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BOLOGNA SEPARAZIONE ADDEBITO/AFFIDO PROLE
IL FATTO: In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha insistito nella propria domanda di addebito della separazione alla moglie.
LA DECISIONE SULL’ADDEBITO :La giurisprudenza è costante nell’affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).
Nella originaria costituzione in giudizio il Y aveva specificamente individuato la ragione del fallimento dell’unione matrimoniale nell’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie, cui aveva attribuito una relazione extraconiugale con tale …..”.
L’allegazione in esame è rimasta, tuttavia, del tutto sfornita di qualsivoglia idoneo riscontro probatorio in giudizio: la prova per interrogatorio e testi capitolata dal convenuto al riguardo (cfr. cap. 1-9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Avv. Vitulo) è stata respinta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 27.9.2018, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state ritenute – con valutazione che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile – superflue, generiche e comunque irrilevanti.
In sede di precisazione delle conclusioni, del resto, la stessa difesa del convenuto non ha più insistito per l’ammissione delle prove in oggetto, da intendersi, dunque, inequivocamente (e definitivamente) rinunciate.
Va, peraltro, evidenziato che nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. del convenuto non vi è alcun richiamo, neanche generico, alla domanda di addebito in esame, che va, dunque, rigettata, in quanto totalmente infondata.
AFFIDO FIGLI IL NOCCIOLO DELLA DECISIONE
La collocazione prevalente di G. presso la madre è opportuno, peraltro, coinvolga anche il fratello piccolo S., e ciò non solo per la medesima ragione di acquisizione di maggiore stabilità nella gestione del quotidiano per un bambino che si sta avviando a completare il biennio finale e più impegnativo del proprio ciclo di studi elementare, ma anche per la necessità di mantenere saldo e profondo il legame affettivo tra i due fratelli in un momento in cui entrambi stanno subendo le ricadute negative della disgregazione del nucleo familiare d’origine.
L’insieme delle considerazioni che precedono, in definitiva, induce a ritenere che non sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per discostarsi dall’affido dei minori ai Servizi Sociali già disposto in sede istruttoria, Servizi cui – per le ragioni esposte – va attribuita non solo la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e le cure del benessere psicofisico dei minori (come già previsto dal provvedimento dell’8 marzo 2019 cit.) ma anche la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione relativa a tutti gli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi: tale, infatti, appare, allo stato, l’unica modalità di gestione della prole in grado di salvaguardare il benessere psicofisico dei minori da un conflitto genitoriale che durante tutta la fase separativa le parti non sono state minimamente in grado di stemperare e riportare ad una soglia di minima ragionevolezza.
Proprio in considerazione dell’insanabile conflitto esistente e non mediabile tra i genitori, il CTU ha, dunque, ritenuto “necessario che sia un soggetto “terzo” e neutrale rispetto alla coppia ad avere l’affidamento dei minori“, indicando come più tutelante per i minori, anche per attenuare la forte pressione derivante dall’esposizione al dissidio separativo e dal conflitto di lealtà nei confronti di entrambi i genitori, l’affido degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti “al fine di consentire che vengano prese decisioni e compiute scelte nel loro interesse che, a causa della conflittualità dei genitori, rischierebbero di rimanere irrealizzate” (cfr. pag. 191 della relazione cit.).
Va, peraltro, evidenziato in questa sede che le valutazioni espresse dalla CTU nella relazione depositata in atti (e sopra sinteticamente richiamata nei passi qui di interesse) erano state subito pacificamente condivise dalle parti, che, nell’ambito del sub procedimento n. 2, consapevoli dei propri limiti genitoriali e dei rischi delle ricadute negative sui figli, avevano concordato sulla necessità di disporre l’affido dei propri figli ai Servizi Sociali (cfr. conclusioni assunte dall’Avv. Vitulo nell’istanza depositata in data 22.2.2018 e dall’Avv. Paltrinieri nella memoria difensiva depositata in data 6.3.2018, nell’ambito del sub procedimento n. 2 cit.).
In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, le rispettive difese hanno inteso modificare la relativa posizione riguardo all’affido dei minori: la X ha chiesto, infatti, l’affido esclusivo della prole a sé, mentre il Y ha chiesto il ritorno all’affido condiviso.
Entrambe le domande da ultimo avanzate dalle parti devono ritenersi infondate e vanno, dunque, respinte.
Rispetto alla situazione familiare fotografata dalla CTU nella relazione agli atti, infatti, non è stato possibile rilevare alcun miglioramento nel tempo, anzi, la conflittualità genitoriale è addirittura via via peggiorata, con conseguente aggravarsi per i minori del pregiudizio derivante dall’esposizione ad un dissidio separativo che pare prolungarsi ed acuirsi, senza tregua, ogni oltre ragionevolezza.
Nella Relazione dei Servizi Sociali depositata nel settembre 2018 si dà atto del fatto che “la coppia in questi mesi ha presentato ancora una conflittualità molto elevata“, conflittualità dalla quale i minori non sono stati in alcun modo salvaguardati e “che ha portato a vari interventi delle forze dell’ordine“. Le peculiari fonti di contrasto tra i genitori sono state riscontrate non solo nella ripartizione dei tempi dei genitori con i minori e nella logistica degli spostamenti da una abitazione all’altra, ma anche e soprattutto in riferimento alla gestione degli aspetti sanitari e di salute dei figli, tema tanto critico da indurre gli operatori dei Servizi Sociali a richiedere al pediatra dei ragazzi, dott. Calzolari, di redigere addirittura un verbale delle visite mediche da far controfirmare ai genitori alla fine degli incontri in ambulatorio, e ciò allo scopo (e nella speranza, poi rivelatasi vana) di non lasciare a libera interpretazione gli impegni assunti dalle parti in merito alle decisioni relative alla salute fisica e psicologica dei minori.
Purtroppo, neanche negli ultimi mesi le parti hanno dimostrato di riuscire ad acquisire consapevolezza dei profondi danni causati ai figli dall’alta conflittualità genitoriale.
Nella Relazione di aggiornamento del novembre 2018, infatti, i Servizi Sociali hanno confermato che l’evoluzione della situazione familiare non ha registrato alcun miglioramento, acuendosi anzi l’ingestibilità della sfera sanitaria relativa ai minori, cui è risultato di fatto precluso l’accesso alle cure necessarie in ragione della incapacità dei genitori di trovare un accordo o di seguire le indicazioni fornite dal pediatra, tanto che nell’ultima Relazione di aggiornamento del febbraio 2019 sono stati gli stessi Servizi a chiedere che il potere di assumere ogni tipo di decisione relativamente alla salute dei minori fosse attribuito ad un solo soggetto (uno dei genitori o, come poi deciso con il provvedimento dell’8.3.2019, i Servizi Sociali stessi).
Gli effetti deleteri della conclamata immaturità genitoriale non hanno mancato di riscontrarsi sui minori, ed in particolare su G., che, in piena età adolescenziale, è risultato il più esposto al rischio di rimanere schiacciato dalla spaccatura relazionale degli adulti e, a differenza del fratello piccolo, più in grado di attuare meccanismi difensivi di neutralità rispetto alla conflittualità dei genitori, ha assunto atteggiamenti oppositivi, soprattutto nei confronti del padre, che hanno pregiudicato anche il suo rendimento scolastico (tanto da riportare una bocciatura nel giugno 2018).
Sentito direttamente dal Giudice nell’audizione disposta all’udienza del 18.12.2018 G., che ormai ha compiuto 16 anni, ha riferito di avere un rapporto più sereno con la madre, con la quale interagisce in modo più tranquillo anche per la fiducia che lei le dimostra, a differenza del padre, che viene percepito come genitore che tende a prendere il sopravvento e non gli lascia modo di esprimere le sue opinioni. Il ragazzo ha riportato in modo spontaneo e sincero le difficoltà proprie e del fratello S. nel convivere insieme al nuovo nucleo familiare costituito dal padre con la nuova compagna e i suoi due figli, con i quali il rapporto, sin dall’inizio, non è stato semplice, come subito rilevato anche dai Servizi Sociali nella Relazione del settembre 2018 (cui sul punto si rimanda).
- si è, poi, francamente lamentato della attuale ripartizione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, rappresentando le difficoltà logistiche dei continui trasferimenti da una abitazione all’altra e la propria indubbia preferenza per l’abitazione familiare originaria in Bologna, nella quale è rimasta la madre, casa da sempre sentita dal minore come “la sua vera casa”.
Ebbene, la richiesta di G. di ridurre i tempi di permanenza dal padre merita di essere accolta, non solo per evitare di imporre a quello che ormai può definirsi un “grande minore” una condotta di vita che non sente confacente alle sue esigenze e ai suoi desideri, con il rischio di acutizzare ancora di più il già problematico rapporto con il padre, ma anche perché si tratta di richiesta cui è sottesa una ragionevole e condivisibile motivazione, quale quella di una maggiore stabilità, anche in funzione degli impegni scolastici del ragazzo, il quale, pur avendo complessivamente migliorato il proprio rendimento rispetto allo scorso anno, allo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno in corso (2018-19) ha riportato ancora una grave insufficienza in matematica, come risulta dall’allegato all’ultima Relazione dei Servizi Sociali del febbraio 2019.
La collocazione prevalente di G. presso la madre è opportuno, peraltro, coinvolga anche il fratello piccolo S., e ciò non solo per la medesima ragione di acquisizione di maggiore stabilità nella gestione del quotidiano per un bambino che si sta avviando a completare il biennio finale e più impegnativo del proprio ciclo di studi elementare, ma anche per la necessità di mantenere saldo e profondo il legame affettivo tra i due fratelli in un momento in cui entrambi stanno subendo le ricadute negative della disgregazione del nucleo familiare d’origine.
L’insieme delle considerazioni che precedono, in definitiva, induce a ritenere che non sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per discostarsi dall’affido dei minori ai Servizi Sociali già disposto in sede istruttoria, Servizi cui – per le ragioni esposte – va attribuita non solo la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e le cure del benessere psicofisico dei minori (come già previsto dal provvedimento dell’8 marzo 2019 cit.) ma anche la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione relativa a tutti gli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi: tale, infatti, appare, allo stato, l’unica modalità di gestione della prole in grado di salvaguardare il benessere psicofisico dei minori da un conflitto genitoriale che durante tutta la fase separativa le parti non sono state minimamente in grado di stemperare e riportare ad una soglia di minima ragionevolezza.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
dott. Bruno Perla Presidente
dott.ssa Sonia Porreca Relatore
dott.ssa Arianna D’Addabbo Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 8632 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l’anno 2016
promossa da
X (C.F. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato PALTRINIERI IRMA del Foro di Bologna
parte attrice
contro
Y (C.F. ***), rappresentato e difeso dall’Avvocato VITULO FRANCESCA del Foro di Bologna
parte convenuta
e con l’intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 8 marzo 2019
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2016 X chiedeva all’intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge Y, unione celebrata a (omissis) (BO) in data 02/06/2002, dalla quale nascevano due figli, G. (n. il 7.9.2003) e S. (n. il 8.9.2010); la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, lamentando che il marito nel 2015 aveva iniziato una nuova relazione affettiva, della quale erano stati messi a conoscenza gli stessi figli senza alcuna gradualità; rappresentava, altresì, che nel maggio 2016, dopo l’acquisto dal marito della sua quota (50%) di comproprietà sulla casa coniugale (sita (omissis), Via (omissis) n. (omissis)), il Y lasciava l’abitazione, trasferendosi altrove. Ciò posto, la ricorrente chiedeva l’affidamento condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé nell’abitazione familiare; chiedeva una regolamentazione della frequentazione paterna e la determinazione in € 600,00 mensili complessive (€ 300,00 per ciascun figlio) del contributo da porsi a carico del padre a titolo di mantenimento ordinario della prole, oltre al 60% delle spese straordinarie; chiedeva, infine, per sé un assegno maritale di mantenimento pari a € 400,00 mensili rivalutabili.
Si costituiva in giudizio Y, che aderiva alla domanda di separazione; contestava le allegazioni avversarie in merito ad un proprio presunto tradimento, imputando, viceversa, alla ricorrente il fallimento dell’unione coniugale proprio per violazione del dovere di fedeltà in costanza di coabitazione. Il resistente chiedeva, quindi, pronunciarsi l’addebito della separazione in capo alla X; chiedeva, altresì, l’affido condiviso dei figli minori, con collocazione degli stessi presso di sé nella nuova abitazione di San Lazzaro presso cui si era trasferito, con regolamentazione delle visite materne e onere a carico della X di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori con versamento di € 300,00 mensili rivalutabili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 14-18 aprile 2017, resa all’esito dell’udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza: in particolare, disponeva l’affido condiviso dei figli minori della coppia ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre nell’abitazione familiare; regolamentava con ampiezza la frequentazione paterna e determinava in complessive € 400,00 il contributo posto a carico del Y per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie; nulla veniva, invece, riconosciuto in favore della X, in ragione della sua ritenuta autosufficienza economica.
Nominato il Giudice Istruttore per la fase di merito, all’udienza dell’8.3.2019 i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, già intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale.
All’esito della CTU genitoriale espletata in istruttoria, con provvedimento del 2.5.2018 in parziale modifica dell’ordinanza presidenziale, i figli minori della coppia, stante le gravi lacune genitoriali riscontrate negli adulti, venivano affidati ai Servizi Sociali, con collocamento paritario presso ciascun genitore e previsione di mantenimento diretto.
In sede istruttoria veniva disposta l’audizione del primogenito della coppia, G. , ultradodicenne (cfr. verbale di udienza del 18.12.2018).
Le periodiche relazioni di aggiornamento pervenute da parte dei Servizi Sociali davano conto di una perdurante ed asprissima conflittualità tra le parti, specie in alcuni ambiti della gestione dei minori (come quello sanitario e delle cure mediche), tanto che con provvedimento dell’8.3.2019 veniva attribuito ai Servizi Sociali affidatari il potere di assumere autonomamente ogni decisione, ordinaria e straordinaria, relativa alla salute dei minori. Alla stessa udienza dell’8.3.2019 le parti precisavano le conclusioni a verbale e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 25.6.2019.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi X e Y sono già separati per effetto della sentenza parziale n. 1459/2018 resa da questo Tribunale in data 8.5.2018.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
– Sull’addebito della separazione
In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto ha insistito nella propria domanda di addebito della separazione alla moglie.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).
Nella originaria costituzione in giudizio il Y aveva specificamente individuato la ragione del fallimento dell’unione matrimoniale nell’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della moglie, cui aveva attribuito una relazione extraconiugale con tale …..”.
L’allegazione in esame è rimasta, tuttavia, del tutto sfornita di qualsivoglia idoneo riscontro probatorio in giudizio: la prova per interrogatorio e testi capitolata dal convenuto al riguardo (cfr. cap. 1-9 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Avv. Vitulo) è stata respinta dal Giudice Istruttore con ordinanza del 27.9.2018, in quanto le circostanze ivi dedotte sono state ritenute – con valutazione che questo Collegio ritiene pienamente condivisibile – superflue, generiche e comunque irrilevanti.
In sede di precisazione delle conclusioni, del resto, la stessa difesa del convenuto non ha più insistito per l’ammissione delle prove in oggetto, da intendersi, dunque, inequivocamente (e definitivamente) rinunciate.
Va, peraltro, evidenziato che nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c. del convenuto non vi è alcun richiamo, neanche generico, alla domanda di addebito in esame, che va, dunque, rigettata, in quanto totalmente infondata.
– Sull’affido e sul collocamento della prole
Come riportato nella parte in fatto, con provvedimento del 2.5.2018 i due figli minori della coppia sono stati affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui, da ultimo, con provvedimento dell’8.3.2019, è stata anche conferita facoltà di assumere in via esclusiva ed autonoma ogni decisione attinente agli aspetti della salute e delle cure dei minori stessi.
La revoca dell’affido condiviso inizialmente disposto in sede presidenziale è stata conseguenza degli esiti della CTU genitoriale disposta in istruttoria, affidata alla dott.ssa Luisa Masina.
Ad esito dell’osservazione clinica dei genitori e delle dinamiche della coppia genitoriale, la CTU ha, infatti, rilevato quanto segue: “Per quanto riguarda la madre, ella presenta una personalità caratterizzata da tratti di immaturità emotivo-affettiva e dipendenza, che si esprimono con una tendenza alla superficialità e alla scarsa introspezione. La perdita precoce del padre ha segnato in modo profondo il suo sviluppo ed ha avuto un effetto traumatico. Lo spazio riservato alla riflessione appare coartato, tanto che la perizianda si descrive come “molto impulsiva” e talora si mostra carente nei processi di rielaborazione, così che i contenuti espressi sono a volte tra loro contraddittori. La sua rappresentazione dei figli è condizionata dai suoi tratti di personalità e, in particolare, nella relazione con il primogenito sembra verificarsi, per certi aspetti, una inversione generazionale, per cui il figlio si sente investito di un ruolo protettivo nei suoi confronti. Il legame affettivo con i figli è senza dubbio intenso e sono presenti buone capacità di prendersi cura di loro e di tenere conto dei loro bisogni. La criticità più evidente riguarda l’estrema conflittualità con l’ex marito e la difficoltà all’ esercizio della bigenitorialità. La signora lamenta la tendenza dell’ex coniuge all’ipercontrollo nei confronti suoi e dei figli e tenta di sottrarvisi, eludendolo, il che non fa che esasperare l’atteggiamento dell’altro. Si instaura così un circolo vizioso di cui tutti i componenti del nucleo familiare sono prigionieri. Per quanto riguarda il padre, egli presenta una personalità con tratti di rigidità, portata al controllo e alla meticolosità, che rappresentano difese nei confronti dell’angoscia, che tuttavia, in presenza di situazioni particolarmente pregnanti dal punto di vista emotivo (come è avvenuto in corso di CTU), falliscono il loro scopo e non riescono ad arginarne la pressione. In tali circostanze si assiste ad una sorta di piena emotiva che interferisce con l’organizzazione del pensiero e del discorso e diviene difficilmente contenibile. Il conflitto con la ex moglie, che è molto intenso, si esprime prevalentemente con una tendenza al controllo, all’ipercriticismo e alla svalutazione. Specularmente a quanto osservato nella signora, l’esasperazione del conflitto e il mancato rispetto della bigenitorialità rappresentano le principali criticità dell’espressione del ruolo genitoriale da parte del periziando. Anch’egli profondamente legato ai figli e preoccupato per i loro bisogni, è tuttavia preso in una grave situazione di stallo nella conflittualità con l’ex moglie, che impedisce di assegnare la giusta priorità alle esigenze dei figli e di aprirsi alla loro comprensione. Per quanto riguarda le dinamiche che intercorrono nella coppia genitoriale, vi sono istanze profonde dei genitori, sottostanti a quelle manifeste, che premono e attaccano il pensiero, la capacità di dialogo e la capacità collaborativa. Le modalità di pensiero che si sono evidenziate nei colloqui congiunti sono state di tipo primitivo, caotico, contraddittorio, afinalistico e l’obiettivo principale, ossia il benessere e la tutela dei minori, è stato completamente trascurato, in quanto il conflitto, le rivendicazioni e le recriminazioni reciproche hanno preso il sopravvento, malgrado singolarmente ognuno dei genitori sia preoccupato e profondamente legato ai figli” (cfr. pag. 190 della CTU cit.).
L’indagine peritale ha dato poi conto del fatto che i due fratelli, sentiti entrambi dalla psicologa, dott.ssa De Martino (di cui si è avvalso il CTU quale proprio ausiliario), “pur indenni da condizioni di spessore psicopatologico, presentano condizioni psicologiche che possono assumere rilevanza clinica, preludendo in via potenziale alla strutturazione di configurazioni personologiche in direzione disfunzionale o allo sviluppo di disturbi affettivi, e che risultano riconducibili all’improprio coinvolgimento delle dinamiche antagoniste intragenitoriali ad opera di ambedue i genitori e alle criticità già verosimilmente permeanti le relazioni familiari” (cfr. pag. 189 della relazione del CTU datata 19.12.2017 agli atti).
Proprio in considerazione dell’insanabile conflitto esistente e non mediabile tra i genitori, il CTU ha, dunque, ritenuto “necessario che sia un soggetto “terzo” e neutrale rispetto alla coppia ad avere l’affidamento dei minori“, indicando come più tutelante per i minori, anche per attenuare la forte pressione derivante dall’esposizione al dissidio separativo e dal conflitto di lealtà nei confronti di entrambi i genitori, l’affido degli stessi ai Servizi Sociali territorialmente competenti “al fine di consentire che vengano prese decisioni e compiute scelte nel loro interesse che, a causa della conflittualità dei genitori, rischierebbero di rimanere irrealizzate” (cfr. pag. 191 della relazione cit.).
Va, peraltro, evidenziato in questa sede che le valutazioni espresse dalla CTU nella relazione depositata in atti (e sopra sinteticamente richiamata nei passi qui di interesse) erano state subito pacificamente condivise dalle parti, che, nell’ambito del sub procedimento n. 2, consapevoli dei propri limiti genitoriali e dei rischi delle ricadute negative sui figli, avevano concordato sulla necessità di disporre l’affido dei propri figli ai Servizi Sociali (cfr. conclusioni assunte dall’Avv. Vitulo nell’istanza depositata in data 22.2.2018 e dall’Avv. Paltrinieri nella memoria difensiva depositata in data 6.3.2018, nell’ambito del sub procedimento n. 2 cit.).
In sede di precisazione delle conclusioni, tuttavia, le rispettive difese hanno inteso modificare la relativa posizione riguardo all’affido dei minori: la X ha chiesto, infatti, l’affido esclusivo della prole a sé, mentre il Y ha chiesto il ritorno all’affido condiviso.
Entrambe le domande da ultimo avanzate dalle parti devono ritenersi infondate e vanno, dunque, respinte.
Rispetto alla situazione familiare fotografata dalla CTU nella relazione agli atti, infatti, non è stato possibile rilevare alcun miglioramento nel tempo, anzi, la conflittualità genitoriale è addirittura via via peggiorata, con conseguente aggravarsi per i minori del pregiudizio derivante dall’esposizione ad un dissidio separativo che pare prolungarsi ed acuirsi, senza tregua, ogni oltre ragionevolezza.
Nella Relazione dei Servizi Sociali depositata nel settembre 2018 si dà atto del fatto che “la coppia in questi mesi ha presentato ancora una conflittualità molto elevata“, conflittualità dalla quale i minori non sono stati in alcun modo salvaguardati e “che ha portato a vari interventi delle forze dell’ordine“. Le peculiari fonti di contrasto tra i genitori sono state riscontrate non solo nella ripartizione dei tempi dei genitori con i minori e nella logistica degli spostamenti da una abitazione all’altra, ma anche e soprattutto in riferimento alla gestione degli aspetti sanitari e di salute dei figli, tema tanto critico da indurre gli operatori dei Servizi Sociali a richiedere al pediatra dei ragazzi, dott. Calzolari, di redigere addirittura un verbale delle visite mediche da far controfirmare ai genitori alla fine degli incontri in ambulatorio, e ciò allo scopo (e nella speranza, poi rivelatasi vana) di non lasciare a libera interpretazione gli impegni assunti dalle parti in merito alle decisioni relative alla salute fisica e psicologica dei minori.
Purtroppo, neanche negli ultimi mesi le parti hanno dimostrato di riuscire ad acquisire consapevolezza dei profondi danni causati ai figli dall’alta conflittualità genitoriale.
Nella Relazione di aggiornamento del novembre 2018, infatti, i Servizi Sociali hanno confermato che l’evoluzione della situazione familiare non ha registrato alcun miglioramento, acuendosi anzi l’ingestibilità della sfera sanitaria relativa ai minori, cui è risultato di fatto precluso l’accesso alle cure necessarie in ragione della incapacità dei genitori di trovare un accordo o di seguire le indicazioni fornite dal pediatra, tanto che nell’ultima Relazione di aggiornamento del febbraio 2019 sono stati gli stessi Servizi a chiedere che il potere di assumere ogni tipo di decisione relativamente alla salute dei minori fosse attribuito ad un solo soggetto (uno dei genitori o, come poi deciso con il provvedimento dell’8.3.2019, i Servizi Sociali stessi).
Gli effetti deleteri della conclamata immaturità genitoriale non hanno mancato di riscontrarsi sui minori, ed in particolare su G., che, in piena età adolescenziale, è risultato il più esposto al rischio di rimanere schiacciato dalla spaccatura relazionale degli adulti e, a differenza del fratello piccolo, più in grado di attuare meccanismi difensivi di neutralità rispetto alla conflittualità dei genitori, ha assunto atteggiamenti oppositivi, soprattutto nei confronti del padre, che hanno pregiudicato anche il suo rendimento scolastico (tanto da riportare una bocciatura nel giugno 2018).
Sentito direttamente dal Giudice nell’audizione disposta all’udienza del 18.12.2018 G., che ormai ha compiuto 16 anni, ha riferito di avere un rapporto più sereno con la madre, con la quale interagisce in modo più tranquillo anche per la fiducia che lei le dimostra, a differenza del padre, che viene percepito come genitore che tende a prendere il sopravvento e non gli lascia modo di esprimere le sue opinioni. Il ragazzo ha riportato in modo spontaneo e sincero le difficoltà proprie e del fratello S. nel convivere insieme al nuovo nucleo familiare costituito dal padre con la nuova compagna e i suoi due figli, con i quali il rapporto, sin dall’inizio, non è stato semplice, come subito rilevato anche dai Servizi Sociali nella Relazione del settembre 2018 (cui sul punto si rimanda).
- si è, poi, francamente lamentato della attuale ripartizione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, rappresentando le difficoltà logistiche dei continui trasferimenti da una abitazione all’altra e la propria indubbia preferenza per l’abitazione familiare originaria in Bologna, nella quale è rimasta la madre, casa da sempre sentita dal minore come “la sua vera casa”.
Ebbene, la richiesta di G. di ridurre i tempi di permanenza dal padre merita di essere accolta, non solo per evitare di imporre a quello che ormai può definirsi un “grande minore” una condotta di vita che non sente confacente alle sue esigenze e ai suoi desideri, con il rischio di acutizzare ancora di più il già problematico rapporto con il padre, ma anche perché si tratta di richiesta cui è sottesa una ragionevole e condivisibile motivazione, quale quella di una maggiore stabilità, anche in funzione degli impegni scolastici del ragazzo, il quale, pur avendo complessivamente migliorato il proprio rendimento rispetto allo scorso anno, allo scrutinio del primo quadrimestre dell’anno in corso (2018-19) ha riportato ancora una grave insufficienza in matematica, come risulta dall’allegato all’ultima Relazione dei Servizi Sociali del febbraio 2019.
La collocazione prevalente di G. presso la madre è opportuno, peraltro, coinvolga anche il fratello piccolo S., e ciò non solo per la medesima ragione di acquisizione di maggiore stabilità nella gestione del quotidiano per un bambino che si sta avviando a completare il biennio finale e più impegnativo del proprio ciclo di studi elementare, ma anche per la necessità di mantenere saldo e profondo il legame affettivo tra i due fratelli in un momento in cui entrambi stanno subendo le ricadute negative della disgregazione del nucleo familiare d’origine.
L’insieme delle considerazioni che precedono, in definitiva, induce a ritenere che non sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per discostarsi dall’affido dei minori ai Servizi Sociali già disposto in sede istruttoria, Servizi cui – per le ragioni esposte – va attribuita non solo la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e le cure del benessere psicofisico dei minori (come già previsto dal provvedimento dell’8 marzo 2019 cit.) ma anche la facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione relativa a tutti gli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi: tale, infatti, appare, allo stato, l’unica modalità di gestione della prole in grado di salvaguardare il benessere psicofisico dei minori da un conflitto genitoriale che durante tutta la fase separativa le parti non sono state minimamente in grado di stemperare e riportare ad una soglia di minima ragionevolezza.
Quanto al collocamento della prole, la soluzione più confacente all’interesse dei ragazzi è quella di un collocamento prevalente di entrambi presso la madre nella casa familiare d’origine in Bologna, Via Adige n. 5, ove i minori manterranno la loro residenza, con regolamentazione ordinaria delle visite paterne in base alla quale i fratelli rimarranno con il padre dall’uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera dopo cena (con rientro a casa della madre per le ore 21.30), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo) dall’uscita di scuola sino alla sera dopo cena (con rientro a casa della madre per le 21.30), oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, e 3 settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno o, in caso di disaccordo, individuato dai Servizi Sociali entro la prima decade di maggio di ogni anno.
– Sulle questioni economiche
È bene premettere che sin dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. come anche in sede di ultima precisazione delle conclusioni la X non ha più reiterato la propria originaria domanda di attribuzione a sé di un assegno di mantenimento da parte del marito, emolumento economico che già in sede presidenziale le era stato negato con l’ordinanza presidenziale del 14-18 aprile 2017, mai reclamata ex art. 708, comma 4, c.p.c.: la domanda in esame, alla quale non è stato fatto alcun richiamo neanche nelle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c., deve ritenersi, pertanto, inequivocamente rinunciata dall’attrice, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di pronuncia in merito da parte del Collegio.
Le questioni economiche controverse attengono, in definitiva, al solo mantenimento, ordinario e straordinario, dei due figli della coppia.
Al riguardo possono farsi le seguenti considerazioni.
Il Y è un dipendente di Hera s.p.a. con contratto a tempo indeterminato. L’esame della documentazione fiscale prodotta, relativa agli anni di imposta dal 2013 al 2018, dà conto di un reddito che si attesta stabilmente sui € 34.000,00 netti annui, pari mediamente a circa € 2.800,00 mensili su 12 mensilità [nel dettaglio, i dati contabili analitici sono i seguenti: anno 2013/€ 33.947 netto anno (€ 2.828 netto mese); anno 2014/€ 33.673 netto anno (€ 2.806 netto mese); anno 2015/€ 34.256 netto anno (€ 2.854 netto mese); anno 2016/€ 32.235 netto anno (€ 2.686 netto mese); anno 2017/€ 34.293 netto anno (€ 2.857 netto mese); anno 2018/€ 34.042 netto anno (€ 2.836 netto mese)].
dopo aver lasciato la ex casa coniugale nel maggio 2016, con rogito del dicembre 2016 ha acquistato l’abitazione in San Lazzaro nella quale ancora attualmente vive, prezzo pagato in parte con i proventi (pari a € 130.000,00) della vendita alla moglie della sua quota (50%) di comproprietà della ex casa coniugale, in parte con accensione di un mutuo ultraventennale di complessive € 125.000,00, per il quale il convenuto sta pagando rate di € 750,00 mensili. Nel febbraio 2016 ha acquisito, inoltre, quote (pari a 1/6) di immobili in Bologna e Monterenzio di provenienza ereditaria materna e nel marzo 2018 ulteriori quote (minime) di proprietà di provenienza ereditaria paterna.
Quanto alla X, si tratta di una artigiana che svolge lavoro di parrucchiera in un proprio negozio a Bologna. Vive nella ex casa coniugale (in Via Adige n. 5, Bologna), di cui, da maggio 2016, è divenuta piena ed esclusiva proprietaria avendo acquistato la quota di spettanza del marito. La documentazione fiscale prodotta in atti, relativa agli anni di imposta dal 2012 al 2017, attesta un volume d’affari che va dal picco di € 41.318,00 dell’anno 2013 al minimo di € 30.798,00 dell’anno 2017, con valori di imponibile che, tuttavia, in entrambe le annualità considerate è indicato pari a 0 (zero) e reddito di impresa che, addirittura, nell’anno 2017 riporta un valore negativo.
I dati reddituali delle dichiarazioni dei redditi presentate al Fisco dalla X paiono obiettivamente inattendibili, sol che si consideri che l’attrice sostiene di riuscire a pagare regolarmente la rata mensile di € 1.264,00 (cfr. doc. n. 5 fasc. attoreo) del mutuo acceso per l’acquisto originario della propria quota del 50% della casa coniugale, oltre ad aver proceduto all’acquisto della quota del marito nel maggio 2016 per l’importo di € 130.000,00: la X ha, invero, sostenuto che i denari pagati per la compravendita del maggio 2016 le sarebbero stati forniti dalla madre, circostanza di cui è fatta menzione al punto 2) della scrittura privata datata 28.4.2016 (cfr. doc. n. 6 fasc. Avv. Paltrinieri), che, tuttavia, è rimasta del tutto sfornita di adeguato riscontro probatorio in atti, tenuto peraltro conto del fatto che la madre della X risulta titolare di mera pensione INPS di € 1.250,00 netti mensili (cfr. doc. n. 5 depositati in allegato alla nota datata 6.12.2018 a firma dell’Avv. Paltrinieri).
Ad ulteriore conferma della palese inattendibilità delle dichiarazioni fiscali della X va, poi, ulteriormente considerato che nell’anno 2017 l’attrice ha effettuato un versamento di € 3.000,00 per la propria Polizza assicurativa n. 802351 (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota datata 6.12.2018 a firma dell’Avv. Paltrinieri), esborso certamente incompatibile con la sua situazione economico-reddituale, considerato il reddito di impresa negativo registrato nello stesso anno 2017 e i minimi saldi attivi che risultano dai conti correnti a lei intestati e/o cointestati (cfr. documentazione acquisita in allegato alla nota datata 6.12.2018 a firma dell’Avv. Paltrinieri).
Alla luce delle considerazioni svolte in riferimento alla situazione economico-patrimoniale delle parti, valutate le esigenze normalmente correlate all’età dei minori e considerato il tempo prevalente che gli stessi trascorreranno presso la madre, deve ritenersi equo determinare il contributo paterno al mantenimento ordinario della prole in un importo mensile complessivo pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma, rivalutabile in base agli indici Istat annuali, che il Y dovrà corrispondere alla X entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell’agosto 2017 in uso presso questo Tribunale.
– Sulle spese di lite
Tenuto conto dell’esito concreto del giudizio, nel quale il convenuto è risultato maggiormente soccombente, le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste nella residua quota di 1/3 a carico di Y . La relativa liquidazione è fatta in dispositivo per l’intero sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della complessità media del procedimento e del pregio dell’attività difensiva svolta, nonché della notula depositata in atti dall’Avvocato Paltrinieri (fase di studio: € 1.620,00; fase introduttiva € 1.1.47,00; fase istruttoria € 3.500,00; fase decisionale: € 3.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) RIGETTA la domanda di addebito della separazione proposta da Y ;
2) CONFERMA l’affido dei figli minori della coppia, G. e S., ai Servizi Sociali, cui, in conformità all’art. 337-quater c.c., è data facoltà di assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione riguardante la salute e la cura del benessere psicofisico dei minori nonché ogni decisione relativa agli aspetti inerenti l’educazione e l’istruzione dei minori stessi, tendendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) valutato il preminente interesse dei minori, STABILISCE che gli stessi rimangano collocati prevalentemente con la madre nell’originaria abitazione familiare sita in Bologna, Via Adige n. 5, presso cui è stabilita la loro residenza;
4) regolamenta le frequentazioni paterne nei seguenti termini: il padre terrà con sé i figli G. e S. dall’uscita di scuola del venerdì sino alla domenica sera dopo cena (con rientro a casa della madre per le ore 21.30), oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì, salvo diverso accordo) dall’uscita di scuola sino alla sera dopo cena (con rientro a casa della madre per le 21.30), oltre a 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno (dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12. al 6.1), 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo, e 3 settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di aprile di ogni anno o, in caso di disaccordo, individuato dai Servizi Sociali entro la prima decade di maggio di ogni anno;
5) PONE a carico di Y l’obbligo di versare a X la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 250,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della presente decisione, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell’agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell’interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell’unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell’istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell’attività (incluse le spese per l’acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida; d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell’istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento; f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d’urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l’altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all’entità della spesa. Il tacito consenso dell’altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest’ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell’esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
6) CONDANNA Y a rifondere a X 1/3 delle spese di lite, compensate tra le parti nella residua quota di 2/3, spese liquidate per l’intero in complessive € 9.267,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge;
7) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale il compenso spettante alla CTU, dott.ssa Luisa Masina, liquidato con separato decreto agli atti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 25/06/2019.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Sonia Porreca
Alto Reno Terme
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