BOLOGNA RISOLVI BOLOGNA DIVORZIO Famiglia – Matrimonio

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BOLOGNA RISOLVI BOLOGNA DIVORZIO Famiglia

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Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio – Successiva divisione giudiziale dell’immobile in comproprietà dei coniugi – Incidenza del provvedimento di assegnazione sul valore di mercato – Sussistenza – Fondamento.

L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell’esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.

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Parlando del  Diritto di famiglia occore  considerare che il diritto di famiglia  è uno degli ambiti che maggiormente influisce sulla qualità di vita dei nostri assistiti. In questo campo è più che mai necessaria la capacità di mediazione dell’avvocato. 

 

Quando si hanno delle soluzioni che soddisfano le esigenze dei separandi spesso si riesce  ad attenuare il trauma di una famiglia che si divide.

  • Accordi di convivenza;
  • Dichiarazioni di successione;
  • Rivendicazioni ereditarie;
  • Riconoscimento giudiziale della paternità o maternità;
  • Cambio sesso: rettificazione di attribuzione di sesso;
  • Modifica del cognome.
  • Ci si può separare o si può divorziare in modo consensuale se i coniugi raggiungono un accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici, altrimenti occorre che uno di essi presenti autonomamente un ricorso al Tribunale di competenza instaurando un Giudizio.
  1. I principali servizi che offre l’avvocato Sergio Armaroli nel settore sono i seguenti:
  2. Negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi;
  3. Separazione personale dei coniugi giudiziale (consensuale e non);
  4. Divorzio giudiziario;
  5. Divorzio breve;
  6. Modifica della condizioni di separazione;
  7. Modifica delle condizioni di divorzio;
  8. Modifica delle condizioni di affidamento di figli minori;
  9. Determinazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli nati da coppie di fatto;

MA PERCHE’ SI CHIAMA SEPARAZIONE CONSENSUALE -BOLOGNA RISOLVI BOLOGNA DIVORZIO Famiglia

 

Il termine consensuale deriva proprio dal fatto perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse alla vita matrimoniale.

 

Un consenso delle parti che può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo, nel senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola parte) e poi divenire consensuale successivamente.

Sia la separazione, sia il divorzio iniziati giudizialmente potranno sempre trasformarsi in procedure consensuali ove le parti trovassero un accordo prima dell’emissione della sentenza.

 

  • Da anni con impegno e risultato mi occupo di diritto di famigliae di tutte le problematiche sottese alla separazione e al divorzio (rapporti patrimoniali tra coniugi, assegnazione della casa coniugale, affidamento e mantenimento dei minori, ecc.).

 

  • Con grande esperienza ho maturato competenze , che al di là delle mere conoscenze giuridiche, comprendono anche tatto e capacità di ascolto, necessarie per supportare la parte assistita.

Da tenere presente che la separazione non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: decade l’obbligo di convivenza e di fedeltà così come la comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi).
Permangono invece gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

 

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La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.

  1. Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .

  2. Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.

  3. Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.

  4. Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge.

  5. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

All’’udienza di comparizione devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi;

Quando all’udienza di comparizione non si presenta il coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara estinto il processo.

Avendo sempre in primo piano gli interessi e la tutela dei miei assistiti, il mio approccio mira, ove possibile, alla risoluzione della crisi e al raggiungimento di un accordo tra le parti, al fine di giungere alla separazione consensuale o al divorzio congiunto.

Tale metodo permette di ottenere una soluzione più rapida senza dover ricorrere all’intervento del tribunale e risulta particolarmente indicato nell’ottica di tutela dei minori coinvolti.

  1. A quale coniuge viene assegnata la casa coniugale in caso di separazione?

  1. Secondo la normativa di riferimento, sia nell’ambito della separazione sia del divorzio, il diritto di abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui sono affidati i figli o con i quali i figli convivono ed il giudice deve tenere conto dell’assegnazione nei rapporti economici tra i genitori.In tema di assegnazione della casa coniugale, dunque, il titolo per il coniuge ad abitare la casa coniugale è funzionale alla conservazione dell’ambiente domestico e giustificato dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli.Nel caso non vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti la casa coniugale non potrà essere assegnata (salvo diversi accordi tra le parti).

UNIONI CIVILI AVVOCATO A BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

AVVOCATO A BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

presta assistenza anche relativamente alle nuove forme di famiglia riconosciute dall’ordinamento, quali le unioni civili, le coppie di fatto e le coppie conviventi.

L’avvocato Sergio Armaroli le parti sia nel momento della costituzione che dell’eventuale scioglimento del rapporto.

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Il Giudice di Appello, premesso che l’orientamento giurisprudenziale piu’ recente aveva ritenuto che l’assegnazione della casa coniugale conferisce al beneficiario un diritto di natura personale, opponibile ai terzi, se avente data certa, entro il novennio ai sensi dell’articolo 1599 c.c., o anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto, ha affermato che la natura atipica del diritto di assegnazione, non compreso tra i diritti reali, non determina una riduzione del valore di mercato del bene gia’ destinato a casa coniugale.

Tale convincimento e’ erroneo sul piano logico-giuridico in quanto intrinsecamente contraddittorio; se infatti il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e’ opponibile ai terzi nei termini sopra enunciati, e’ evidente che il terzo che acquista il bene gia’ destinato a casa coniugale diviene titolare di un diritto di proprieta’ gravemente compromesso quanto al godimento ed all’utilita’ economica che ne puo’ trarre, come appunto nella specie, dove la trascrizione (se effettivamente eseguita) della sentenza divorzile che aveva assegnato alla Ca. G. la casa coniugale ha comportato l’opponibilita’ di tale provvedimento al terzo acquirente del bene per un periodo indeterminato fino alla cancellazione della suddetta trascrizione

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 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente

Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18278/2004 proposto da:

CA. GA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato GRILLO Corrado, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BURCHI GIOVANNANGELO;

– ricorrente –

e contro

CA. VI. ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1018/2003 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.3.1989 Ca. Ga. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato l’ex marito Ca. Vi. assumendo di essere comproprietaria con quest’ultimo di una casa di civile abitazione sita in (OMESSO), con annessi soffitta e ripostiglio a piano terreno, nonche’ autorimessa al piano terreno.

Premesso altresi’ che con sentenza del 30.10.1987 il Tribunale di Prato aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alla esponente l’uso della casa coniugale, l’attrice chiedeva disporsi la divisione giudiziale dell’immobile.

Costituendosi in giudizio il convenuto non si opponeva alla divisione.

Con sentenza n. 138/1998 il Tribunale adito disponeva procedersi alla vendita della piena proprieta’ del bene suddetto senza tener conto quindi del provvedimento di assegnazione di esso alla Ca. G. .

Proposta impugnazione da parte di quest’ultima cui resisteva il Ca. V. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14.6.2003 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la Ca. G. ha proposto un ricorso affidato a due motivi, la parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2 – articolo 568 c.p.c., ultima parte, Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 2 e articoli 2644 c.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’assegnazione della ex casa coniugale alla esponente incideva sul valore di mercato del bene e quindi sulla determinazione del relativo prezzo di vendita; invero il diritto di assegnazione della casa coniugale e’ opponibile al terzo che ne acquista la proprieta’ successivamente al provvedimento di assegnazione stesso per nove anni se non trascritto e senza limiti temporali ove detto provvedimento sia stato trascritto (come sembra nella fattispecie, dove, secondo le deduzioni della ricorrente, la sentenza divorzile che aveva assegnato alla Ca. G. la ex casa coniugale era stata regolarmente trascritta).

La ricorrente assume che dalla opponibilita’ del diritto di assegnazione della ex casa coniugale in favore di uno dei coniugi “erga omnes” e senza limitazione di tempo, qualora il provvedimento giudiziale sia stato trascritto, consegue che il terzo acquirente per un tempo indeterminato non potra’ godere del bene acquistato ne’ trame alcuna utilita’ economica; pertanto indicare il prezzo di vendita di un bene trascurando le limitazioni al suo uso viola i principi e la finalita’ della vendita giudiziaria degli immobili perche’ renderebbe quel bene sostanzialmente invendibile.

La censura e’ fondata.

Il Giudice di Appello, premesso che l’orientamento giurisprudenziale piu’ recente aveva ritenuto che l’assegnazione della casa coniugale conferisce al beneficiario un diritto di natura personale, opponibile ai terzi, se avente data certa, entro il novennio ai sensi dell’articolo 1599 c.c., o anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto, ha affermato che la natura atipica del diritto di assegnazione, non compreso tra i diritti reali, non determina una riduzione del valore di mercato del bene gia’ destinato a casa coniugale.

Tale convincimento e’ erroneo sul piano logico-giuridico in quanto intrinsecamente contraddittorio; se infatti il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e’ opponibile ai terzi nei termini sopra enunciati, e’ evidente che il terzo che acquista il bene gia’ destinato a casa coniugale diviene titolare di un diritto di proprieta’ gravemente compromesso quanto al godimento ed all’utilita’ economica che ne puo’ trarre, come appunto nella specie, dove la trascrizione (se effettivamente eseguita) della sentenza divorzile che aveva assegnato alla Ca. G. la casa coniugale ha comportato l’opponibilita’ di tale provvedimento al terzo acquirente del bene per un periodo indeterminato fino alla cancellazione della suddetta trascrizione.

Pertanto ai fini della determinazione del valore dell’immobile per cui e’ causa per procedere alla sua vendita giudiziale occorrera’ tener conto anche della sussistenza del suddetto provvedimento di assegnazione di esso alla Ca. G. e della relativa trascrizione.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’articolo 112 c.p.c., ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla appellante sia in relazione alla incompetenza funzionale del Giudice di primo grado a decidere, neppure in via incidentale, sulla modifica o estinzione del diritto di uso e abitazione, sia in relazione alla erroneita’ della sentenza del Tribunale di Prato che aveva valutato come provati e rilevanti i fatti addotti dal Ca. V. .

La censura e’ fondata.

La Corte territoriale ha dato atto che l’appellante aveva contestato l’accertamento effettuato dal giudice di primo grado – secondo cui la Ca. G. non viveva piu’ nella ex casa coniugale oltre che nel merito, sotto il preliminare profilo di rito secondo cui tale accertamento aveva travolto la statuizione della sentenza divorzile inerente alla assegnazione della casa coniugale, nonostante il riconoscimento, da parte del Tribunale, della propria incompetenza funzionale al riguardo; nondimeno, nonostante l’avvenuta cognizione di tale motivo di appello, la sentenza impugnata ha omesso ogni pronuncia in proposito.

In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.