BOLOGNA SEPARAZIONI E DIVORZI,
MESSAGGI NEL CELLULARE CHE CREANO
INDIZI E PROVE
Vuoi vedere quante
separazioni nascono per
strane scoperte nel cellulare
del coniuge?
Molti lo sanno già, altri no, nelle separazioni e divorzi si scopre sempre di piu’ il tradimento del partner leggendo casualmente o volutamente i messaggi o le mail del proprio coniuge.
“l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (e della donna) senza che sia rispettata la sua libertà di autodeterminazione”. Il che, nella sfera sessuale, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, “comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine“.Lo “spionaggio”, tuttavia, può avere anche conseguenze penali, integrandosi l’ipotesi prevista dall’art. 615-ter c.p. che punisce l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Ai sensi della menzionata disposizione, rischia la reclusione fino a tre anni “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo“.Non si puo’ nemmeno immaginar equante separazioni e divorzi per messaggini, trovati dal coniuge che portano alla scoperta di relazioni extraconiugali.
Da anni tratto a Bologna e provincia separazioni e divorzi,ma quando si tratta di separazioni per tradimenti coniugali molto spesso i cellulari e internet giocano la parte del leone nelle prove del tradimento
Io ho avuto tra i miei clienti diverse situazioni simili .
Giovanni autotrasportatore tornato a casa, trovo’ il cellulare dimenticato dalla moglie che era uscita per accompagnar e i figli in palestra.
Non avrebbe fatto caso al cellulare se in quel momento non fosse arrivato un messaggio facendo il classico bip.
Pensando fosse una cosa di lavoro della moglie prese il cellulare della moglie, che si apri’ nella pagina dei messaggi.
Noto’ una gran numero di messaggi salvati con il nome Piero.
Inizialmente non penso’ male, ma la curiosita’ lo porto’ a Leggere i messaggi .
Ne fu meravigliato quando lesse che questo Piero aveva piu’ volte dato appuntamento alla moglie nel solito posto, e leggendo a ritroso i messaggi scopri’ che si trattava di una pensione a 20 km da casa.
Il tono dei messaggi era chiaro, fin troppo chiaro “ amore ti aspetto!!” ,Piero mi manchi ecc ecc “.
Tornata la moglie vi fu una lite e la moglie confesso’ una relazione che durava da due anni.
Tutto per un telefonino lasciato a casa, altrimenti forse non avrebbe mai scoperto Giovanni i Tradimenti della moglie .
Altra situazione
Giorgio è un funzionario di banca, bella famiglia moglie molto piu’ giovane e decisamente una bella donna, hanno tre figli.
Giorgio donnaiolo impenitente, ha una relazione con una giovane donna da tre anni, e la moglie non sa niente fino a che Giorgio non esce a portare fuori il cane ,una mezz’ora circa.
Commette lea leggerezza di lasciare il cellulare in casa, salvati cielo, la moglie trova messaggi espliciti della sua amante, e le conseguenze possono essere ben immaginabili: separazione con addebito.
BOLOGNA SEPARAZIONI E DIVORZI, MESSAGGI NEL CELLULARE CHE CREANO INDIZI E PROVE
Marco, informatico, di fama, rientrato a casa, dopo che la moglie aveva mandato un messaggio che cenava con i genitori, trova aperto il computer della moglie, senza password,
Marco fa una cosa che non si deve fare legge le mail della moglie, e scopre che la moglie da sei mesi si vede con un giovane medico, presso l’appartamento di lui.
Compresa la sera che doveva essere a cena dai genitori.
Finale? Separazione
Avvocato esperto di separazioni e divorzi a Bologna e provincia
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo 2017, n. 5510
Presidente Bernabai – Relatore Lamorgese
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di Milano, con sentenza 8 luglio 2014, ha rigettato i gravami delle parti avverso l’impugnata sentenza del Tribunale della stessa città che, nel giudizio di separazione personale dei coniugi E. C. e F. V., aveva addebitato la separazione al marito, aveva affidato i figli minori M. (n. nel omissis) e G. (n. nel omissis) al Comune di Milano, li aveva collocati presso la madre e aveva posto a carico del C. un assegno di Euro 2000,00 al mese in favore della moglie e un contributo di mantenimento per tre figli di Euro 3000,00 mensili, oltre al pagamento della globalità delle spese straordinarie concordate tra le parti. Per quanto ancora interessa, la Corte ha giustificato l’addebito per la violazione dell’obbligo di fedeltà, in ragione della scoperta, nel novembre 2007, di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare di C.. Con riguardo alle statuizioni economiche, la Corte ha ritenuto giustificate l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno in favore della V. e dei figli, in considerazione dell’elevato tenore di vita dei coniugi durante la vita matrimoniale e della sproporzione reddituale tra le parti, anche tenendo conto della capacità lavorativa della stessa V., non tale comunque da giustificare un incremento dei contributi economici a carico del marito; ha compensato le spese del grado di giudizio.[wpforms id=”21592″]
2.- Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione, in via principale, il C. con quattro motivi articolati in varie censure, illustrati da memoria; in via incidentale, la V. con due motivi, ai quali il primo si oppone con controricorso.
Ragioni della decisione
1.- Il ricorrente principale ha allegato alla memoria la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Milano, passata in giudicato (la quale ha determinato in Euro 1300,00 l’assegno divorzile a suo carico e in Euro 2800,00 l’assegno di mantenimento per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie). Al riguardo si osserva che la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali, che trovano il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass. n. 17825 e 19555 del 2013).
2.- Venendo ai motivi del ricorso principale del C., il primo motivo si articola in due connessi profili, entrambi inammissibili. Il primo profilo (sub 1.3.1.), per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 156, secondo comma, c.p.c, denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all’addebito della separazione, per avere confermato la sentenza di primo grado sulla base di ragioni, concernenti la violazione dell’obbligo di fedeltà come causa della crisi coniugale, diverse da quelle indicate dal primo giudice, secondo il quale quella violazione aveva aggravato una crisi coniugale presente da tempo. Il profilo in esame è inammissibile, perché nel prospettare un vizio motivazionale suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. apportata dall’art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, soltanto l’omesso esame – non ravvisabile nella specie – di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014). Il secondo profilo del motivo (sub 1.3.2) denuncia la violazione dell’art. 151, secondo comma, cc, per avere dichiarato l’addebito come conseguenza automatica della violazione dell’obbligo di fedeltà, senza che tale violazione fosse stata causa diretta della crisi coniugale. Il profilo in esame non coglie la ratio deciderteli della sentenza impugnata, la quale ha giustificato l’addebito rilevando che la violazione dell’obbligo di fedeltà era stata causa della crisi coniugale, come evidenziato dal fatto che la scoperta della infedeltà era avvenuta nel 2007, cioè successivamente alla riconciliazione intervenuta nel 2002. Il ricorrente chiede, in sostanza, una rivisitazione del giudizio di fatto concernente l’accertamento della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, che è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 961/1992).
3.- Il secondo motivo si articola in due profili connessi, entrambi inammissibili. Il primo profilo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 156, secondo comma, cc. e 111, sesto comma, Cost., in ordine alla motivazione, ritenuta contraddittoria, sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della V., per avere mal valutato la situazione reddituale delle parti e l’entità del patrimonio del C. e per avere omesso di considerare i documenti prodotti che dimostravano il peggioramento delle sue condizioni economiche. Il secondo profilo denuncia la violazione dell’art. 156, primo comma, ce, per avere motivato in modo contraddittorio sulla capacità reddituale della V. e per avere dato rilievo a un fatto non previsto dalla legge, e non vero, come l’abitudine del marito in costanza di matrimonio di addossarsi le spese di famiglia in misura preponderante. Entrambi i profili si risolvono in critiche all’accertamento dei redditi delle parti, ai fini della concreta determinazione dell’assegno di mantenimento, che è compito riservato al giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 17055/2007), in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi, dovendosi considerare in tali limiti ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass., sez. un., n. 8053/2014). Il motivo, pur prospettando violazione di norme di diritto, si risolve nella critica della sufficienza del ragionamento logico esposto dal giudice di merito e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori del processo, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
4.- Il terzo motivo denuncia la violazione dei suindicati parametri normativi, nonché dell’art. 337 ter, quarto comma, cc, per avere motivato sul quantum, ritenuto eccessivo, dell’assegno di mantenimento dei figli senza rispettare il parametro normativo da ultimo indicato che impone di valutare le risorse di entrambi i genitori; i giudici di merito avrebbero erroneamente considerato florida la situazione reddituale del C., senza confrontarsi con le produzioni documentali né considerare le ingenti disponibilità economiche della V.. Il motivo è inammissibile, per ragioni analoghe a quelle poc’anzi esposte in ordine al precedente motivo.
5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di gravame riguardante la condanna del C., disposta dal primo giudice, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e per non avere considerato la sussistenza di giusti motivi di compensazione totale o parziale. Il motivo è infondato, in ordine alla censura di omessa pronuncia: la sentenza impugnata, infatti, avendo confermato la soccombenza del C., ha implicitamente rigettato il motivo sulle spese; esso è inammissibile nella parte in cui invoca la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
6.- Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto discusso tra le parti e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c, per avere condizionato l’operatività dell’obbligo del C. di farsi carico delle spese straordinarie al suo consenso, di fatto sempre negato, con l’effetto di sottrarre ai figli una parte del contributo di mantenimento posto a suo carico. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una istanza di revisione del giudizio di congruità del contributo posto a carico di C. in relazione alle spese straordinarie per i figli.
7.- Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale con cui la V. aveva chiesto di convertire in una misura fissa la parte variabile del contributo di mantenimento per i figli. Il motivo è infondato, avendo i giudici di merito implicitamente pronunciato sul motivo respingendolo.
8.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del giudizio. Sussistono i presupposti per porre a carico di entrambe le parti l’ulteriore contributo dovuto per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
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San Giovanni in Persiceto |
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San Lazzaro di Savena |
San Leo |
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San Mauro Pascoli |
San Pietro in Casale |
San Pietro in Cerro |
San Polo d’Enza |
San Possidonio |
San Prospero |
San Secondo Parmense |
Santa Sofia |
Sant’Agata Bolognese |
Sant’Agata Feltria |
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Santarcangelo di Romagna |
Sant’Ilario d’Enza |
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Savignano sul Panaro |
Savignano sul Rubicone |
Scandiano |
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Travo |
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Tresignana |
Valmozzola |
Valsamoggia |
Varano de’ Melegari |
Varsi |
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Zerba |
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Zocca |
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