- NORME FONDAMENTALI CONSULENTI FINANZIARI
- La legge n. 1/1991, all’art. 1, comma 1, lett. e), includeva la “consulenza in materia di valori mobiliari” tra le “attività di intermediazione mobiliare” (oggi, servizi di investimento). L’esercizio di tale attività era, pertanto, riservato a sim e banche ed era subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.
- 1993
- Prima Direttiva europea sui Servizi di Investimento
Diversamente dalla pregressa scelta italiana ha classificato l’attività di consulenza in esame tra i servizi accessori e non tra i servizi di investimento. Conseguentemente, all’atto del recepimento della direttiva, il decreto legislativo n. 415/1996 ha ricompreso la consulenza tra i servizi accessori, scelta successivamente confermata dall’art. 1, comma 6, lett. f) del TUF, fino alla riforma apportata dal d.lgs. 164/2007. - 3) Testo Unico della Finanza Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- 2006 10 AGOSTO
- Approvata la MiFID di secondo livello (direttiva 2006/73/CE) che spiega come applicare la Mifid di primo livello
- Rilevante è il Considerando n. 81 della Direttiva 2006/73/CE il quale prevede che:
- ”
- 6) MIFID II Livello DIRETTIVA 2006/73/CE DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2006
- 2007 SETTEMBRE
Il Parlamento italiano recepisce la Mifid con il Decreto legislativo n. 164 del 17/9/2007 => art. 19 comma 14 che modifica il TUF inserendo l’art. 18bis (il TUF rimanda poi al Regolamento MEF sui requisiti, pubblicato l’anno seguente).
7) TUF Settembre 2007 Art 18 bis
2008 24 DICEMBRE
Il Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) pubblica il Decreto Legge 24 dicembre 2008 , n. 206 sui requisiti delle persone fisiche.
8) Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 206 24-12-08 su CF
2009 MAGGIO
Il Parlamento italiano approva anche l’art. 18ter del TUF, prevedendo che anche le persone giuridiche (Srl ed Spa) possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Con il ddl 1082b del 26 maggio 2009 vengono aggiunte nel TUF.
9) TUF Maggio 2009 Art 18 ter
2010 15 GENNAIO
La Consob pubblica il Regolamento Consulenti Finanziari n. 17130 del 12.01.2010 nel quale è disciplinata l’attività dei consulenti finanziari persone fisiche e giuridiche. Il documento era in consultazione da giugno 2008.
10) Regolamento Consob CONSULENTI FINANZIARI n. 17130 del 12.01.2010
11) Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 5 aprile 2012, n. 66 su >Società di Consulenza Finanziaria
12) Testo MiFID2 Estratto Seduta Parlamento di martedì 15 Aprile 2014
l reg. n. 17130/2010 si compone di sette titoli, non tutti peraltro della medesima importanza. Volendo operare una distinzione di fondo, è opportuno separare le disposizioni che disciplinano il rapporto “pubblicistico” dei consulenti finanziari con le autorità di vigilanza (l’organismo e la Consob) e quelle che regolano la relazione “privatistica” con i clienti
L’iscrizione all’albo è prevista per le persone fisiche e per le società di consulenza finanziaria (art. 6). È prescritta la pubblicità dell’albo e delle sanzioni (art. 7). Il successivo art. 8 fissa i requisiti per l’iscrizione (per le società di consulenza finanziaria viene richiesta la forma di s.p.a. o di s.r.l.). L’art. 9 disciplina la prova valutativa, stabilendo che la prova deve consentire di verificare l’effettivo possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario. Gli artt. 10 e 11 concernono, rispettivamente, l’iscrizione all’albo e la cancellazione dall’albo.
Il titolo IV (artt. 12-26) costituisce la sezione più corposa del regolamento n. 17130/2010. Essa è dedicata all’attività dei consulenti finanziari, e definisce – in particolare – le norme di comportamento. È questa la materia di cui ci occuperemo in dettaglio in questo articolo.
Il titolo V (art. 27) del reg. n. 17130/2010 si occupa delle sanzioni. La competenza a irrogarle è in capo all’organismo (art. 27 comma 1). Vengono poi delineati con precisione i casi in cui deve essere disposta la radiazione, la sospensione oppure il pagamento di un importo (art. 27
L’iscrizione all’albo è prevista per le persone fisiche e per le società di consulenza finanziaria (art. 6). È prescritta la pubblicità dell’albo e delle sanzioni (art. 7). Il successivo art. 8 fissa i requisiti per l’iscrizione (per le società di consulenza finanziaria viene richiesta la forma di s.p.a. o di s.r.l.). L’art. 9 disciplina la prova valutativa, stabilendo che la prova deve consentire di verificare l’effettivo possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di consulente finanziario. Gli artt. 10 e 11 concernono, rispettivamente, l’iscrizione all’albo e la cancellazione dall’albo.
Il titolo IV (artt. 12-26) costituisce la sezione più corposa del regolamento n. 17130/2010. Essa è dedicata all’attività dei consulenti finanziari, e definisce – in particolare – le norme di comportamento. È questa la materia di cui ci occuperemo in dettaglio in questo articolo.
Il titolo V (art. 27) del reg. n. 17130/2010 si occupa delle sanzioni. La competenza a irrogarle è in capo all’organismo (art. 27 comma 1). Vengono poi delineati con precisione i casi in cui deve essere disposta la radiazione, la sospensione oppure il pagamento di un importo (art. 27 comma 2). comma 2).