Successioni -TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE-erede

Tra le azioni poste dall’ordinamento a tutela dell’erede, occorre segnalare innanzitutto la petizione di eredità, il cui scopo è di ottenere la restituzione dei beni ereditari, ma anche le già ricordate azioni possessorie e cautelari, nonché le eventuali azioni che spettavano in precedenza al de cuius a salvaguardia dei singoli diritti facenti parte dell’asse ereditario (per esempio, l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto, l’azione revocatoria, l’azione surrogatoria, ecc.). Cass. civ. n. 16409/2017
CHIAMA SUBITO AVVOCATO ESPERTO 0516447838
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome.

 

PETIZIONE DI EREDITA’

 

La “petitio hereditatis” si differenzia dalla “rei vindicatio”, malgrado l’affinità del “petitum”, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'”universum ius” o di una quota parte di esso.

 

Ne consegue, quanto all’onere probatorio, che, mentre l’attore in “rei vindicatio” deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella “hereditatis petitio” può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell’azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell’attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell’azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità – per natura, presupposti, oggetto e onere della prova – tra le due azioni.

 

ìAVVOCATO PER EREDE
ìAVVOCATO PER EREDE

E’ stato infatti chiarito che la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l’affinità del petitum, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso.

 

 

Se ne è fatta derivare la conseguenza, per un verso, quanto all’onere probatorio, che, mentre l’attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario; e, per l’altro verso, che è inammissibile il mutamento in corso di causa dell’azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell’attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell’azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità per natura, presupposti, oggetto e onere della prova tra le due azioni (Cass., Sez. II, 16 gennaio 2009, n. 1074).

 

(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16409 del 4 luglio 2017)
Cass. civ. n. 22005/2016
L’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al “quantum” in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22005 del 31 ottobre 2016)
Cass. civ. n. 22100/2015
L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22100 del 29 ottobre 2015)
Cass. civ. n. 2148/2014
La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 954 del 18 febbraio 1986)
Cass. civ. n. 1979/1974
Il criterio differenziatore tra l’azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l’attribuzione della qualità di erede, mentre — nell’altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1979 del 6 luglio 1974)
L’azione di nullità del testamento olografo per mancanza del requisito dell’autografia
L’azione di petizione dell’eredità può anche essere esercitata contemporaneamente ad altre azioni (ad esempio la domanda di nullità del testamento olografo, diretta ad accertare la nullità del testamento, far aprire la successione ab intestato e, infine, a richiedere la restituzione dei beni ereditari).
In questa situazione le due domande proposte non integra solo una petizione di eredità pura e semplice, ma ha ad oggetto principale la declaratoria della nullità del testamento, essendo la relativa statuizione necessaria per far valere il titolo di eredi ex lege e, infine, la restituzione dei beni ereditari.
In queste situazioni occorre valutare se i principi in materia di parti necessarie del processo (litisconsorzio) coincidono oppure sono differenti, infatti, la domanda di accertamento della nullità del testamento (al fine di essere riconosciuti eredi ex lege) richiede una decisione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio e quindi la loro necessaria partecipazione in giudizio, mentre la domanda di petizione dell’eredità riguarda solo il soggetto che chiede la restituzione e colui che indebitamente possiede i beni ereditari.
Per il caso in cui il chiamato non intenda acquistare il patrimonio ereditario, la normativa del Codice Civile ha previsto anche l’operatività dell’istituto della rinuncia all’eredità, che è l’atto attraverso il quale è possibile far cessare gli effetti della delazione.
La rinuncia, in particolare, è un atto assolutamente formale deve risultare da una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa al cancelliere del Tribunale del circondario o ad un notaio.
Puo’ essere revocata nel termine prescrizionale di 10 anni dall’apertura della successione, a condizione che, nel frattempo, l’eredità non sia stata accettata da altri eredi.
La successione legittima
La successione ereditaria può essere legittima o testamentaria.
Presupposto della successione legittima è, generalmente, l’assenza di un testamento, ovvero l’esistenza di un testamento nullo o privo di disposizioni patrimoniali.
Sono quindi successori legittimi il coniuge e i discendenti del defunto, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dello stesso, nonché gli altri parenti collaterali fino al sesto grado, ai quali è riconosciuta la possibilità di acquistare i beni ereditari secondo un ordine di successione rigorosamente disciplinato dalla legge.
 testamento eredi legittimi Bologna:  successione testamentaria
Nella successione testamentaria, a prevalere è invece la volontà del de cuius espressa mediante testamento.
Il testamento è un negozio formale e, pertanto, deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità. DEVE ESSERE DATATA E CON FIRMA E SCRITTURA OLOGRAFA SE TESTAMENTO OLOGRAFO
Normalmente un testamento ha  disposizioni patrimoniali
Le disposizioni testamentarie, siano esse a titolo universale (istituzioni di erede) o particolare, possono essere formulate sotto condizione sospensiva o risolutiva, ma quando si tratta di disposizioni a titolo particolare, cioè di un’attribuzione di legato, è anche possibile apporre alle stesse un termine iniziale o finale di efficacia.

SuccessioniSUCCESSIONE-TESTAMENTO,testamento eredi legittimi Bologna TESTAMENTO AVVOCATO A BOLOGNA SERGIO ARMAROLI

Successioni SUCCESSIONE-TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE TESTAMENTO AVVOCATO A BOLOGNA
Successioni SUCCESSIONE-TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE TESTAMENTO AVVOCATO A BOLOGNA
  • Come noto, nel nostro ordinamento giuridico l’eredità può essere devoluta per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria)
  • Viene attribuita per legge nel caso in cui il defunto non abbia redatto alcun testamento.
  • Pianificare in tempo la propria successione testamentaria potrà consentire al testatore di vedere soddisfatti alcuni desideri e potrà consentire agli eredi di evitare lunghe e costose liti giudiziarie tese (in molti casi) ad accertare la validità delle disposizioni testamentarie e l’eventuale lesione della quota di legittima. testamento eredi legittimi Bologna
  • Qualora, infatti, il testatore abbia attribuito tutti i suoi beni solo ad alcuni dei coeredi legittimari, gli altri coeredi legittimari, c.d. pretermessi, potranno impugnare la disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima e potranno chiedere la riduzione di quelle disposizioni (donazioni e disposizioni testamentarie) lesive della loro quota di riserva.
  • L’azione di riduzione, prevista dall’art. 553 e seguenti del codice civile, è il rimedio attribuito ai coeredi legittimari per poter tutelare il proprio diritto alla quota di legittima.
  • Successioni -TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE-erede
    Successioni -TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE-erede
Lo studio AVVOCATO SUCCESSIONI SERGIO ARMAROLI offre qualificata Consulenza legale sulla validità ed efficacia del Testamento (olografo, pubblico, segreto, o redatto in situazioni di emergenza) o di alcune Clausole del Testamento, Consulenza legale sulla quota ereditaria (per successione legittima, testamentaria, necessaria), Consulenza legale sulla Rappresentazione, Consulenza legale su Patti Successori, Consulenza legale su Patti di Famiglia,
ACCETTAZIONE EREDITA’   Diritto delle successioni – Diritto internazionale privato successioni ed eredita’
L’accettazione dell’eredità. La dichiarazione di successione
Con l’accettazione, il chiamato (o meglio il delato) acquista l’eredità, trasformandosi in erede
 
Il termine prescrizionale
Cioè il termine entro il quale va accettata la successione è stabilito in 10 anni, e decorre dal giorno dell’apertura della successione. Quando l’accettazione è pura e semplice, può essere espressa o tacita.
Quando viene invece effettuata con beneficio d’inventario, rendendo l’erede responsabile dei debiti ereditari e dei legati soltanto nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti, richiede una forma solenne e quindi una specifica dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario.
Prima dell’accettazione, come più spesso accade, e comunque a prescindere dalla stessa, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dall’apertura della successione, la dichiarazione di successione, allo scopo di consentire il calcolo delle imposte dovute in relazione all’ammontare comunicato del patrimonio ereditario.
Le azioni a tutela dell’erede. La rinuncia all’eredità
Tra le azioni poste dall’ordinamento a tutela dell’erede, occorre segnalare innanzitutto la petizione di eredità, il cui scopo è di ottenere la restituzione dei beni ereditari, ma anche le già ricordate azioni possessorie e cautelari, nonché le eventuali azioni che spettavano in precedenza al de cuius a salvaguardia dei singoli diritti facenti parte dell’asse ereditario (per esempio, l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto, l’azione revocatoria, l’azione surrogatoria, ecc.). Massime relative all’art. 533 Codice civile
Cass. civ. n. 16409/2017
L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16409 del 4 luglio 2017)
Cass. civ. n. 22005/2016
L’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al “quantum” in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22005 del 31 ottobre 2016)
Cass. civ. n. 22100/2015
L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22100 del 29 ottobre 2015)
Cass. civ. n. 2148/2014
La petizione di ereditàe l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2148 del 31 gennaio 2014)
Cass. civ. n. 14182/2011
L’azione di petizione di eredità non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all’eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall’altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l’estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14182 del 27 giugno 2011)
Cass. civ. n. 3181/2011
Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto “mortis causa” al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il “de cuius” abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3181 del 9 febbraio 2011)
Cass. civ. n. 24034/2004
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell’attore, la petizione dell’eredità che, ai sensi dell’art. 533 c.c.,consente di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie, è stato ritenuto che la domanda di divisione dell’asse ereditario, configurando l’azione di cui all’art. 533 c.c., postulava l’accertamento, fra l’attivo ereditario,anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede perle somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24034 del 28 dicembre 2004)
CHIEDI INFO
Cass. civ. n. 10557/2001
La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l’accertamento della sola qualità ereditaria dell’attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte; la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio malgrado l’affinità del petitum, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all’onere probatorio che, mentre l’attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10557 del 2 agosto 2001)
Cass. civ. n. 954/1986
La petitio hereditatis è diretta all’accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l’universum ius del defunto il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all’esercizio di essi. Conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal de cuius a titolo di locazione.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 954 del 18 febbraio 1986)
Cass. civ. n. 1979/1974
Il criterio differenziatore tra l’azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l’attribuzione della qualità di erede, mentre — nell’altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1979 del 6 luglio 1974)
L’azione di nullità del testamento olografo per mancanza del requisito dell’autografia
L’azione di petizione dell’eredità può anche essere esercitata contemporaneamente ad altre azioni (ad esempio la domanda di nullità del testamento olografo, diretta ad accertare la nullità del testamento, far aprire la successione ab intestato e, infine, a richiedere la restituzione dei beni ereditari).
In questa situazione le due domande proposte non integra solo una petizione di eredità pura e semplice, ma ha ad oggetto principale la declaratoria della nullità del testamento, essendo la relativa statuizione necessaria per far valere il titolo di eredi ex lege e, infine, la restituzione dei beni ereditari.
In queste situazioni occorre valutare se i principi in materia di parti necessarie del processo (litisconsorzio) coincidono oppure sono differenti, infatti, la domanda di accertamento della nullità del testamento (al fine di essere riconosciuti eredi ex lege) richiede una decisione nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio e quindi la loro necessaria partecipazione in giudizio, mentre la domanda di petizione dell’eredità riguarda solo il soggetto che chiede la restituzione e colui che indebitamente possiede i beni ereditari.
Per il caso in cui il chiamato non intenda acquistare il patrimonio ereditario, la normativa del Codice Civile ha previsto anche l’operatività dell’istituto della rinuncia all’eredità, che è l’atto attraverso il quale è possibile far cessare gli effetti della delazione.
La rinuncia, in particolare, è un atto assolutamente formale deve risultare da una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa al cancelliere del Tribunale del circondario o ad un notaio.
Puo’ essere revocata nel termine prescrizionale di 10 anni dall’apertura della successione, a condizione che, nel frattempo, l’eredità non sia stata accettata da altri eredi.
La successione legittima
La successione ereditaria può essere legittima o testamentaria.
Presupposto della successione legittima è, generalmente, l’assenza di un testamento, ovvero l’esistenza di un testamento nullo o privo di disposizioni patrimoniali.
Sono quindi successori legittimi il coniuge e i discendenti del defunto, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dello stesso, nonché gli altri parenti collaterali fino al sesto grado, ai quali è riconosciuta la possibilità di acquistare i beni ereditari secondo un ordine di successione rigorosamente disciplinato dalla legge.
 testamento eredi legittimi Bologna:  successione testamentaria
Nella successione testamentaria, a prevalere è invece la volontà del de cuius espressa mediante testamento.
Il testamento è un negozio formale e, pertanto, deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità. DEVE ESSERE DATATA E CON FIRMA E SCRITTURA OLOGRAFA SE TESTAMENTO OLOGRAFO
Normalmente un testamento ha  disposizioni patrimoniali
Le disposizioni testamentarie, siano esse a titolo universale (istituzioni di erede) o particolare, possono essere formulate sotto condizione sospensiva o risolutiva, ma quando si tratta di disposizioni a titolo particolare, cioè di un’attribuzione di legato, è anche possibile apporre alle stesse un termine iniziale o finale di efficacia.
Le forme del testamento  eredi legittimi Bologna
Tipi di testamento
  • Testamento Iltestamento olografo (articolo 609 c.c.) è il più semplice. … 
  • Testamento Il testamentopubblico (articolo 603 c.c.) è uno dei due tipi di testamento redatti con l’atto del notaio (e le formalità previste per legge), e ha natura di atto pubblico. … 
  • Testamento … 
  • Testamenti speciali.
Caratteristica fondamentale del testamento olografo è di essere redatto, datato e sottoscritto direttamente dal testatore.
 testamento eredi legittimi Bologna SI CALCOLA LA QUOTA DELL’EREDE?
  • Il calcolo delle quote per le successioni previsto dalla legge avviene secondo queste condizioni:

a) Coniuge superstite (senza  figli e senza ascendenti): Quota di legittima : 50% eredità + diritto abitazione Quota disponibile –> 50% eredità

b)Coniuge + figlio unico anche non legittimo : Coniuge –> 33,33% eredità + diritto di abitazione Figlio unico: 33,33% eredità Quota disponibile –> 33,33% eredità

c)Coniuge con due o più figli, anche non legittimi (a prescindere da eventuali ascendenti in vita): Coniuge : 25% eredità + diritto di abitazione Figli –> 50% eredità da dividere in parti uguali Quota disponibile –> 25% eredità

 

La successione, intesa come fenomeno del subentrare di un soggetto giuridico, detto “successore” o “avente causa”, ad un altro soggetto giuridico, detto “autore” o “dante causa”, nell’ambito di un rapporto giuridico, esiste in una diversa tipologia di casi.

Abbiamo in diritto la successione universale o particolare in base alla portata del trasferimento di poteri da un soggetto giuridico all’altro.

 

Nel caso della successione universale, il successore subentra all’autore in tutti i rapporti giuridici, sia attivi che passivi; nel caso della successione particolare, invece, vi subentra solo relativamente ad uno specifico ambito giuridico.

Successioni -TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE-erede
Successioni SUCCESSIONE-TESTAMENTO.IMPUGNAZIONE TESTAMENTO AVVOCATO A BOLOGNA
Possiamo individuare un’ampia casistica nell’ambito delle successioni. Il diritto distingue tra:
1)dichiarazione di successione- testamento eredi legittimi Bologna
2)successione a causa di morte
3)successione legittima
4)successione necessaria- testamento eredi legittimi Bologna
5)successione testamentaria- testamento eredi legittimi Bologna
6)retratto successorio
In tutti i casi, le successioni implicano interventi e procedure relative all’eredità, ai rapporti patrimoniali e, più in generale, al diritto di famiglia, matrimoniale e minorile.
Redigere testamento non è cosa così semplice come si crede e, se non si conoscono le norme in materia successoria poste a tutela dei cosiddetti “eredi legittimi”,  si corre il rischio di redigere un testamento che potrà essere successivamente impugnato ed annullato, così vanificando le effettive volontà del de cuius.
Avvocato BOLOGNA Eredità successioni Testamento Olografo Legittima
L’avvocato successioni testamenti Bologna Sergio Armaroli offre assistenza legale  in materia successoria:
  1. a) impugnazione di testamenti;
b)lesione dei diritti ereditari;
c)falsificazione o distruzione di testamenti;
d)interpretazione di clausole testamentarie complesse,
  1. e) ovvero nella valutazione della liceità o nullità delle medesime;
testamento eredi legittimi Bologna : scioglimento della comunione ereditaria,
 etc.
Con particolare riferimento ai testamenti olografi, lo studio Avvocato successioni Bologna ha maturato una significativa esperienza in materia di analisi della scrittura, essendosi avvalso più volte della consulenza di periti  calligrafi, con i quali ha instaurato un fiduciario e duraturo rapporto.
Le norme in materia di successione distinguono tra eredi legittimi e legittimari, stabiliscono la disciplina nel caso di concorso tra eredi (ascendenti, coniuge, figli, fratelli e sorelle) e le quote di riserva dei legittimari, quote che, se violate in conseguenza di una donazione diretta o indiretta o di una disposizione un testamentaria, possono dare luogo ad impugnazione di tali atti al fine di sentire disporre la riduzione della disposizione lesiva.
L’eredità può essere accettata tacitamente, espressamente o con beneficio d’inventario, così come può essere rinunciata.
L’eredità una volta rinunciata, a certe condizioni, può essere accettata, ma se accettata non può più essere rinunciata.
Sarà corretto parlare di eredi legittimi solo in quei casi in cui il defunto non abbia lasciato alcuna disposizione testamentaria, così che la ripartizione dei beni avverrà secondo i criteri stabiliti dal codice civile.
Si parla in questo caso di successione legittima, e in questo contesto, sono, quindi, indicati come eredi legittimi coloro i quali sono designati destinatari dei beni, per espressa previsione della legge. I criteri di assegnazione sono differenti e variano in virtù del numero e del grado di parentela di ciascun erede legittimo.
Proprio per rispondere alle tante differenti situazioni possibili, la legge prevede una fitta rete di criteri a cui dover fare riferimento, per poter individuare in ogni situazione chi siano gli eredi legittimi.
testamento eredi legittimi Bologna : EREDITA’ LEGITTIMA (SENZA TESTAMENTO)
Superstiti al defunto:
– Solo il coniuge: beneficia di tutto il patrimonio ereditario;
– Il coniuge ed un solo figlio: beneficiano ciascuno di metà del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e due figli: beneficiano ciascuno di un terzo del patrimonio ereditario;
– Il coniuge e più di due figli: il coniuge beneficia di un terzo e i restanti due terzi saranno divisi tra i figli in parti uguali;
– Il coniuge e fratelli e sorelle: il coniuge beneficia dei due terzi, il restante terzo sarà diviso in parti uguali tra i fratelli e le sorelle
Avvocato BOLOGNA Eredità successioni Testamento Olografo Legittima
Verifica delle disposizioni testamentarie: ci occupiamo della redazione del testamento sulla base delle disposizioni del testatore, andando a verificare se le disposizioni testamentarie non pregiudichino i diritti degli eredi legittimi.
1)Dichiarazione di successione: lo studio si occupa di redigere la dichiarazione di successione e di presentarla presso gli Uffici competenti
2)Testamentilo studio, avvalendosi di esperti periti calligrafici, verifica la genuinità di testamenti e qualora risulti che la volontà del de cuius sia stata alterata, fornisce assistenza legale e stragiudiziale, al fine di tutelare gli eredi pretermessi. Impugnativa testamenti lesivi della quota di legittima
 
 

I LEGITTIMARI CHI SONO?

PARLIAMO DI eredi legittimari, nel caso inverso, ovvero quando il defunto abbia lasciato delle disposizioni testamentarie.

I legittimari  sono coloro ai quali la legge riserva in ogni caso una quota d’eredità che non potrà comunque essere lesa neanche dalle disposizioni testamentarie del defunto.

questo è indicata solitamente come quota legittima o di riserva.

E’ prevista comunque  una quota di  “disponibile” quella quota di cui il de cuius può liberamente disporre con il proprio testamento.

I legittimari sono individuati dalla legge (in particolare dal’art. 536 del codice civile) e sono:

 il coniuge, i figli legittimi (cui sono equiparati i figli naturali, anche non riconosciuti e quelli adottivi) e gli ascendenti legittimi.

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