presso la madre è opportuno, peraltro, coinvolga anche il fratello piccolo S., e ciò non solo per la medesima ragione di acquisizione di maggiore stabilità nella gestione del quotidiano per un bambino che si sta avviando a completare il biennio finale e più impegnativo del proprio ciclo di studi elementare, ma anche per la necessità di mantenere saldo e profondo il legame affettivo tra i due fratelli in un momento in cui entrambi stanno subendo le ricadute negative della disgregazione del nucleo familiare d’origine. 

L’insieme delle considerazioni che precedono, in definitiva, induce a ritenere che non sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per discostarsi dall’affido dei minori ai Servizi Sociali già disposto in sede istruttoria, Servizi cui – per le ragioni esposte – va attribuita non solo la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e le cure del benessere psicofisico dei minori (come già previsto dal provvedimento dell’8 marzo 2019 cit.) ma anche la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione relativa a tutti gli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi: tale, infatti, appare, allo stato, l’unica modalità di gestione della prole in grado di salvaguardare il benessere psicofisico dei minori da un conflitto genitoriale che durante tutta la fase separativa le parti non sono state minimamente in grado di stemperare e riportare ad una soglia di minima ragionevolezza. 

 

 

Proprio in considerazione dell’insanabile conflitto esistente e non mediabile tra i genitori, il CTU ha, dunque, ritenuto “necessario che sia un soggetto “terzo” e neutrale rispetto alla coppia ad avere l’affidamento dei minori“, indicando come più tutelante per i minori, anche per attenuare la forte pressione derivante dall’esposizione al dissidio separativo e dal conflitto di lealtà nei confronti di entrambi i genitori, l’affido degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti “al fine di consentire che vengano prese decisioni e compiute scelte nel loro interesse che, a causa della conflittualità dei genitori, rischierebbero di rimanere irrealizzate” (cfr. pag. 191 della relazione cit.). 

Va, peraltro, evidenziato in questa sede che le valutazioni espresse dalla CTU nella relazione depositata in atti (e sopra sinteticamente richiamata nei passi qui di interesse) erano state subito pacificamente condivise dalle parti, che, nell’ambito del sub procedimento n. 2, consapevoli dei propri limiti genitoriali e dei rischi delle ricadute negative sui figli, avevano concordato sulla necessità di disporre l’affido dei propri figli ai Servizi Sociali (cfr. conclusioni assunte dall’Avv. Vitulo nell’istanza depositata in data 22.2.2018 e dall’Avv. Paltrinieri nella memoria difensiva depositata in data 6.3.2018, nell’ambito del sub procedimento n. 2 cit.). 

In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, le rispettive difese hanno inteso modificare la relativa posizione riguardo all’affido dei minori: la X ha chiesto, infatti, l’affido esclusivo della prole a sé, mentre il Y ha chiesto il ritorno all’affido condiviso. 

Entrambe le domande da ultimo avanzate dalle parti devono ritenersi infondate e vanno, dunque, respinte. 

Rispetto alla situazione familiare fotografata dalla CTU nella relazione agli atti, infatti, non è stato possibile rilevare alcun miglioramento nel tempo, anzi, la conflittualità genitoriale è addirittura via via peggiorata, con conseguente aggravarsi per i minori del pregiudizio derivante dall’esposizione ad un dissidio separativo che pare prolungarsi ed acuirsi, senza tregua, ogni oltre ragionevolezza. 

Nella Relazione dei Servizi Sociali depositata nel settembre 2018 si dà atto del fatto che “la coppia in questi mesi ha presentato ancora una conflittualità molto elevata“, conflittualità dalla quale i minori non sono stati in alcun modo salvaguardati e “che ha portato a vari interventi delle forze dell’ordine“. Le peculiari fonti di contrasto tra i genitori sono state riscontrate non solo nella ripartizione dei tempi dei genitori con i minori e nella logistica degli spostamenti da una abitazione all’altra, ma anche e soprattutto in riferimento alla gestione degli aspetti sanitari e di salute dei figli, tema tanto critico da indurre gli operatori dei Servizi Sociali a richiedere al pediatra dei ragazzi, dott. Calzolari, di redigere addirittura un verbale delle visite mediche da far controfirmare ai genitori alla fine degli incontri in ambulatorio, e ciò allo scopo (e nella speranza, poi rivelatasi vana) di non lasciare a libera interpretazione gli impegni assunti dalle parti in merito alle decisioni relative alla salute fisica e psicologica dei minori. 

Purtroppo, neanche negli ultimi mesi le parti hanno dimostrato di riuscire ad acquisire consapevolezza dei profondi danni causati ai figli dall’alta conflittualità genitoriale. 

Nella Relazione di aggiornamento del novembre 2018, infatti, i Servizi Sociali hanno confermato che l’evoluzione della situazione familiare non ha registrato alcun miglioramento, acuendosi anzi l’ingestibilità della sfera sanitaria relativa ai minori, cui è risultato di fatto precluso l’accesso alle cure necessarie in ragione della incapacità dei genitori di trovare un accordo o di seguire le indicazioni fornite dal pediatra, tanto che nell’ultima Relazione di aggiornamento del febbraio 2019 sono stati gli stessi Servizi a chiedere che il potere di assumere ogni tipo di decisione relativamente alla salute dei minori fosse attribuito ad un solo soggetto (uno dei genitori o, come poi deciso con il provvedimento dell’8.3.2019, i Servizi Sociali stessi). 

Gli effetti deleteri della conclamata immaturità genitoriale non hanno mancato di riscontrarsi sui minori, ed in particolare su G., che, in piena età adolescenziale, è risultato il più esposto al rischio di rimanere schiacciato dalla spaccatura relazionale degli adulti e, a differenza del fratello piccolo, più in grado di attuare meccanismi difensivi di neutralità rispetto alla conflittualità dei genitori, ha assunto atteggiamenti oppositivi, soprattutto nei confronti del padre, che hanno pregiudicato anche il suo rendimento scolastico (tanto da riportare una bocciatura nel giugno 2018). 

Sentito direttamente dal Giudice nell’audizione disposta all’udienza del 18.12.2018 G., che ormai ha compiuto 16 anni, ha riferito di avere un rapporto più sereno con la madre, con la quale interagisce in modo più tranquillo anche per la fiducia che lei le dimostra, a differenza del padre, che viene percepito come genitore che tende a prendere il sopravvento e non gli lascia modo di esprimere le sue opinioni. Il ragazzo ha riportato in modo spontaneo e sincero le difficoltà proprie e del fratello S. nel convivere insieme al nuovo nucleo familiare costituito dal padre con la nuova compagna e i suoi due figli, con i quali il rapporto, sin dall’inizio, non è stato semplice, come subito rilevato anche dai Servizi Sociali nella Relazione del settembre 2018 (cui sul punto si rimanda). 

  1. si è, poi, francamente lamentato della attuale ripartizione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, rappresentando le difficoltà logistiche dei continui trasferimenti da una abitazione all’altra e la propria indubbia preferenza per l’abitazione familiare originaria in Bologna, nella quale è rimasta la madre, casa da sempre sentita dal minore come “la sua vera casa”. 

Ebbene, la richiesta di G. di ridurre i tempi di permanenza dal padre merita di essere accolta, non solo per evitare di imporre a quello che ormai può definirsi un “grande minore” una condotta di vita che non sente confacente alle sue esigenze e ai suoi desideri, con il rischio di acutizzare ancora di più il già problematico rapporto con il padre, ma anche perché si tratta di richiesta cui è sottesa una ragionevole e condivisibile motivazione, quale quella di una maggiore stabilità, anche in funzione degli impegni scolastici del ragazzo, il quale, pur avendo complessivamente migliorato il proprio rendimento rispetto allo scorso anno, allo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno in corso (2018-19) ha riportato ancora una grave insufficienza in matematica, come risulta dall’allegato all’ultima Relazione dei Servizi Sociali del febbraio 2019. 

La collocazione prevalente di G. presso la madre è opportuno, peraltro, coinvolga anche il fratello piccolo S., e ciò non solo per la medesima ragione di acquisizione di maggiore stabilità nella gestione del quotidiano per un bambino che si sta avviando a completare il biennio finale e più impegnativo del proprio ciclo di studi elementare, ma anche per la necessità di mantenere saldo e profondo il legame affettivo tra i due fratelli in un momento in cui entrambi stanno subendo le ricadute negative della disgregazione del nucleo familiare d’origine. 

L’insieme delle considerazioni che precedono, in definitiva, induce a ritenere che non sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per discostarsi dall’affido dei minori ai Servizi Sociali già disposto in sede istruttoria, Servizi cui – per le ragioni esposte – va attribuita non solo la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e le cure del benessere psicofisico dei minori (come già previsto dal provvedimento dell’8 marzo 2019 cit.) ma anche la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione relativa a tutti gli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi: tale, infatti, appare, allo stato, l’unica modalità di gestione della prole in grado di salvaguardare il benessere psicofisico dei minori da un conflitto genitoriale che durante tutta la fase separativa le parti non sono state minimamente in grado di stemperare e riportare ad una soglia di minima ragionevolezza. 

 

 

 

Leggi tutto

BOLOGNA GUIDA STATO EBREZZA PENALE RISOLVI

BOLOGNA GUIDA STATO EBREZZA PENALE RISOLVI     La Guida in stato di ebbrezza e sotto l’influsso di sostanze stupefacenti sono disciplinate rispettivamente dagli art. 186 e 187 C.d.S i quali recitano: ARTICOLO N.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Per l’irrogazione della pena … Leggi tutto

FRAZIONAMENTO DIVISIONE EREDITA’ BOLOGNA

FACILE E VELOCE FRAZIONAMENTO DIVISIONE EREDITA’ BOLOGNA CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 0516447838 0516447838 0516447838 0516447838 0516447838 0516447838 0516447838 0516447838 Hai ereditato insieme ad altre persone e non vuoi litigare anni per divisione ereditaria!! Credi sia possibile una divisione ereditaria? Considera: 1)spesso un bene ereditato in divisione non ti serve, non ti cambia la vita 2) Nemmeno … Leggi tutto

Cinque ERRORI DA NON FARE NELLE SEPARAZIONI

Cinque ERRORI DA NON FARE NELLE SEPARAZIONI – AVVOCATO A BOLOGNA ( IN REALTA’ SE NE POSSONO COMMETTERE BEN DI PIU’) URGENTE VELOCITA’ LEGGI E CHIAMA  NON COMMETTERE ERRORI NELLA SEPARAZIONE CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA 051 6447838 Nelle separazioni gli errori da non fare sono molti ma assolutamente nelle separazioni occorre evitare: 1)scontri solo … Leggi tutto

SEPARAZIONI? AVVOCATI BOLOGNA PRELUDIO AL DIVORZIO? SI TORNA INDIETRO?

Esiste  una grande differenza  tra separazione e divorzio ,guardiamoli insieme  PER MOLTI SEPARAZIONE E DIVORZIO SONO LA STESSA COSA ,INVECE NO SONO MOLTO DIFFERENTI  SEPARAZIONI? PRELUDIO AL DIVORZIO? SI TORNA INDIETRO? AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA Separarsi  e divorziare sono concetti diversi ! la separazione è un allentamento dei vincoli matrimoniali ma non vi pone fine! Se … Leggi tutto

DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE – AVVOCATI BOLOGNA

DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE – AVVOCATI BOLOGNA DIRITTO DI FAMIGLIA DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE DOPO MORTE  ALTRO CONIUGE     DIRITTO DI ABITAZIONE CONIUGE DOPO MORTE  ALTRO CONIUGE           In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all’art. 540 comma secondo c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in … Leggi tutto

ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta

ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione integra i presupposti di concludenza e serietà l’offerta della prestazione formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia ed in funzione di questa; ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, come … Leggi tutto

CORTE DEI CONTI EMILIA PROCEDURE DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

CORTE DEI CONTI EMILIA PROCEDURE DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sommario: PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALITITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE(artt. 1-27)TITOLO II – PARTI E DIFENSORI (artt. 28-31)TITOLO III – ATTI PROCESSUALI (artt. 32-37)TITOLO IV … Leggi tutto