casa coniugale,
assegnazione casa coniugale giurisprudenza
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Lo studio ha accumulato una esperienza invidiabile in particolare nella redazione di:
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ricorsi per separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale;
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ricorsi per divorzio, congiunto o contenzioso;
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ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio;
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ricorsi per affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita;
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problematiche riguardanti figli naturali, nati cioè da genitori conviventi
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sia in sede di separazione che di divorzio – gli artt. 155 quater c.c. (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) e 6, co. 6, della L. n. 898 del 1970, come modificato dall’art. 11 della L. n. 74 del 1987, consentono al giudice di assegnare l’abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale ‘ratio’ protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di spedale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi – per il vero – considerare, in proposito, che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro ‘habitat’ domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d’essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione. (Cass. 6706/2000).[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
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4.2. Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. E tuttavia, tale intrinseca provvisorietà dei provvedimenti in parola non incide sulla natura e sulla funzione della misura, posta ad esclusiva tutela della prole, con la conseguenza che anche in sede di revisione – come in qualsiasi altra sede nella quale, come nel presente giudizio, sia in discussione il permanere delle condizioni che avevano giustificato l’originaria assegnazione – resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
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Ne discende che, se è vero che la concessione del beneficio ha anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, co. 6, della legge sul divorzio, nondimeno l’assegnazione in questione non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali è unicamente destinato l’assegno di divorzio (Cass. 13736/2003; 10994/2007; 18440/2013).
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ai sensi dell’art. 6, co. 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni.
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Tale opponibilità conserva, beninteso, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (cfr. Cass. S.U. 11096/2002, in motivazione; Cass. 5067/2003; 9181/2004; 12296/2005; 4719/2006). È fin troppo evidente, infatti, che il perdurare sine die dell’occupazione dell’immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti, per essere i figli divenuti ormai autonomi economicamente – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi degli artt. 42 Cost. e 832 c.c. Una siffatta lettura delle succitate norme che regolano l’assegnazione della casa coniugale (v. ora l’art. 337 sexies c.c.), del resto, presterebbe certamente il fianco a facili censure di incostituzionalità.
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4.3.2. Ciò posto, va rilevato che l’efficacia della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione in parola può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione previsto all’art. 9 della L. n. 898 del 1970, attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione.
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Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata (cfr. Cass. 18440/2013, secondo cui ogni questione relativa al diritto di proprietà della casa coniugale o al diritto di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria). In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 Cost..
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