BADANTE TESTAMENTO CIRCONVENZIONE COME DIFENDERSI
QUANTI EREDI VENGONO ESTROMESSI DALL’EREDITA’ PERCHE’ VI E’ UN TESTAMENTO FAVORE DELLA BADANTE? SE TI E’ SUCCESSO COSA FARE?
In primo luogo state piu’ vicino agli anziani e non ricordatevi di loro solo quando dovete ereditare !!
La cassazione ha reiteratamente precisato che il delitto di circonvenzione di persone incapaci non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione. (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 258537; n. 6971 del 26/01/2011, P.M. in proc. Knight, Rv. 249662; n. 24192 del 05/03/2010, Conte e altro, Rv. 247463). Pertanto il delitto può essere commesso in danno – oltre che di minori – di persona in stato dí infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica, o da una condizione soggettiva, che sebbene non patologica menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione. (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015, P.0 in proc. Damascelli, Rv. 264591). Di detti principi l’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione.*
Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto,
in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 21977 del 8 maggio 2017) fatto che il giudice sia peritus peritorum non significa che può impunemente disattendere una serie di concordi conclusioni provenienti da plurime fonti qualificate, sulla base della propria scienza personale derivante dalla lettura della voce “Demenza” tratta da un semplice Dizionario di medicina destinato, quindi, ad un pubblico generico e neppure agli specialisti; ammettere una conclusione del genere, equivarrebbe a sminuire e porre nel nulla la competenza altrui frutto di anni di studi specialistici, sulla base della lettura di un semplice articolo letto nel giro di pochi minuti (nella specie, relativa alla contestazione del reato di circonvenzione di incapace, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ignorato, in maniera illogica, le conclusioni del perito d’ufficio, secondo cui la vittima, nel momento in cui aveva effettuato gli atti dispositivi a favore dell’imputato, si trovava in un conclamato stato d’incapacità di intendere e di volere).
La suprema corte afferma con sentenza Cassazione penale sez. II 12 dicembre 2014 n. 1381
Ai fini del delitto di circonvenzione di incapace rileva anche una menomazione della sfera intellettiva, volitiva od anche solo affettiva del soggetto passivo che ne affievolisca le capacità critiche e/o volitive, senza che sia necessario che tale menomazione consiste in una vera e propria patologia psichica, né che essa sia di natura irreversibile.
Inoltre la suprema corte afferma Cassazione penale sez. II 17 giugno 2014 n. 30891
la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace non è necessario che il soggetto passivo versi in uno stato di incapacità di intendere di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie.
In tema di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), per “infermità psichica” Cassazione penale sez. II 12 giugno 2014 n. 28907
deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la “deficienza psichica” è identificabile in un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l’emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere). In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.
La fattispecie di cui all’art. 643 c.p. (circonvenzione di persone incapaci) è un reato di pericolo, e con evento naturalistico, per cui non occorre che l’evento dannoso derivi dall’atto come sua conseguenza giuridica immediata, essendo, invece, sufficiente che l’atto compiuto sia idoneo ad ingenerare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio per il soggetto passivo che l’ha posto in essere.
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione. Rigetta, App. Lecce, sez. dist. Taranto, 04/12/2012
Secondo Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18295 del 11 aprile 2017)i ntegra l’elemento oggettivo del reato di circonvenzione di persone incapaci l’induzione del soggetto passivo alla costituzione di un “trust”, in quanto detto negozio giuridico, determinando la costituzione di una proprietà temporale in capo al “trustee” svincolata dal potere di disporre dei beni conferiti in modo pieno ed esclusivo, provoca un effetto pregiudizievole per il disponente e per gli altri aventi diritto al trasferimento dei beni per eventi successori.
Secondo l’interpretazione della cassazione Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9734 del 28 febbraio 2017)Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell’atto dispositivo.
La cassazione inoltre (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5791 del 8 febbraio 2017)ritiene che
in tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l’assoluta certezza.
MA PER LA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE E’ NECESSARIO CHE LA VITTIMA VERSI IN INCAPACITA’ DI INTENDERE E VOLERE?
Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 3209 del 23 gennaio 2014)
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali: (b) l’induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un’apprezzabile attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad effetto; (c) l’abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 649 c.p. è soltanto l’incapace – ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione – quale portatore dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace medesimo, rivestendo detto terzo solo la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata ad esercitare l’azione civile.
LA CASSAZIONE AFFERMA (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 19180 del 3 maggio 2013)
LA CASSAZIONE AFFERMA CHE Per la sussistenza del reato di circonvenzione di persone incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti.
L’integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.
- Integra Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 41378 del 23 novembre 2010)il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche la compromissione della capacità di giudizio dipendente da disturbi di tipo paranoide.
- Rientra nella nozione di “deficienza psichica” ex art. 643 c.p. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perché è “deficienza psichica” qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie.
- In tema di circonvenzione di persone incapaci, l’atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell’incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se nel concreto si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro, depauperando la vittima.
- In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la prova della condotta induttiva può essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento. (Fattispecie in cui è stato probatoriamente valorizzato il carattere pregiudizievole degli atti compiuti ed il fatto che il corrispettivo della vendita di alcuni beni non pervenisse mai alla vittima).
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- PRECISA LA SUPREMA CORTE :L’accertamento delle condizioni di deficienza psichica nel soggetto vittima del delitto di circonvenzione di persone incapaci non impedisce che lo stesso sia sentito come testimone e che siano utilizzate probatoriamente le sue dichiarazioni, attesa la differenza tra la capacità per gestire il patrimonio e quella richiesta per riferire in modo veritiero determinati fatti storici.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6078 del 11 febbraio 2009)
Cass. pen. n. 31320/2008
In tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente e in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso.
(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 31320 del 25 luglio 2008)
Perché si possa parlare di circonvenzione di incapace sono necessari due presupposti:
- l’induzione a compiere un atto che comporti per il soggetto passivo un effetto giuridico dannoso;
- l’abuso dello stato di vulnerabilità, che si verifica quando il soggetto agente, ben conscio della situazione del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto.
- L’art. 643 c.p., inserito fra i delitti contro il patrimonio mediante frode, tutela il patrimonio del minorato ossia di colui che, non necessariamente interdetto o inabilitato, si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai suoi interessi patrimoniali.
La legge individua tre categorie di soggetti passivi: 1) i minori; 2) l’infermo psichico; 3) il deficiente psichico.
La condotta penalmente rilevante dell’agente è varia e si realizza quando:
nei confronti dei minori, abusi dei loro “bisogni, passioni o inesperienza”;
nei confronti dell’infermo psichico o del deficiente psichico, abusi del loro stato.
Il fatto che la legge distingua fra infermo psichico e deficiente psichico e non consideri necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che:
infermità psichica: per tale deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile fra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive;
deficienza psichica: è questa un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Rientrano in tale categoria, fra l’altro, ad es., l’emarginazione ambientale (Cass. 20/3/1979, Tintinaglia), la fragilità e la debolezza di carattere (Cass. 9/10/1973, Ced 126922).
Peraltro, il minimo comun denominatore che si può rinvenire nelle due predette situazioni, consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica. Tale situazione di minorata capacità dev’essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (Cass. 15/10/1987, Rv 175682).
1.2. L’art. 643 c.p., infine, al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede (in aggiunta alla minorata capacità di cui si è detto) altri due elementi oggettivi:
l’induzione a compiere un atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso. Per induzione deve intendersi un’apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione [Cass. 13.12.1993, Di Falco, CED 196331] che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto;
l’abuso dello stato di vulnerabilità. L’abuso si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto.
Cosa deve intendersi per “deficienza psichica” di cui all’art.643 c.p.?
La deficienza psichica” di cui all’art.643 c.p.
che ricomprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestiona biIità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (v.Cass.Sez.II, sent.n.24192/2010,Rv. v. 247463).
circonvenzione di incapace, la prova dell’induzione
In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 48302/2004 Rv. 231275); Circa il contestato carattere pregiudizievole dei testamento, basti rammentare che, ai sensi del tenore letterale dell’art. 643 c.p., il pregiudizio dell’atto può attingerne tanto l’autore (colpito dalla menomazione inferta alla propria libertà di testare) quanto altri ed è innegabile l’idoneità pregiudizievole, verso i successibili legittimi, del testamento che istituiva come erede universale l’odierno ricorrente (v.Cass.Sez. II, Sent. n. 6054/2012 Rv. 252705, citata anche dalla Corte territoriale).
Alla luce delle logiche e complete considerazioni svolte dalla Corte in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi del reato di circonvenzione di incapace, del tutto irrilevante appare l’inciso circa la supposta attribuibilità (da parte del giudice del gravame) al notaio, anziché alla parte offesa, della clausola di cautela introdotta nel testamento.
L’art. 643 c.p., al fine di ritenere integrata la fattispecie criminosa, prevede (in aggiunta alla minorata capacità di cui si è detto) altri due elementi oggettivi:
l’induzione a compiere un atto che importi, per il soggetto passivo e/o per altri, qualsiasi effetto giuridico dannoso. Per induzione deve intendersi un’apprezzabile attività di pressione morale e di persuasione [Cass. 13.12.1993, Di Falco, CED 196331] che si ponga, in relazione all’atto dispositivo compiuto, in un rapporto di causa ed effetto;
l’abuso dello stato di vulnerabilità. L’abuso si verifica quando l’agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto.