AVVOCATO ESPERTO Societa’ Di capitali MILANO TORINO VICENZA – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – in presenza di una causa di scioglimento della società – Perdita del capitale sociale – Successivo fallimento della società – Azione del curatore ex art. 146 l.fall. – Criteri per la liquidazione del danno. Societa’ – Di capitali – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Organi sociali – Amministratori – Responsabilita’ – In genere continuazione della gestione in presenza di una causa di scioglimento della società – Perdita del capitale sociale – Successivo fallimento della società – Azione del curatore ex art. 146 l.fall. – Criteri per la liquidazione del danno. Società – Di capitali – Società per azioni – Organi sociali – Amministratori – Responsabilità – Verso i creditori sociali – Azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. dei creditori della società eterodiretta nei confronti della “holding” – Unicità – Responsabilità sussidiaria della “holding” per il pagamento dei debiti insoddisfatti della società eterodiretta – Configurabilità – Esclusione.
L’art. 2497 cod. civ. prevede un’unica azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta (e, in caso di fallimento, dal curatore) nei confronti dell’ente o della società che ha abusato dell’attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente alla lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale. Pertanto, il terzo comma della menzionata disposizione, nel prevedere che il creditore sociale può agire nei confronti dell’ente o della società che svolge attività di direzione e coordinamento solo se non sia stato soddisfatto dalla società soggetta a tale attività, si limita ad individuare una condizione di ammissibilità dell’azione di responsabilità prevista dal primo comma, ma non costituisce il fondamento normativo di un’ulteriore responsabilità sussidiaria tipica della cd. “holding” per il pagamento dei debiti insoddisfatti della società eterodiretta.
AVVOCATO ESPERTO Societa’ Di capitali MILANO TORINO VICENZA – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – in presenza di una causa di scioglimento della società – Perdita del capitale sociale – Successivo fallimento della società – Azione del curatore ex art. 146 l.fall.
In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest’ultimo per aver proseguito l’attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l’obbligo di cui all’art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest’ultimo per aver proseguito l’attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l’obbligo di cui all’art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condottaAVVOCATO ESPERTO Societa’ Di capitali MILANO TORINO VICENZA – Societa’ per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – in presenza di una causa di scioglimento della società – Perdita del capitale sociale – Successivo fallimento della società – Azione del curatore ex art. 146 l.fall.
L’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, ex art. 146 L. fall., compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell’art. 2394, comma secondo, c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, comma secondo c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Con riguardo a provvedimenti cautelari a carico degli amministratori o sindaci di società fallita, soggetti ad azione di responsabilità, la questione dell’applicabilità dell’art. 146 ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dell’art. 669 ter c.p.c., che contemplano, rispettivamente, l’intervento del giudice delegato, ovvero del pretore o del giudice designato dal presidente del tribunale, integra un problema di competenza, deducibile con istanza di regolamento, nel rapporto fra pretore e giudice designato o delegato del tribunale, oppure fra giudici designati o delegati di tribunali diversi, non anche nel rapporto fra giudici dello stesso tribunale, restandosi in tal caso nell’ambito della ripartizione di compiti all’interno del medesimo ufficio giudiziario, fra componenti di esso con pari funzioni.
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.l.vo n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all’esercizio della predetta azione ai sensi dell’art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall’art. 130 del d.l.vo n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l’interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all’esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l’azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l’incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un’azione risarcitoria individuale nella titolarità di ciascun singolo creditore nei confronti dell’amministratore del consorzio, che è soggetto diverso dal fallito, e che non è, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attività esterna, costituiscono enti ben diversi dalla società per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalità in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilità di un’applicazione analogica dell’azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dall’art. 2394 c.c. e, per l’ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..
–
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del medesimo consorzio, l’azione di responsabilità extracontrattuale per lesione dei diritti di credito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non trovando nel patrimonio del consorzio la titolarità di un’azione di responsabilità già spettante all’ente (dato che per l’art. 2608 c.c. gli amministratori rispondono verso i consorziati e non verso il consorzio), e non potendo invocare una norma speciale che gli attribuisca, sul modello dell’art. 2394 (ora 2394 bis) c.c., il potere di agire per conto dei creditori nei confronti di un soggetto diverso dal fallito, né potendo a tal fine giovarsi dell’art. 146 della legge fall., perché la speciale disciplina del capo X della legge fallimentare è circoscritta all’ipotesi di fallimento di società, onde sarebbe arbitrario riferirla anche alla diversa figura del consorzio.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti ; pertanto, l’onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall’amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all’attore e non all’amministratore convenuto.
Il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all’art. 2055, primo comma, c.c., benché sia stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., che cumula l’azione sociale (art. 2393 c.c.) e l’azione spettante ai creditori della società (art. 2394 c.c.), sussiste nei rapporti esterni la responsabilità solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) nei confronti dei creditori sociali (fattispecie nella quale, ratione temporis, sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394 c.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003).
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l’art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell’atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell’ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare.