CAPTAZIONE INCAPACITA’ IMPUGNAZIONE

CAPTAZIONE INCAPACITA’ IMPUGNAZIONE

 

Titolo: L’Incapacità di Fare Testamento: Una Prospettiva Approfondita su Cause e Conseguenze

Introduzione: Il testamento è un atto legale importante che permette a un individuo di pianificare la distribuzione dei suoi beni dopo la morte. Tuttavia, ci sono circostanze in cui un individuo potrebbe essere considerato incapace di fare testamento. Questo articolo esplorerà le cause sottostanti e le conseguenze di tale incapacità.

Sezione 1: Definizione e Importanza del Testamento: In questa sezione, spiegheremo cos’è il testamento, la sua importanza nella pianificazione patrimoniale e l’effetto legale che ha sulla distribuzione dei beni di una persona deceduta.

Sezione 2: Criteri per la Capacità di Fare Testamento: Per fare un testamento, un individuo deve soddisfare determinati criteri di capacità mentale e legale. Questa sezione esaminerà i requisiti generali e le norme che stabiliscono se qualcuno è in grado di fare testamento o meno.

Sezione 3: Cause di Incapacità di Fare Testamento: Esploreremo le diverse cause che potrebbero rendere una persona incapace di fare testamento. Ciò potrebbe includere malattie mentali, demenza, influenze esterne indebite o pressioni indebite da parte di terzi.

Sezione 4: Procedimenti Legali Legati all’Incapacità di Fare Testamento: In caso di contestazioni sulla capacità di fare testamento di una persona, quali azioni legali possono essere intraprese? Questa sezione analizzerà i procedimenti legali e le sfide che possono sorgere in tali situazioni.

Sezione 5: Conseguenze di un Testamento Invalidato: Se un testamento viene invalidato a causa dell’incapacità del testatore, quali sono le conseguenze legali e pratiche? Questa parte esplorerà l’impatto su eredi e beneficiari.

Sezione 6: Misure Preventive e Pianificazione Anticipata: Come evitare problemi legati all’incapacità di fare testamento? In questa sezione, discuteremo delle misure preventive e della pianificazione anticipata che le persone possono adottare per assicurarsi che il loro desiderio sia rispettato anche in situazioni di incapacità.

Conclusioni: In chiusura, sintetizzeremo i punti chiave esaminati nell’articolo. L’incapacità di fare testamento è un argomento complesso che richiede attenzione e considerazione. La comprensione di questi aspetti può aiutare le persone a prendere decisioni informate nella pianificazione della propria successione.

CAPTAZIONE INCAPACITA’ IMPUGNAZIONE
CAPTAZIONE INCAPACITA’ IMPUGNAZIONE

Successioni Testamentarie ed Eredi: Un Approfondimento sulla Pianificazione Ereditaria

Introduzione

Le successioni testamentarie e gli eredi hanno da sempre rappresentato un aspetto cruciale del diritto successorio. Quando una persona muore, il suo patrimonio e i suoi beni devono essere distribuiti tra gli eredi, secondo la legge o le volontà espresse nel testamento. Questo processo può essere complesso e, se non gestito correttamente, potrebbe causare controversie e conflitti tra i beneficiari. Pertanto, è fondamentale comprendere i principi chiave delle successioni testamentarie e delle figure coinvolte, come gli eredi, al fine di pianificare adeguatamente il trasferimento del patrimonio.

Natura delle Successioni Testamentarie

Una successione testamentaria è il processo legale di distribuzione dei beni di una persona defunta tra i suoi eredi o beneficiari designati nel testamento. Contrariamente alle successioni intestate, dove la legge stabilisce l’ordine di eredità in assenza di un testamento, una successione testamentaria segue esattamente le volontà espresse nel testamento del defunto.

Il testamento è un documento scritto e legalmente valido che elenca come il defunto desidera distribuire i suoi beni dopo la sua morte. È essenziale che un testamento sia redatto in modo chiaro, completo e in conformità con le leggi dello Stato in cui viene creato, al fine di evitare interpretazioni errate o contestazioni legali.

Tipi di Testamento

Esistono diversi tipi di testamenti, ognuno con caratteristiche specifiche:

  1. Testamento Olografo: Questo tipo di testamento è scritto a mano dal testatore. Anche se può sembrare meno formale rispetto ad altri tipi di testamenti, è importante che sia datato e firmato dal testatore per essere giuridicamente valido.
  2. Testamento Pubblico: Questo tipo di testamento viene redatto e registrato da un notaio o un funzionario competente, di solito in presenza di testimoni. Il notaio certifica l’autenticità del testamento e ne conserva una copia nel suo registro.
  3. Testamento Segreto: Il testatore consegnava il testamento segreto a un notaio in una busta sigillata. Dopo la sua morte, il notaio apriva la busta e leggeva il testamento davanti ai testimoni.

Gli Eredi e l’Ordine di Successione

Gli eredi sono le persone che hanno il diritto di ricevere parte o tutto il patrimonio di un defunto. L’ordine di successione può variare in base alle leggi dello Stato e alla situazione familiare del defunto. Tuttavia, alcune figure sono comuni nella maggior parte dei sistemi legali:

  1. Coniuge: Il coniuge del defunto è generalmente considerato l’erede principale, soprattutto se non ci sono figli. In alcuni paesi, il coniuge ha diritto a una quota specifica del patrimonio anche se ci sono figli.
  2. Figli: In assenza di un coniuge o se il coniuge ha già preceduto il defunto nella morte, i figli generalmente seguono nella linea di successione. La porzione del patrimonio assegnata a ciascun figlio può variare, ma in genere i figli ricevono quote eguali.
  3. Genitori: Se non ci sono coniugi o figli, i genitori del defunto possono essere gli eredi successivi.
  4. Fratelli e Sorelle: In mancanza di coniugi, figli e genitori, i fratelli e le sorelle possono essere considerati gli eredi.
  5. Parenti più lontani: Se il defunto non ha parenti più prossimi, i parenti più lontani, come cugini, zii o nonni, possono essere coinvolti nella successione.

L’Importanza della Pianificazione Ereditaria

Una corretta pianificazione ereditaria è essenziale per assicurarsi che i propri beni vengano distribuiti secondo le proprie volontà e per ridurre al minimo eventuali contenziosi tra gli eredi. La mancanza di un testamento o di una pianificazione adeguata può portare a risultati indesiderati, come l’intervento dello Stato nella distribuzione del patrimonio o la possibilità che beni preziosi vengano divisi in modo inappropriato.

Ecco alcuni motivi per cui la pianificazione ereditaria è importante:

  1. Controllo del Patrimonio: Una corretta pianificazione consente al testatore di avere il controllo sulle persone a cui vuole lasciare i suoi beni, evitando che il patrimonio finisca nelle mani di persone indesiderate
  2. Protezione dei Minori: Un testamento permette di nominare un tutore legale per i minori, assicurando loro una custodia adeguata e il controllo dei beni finché non raggiungono l’età adulta.
  3. Assicurazione per gli Anziani: Un testamento può garantire che gli anziani siano ben curati e protetti nel loro ambiente familiare.
  4. Beneficenza: La pianificazione ereditaria può includere donazioni a enti di beneficenza o cause di interesse personale del testatore.

Controversie Successorie e Come Evitarle

Le controversie relative alle successioni testamentarie possono causare tensioni e divisioni tra gli eredi, oltre a prolungare notevolmente i tempi di distribuzione dei beni. Ecco alcune delle principali cause di contenziosi e come evitarle:

  1. Ambiguità nel Testamento: Un testamento ambiguo o poco chiaro può lasciare spazio a interpretazioni diverse e possibili contestazioni tra gli eredi. Pertanto, è essenziale redigere un testamento in modo chiaro e dettagliato.
  2. Contestazioni sulla Capacità Mentale: Alcuni eredi possono contestare la validità del testamento sostenendo che il testatore non era in grado di prendere decisioni razionali al momento della stesura. Per evitare questo tipo di contestazione, è utile ottenere una valutazione medica e legale sulla capacità mentale del testatore durante la stesura del testamento.
  3. Influenza Indebita: Talvolta, gli eredi possono essere indotti o costretti a cambiare il contenuto del testamento contro la loro volontà. Per evitare l’influenza indebita, è meglio consultarsi con un avvocato e redigere il testamento in presenza di testimoni imparziali.
  4. Mancanza di Un Testamento: In assenza di un testamento, la distribuzione del patrimonio segue l’ordine di successione intestata, che potrebbe non essere in linea con le volontà del defunto. Pertanto, è sempre consigliabile redigere un testamento anche per semplificare il processo successorio.
  5. Errore nella Formalità del Testamento: Se il testamento non è stato redatto secondo le formalità legali richieste, potrebbe essere considerato non valido. È fondamentale seguire le leggi e le normative locali durante la stesura del testamento.

Conclusione

Le successioni testamentarie e gli eredi rappresentano un argomento complesso ma fondamentale per garantire la corretta distribuzione del patrimonio dopo la morte di una persona. La pianificazione ereditaria adeguata, inclusa la redazione di un testamento, è essenziale per garantire che i desideri del testatore siano rispettati e che gli eredi ricevano ciò che è stato loro destinato. Evitare controversie e conflitti tra gli eredi è possibile attraverso una pianificazione attenta, l’aiuto di professionisti qualificati e la comunicazione chiara con tutti i membri della famiglia interessati.

SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE
SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE

 

ùIl Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di potere desumere l’esistenza di una attività di captazione posta in essere dai soggetti dei quali si è detto da una sequenza progressiva di atti, quali i) il rilascio, da parte di P. B., nel febbraio 2008, di procura generale notarile in favore del fratello JJ; ii) l’acquisto, in data 26 novembre 2008, da parte di quest’ultimo, mediante l’utilizzazione della procura generale conferitagli, di un immobile sito in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), a poca distanza dalle abitazioni dello stesso procuratore e della figlia XX, il trasferimento della anziana tre giorni dopo, vale a dire il 29 novembre 2008, nell’immobile acquistato e, infine, iii) la redazione del testamento pubblico impugnato proprio nella abitazione della odierna appellante e del marito QQ.

Rileva la Corte che gli elementi utilizzati dal Giudice di prime cure, dei quali si è detto, singolarmente considerati e nel loro complesso valutati, non sono idonei ad evidenziare una attività fraudolenta riferibile alla cerchia di parenti di P. B., facente capo al fratello JJ.

Il rilascio di procura generale, in favore del fratello ora menzionato, appare, invero, atto assolutamente neutro ai fini che qui interessano, essendo del tutto verosimile che P. B., tenuto conto delle infermità dalle quali era affetta, che non la rendevano del tutto incapace di intendere e di volere, come accertato dal Giudice di prime cure, con statuizione sulla quale è sceso il giudicato, abbia voluto spontaneamente affidare la gestione del proprio patrimonio al fratello, persona considerata di fiducia sia per lo stretto rapporto di parentela che per la pregressa esperienza in campo commerciale di JJ, avendo lo stesso svolto in passato attività imprenditoriale (la circostanza dell’attività lavorativa svolta da JJ non ha formato oggetto di contestazione). Del resto, il fratello ha utilizzato la procura rilasciatagli per fare acquistare alla sorella una abitazione in Castel San Pietro che fosse vicina a quella di esso rappresentante e della figlia. L’acquisto della abitazione e la sua ubicazione paiono, d’altra parte, funzionali a garantire un immediato intervento dei parenti predetti, nell’ipotesi in cui l’anziana avesse necessità di assistenza in ragione delle patologie che la affliggevano.

Le caratteristiche dell’appartamento acquistato, che era situato al piano terra ed era provvisto di un piccolo giardino (vedi relazione della CTU espletata in primo grado per la ricostruzione del patrimonio ereditario della defunta), ben si adattavano, inoltre, alle esigenze di P. B., avuto riguardo alle sue patologie, anche di carattere fisico.

In siffatto contesto, risulta irrilevante lo scritto recante la data del 14 ottobre 2005, con il quale P. B. ha dichiarato di non volere lasciare la casa di Bologna, per trasferirsi in una Casa di Riposo.

Ora, a prescindere dalla considerazione che il documento citato è stato sottoscritto ben tre anni prima del trasferimento nella abitazione di (omissis), (Bologna), deve sottolinearsi che lo scritto in questione, peraltro redatto e sottoscritto anche dal marito della P. B., all’epoca in vita, manifesta, come pare evidente, soltanto una opposizione al trasferimento in Casa di Riposo, espressa, comunque, in un momento in cui l’anziana, non ancora rimasta vedova, poteva contare sulla presenza del coniuge.

Non si vede, poi, quale rilevanza possa conferirsi, ai fini della configurazione di una attività di captazione, al fatto che, al rilascio della procura notarile della quale si tratta, abbiano preso parte, quali testimoni, la badante di P. B. e il genero di JJ. La procura generale è stata, infatti, rilasciata con rogito notarile e la mancata percezione, da parte del Notaio, di comportamenti della P. B. che potessero far dubitare della sua capacità di intendere e di volere o, comunque, fare ipotizzare anomalie nel processo formativo delle determinazioni dell’anziana, costituisce indubbiamente elemento di valutazione ai fini della decisione alla quale questa Corte è chiamata.

Si vuole evidenziare, insomma, che il rilascio della procura generale per atto pubblico è circostanza tale da fare presumere che, al momento del rogito, P. B. fosse pienamente cosciente, o che, almeno, non desse segni visibili di incapacità, in quanto l’accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di invalidità dell’atto, deve ritenersi un significativo elemento indiziario, che lascia presumere la consapevolezza, in capo all’anziana, degli effetti dell’atto che la stessa si apprestava a compiere e l’assenza di condizionamenti nel processo formativo della sua volontà.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare, dunque, irrilevante, ai fini della prova della captazione, l’ubicazione dell’immobile ove è stata trasferita P. B., non essendo stato dimostrato che JJ e XX abbiano posto la congiunta in una situazione di segregazione o, almeno, di isolamento, impedendole di comunicare con altri soggetti.

il rilascio della procura generale per atto pubblico è circostanza tale da fare presumere che, al momento del rogito, P. B. fosse pienamente cosciente, o che, almeno, non desse segni visibili di incapacità, in quanto l’accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di invalidità dell’atto, deve ritenersi un significativo elemento indiziario, che lascia presumere la consapevolezza, in capo all’anziana, degli effetti dell’atto che la stessa si apprestava a compiere e l’assenza di condizionamenti nel processo formativo della sua volontà.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari – Presidente

dott. Antonella Allegra – Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino – Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1066del Ruolo Generale dell’anno 2020, promossa da

XX nata a (omissis), (Bologna), il (omissis)1952 e residente in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’Avv. Stefano Vandelli Sbaiz e dell’Avv. Anna Maria Marocci.

– appellante –

Contro

YY nato a Bologna il (omissis) 1971 residente in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), KK nata a Bologna il (omissis) 1962 residente in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), WW nata a Bologna il (omissis) 1955 ivi residente in via (omissis) n. (omissis), con il patrocinio dell’Avv. Stefano Leone

– appellati –

in punto a

“appello avverso la sentenza n. 2692/2019 del 26 novembre – 20 dicembre 2019

del Tribunale di Bologna”

CONCLUSIONI

Per l’appellante come da note scritte depositate il 21 giugno 2022.

Per gli appellati come da note scritte depositate il 23 giugno 2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.– YY, KK e WW hanno convenuto, dinanzi al Tribunale di Bologna, JJ e XX, esponendo che erano nipoti di P. B., vedova e senza figli, deceduta in Imola il 18 giugno 2013, e impugnando, sotto plurimi profili, attinenti alla forma ed alla sostanza, la procura generale notarile conferita dalla de cuius, con illimitati poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, al fratello odierno convenuto in giudizio, con atto del 27 febbraio 2008, e il testamento pubblico del 25 maggio 2009, con il quale era stato nominato erede universale il predetto JJ o, in caso di premorienza di quest’ultimo, la figlia XX, o, ancora, in caso di premorienza della persona ora menzionata, il marito QQ unitamente ai figli.

YY, KK e WW hanno, in particolare, esposto:

– che, nel corso dell’anno 2004, P. B. era stata colpita da ictus ischemico che le aveva comportato una monoparesi destra, poi oggetto di recupero funzionale successivo, tanto che era riuscita a riprendere il compimento degli atti della vita quotidiana anche con l’uso della mano destra;

– che, dall’agosto 2005 in poi, era stato certificato alla predetta P. B., dal Centro Demenze dell’Azienda USL di Bologna, un deficit cognitivo di grado moderato quale forma di demenza degenerativa associata ad uno stato depressivo, patologie che, aggravatesi notevolmente nel tempo, le avevano comportato, nel giugno 2006, il riconoscimento di una invalidità totale, con diritto all’assistenza continua e all’indennità di accompagnamento;

– che, nel novembre 2008, P. B. era stata allontanata da tutto il contesto familiare che la aveva fino ad allora accudita, per essere trasferita dalla abitazione in Bologna, via (omissis) n. (omissis), in una nuova abitazione in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), vale a dire a pochi passi dall’abitazione del fratello JJ e dall’abitazione di XX, figlia di JJ, e del marito QQ, soggetti che, nel maggio 2008, si erano opposti alla nomina di un amministratore di sostegno alla de cuius;

– che, nel maggio 2009, poi, i soggetti predetti erano stati istituiti eredi universali con testamento pubblico di P. B., redatto proprio nella casa familiare dei coniugi XX e QQ.

Gli attori hanno quindi chiesto che la procura generale notarile e il testamento pubblico suddetti fossero dichiarati nulli, annullabili o comunque invalidi ed inefficaci, in quanto privi della sottoscrizione della de cuius, in assenza di un reale impedimento, in quanto redatti in momenti e luoghi diversi, senza la necessaria contestualità, nonché per incapacità di intendere e di volere di P. B. e per la sussistenza di un grave vizio del consenso, posto che, al momento della redazione degli atti, la de cuius versava in uno stato di debolezza psicologica, tale da consentire la captazione e il condizionamento della sua volontà. Hanno di conseguenza chiesto l’apertura della successione legittima, ai sensi dell’art. 565 c.c., e la condanna dei convenuti alla restituzione di tutti i beni, mobili e immobili facenti parte dell’asse ereditario, ovvero al pagamento dell’equivalente monetario spettante agli eredi legittimi.

Si sono costituiti in giudizio JJ e XX e hanno resistito alla domanda degli attori.

Il giudizio è stato dichiarato interrotto per il decesso di JJ e la causa è stata, poi, riassunta nei confronti di XX, anche nella qualità di unica erede del padre.

Il Giudice Istruttore, con ordinanza del 27 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avente ad oggetto la procura generale notarile e il testamento pubblico suddetti, proposta da YY, KK e WW.

La causa è stata istruita con acquisizioni documentali, assunzione di testimonianze e CTU finalizzata alla ricostruzione della massa ereditaria facente capo a P. B.

2.– Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2692/2019 del 26 novembre – 20 dicembre 2019, ha quindi così deciso:

– ha dichiarato l’invalidità del testamento pubblico di P. B. a rogito del Notaio Stame in data 25 maggio 2009, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.624 c.c., per captazione della volontà della testatrice e, per l’effetto, ha dichiarato aperta la successione legittima di P. B. alla data del 18 giugno 2013;

– ha condannato XX a corrispondere a YY, a KK e a WW, coeredi della de cuius, l’importo complessivo di 372.750,00 Euro, pari a 124.250,00 Euro ciascuno, quale quota di relativa spettanza (25%) dell’eredità della congiunta, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al saldo;

– ha rigettato ogni altra domanda attorea in quanto inammissibile e infondata;

– ha compensato le spese di lite per ¼, condannando XX a rimborsare agli attori la parte rimanente;

– ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di XX per 2/3 e degli attori per la parte rimanente.

Il Tribunale, per quel che interessa nel presente giudizio di impugnazione, ha, in particolare, rilevato:

– che doveva essere confermata l’ordinanza del Giudice Istruttore del 27 febbraio 2018, con la quale era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dagli attori;

– che doveva considerarsi infondata la domanda di YY, KK e WW, mirante alla declaratoria di invalidità della procura generale notarile e del testamento pubblico suddetti per assenza della sottoscrizione di P. B., senza che sussistesse l’effettiva causa impeditiva dichiarata, e per la redazione del testamento in tempi e luoghi diversi;

– che la seconda causa di invalidità, riguardante specificamente il testamento, non era configurabile, in quanto il Notaio aveva vergato a mano la data dell’atto, il luogo di redazione (abitazione di QQ), l’identificazione della testatrice e il contenuto concreto delle sue volontà, nel momento stesso in cui tali ultime volontà erano state rese;

– che, invero, solo l’intestazione dell’atto e la parte relativa ai dati personali dei due testimoni erano state predisposte a macchina presso lo studio notarile;

– che gli elementi probatori raccolti facevano, poi, ritenere comprovata l’effettiva sussistenza dell’impedimento alla sottoscrizione degli atti notarile predetti (artrosi alla mano destra), da parte di P. B.;

– che non poteva, poi, ritenersi comprovata in modo certo la totale incapacità di intendere e di volere di quest’ultima al momento in cui aveva partecipato ai rogiti notarili in questione, tenuto conto delle risultanze della consulenza medico-legale espletata da Prof. Ariatti nell’ambito del procedimento penale avente ad oggetto la vicenda in esame;

– che, tuttavia, da detta relazione era possibile evincere che P. B. versava in condizioni di infermità psichica e fisica che la rendevano particolarmente suscettibile di circonvenzione;

– che risultava, inoltre, provata l’attività captatoria subita dalla de cuius, desumibile da comportamenti, atti e successione di eventi riferibili a lei stessa e a coloro che dalla frode avevano tratto palese beneficio;

– che, in proposito, assumeva rilievo determinante la procura notarile rilasciata da P. B. al fratello JJ, nel febbraio 2008, costituendo il primo atto di una sequenza progressiva che aveva condotto il secondo a sfruttare la condizione di grave infermità psichica e fisica dell’anziana sorella per giungere a farsi nominare erede universale della stessa o, in caso di sua premorienza, a fare nominare erede universale sua figlia XX;

– che era particolarmente significativo che la procura in questione, con la quale erano stati conferiti pieni ed assoluti poteri di rappresentanza al fratello, indicasse quali testimoni presenti al rogito Popova Tanya, badante di P. B. assunta nel 2005 e in servizio fino alla morte di quest’ultima, e QQ, genero del beneficiario dell’atto;

– che, quindi, erano presenti all’atto tutti e solo coloro che, unitamente a XX, da qualche anno avevano cominciato ad occuparsi in via sostanzialmente esclusiva dell’anziana;

– che l’attività captatoria dei beneficiari delle ultime volontà di P. B. era divenuta conclamata nel mese di novembre 2008;

– che JJ, infatti, sfruttando la procura generale conferitagli dalla sorella, in data 26 novembre 2018, aveva acquistato un immobile in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), nel quale tre giorni dopo aveva trasferito P. B., facendole lasciare la casa di Bologna, nella quale ella aveva sempre vissuto con il marito e dove aveva espressamente richiesto di rimanere anche da malata, come comprovato dallo scritto datato 14 ottobre 2005;

– che tale trasferimento aveva consentito a JJ e alla famiglia di sua figlia XX di avere a pochi passi dalle rispettive abitazioni l’anziana donna, oramai con severi sintomi di deficienza psichica, certamente riconoscibili, come attestato dalla relazione del Prof. Ariatti, da coloro che avevano con la stessa una frequentazione costante;

– che l’ennesimo atto della sequenza che delineava l’attività captatoria posta in essere da coloro che erano poi stati nominati eredi universali nel testamento del maggio 2009 era da individuare nel luogo stesso nel quale erano state raccolte le ultime volontà dell’anziana, costituito non già dalla casa nella quale da qualche mese P. B. era stata trasferita, ma dall’abitazione di QQ;

– che il testamento pubblico del 25 maggio 2009 doveva, dunque, essere invalidato per dolo di terzi ex art. 624 c.c., con conseguente declaratoria di apertura della successione legittima alla morte della predetta P. B., avvenuta il 18 giugno 2013;

– che gli attori, figli di fratelli della de cuius, e XX, figlia di altro fratello di P. B., erano, dunque, eredi legittimi della zia in pari quota;

– che YY, KK e WW non avevano formulato domanda di divisione in natura del patrimonio ereditario della zia, avendo chiesto la condanna di XX alla corresponsione dell’equivalente monetario della quota ereditaria loro spettante;

– che, tenuto conto della ricostruzione del patrimonio ereditario di P. B. operata dal nominato CTU, spettava a ciascuno degli attori la somma di 124.250,00 Euro, oltre interessi di legge dalla data della sentenza al saldo;

– che doveva, invece, essere respinta l’ulteriore domanda risarcitoria degli attori, in assenza di specifica allegazione e prova dei danni lamentati;

– che le spese dovevano essere compensate per 1/4, con conseguente condanna di XX a rimborsare agli attori la parte rimanente;

– che le spese di CTU dovevano essere poste a carico della convenuta per 2/3 e degli attori per 1/3.

3.– Avverso la predetta sentenza ha proposto appello XX, affidando l’impugnazione ai seguenti tre motivi:

I – errata valutazione delle condizioni psicofisiche di P. B.;

II – inesistenza di attività captatoria al fine di influenzare illecitamente il processo formativo della de cuius nella determinazione delle sue ultime volontà;

III – in subordinevizio di ultra-petizionenella parte in cui il Giudice di prime cure, non tenendo conto della domanda di YY, KK e WW mirante a conseguire le quote loro spettanti sui beni immobili e mobili costituenti il patrimonio ereditario di P. B.aveva condannato essa appellante al pagamentoin favore di ciascuno degli appellatidell’equivalente monetario della quota di competenza di ciascuno di essi.

Si sono costituiti YY, KK e WW e hanno resistito all’impugnazione, invocandone il rigetto.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.

  1. – Preme sottolineare, innanzitutto, che non ha formato oggetto di impugnazione (principale o incidentale) l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui P. B., al momento della formazione del testamento pubblico impugnato, non potesse considerarsi totalmente incapace di intendere e di volere.

Va, ancora, rilevato che risultano utilizzabili tutti i documenti facenti parte del fascicolo di primo grado degli appellati, anche se prodotti nel presente grado, per ragioni di carattere tecnico, successivamente al deposito della comparsa di costituzione.

  1. – Risulta, poi, infondato il primo motivo dell’appello di XX, con il quale l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure effettuato una errata valutazione delle condizioni psicofisiche di P. B., avendo affermato che quest’ultima presentava profili di evidente infermità psichica e fisica, sotto forma di grave disabilità in ambito cognitivo, affettivo emotivo e motorio, che la rendevano suscettibile di circonvenzione, e che la condizione della anziana era tale che soggetti terzi, pur se non dotati di specifiche competenze in ambito sanitario, dovessero porsi concreti interrogativi e avere altrettanti dubbi sulla effettiva e reale capacità della stessa di disporre consapevolmente in materia patrimoniale.

Le critiche rivolte alla sentenza appellata sul tema ruotano su tre ordini di ragioni:

– la natura della consulenza medico-legale espletata nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale instauratosi sulla vicenda oggetto del presente procedimento civile; nel processo penale, infatti, la consulenza tecnica era volta alla valutazione di una potenziale circonvenibilità di P. B., mentre una CTU espletata in sede civile avrebbe dovuto avere ad oggetto la diversa e più delicata situazione della capacità di autodeterminazione della de cuius e la sua capacità di resistere ad eventuali illecite lusinghe, che peraltro, non vi erano state; aveva errato, in particolare, il Tribunale ad attribuire alla Consulenza Tecnica del prof. Ariatti valore sostitutivo di una CTU medico-legale espletata in sede civile;

– il Prof. Ariatti, nell’espletamento dell’incarico affidatogli in sede penale, non aveva potuto consultare tutta l’ulteriore documentazione medica acquisita nel giudizio civile;

– la consulenza del prof. Ariatti, essendo stata espletata nella fase delle indagini preliminari di procedimento penale, era frutto di accertamenti svolti in totale assenza di contraddittorio.

Le argomentazioni poste dalla appellante a sostegno del motivo di impugnazione in esame non meritano di essere condivise.

Orbene, è indubbio, innanzitutto, che il giudice civile possa utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale riguardante gli stessi fatti ed in primo luogo le risultanze di relazioni tecniche acquisite in tale giudizio, tanto più quando la relazione abbia avuto ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi (Cass. n. 5682/2001, Cass. Civ. Sez. III 2 luglio 2010 n.15714).

Anche una consulenza tecnica disposta dal p.m. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere, invero, liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (vedi Cass. Civ. Sez. III 20 dicembre 2001 n.16069)

Quanto al caso che ci occupa, il Giudice di prime cure ha, del resto, diffusamente spiegato le ragioni della condivisione del giudizio espresso dal Consulente nominato dal Pubblico Ministero, facendo puntuale riferimento alle risultanze della copiosa documentazione medica sulla quale il Prof. Ariatti ha fondato il suo convincimento.

Preme sottolineare, d’altra parte, che XX, in sede di impugnazione, al di là di censure, per così dire, di carattere meramente formale, circa l’utilizzazione, da parte del Tribunale, della consulenza medico-legale citata, non ha contrapposto al giudizio espresso dal primo Giudicante argomentazioni di carattere sostanziale, idonee a confutarlo.

  1. – E’, invece, fondato il secondo motivo dell’appello di XX, con il quale l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure ritenuto provata l’esistenza di una attività captatoria dei beneficiari del testamento pubblico del 25 maggio 2009, finalizzata ad influenzare il processo formativo della volontà di P. B.con riferimento alle disposizioni testamentarie adottate.

Giova ricordare, in diritto, che il testamento, ai sensi dell’art.624 c.c., può essere annullato quando sia l’effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l’unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concretizza in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata (vedi Cass. Civ., Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 30424; Cass. Civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14011).

Orbene, nel caso di specie, difetta proprio la prova di artifizi o raggiri posti in essere dai beneficiari del testamento impugnato, idonei a trarre in inganno P. B., alla luce delle infermità anche psichiche di quest’ultima, così da determinare nella testatrice una rappresentazione della realtà non veritiera e da indurla a decisioni che altrimenti non avrebbe adottato.

Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di potere desumere l’esistenza di una attività di captazione posta in essere dai soggetti dei quali si è detto da una sequenza progressiva di atti, quali i) il rilascio, da parte di P. B., nel febbraio 2008, di procura generale notarile in favore del fratello JJ; ii) l’acquisto, in data 26 novembre 2008, da parte di quest’ultimo, mediante l’utilizzazione della procura generale conferitagli, di un immobile sito in (omissis), (Bologna), via (omissis) n. (omissis), a poca distanza dalle abitazioni dello stesso procuratore e della figlia XX, il trasferimento della anziana tre giorni dopo, vale a dire il 29 novembre 2008, nell’immobile acquistato e, infine, iii) la redazione del testamento pubblico impugnato proprio nella abitazione della odierna appellante e del marito QQ.

Rileva la Corte che gli elementi utilizzati dal Giudice di prime cure, dei quali si è detto, singolarmente considerati e nel loro complesso valutati, non sono idonei ad evidenziare una attività fraudolenta riferibile alla cerchia di parenti di P. B., facente capo al fratello JJ.

Il rilascio di procura generale, in favore del fratello ora menzionato, appare, invero, atto assolutamente neutro ai fini che qui interessano, essendo del tutto verosimile che P. B., tenuto conto delle infermità dalle quali era affetta, che non la rendevano del tutto incapace di intendere e di volere, come accertato dal Giudice di prime cure, con statuizione sulla quale è sceso il giudicato, abbia voluto spontaneamente affidare la gestione del proprio patrimonio al fratello, persona considerata di fiducia sia per lo stretto rapporto di parentela che per la pregressa esperienza in campo commerciale di JJ, avendo lo stesso svolto in passato attività imprenditoriale (la circostanza dell’attività lavorativa svolta da JJ non ha formato oggetto di contestazione). Del resto, il fratello ha utilizzato la procura rilasciatagli per fare acquistare alla sorella una abitazione in Castel San Pietro che fosse vicina a quella di esso rappresentante e della figlia. L’acquisto della abitazione e la sua ubicazione paiono, d’altra parte, funzionali a garantire un immediato intervento dei parenti predetti, nell’ipotesi in cui l’anziana avesse necessità di assistenza in ragione delle patologie che la affliggevano.

Le caratteristiche dell’appartamento acquistato, che era situato al piano terra ed era provvisto di un piccolo giardino (vedi relazione della CTU espletata in primo grado per la ricostruzione del patrimonio ereditario della defunta), ben si adattavano, inoltre, alle esigenze di P. B., avuto riguardo alle sue patologie, anche di carattere fisico.

In siffatto contesto, risulta irrilevante lo scritto recante la data del 14 ottobre 2005, con il quale P. B. ha dichiarato di non volere lasciare la casa di Bologna, per trasferirsi in una Casa di Riposo.

Ora, a prescindere dalla considerazione che il documento citato è stato sottoscritto ben tre anni prima del trasferimento nella abitazione di (omissis), (Bologna), deve sottolinearsi che lo scritto in questione, peraltro redatto e sottoscritto anche dal marito della P. B., all’epoca in vita, manifesta, come pare evidente, soltanto una opposizione al trasferimento in Casa di Riposo, espressa, comunque, in un momento in cui l’anziana, non ancora rimasta vedova, poteva contare sulla presenza del coniuge.

Non si vede, poi, quale rilevanza possa conferirsi, ai fini della configurazione di una attività di captazione, al fatto che, al rilascio della procura notarile della quale si tratta, abbiano preso parte, quali testimoni, la badante di P. B. e il genero di JJ. La procura generale è stata, infatti, rilasciata con rogito notarile e la mancata percezione, da parte del Notaio, di comportamenti della P. B. che potessero far dubitare della sua capacità di intendere e di volere o, comunque, fare ipotizzare anomalie nel processo formativo delle determinazioni dell’anziana, costituisce indubbiamente elemento di valutazione ai fini della decisione alla quale questa Corte è chiamata.

Si vuole evidenziare, insomma, che il rilascio della procura generale per atto pubblico è circostanza tale da fare presumere che, al momento del rogito, P. B. fosse pienamente cosciente, o che, almeno, non desse segni visibili di incapacità, in quanto l’accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di invalidità dell’atto, deve ritenersi un significativo elemento indiziario, che lascia presumere la consapevolezza, in capo all’anziana, degli effetti dell’atto che la stessa si apprestava a compiere e l’assenza di condizionamenti nel processo formativo della sua volontà.

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare, dunque, irrilevante, ai fini della prova della captazione, l’ubicazione dell’immobile ove è stata trasferita P. B., non essendo stato dimostrato che JJ e XX abbiano posto la congiunta in una situazione di segregazione o, almeno, di isolamento, impedendole di comunicare con altri soggetti.

E’, ancora, ininfluente, in assenza di altri decisivi elementi, ai fini che qui interessano, la redazione del testamento pubblico del quale si tratta nell’abitazione di XX, sita, come si è visto, nelle vicinanze di quella della testatrice, posto che le ultime volontà di P. B. sono state raccolte da Notaio, il quale, nel contesto dell’atto, non ha dato conto di avere riscontrato situazioni anomale, nel corso della redazione della scheda testamentaria.

Le prove testimoniali, dedotte dagli appellati, non ammesse dal primo Giudicante, non sono, comunque, idonee alla prova di attività di captazione, riguardando, in massima parte, le condizioni di salute di P. B., già emergenti dalla documentazione medica acquisita, e non avendo ad oggetto atti fraudolenti riferibili ai beneficiari del testamento per il quale è causa.

Per completezza, va sottolineato che, in sede penale, XX e il marito QQ, sono stati assolti, con sentenza del Tribunale di Bologna n. 384/2021, depositata il 3 maggio 2021, dal reato di cui all’art.643 c.p., loro contestato in relazione alla vicenda testamentaria che ci occupa, con la formula perché il fatto non sussiste, pur dovendosi dare atto che tale sentenza è stata impugnata dalle parti civili e che pende, pertanto, giudizio di appello.

  1. – L’accoglimento del secondo motivo di appello esonera dall’esame del terzo, proposto in via subordinata per l’ipotesi in cui fossero state tenute ferme la pronuncia di annullamento del testamento di P. B.e quella dichiarativa della apertura della successione legittima di quest’ultima.
  2. – In riforma della sentenza impugnata, vanno, pertanto, rigettate anche le domande, formulate in primo grado da YY, da KK e da WW, miranti all’annullamento del testamento pubblico di P. B., a rogito del Notaio Stame in data 25 maggio 2009, alla dichiarazione di apertura della successione legittima della predetta P. B.e alla condanna di XX a corrispondere agli appellati predetti quanto a ciascuno di essi spettante sulla eredità della de cuius.
  3. – Ciascuno degli appellati, in ragione di specifica domanda della appellante, deve, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, essere condannato a restituire a XX la somma di 134.341,69 Euro erogata ad ognuno di essi in esecuzione della sentenza di primo grado (vedi documentazione in atti), con gli interessi di legge dalla data della percezione.

L’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della conditio indebiti (art. 2033 c.c.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell’accipiens, atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (vedi Cass. Civ., Sez. Lav., 5 agosto 2005, n.16559).

  1. – La riforma della sentenza impugnata comporta che il Giudice dell’appello debba decidere, anche di ufficio, sulle spese di entrambi i gradi, sulla base dell’esito globale della lite.

Nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi, costituendo le condizioni di salute psichica e fisica di P. B., quali emergenti dal materiale probatorio acquisito, elementi idonei ad alimentare dubbi sulla validità del testamento oggetto di impugnazione.

Le spese della CTU, finalizzata alla ricostruzione del patrimonio ereditario di P. B., devono, però, essere poste definitivamente a carico di YY, di KK e di WW, trattandosi di atto istruttorio espletato nell’esclusivo interesse degli appellati.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza assorbita o disattesa:

I – In riforma della sentenza n.2692/2019 del 26 novembre-20 dicembre 2019del Tribunale di Bologna, appellata da XX, rigetta le domande di annullamento del testamento pubblico di P. B., a rogito del Notaio Stame in data 25 gennaio 2009, di dichiarazione di apertura della successione legittima della predetta P. B. e di condanna di XX a corrispondere agli appellati quanto a ciascuno spettante sulla eredità della de cuius, formulata in primo grado da YY, da KK e da WW;

II – condanna YY, KK e WW a restituire a XX la somma di 134.341,69 Euro ciascuno, con gli interessi di legge dalla percezione al saldo;

III – Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi, ponendo le spese della CTU sulla ricostruzione del patrimonio ereditario di P. B. definitivamente a carico di YY, di KK e di WW.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 marzo 2023

Il Consigliere rel. estensore

Rosario Lionello Rossino

Il Presidente