Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredità – Immobili non divisibili – In genere – Attribuzione dell’intero alla porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore – Criterio preferenziale – Derogabilità – Condizioni – Fattispecie
Nell’ambito di una divisione ereditaria, il principio di assegnazione del bene al quotista maggiore, previsto dall’articolo 720 del Cc, può essere derogato in presenza di “seri motivi” che giustifichino una scelta diversa. E la prosecuzione di un’attività imprenditoriale è un motivo idoneo a superare tale regola.
-
consulenza al testatore per la redazione del testamento al fine di ridurre eventuali conflitti;
-
rifiuto o accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
-
dichiarazione di successione;
-
istanze ai sensi dell’art. 119 TUB per il reperimento dei rapporti bancari del defunto;
-
prelievi dal conto corrente e/o conto titoli;
-
divisione dell’eredità;
-
giudizio di riduzione per la lesione della legittima, di petizione ereditaria, di annullamento ed invalidità del testamento.
La collazione rappresenta una fase della divisione ereditaria, sicché non può formare oggetto di un’azione giudiziale autonoma dalla divisione stessa, neppure a fini di mero accertamento. L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione; i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da un’espressa domanda dei condividenti, mentre l’erede che eccepisca un fatto ostativo alla collazione ha l’onere di fornirne la prova. I presupposti per il sorgere dell’obbligo di collazione, stante quanto disposto dall’art. 737 c.c., sono, pertanto, la qualità di donatario del soggetto tenuto a collazione; la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius del soggetto tenuto a collazione; la qualità di coerede (legittimo o testamentario) del soggetto tenuto alla collazione; l’assenza di una dispensa da collazione; l’esistenza di un relictum da dividere. La collazione è, dunque, funzionale alla divisione dell’eredità, avendo lo scopo di determinare con esattezza la massa ereditaria da dividere (comprendendo anche i beni che ne siano usciti a causa di donazioni, dirette o indirette).
La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell’ambito dell’attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l’adempimento di tale obbligo non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni.
BOLOGNA IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
VICENZa
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
coeredi
URBINO
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
VENEZIA
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
RAVENNA
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
TREVISO
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
PADOVA
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
ROVIGO
IMPUGNAZIONE TESTAMENTO, DIVISIONE EREDITARIE , TESTAMENTI EREDI ,QUOTA LEGITTIMA
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell’asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all’esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).
In base all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2010, a seguito del procedimento di mediazione, qualora sia raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale cui è allegato il testo dell’accordo. Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l’autografia delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. La circostanza che tali sottoscrizioni non siano autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, rileva solo ai fini della trascrivibilità dell’accordo amichevole laddove sia stato concluso uno dei contratti o compiuto uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., ma non incide sull’esistenza dell’accordo medesimo. Ciò detto, nella fattispecie la nullità dell’accordo raggiunto in sede di mediazione mediante transazione in ordine ad una divisione ereditaria non dipendeva dalla mancata autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale, bensì dal difetto di capacità di disporre di uno dei contraenti e, dunque, per mancanza di causa, potendo partecipare alla transazione diretta allo scioglimento della comunione ereditaria i soli contitolari della stessa. Veniva, dunque, accolta la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del citato accordo, nonché quella di risarcimento dei danni nei confronti dell’organismo di mediazione inadempiente all’obbligo di garantire la validità dell’accordo raggiunto.
Nel caso di specie, si trattava di un immobile presso il quale due fratelli, che avevano due quote di 1/5 ciascuno, esercitavano un’attività di ristorazione, mentre un altro fratello, che era venuto in possesso dei 3/5 dell’immobile, pretendeva l’assegnazione. Dopo l’alternarsi dei giudizi di merito, in Cassazione la spuntano i due fratelli sulla considerazione della prevalenza da attribuire all’interesse a proseguire l’attività. In merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, formulata dall’attrice, comproprietaria unitamente ai fratelli germani, pro quota indivisa per un terzo ciascuno, di uno stabile costituito da tre unità immobiliari indipendenti, ognuno di essi occupato dalle parti,
già di assegnatarie degli immobili, deve procedersi semplicemente alla dichiarazione di scioglimento della comunione con assegnazione a ciascuna delle parte degli appartamenti già posseduti. La vendita di un bene, facente parte di una comunione ordinaria, da parte di uno solo dei comproprietari, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all’assegnazione del bene al venditore a seguito della divisione; pertanto, fino a tale momento, poiché il bene continua a far parte della comunione, l’acquirente può avvalersi solo dei diritti di cui all’art. 1113 c.c., e non è parte necessaria del giudizio di divisione e la sua mancata evocazione in giudizio comporta unicamente che la divisione non abbia effetto nei suoi confronti, ma non anche l’invalidità della sentenza pronunciata in sua assenza.
Comunione ereditaria – Scioglimento – Modalità – Contestazione delle quote attribuite a ciascuno dei condividenti – Assegnazione delle quote già possedute – Compensazione delle eventuali partite in dare ed avere.
Difatti, non essendoci contestazione alcuna sulla volontà di addivenire allo scioglimento della comunione quanto, piuttosto, sulle porzioni da attribuire a ciascuno dei condividenti, in ragione delle difficoltà insorte sulle concrete modalità attuative della divisione, pretendendo ciascuna parte di conteggiare gli esborsi affrontati e percepire i frutti, appare opportuno non procedere ad alcuna condanna, assegnando a ciascuno gli immobili e compensandosi le eventuali partite in dare ed avere.
In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un immobile proveniente dall’eredità paterna – aveva assegnato il bene alla sorella titolare di una quota minore, valorizzando il fatto che ella abitava nell’immobile da svariati anni e che non ne possedeva un altro nello stesso luogo, mentre i fratelli vivevano all’estero e uno di loro era proprietario di un altro immobile di sette vani nel medesimo pae
Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Formazione dello stato attivo dell’eredita’ – Collazione ed imputazione – Resa dei conti – Oggetto – In genere collazione per imputazione – Assenza di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari – Prelevamento da parte degli eredi non donatari – Modalità – Fattispecie.
In tema di collazione per imputazione, la mancanza, nell’asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati conferiti dagli eredi donatari, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari, da effettuarsi solo per quanto possibile con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, a seguito della collazione per imputazione di un immobile ad opera del coerede donatario ed in presenza di un compendio ereditario relitto composto da partecipazioni societarie, aveva attribuito, in favore del coerede non donatario, a titolo di prelevamenti ed in mancanza di beni nell‘asse ereditario omogenei a quello conferito, un determinato numero di dette quote, sì da renderne, all’esito delle operazioni divisionali, la partecipazione societaria superiore a quella del coerede donatario).