BOLOGNA REATI EDILIZI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE

Tribunale|Bologna|Penale|Sentenza|| n. 1100

CHIAMA AVVOCATO ESPERTO REATI EDILIZI 0516447838BANCAROTTA-PER-DISTRAZIONE

del reato p. e p. dagli artt. 93, e 95 D.P.R. 380/01 perché nelle rispettive qualità descritte sub a) realizzavano le opere ivi specificate su fabbricato insistente in zona omogenea A centro storico del Comune di Crevalcore, situato in zona sismica, senza presentare preventiva denuncia dei lavori con allegazione del progetto (essendo il progetto presentato per lavori di entità e natura diversa da quelli effettivamente posti in essere mentre venivano realizzati n. 2 scale di collegamento, di cui una collegante il piano terra con il primo piano e l’altra collegante il piano terra con i 2 piani soprastanti) e relativi allegati al competente Ufficio tecnico regionale.

Del reato p. e p. dall’art. 44 lett. B) D.P.R. 380/01 perché nelle rispettive qualità:

– Ma.Gu. (legale rappresentante Im. S.a.s.) di proprietario e committente i lavori – Be.Gi. di direttore dei lavori – Gl.Gi. di esecutore dei lavoriIn mancanza del prescritto titolo abilitativo consistente nel permesso di costruire attesa la tipologia dei lavori effettuati, consistenti in demolizione e parziale ricostruzione di un fabbricato insistente in zona omogenea A centro storico e sottoposto da P.R.G. a grado di tutela 3 che prescrive “divieto di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso” e dunque ristrutturazione con variazioni essenziali (laddove veniva presentata una DIA nella quale si rappresentavano lavori di entità e natura diversa da quelli effettivamente posti in essere) realizzavano le seguenti opere:

completa demolizione di un fabbricato posto in via (…) (angolo via (…)) del Comune di Crevalcore e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso e modifiche dei prospetti e della sagoma.

Reati edilizi – Ristrutturazione edilizia – Nozione – Intervento – Carenza di vincoli al rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali del manufatto esistente – Regime giuridico – Permesso di costruire – Legittima sostituzione con la denuncia di inizio attività – Inosservanza della denuncia – Responsabilità penale – Fattispecie – Totale difformità dalla denuncia di inizio attività – Riedificazione del manufatto

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE

Il Giudice Dott.ssa Gabriella Castore

all’udienza dibattimentale del 19 marzo 2012

Con l’intervento del P.M. Dott. Antonio Castello

e

con l’assistenza del cancelliere Davide Dell’Anna

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) Ma.Gu., nato (…)

residente a Crevalcore Via (…),

2) Be.Gi., nato (…)

residente a Crevalcore Via (…)

3) Gl.Gi., nato (…)

residente a (…)

Imputati

A) Del reato p. e p. dall’art. 44 lett. B) D.P.R. 380/01 perché nelle rispettive qualità:

– Ma.Gu. (legale rappresentante Im. S.a.s.) di proprietario e committente i lavori – Be.Gi. di direttore dei lavori – Gl.Gi. di esecutore dei lavori

In mancanza del prescritto titolo abilitativo consistente nel permesso di costruire attesa la tipologia dei lavori effettuati, consistenti in demolizione e parziale ricostruzione di un fabbricato insistente in zona omogenea A centro storico e sottoposto da P.R.G. a grado di tutela 3 che prescrive “divieto di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso” e dunque ristrutturazione con variazioni essenziali (laddove veniva presentata una DIA nella quale si rappresentavano lavori di entità e natura diversa da quelli effettivamente posti in essere) realizzavano le seguenti opere:

completa demolizione di un fabbricato posto in via (…) (angolo via (…)) del Comune di Crevalcore e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso e modifiche dei prospetti e della sagoma.

b) del reato p. e p. dagli artt. 93, e 95 D.P.R. 380/01 perché nelle rispettive qualità descritte sub a) realizzavano le opere ivi specificate su fabbricato insistente in zona omogenea A centro storico del Comune di Crevalcore, situato in zona sismica, senza presentare preventiva denuncia dei lavori con allegazione del progetto (essendo il progetto presentato per lavori di entità e natura diversa da quelli effettivamente posti in essere mentre venivano realizzati n. 2 scale di collegamento, di cui una collegante il piano terra con il primo piano e l’altra collegante il piano terra con i 2 piani soprastanti) e relativi allegati al competente Ufficio tecnico regionale.

Be.Gi.

Gu.Gi.

c) del reato p. e p. dagli artt. 664, 65, 71 e 72 e 73 D.P.R. 380/01 perché nelle rispettive qualità Be. di direttore dei lavori e Gu. di esecutore realizzavano le opere ivi specificate sul preesistente fabbricato con effettuazione di lavori in cemento armato senza provvedere alla redazione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e all’obbligatoria preventiva denuncia al competente ufficio tecnico con deposito della successiva relazione dei lavori effettuati a cura del direttore dei lavori (essendo il progetto presentato per lavori di entità e natura diversa da quelli effettivamente posti in essere con fondazioni delle mura perimetrali con sensibile disassamento tra spiccato e piede non previsto negli elaborati depositati all’avvio dei lavori e fondazioni continue in luogo della rappresentata fondazione a platea).

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 25/5/2010 gli odierni imputati venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

La vicenda attiene ad un fabbricato sito in zona omogenea A del centro storico del comune di Crevalcore e sottoposto al grado di tutela tre con divieto di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso, per il quale era stata presentata una dia per la ristrutturazione. Nel corso dei lavori si era operata la demolizione dell’intera struttura e successivamente, dopo un iniziale ordine di sospensione comunale, l’immobile era stato ricostruito parzialmente sulla base di un’ordinanza di remissione in pristino emessa dal Comune di Crevalcore. Successivamente era intervenuto un sequestro preventivo dell’immobile disposto dal gip su richiesta del pubblico ministero e successivamente revocato. Il tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, aveva imposto nuovamente il vincolo.

L’istruttoria dibattimentale è consistita nel sentire testi del pubblico ministero e testi della difesa nonché gli imputati. È stata acquisita copiosa documentazione relativa a tutte le pratiche espletate dalla società proprietaria dell’area nonché alla pratica edilizia stessa. All’esito dell’istruttoria, pm e difesa hanno concluso come da verbale in atti.

Il teste Mi.Ba. responsabile dell’area tecnica del comune di Crevalcore ha riferito che la pratica avente ad oggetto gli immobili di cui si tratta era già stata iniziata prima che lui assumesse la reggenza dell’area tecnica nell’ottobre 2007. Era stata presentata una dia che prevedeva sostanzialmente una rivisitazione interna dell’edificio facendo salvo l’involucro esterno con modifica dei vani scala, una distribuzione diversa degli ambienti ed erano previste alcune parziali demolizioni e ricostruzioni. Tale demolizioni erano relative agli spazi interni. L’immobile era vincolato secondo il piano regolatore all’epoca vigente che prevedeva per gli edifici all’interno del Comune cinque gradi di tutela. L’immobile in oggetto aveva una tutela tre; si tratta di una tutela attribuita ad edifici che avevano già compromessa la loro originaria partitura ma che mantenevano una loro uniformità e omogeneità con inserimento nel tessuto urbano del centro storico. Per questo tipo di immobili si richiamava la normativa regionale in materia di ristrutturazione facendo però espresso divieto di procedere a demolizione totale dell’edificio. In pratica l’intervento, nel caso di edifici a tutela tre, poteva comportare demolizioni e ricostruzioni solo nel caso in cui la demolizione per la ricostruzione avesse ad oggetto parti dell’edificio caratterizzate da opere incongrue quando per incongrue si intende opere che nel contesto architettonico non hanno un carattere di continuità con l’ambiente urbano. Ciò avrebbe di fatto consentito di demolire la maggior parte della struttura interna che non aveva questa caratteristica di continuità con l’ambiente urbano.

Quando venne presentata la dia contestualmente venne depositato anche un progetto strutturale.

Successivamente una volta verificato che l’immobile era stato completamente demolito il Comune aveva emesso un’ordinanza di rimessione in pristino ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale che recita

2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l’edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Su richiesta motivata dell’interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l’edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell’articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l’impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l’esecuzione di opere dirette a rendere l’intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l’esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l’edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.

Di fatto il comune aveva, anche se non vi era stata alcuna istanza di parte, e quindi in modo alquanto sorprendente, emesso un’ordinanza di rimessione in pristino ai sensi della seconda parte dell’articolo 10 della legge regionale; cioè, valutata l’impossibilità della restituzione in pristino aveva prescritto l’esecuzione di opere consistenti sostanzialmente nelle opere che erano state indicate in sede di presentazione della precedente dia. Si tornerà più avanti sul punto, ma fin da ora si sottolinea come questo provvedimento emesso dal Comune non abbia alcuna valenza abilitativa in relazione all’esecuzione di opere.

Secondo il teste Ba. del Comune di Crevalcore l’intervento che era stato richiesto era un intervento che richiedeva semplicemente la presentazione della dia.

Peraltro si è accertato nel corso dell’udienza dibattimentale del 7 novembre 2011 che le opere che erano state indicate nel progetto allegato alla dia avrebbero comportato una modifica della sagoma e del prospetto dell’immobile originario e comunque un mutamento della destinazione d’uso in quanto si sarebbe passati da uso commerciale a uso abitativo.

Infatti nel progetto era previsto che una parte della copertura (parzialmente già crollata) venisse demolita e quindi ricostruita sostituendo l’originaria copertura a falda unica con due falde.

Sulla sagoma la cassazione nel trattare di varianti ha detto che il permesso di costruire è necessario in caso di varianti in corso d’opera che comportino modifiche volumetriche tanto in aumento quanto in diminuzione, non essendo queste ultime assentibili, al pari delle prime, in base a mera denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma secondo, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In motivazione la Corte ha aggiunto per quanto interessa in questa sede, che, parimenti, anche le modifiche alla forma ed alle dimensioni del tetto, in quanto alterano la sagoma dell’edificio, necessitano del permesso di costruire e non sono assentibili con d.i.a. (trattasi del nostro caso).

Per quanto riguarda poi i prospetti le aperture e le chiusure sarebbero state modificate cioè delle finestre sarebbero state trasformate in porte; vecchie porte sarebbero state tamponate e sarebbero state realizzate nuove porte di accesso.

In tema di reati edilizi, l’apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d’inizio attività poiché si tratta d’intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, la apertura di una porta, al posto della preesistente finestra, comporta una modifica dei prospetti e, di conseguenza, non può essere annoverata tra le ristrutturazioni minori.(vedi cass. Sez. 3, Sentenza n. 834 del 2009).

Quanto infine alla modifica delle destinazioni d’uso dell’edificio che inizialmente prevedeva tre unità abitative e due unità commerciale (osteria e negozio), anche questa è stata realizzata in quanto erano previste nel progetto esclusivamente abitazioni.

Sempre nella relazione allegata alla dia e nei progetti allegati risultava che per le murature perimetrali si sarebbe intervenuti con la tecnica del cuci scuci cioè con tecnica che consiste in un intervento puntuale di sostituzione della muratura in modo alternato in modo da sostituire solo le parti che presentavano problematiche legate all’umidità.

Inoltre sempre nella detta documentazione (relazione ed allegate tavole) risultava che una parte delle murature interne non si sarebbero dovute demolire.

Era stata poi depositata in data 13 marzo del 2008 la relazione fatta dall’ingegnere Soffritti: si tratta di una relazione comprensiva sia delle opere in cemento armato che della normativa antisismica; le variazioni che erano state rilevate in sede di sopralluogo tra lo stato di fatto e il progetto sono sostanzialmente consistite esclusivamente in un disassamento del muro perimetrale rispetto al piano della fondazione dovuto alla necessità di collocare sul muro esterno un cappotto di otto o dieci cm consistente in una copertura di materiali isolanti a fini di risparmio energetico che consentiva di realizzare alla fine un muro perimetrale che non debordasse rispetto agli immobili adiacenti.

Sul punto hanno reso dichiarazioni testimoniali i testi della difesa che hanno di fatto confermato che le due relazioni erano relative all’opera come sarebbe stata costruita – addirittura prevedendo di fatto una costruzione ex novo – e che il problema del disassamento avrebbe potuto essere successivamente sanato con una variante. Ciò consente fin da ora di ritenere che i fatti contestati ai capi B) e C) di fatto non sussistono.

Infatti il teste So. della difesa che ha elaborato il progetto delle strutture portanti ed effettuato i calcoli necessari in materia di normativa sul cemento armato nonché in materia di normativa antisismica ha confermato che il progetto prevedeva le scale di collegamento ai piani e fondazioni continue come da progetto, inoltre ha spiegato che il disassamento avrebbe comportato una sollecitazione del tutto compatibile con i limiti accettabili per i terreni di Crevalcore per cui egli aveva autorizzato che in corso d’opera venisse effettuata questa modifica.

Il teste ha esplicitamente risposto ad una domanda precisa del giudice dicendo che egli aveva effettuato il progetto pensando ad una struttura da ricostruire totalmente; gli era stato infatti chiesto di presentare un progetto che non teneva conto di una demolizione parziale, (vedi trascrizioni aff. 37: “non mi fu chiesto. Non mi fu chiesto questo particolare. Mi fu presentato un progetto dicendo fammi una verifica sismica sulle nuove strutture) tanto che egli elaborò il suo lavoro sulla tavola 2 – progetto architettonico – che non mostrava le demolizioni e le ricostruzioni, ma solo il progetto finale.

Il teste del Comune inoltre ha spiegato che, una volta assodato che non sarebbe stato possibile sulla base della normativa vigente e sulla base degli strumenti urbanistici demolire l’immobile e poi ricostruirlo, una volta assodato che sulla base della normativa vigente e degli strumenti urbanistici non si sarebbe mai potuto demolire e quindi ricostruire l’immobile, nel caso in cui si fosse verificata l’impossibilità di conservare la struttura perimetrale per svariati motivi quali ad esempio la non congruità della malta che legava i mattoni esistenti, si sarebbe dovuto avviare una procedura urbanistica di rimozione del vincolo di tutela.

Nel caso poi in cui fosse franato nel corso dei lavori il muro perimetrale (come avvenuto in ipotesi difensiva nel caso di specie) non sarebbe stato più possibile edificare in quanto essendo centro storico l’area era sostanzialmente inedificabile.

Riassumendo possiamo dire che veniva presentata una denuncia di inizio attività avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia di un fabbricato esistente di proprietà di una immobiliare facente capo all’odierno imputato Ma. con tecnico progettista e direttore dei lavori Be.Gi. Dai documenti risulta inoltre che l’impresa costruttrice faceva capo al terzo imputato, Gu.

Sull’individuazione negli odierni imputati dei responsabili dell’ipotizzato abuso edilizio, hanno riferito anche i testi di polizia giudiziaria. Gli imputati inoltre hanno reso interrogatorio e sul punto delle qualità personali non vi è alcuna contestazione.

La denuncia di inizio attività veniva corredata di una relazione a firma del Be. (depositata il 10 luglio del 2007) nella quale si dava atto che sarebbero state fatte una serie di modifiche interne e che per l’umidità ascendente esistente ed estesa (dei muri perimetrali) si sarebbe proceduto alla sostituzione delle parti umide fino ad altezza adeguata con il metodo cuci scuci mentre alcune parti interne sarebbero state completamente sostituite.

Il piano regolatore del Comune di Crevalcore all’articolo 28 faceva divieto di completa demolizione e ricostruzione dell’intero edificio o di parti di esso in relazione al vincolo gravante sull’immobile in quanto grado di tutela tre in zona omogenea a. Era consentita la sola demolizione delle opere incongrue secondo la definizione che è stata più sopra riportata.

Di fatto se fosse stata presentata una dia o anche una richiesta di permesso di costruzione sottolineando che si sarebbe provveduto ad una demolizione e alla completa ricostruzione il Comune non avrebbe potuto consentire alla esecuzione delle opere.

Una volta presentata la dia ed iniziata l’attività invece di operare secondo il metodo del cuci scuci si è operata l’intera demolizione dell’edificio di fatto azzerando completamente la struttura eliminando cioè tutti i muri perimetrali e anche le pareti interne che avrebbero dovuto, secondo il progetto sopravvivere (non tutte le pareti interne era previsto che fossero demolite e ricostruite), scalzando le fondamenta e ricominciando a ricostruire da zero.

Le dichiarazioni rese dall’imputato in ordine al fatto che si sarebbe verificato un improvviso crollo tale da mettere a repentaglio la vita e l’integrità fisica di chi stava effettuando i lavori appare del tutto inverosimile. Il crollo dell’intero edificio avrebbe allertato la popolazione del comune di Crevalcore e sarebbe giunta informazione all’ufficio tecnico del Comune. Il crollo di un pezzo di muro può ritenersi accidentale per quella sola parte e mai avrebbe legittimato la demolizione completa di tutto l’edificio.

Si ritiene che gli imputati avessero già deciso di sbrigativamente demolire e ricostruire completamente il fabbricato.

Si rammenta infatti che i progetti sono stati effettuati tenendo conto di una struttura completamente nuova, come ha detto il teste della difesa. D’altra parte il tecnico Be., nella relazione depositata in comune, sebbene stilata in epoca di poco anteriore all’inizio dei lavori non ha in alcun modo parlato di muri pericolanti, ma solo di umidità ascendente ed estesa che avrebbe richiesto la sostituzione delle parti interessate al fenomeno secondo la tecnica del cuci scuci; laddove la struttura era fatiscente nella relazione se ne dà atto e si prevede espressamente la sostituzione. Deve conseguentemente arguirsi che o la struttura perimetrale non era per nulla pericolante e fatiscente e si sarebbe potuto allora seguire la (ben più gravosa economicamente) tecnica del cuci scuci ovvero era fatiscente e nulla avrebbe potuto consentire di lavorare senza causare crolli. In questo secondo caso il tecnico doveva essere perfettamente a conoscenza della circostanza proprio in considerazione del suo profilo professionale e se non l’ha menzionata nella relazione è perché si era già evidentemente previsto di demolire tutto per poi ricostruire. Gli imputati infatti erano tutti perfettamente consapevoli che mai sarebbe stato concesso di eseguire una ristrutturazione con completa demolizione avendo già tentato da alcuni anni di sbloccare i vincoli sul fabbricato che imponevano ancor maggiori limiti in sede di esecuzione lavori (si veda il parere preventivo rilasciato dal comune).

Ma quand’anche si fosse verificato un crollo improvviso e accidentale – come si assume in tesi difensiva – nulla avrebbe giustificato le operazioni di demolizione di tutte le parti e non solo di quella interessata al crollo e la nuova costruzione che è stata attuata.

Non risulta che sia stata effettuata alcuna immediata segnalazione agli uffici competenti comunali, ma, eseguita l’intera demolizione, si sono ripresi alacremente i lavori per riedificare da zero.

Tanto premesso si osserva che le problematiche da valutare attengono al tipo di violazione e prima ancora alla valutazione del tipo di autorizzazione prevista per gli interventi.

A livello di normativa statale il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio e la eliminazione, la modifica, l’inserimento di nuovi elementi o impianti.

Dalla definizione normativa dell’ambito dell’intervento, risulta chiaro che la ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali del manufatto esistente.

Per quanto concerne il regime giuridico della edificazione in esame, il T.U. prevede diversificate soluzioni.

Il permesso di costruire è richiesto, per il disposto dell’art. 10, comma 1, lett. c, per le ristrutturazioni che comportano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d’uso limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A).

Per tali ristrutturazioni, il permesso di costruire può essere sostituito, a sensi dell’art. 22, comma 3, lett. a) ed a scelta discrezionale dell’interessato, dalla denuncia di inizio di attività (c.d. superdia) la cui carenza comporta le sanzioni penali previste dal cit. D.P.R., art. 44, u.c. Dal combinato disposto delle norme ricordate, si evince che le ristrutturazioni di portata minore – che conservano all’edificio, pur rinnovato, la sua consistenza urbanistica – possono essere effettuate con mera denuncia di inizio di attività, la cui mancanza non ha rilievo penale.

Nel caso di specie l’intervento non poteva essere effettuato mediante una mera presentazione di dia ai sensi del I comma dell’art. 22 in quanto come sopra evidenziato vi erano state modifiche di prospetti e sagoma e di destinazione d’uso in area omogenee di tipo a.

Nel nostro caso la dia è stata fatta quindi in alternativa al permesso di costruire. La assenza di dia o la totale difformità è sanzionabile ai sensi della lettera b) mentre le difformità minori ai sensi dell’art. 44 lett. a), ma solo sotto il profilo del contrasto con lo strumento urbanistico.

Infatti, come detto, l’articolo 44 comma due bis dice che le disposizione dell’articolo 44 si applicano anche gli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 comma tre che siano eseguite in assenza o in totale difformità della stessa.

Pertanto tale comma non si applica a tutte le denunce di inizio attività ma solo quelle di cui al comma tre dell’articolo 22 cioè quegli interventi che possono essere realizzati in alternativa al permesso di costruire anche mediante denuncia di inizio attività e cioè tra gli altri gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10 comma 1C (con aumenti di volume di unità immobiliari modifiche di sagoma prospetto superfici o che comportino nelle zone omogenee a mutamenti della destinazione d’uso). Si tratta in definitiva degli interventi di cui ci occupiamo.

Ora il fatto che la normativa regionale dica che per le ristrutturazione è obbligatoria e non facoltativa la dia non muta sotto il profilo sostanziale la questione. Una cosa infatti è la questione relativa alle procedure amministrative da seguire, altra cosa è la disciplina penale da applicare in caso di violazioni”.

Infatti, nel nostro caso, si verte in ipotesi di una dia parificata al permesso di costruire e quindi con sanzioni penali di cui alla lettera b) in caso di violazione.

Infatti l’art. 22 c. 4 dice che le regioni possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle norme, ma restano salve le sanzioni penali di cui all’art. 44.

Quindi nel caso in cui la normativa regionale, come nel caso dell’Emilia – Romagna, ritenga necessario e obbligatorio per le pratiche di ristrutturazione la dia e non il permesso di costruire ciò non vuol dire che trattandosi di un intervento che secondo la normativa statale sarebbe stata solo sottoposto al permesso di costruire o a dia parificata non debbano applicarsi le sanzioni penali previste per il caso di omissione o difformità rispetto al titolo delle opere in oggetto.

Nel caso di specie le opere sono state eseguite in totale difformità dalla denuncia di inizio attività poiché si è operata l’intera demolizione anche del perimetro esterno oltre che di alcune tramezzature interne che non sarebbe stato possibile effettuare sulla base della denuncia di inizio attività. Il criterio per dire che la difformità è totale deve legarsi a parametri sostanziali e non formali così che è difforme totalmente l’intervento che mai avrebbe potuto essere assentito come nel caso di specie (demolizione totale per la successiva ricostruzione).

Peraltro per la parte in cui si è operata una nuova ricostruzione si deve ritenere che questa sia avvenuta non in difformità rispetto al titolo ma addirittura in assenza di titolo; infatti né può ritenersi, come sostiene la difesa, che la ricostruzione sia legittimata dal titolo originario accompagnato da una variante in corso d’opera (per le opere inizialmente non previste cioè la ricostruzione perimetrale e delle murature interne delle quali non era prevista la demolizione) né può ritenersi titolo idoneo l’ordine di rimessione in pristino emesso dal comune. Quanto al primo profilo si osserva che il giudice penale non è in alcun modo tenuto ad interpretare le norme seguendo le interpretazioni del giudice amministrativo; unico limite è quello connesso alle esistenza di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato aventi ad oggetto proprio il bene del quale si discute.

Infatti in materia edilizia il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessori o autorizzatoli, trova un limite esclusivamente nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato. E’ noto infatti che la giurisprudenza penale e quella amministrativa anche in passato sono apparse spesso in disaccordo in ordine a definizioni (come proprio ad es. nel caso del concetto di ristrutturazione).

Alcune sentenze riportate nella memoria della difesa sembrerebbero avallare la interpretazione della difesa in ordine alla ritenuta (dal TAR Lombardia) sopravvivenza del titolo originario in caso di crollo accidentale; ma a parte il fatto che questo giudice non condivide l’assunto, la giurisprudenza citata fa riferimento non già al caso di demolizione volontaria, come nel caso di specie, ma al caso di crolli accidentali.

Nel caso di specie l’immobile originario è stato integralmente compromesso, privato del suo involucro esteriore e non è più esistente. L’attività di integrale riedificazione del fabbricato non può certo ritenersi intervento di ristrutturazione che presuppone necessariamente un edificio già esistente.

Deve pertanto escludersi la sopravvivenza del titolo originario.

Quanto poi al secondo profilo si osserva che l’ordinanza del Comune del 24 luglio 2008 è stata emessa dal Comune al di fuori dei casi in cui avrebbe potuto emetterla: infatti non vi era neanche un’istanza motivata di parte, presupposto questo per l’emissione dell’atto, l’ordinanza è stata emessa d’ufficio dal Comune,il suo contenuto attiene ad un ordine di rimessione in pristino oggettivamente impossibile da realizzarsi in quanto ciò che c’era prima non vi era più.

La possibilità di prescrivere l’esecuzione di opere dirette a rendere l’intervento consono al contesto ambientale presuppone necessariamente che l’intervento sia su un immobile ancora esistente, cosa che nel caso di specie era da escludere completamente.

La detta ordinanza inoltre è stata emessa prima che l’interessato avesse presentato il progetto – sebbene lo stesso sia necessario ai fini di poter procedere a nuove edificazione – in base al quale si intendeva ricostruire l’intero edificio.

Quand’anche dunque si dovesse ritenere che detta ordinanza sia assimilabile a un titolo abilitativo questo sarebbe sostanzialmente illegittimo per i motivi sopra specificati.

In materia edilizia, il giudice penale può accertare la illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non soltanto se l’atto medesimo sia illecito, ovvero frutto di attività criminosa per eventuali collusioni del soggetto beneficiario con organi dell’amministrazione, ma anche nell’ipotesi in cui sussista la non conformità dell’atto alla normativa che ne regola l’emanazione o alle disposizioni legislative in materia urbanistico – edilizia (vedi Sez. 3, Sentenza n. 1894 del 14/12/2006). Ne consegue un’affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine al reato sub a) loro ascritto.

Quanto invece reati sub b) e c) l’istruttoria dibattimentale, come sopra accennato, ha dimostrato come il fatto non sussista.

Passando alla determinazione della pena si stima equo indicare tenuto conto di tutti i parametri di cui all’articolo 133 c.p. la pena di mesi tre di arresto ed Euro 55.000 di ammenda (l’ammenda è stata aumentata con legge 24 novembre 2003 n. 326) per ciascuno degli imputati.

La pena può essere sospesa formulandosi un giudizio prognostico positivo in ordine alla futura astensione dal reato per i tre imputati.

Va disposta la revoca del sequestro preventivo dell’immobile che non può essere sottoposto a confisca in quanto si deve disporre ai sensi dell’articolo 31 comma nove del D.P.R. 380 2001 la sua demolizione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara gli imputati colpevoli del reato loro ascritto al capo a) e li condanna alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 55.000,00 di ammenda ciascuno.

Visto l’art. 163 c.p. ordina che la pena anzidetta resti condizionalmente sospesa nei termini di legge.

Dispone la revoca del sequestro preventivo dell’immobile posto in via (…) angolo via (…) nel comune di Crevalcore.

Visto l’art. 31 c. 9 D.P.R. 380/01 ordina la demolizione dell’immobile posto in via (…) angolo via (…) nel comune di Crevalcore.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi b) e c) perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Bologna il 19 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2012.