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Titolo II – Codice civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[Aggiornato al 10/06/2019]
https://www.avvocatoabologna.it/avvocato-bologna/successioni-internazionali-italia-usa.html
Dei contratti in generale
Capo I – Disposizioni preliminari avvocato civilista Bologna
- Art. 1321 — Nozione
- Art. 1322 — Autonomia contrattuale
- Art. 1323 — Norme regolatrici dei contratti
- Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali
Capo II – Dei requisiti del contratto avvocato civilista Bologna
- Art. 1325 — Indicazione dei requisiti
Sezione I – Dell’accordo delle parti avvocato civilista Bologna
- Art. 1326 — Conclusione del contratto
- Art. 1327 — Esecuzione prima della risposta dell’accettante
- Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione
- Art. 1329 — Proposta irrevocabile
- Art. 1330 — Morte o incapacità dell’imprenditore
- Art. 1331 — Opzione
- Art. 1332 — Adesione di altre parti al contratto
- Art. 1333 — Contratto con obbligazioni del solo proponente
- Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 — Presunzione di conoscenza
- Art. 1336 — Offerta al pubblico
- Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità
- Art. 1339 — Inserzione automatica di clausole
- Art. 1340 — Clausole d’uso
- Art. 1341 — Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 — Contratto concluso mediante moduli o formulari
Sezione II – Della causa del contratto
- Art. 1343 — Causa illecita
- Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
- Art. 1345 — Motivo illecito
Sezione III – Dell’oggetto del contratto
- Art. 1346 — Requisiti
- Art. 1347 — Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
- Art. 1348 — Cose future
- Art. 1349 — Determinazione dell’oggetto
Sezione IV – Della forma del contratto
- Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 1351 — Contratto preliminare
- Art. 1352 — Forme convenzionali
Capo III – Della condizione nel contratto
- Art. 1353 — Contratto condizionale
- Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
- Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
- Art. 1356 — Pendenza della condizione
- Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione
- Art. 1358 — Comportamento delle parti nello stato di pendenza
- Art. 1359 — Avveramento della condizione
- Art. 1360 — Retroattività della condizione
- Art. 1361 — Atti di amministrazione
Capo IV – Dell’interpretazione del contratto
- Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1364 — Espressioni generali
- Art. 1365 — Indicazioni esemplificative
- Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 — Conservazione del contratto
- Art. 1368 — Pratiche generali interpretative
- Art. 1369 — Espressioni con più sensi
- Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
- Art. 1371 — Regole finali
Capo V – Degli effetti del contratto
Sezione I – Disposizioni generali
- Art. 1372 — Efficacia del contratto
- Art. 1373 — Recesso unilaterale
- Art. 1374 — Integrazione del contratto
- Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
- Art. 1376 — Contratto con effetti reali
- Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
- Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
- Art. 1379 — Divieto di alienazione
- Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
- Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
Sezione II – Della clausola penale e della caparra
- Art. 1382 — Effetti della clausola penale
- Art. 1383 — Divieto di cumulo
- Art. 1384 — Riduzione della penale
- Art. 1385 — Caparra confirmatoria
- Art. 1386 — Caparra penitenziale
Capo VI – Della rappresentanza
- Art. 1387 — Fonti della rappresentanza
- Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante
- Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato
- Art. 1390 — Vizi della volontà
- Art. 1391 — Stati soggettivi rilevanti
- Art. 1392 — Forma della procura
- Art. 1393 — Giustificazione dei poteri del rappresentante
- Art. 1394 — Conflitto d’interessi
- Art. 1395 — Contratto con se stesso
- Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura
- Art. 1397 — Restituzione del documento della rappresentanza
- Art. 1398 — Rappresentanza senza potere
- Art. 1399 — Ratifica
- Art. 1400 — Speciali forme di rappresentanza
Capo VII – Del contratto per persona da nominare
- Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente
- Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina
- Art. 1403 — Forme e pubblicità
- Art. 1404 — Effetti della dichiarazione di nomina
- Art. 1405 — Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Capo VIII – Della cessione del contratto
- Art. 1406 — Nozione
- Art. 1407 — Forma
- Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
- Art. 1409 — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
- Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Capo IX – Del contratto a favore di terzi
- Art. 1411 — Contratto a favore di terzi
- Art. 1412 — Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
- Art. 1413 — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Capo X – Della simulazione
- Art. 1414 — Effetti della simulazione tra le parti
- Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
- Art. 1416 — Rapporti con i creditori
- Art. 1417 — Prova della simulazione
Capo XI – Della nullità del contratto
- Art. 1418 — Cause di nullità del contratto
- Art. 1419 — Nullità parziale
- Art. 1420 — Nullità del contratto plurilaterale
- Art. 1421 — Legittimazione all’azione di nullità
- Art. 1422 — Imprescrittibilità dell’azione di nullità
- Art. 1423 — Inammissibilità della convalida
- Art. 1424 — Conversione del contratto nullo
Capo XII – Dell’annullabilità del contratto
Sezione I – Dell’incapacità
- Art. 1425 — Incapacità delle parti
- Art. 1426 — Raggiri usati dal minore
Sezione II – Dei vizi del consenso
- Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo
- Art. 1428 — Rilevanza dell’errore
- Art. 1429 — Errore essenziale
- Art. 1430 — Errore di calcolo
- Art. 1431 — Errore riconoscibile
- Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
- Art. 1433 — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
- Art. 1434 — Violenza
- Art. 1435 — Caratteri della violenza
- Art. 1436 — Violenza diretta contro terzi
- Art. 1437 — Timore riverenziale
- Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto
- Art. 1439 — Dolo
- Art. 1440 — Dolo incidente
Sezione III – Dell’azione di annullamento
- Art. 1441 — Legittimazione
- Art. 1442 — Prescrizione
- Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace
- Art. 1444 — Convalida
- Art. 1445 — Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi
- Art. 1446 — Annullabilità nel contratto plurilaterale
Capo XIII – Della rescissione del contratto
- Art. 1447 — Contratto concluso in istato di pericolo
- Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione
- Art. 1449 — Prescrizione
- Art. 1450 — Offerta di modificazione del contratto
- Art. 1451 — Inammissibilità della convalida
- Art. 1452 — Effetti della rescissione rispetto ai terzi
Capo XIV – Della risoluzione del contratto
Sezione I – Della risoluzione per inadempimento
- Art. 1453 — Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 1454 — Diffida ad adempiere
- Art. 1455 — Importanza dell’inadempimento
- Art. 1456 — Clausola risolutiva espressa
- Art. 1457 — Termine per una delle parti
- Art. 1458 — Effetti della risoluzione
- Art. 1459 — Risoluzione nel contratto plurilaterale
- Art. 1460 — Eccezione d’inadempimento
- Art. 1461 — Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
- Art. 1462 — Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Sezione II – Dell’impossibilità sopravvenuta-avvocato civilista Bologna
- Art. 1463 — Impossibilità totale
- Art. 1464 — Impossibilità parziale
- Art. 1465 — Contratto con effetti traslativi o costitutivi
- Art. 1466 — Impossibilità nel contratto plurilaterale
Sezione III – Dell’eccessiva onerosità-avvocato civilista Bologna
- Art. 1467 — Contratto con prestazioni corrispettive
- Art. 1468 — Contratto con obbligazioni di una sola parte
- Art. 1469 — Contratto aleatorio
AVVOCATO CIVILISTA BOLOGNA CONTRATTI
Un contratto può ritenersi validamente concluso solo quando le parti abbiano raggiunto l’accordo su tutti gli elementi che concorrono a formarlo, siano essi essenziali o accidentali, principali o secondari, salvo che risulti che le parti stesse abbiano inequivocabilmente negato ogni valore agli altri elementi del preventivato
regolamento di interessi.
La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell’evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l’evento passato, presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti.
Requisito essenziale del contratto è la causa (art. 1325 c.c.), la quale si identifica nella funzione economico-sociale che esso obiettivamente persegue e che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini. Tale requisito inerisce unitariamente al contratto globalmente considerato, e si estende, quindi, a tutti i suoi elementi ed alle sue clausole. Pertanto, le varie pattuizioni, che possono rinvenirsi in un contratto, non hanno ciascuna una causa propria, distinta ed autonoma da quella del contratto medesimo, ma hanno la sua stessa causa, che ad esse si comunica. Allo stesso modo un patto stipulato successivamente alla conclusione di un contratto e rivolto a regolamentarne l’esecuzione non ha una causa propria, ma ha quella del contratto, che si proietta su di esso.
AVVOCATO CIVILISTA BOLOGNA ESPERTO CONTRATTI
nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, l’area delle norme inderogabili di cui all’art. 1418, comma 1, c.c.,
ricomprende, oltre le norme relative al contenuto dell’atto, anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità di un accordo transattivo relativo al conferimento dell’incarico di direttore generale della RAI, illecito perché stipulato in violazione dell’incompatibilità di cui all’art. 2, comma 9, della l. n. 481 del 1995). In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.
L’ipotesi di nullità del contratto per contrarietà alle norme imperative si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti, indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullità nei singoli casi. Infatti, la norma dell’art. 1418 c.c. esprime un principio generale, rivolta a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullità. In tali casi, compito del giudice, ai fini della declaratoria di nullità, è solo quello di stabilire se la norma o le norme contraddette dall’autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano, cioè, dettate a tutela dell’interesse pubblico.
Poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l’eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della sanzione dell’invalidità dell’atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell’atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma.
Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del cosiddetto «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, c.c., la nullità del cosiddetto «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
In materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell’operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l’estensione del suo interesse nell’operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all’operazione (art. 6, comma 1, lett. g), applicabile nella specie ratione temporis), non determina la nullità del contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c.
obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,
stabilito dall’art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al “minor svantaggio”, ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.
La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l’art. 1418, primo comma, c.c., con l’inciso «salvo che la legge disponga diversamente», esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti. Pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi del citato art. 1418 (né ai sensi dell’art. 1344 c.c.) sussistendo il rimedio dell’esercizio del riscatto (da parte degli aventi diritto alla prelazione) idoneo a conseguire l’obiettivo normativo dello sviluppo della proprietà contadina, a nulla rilevando l’accidentale decadenza della possibilità di esperirlo.
Nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l’art. 1418 c.c. fa salvo il caso in cui «la legge disponga diversamente». Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità (es., annullabilità) sia quando la legge assicura l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, quali la decadenza da benefici fiscali e creditizi (es., art. 28 legge n. 590 del 1965).
La nullità di una clausola di un contratto collettivo per contrasto con norma imperativa (art. 1418, primo comma, c.c.) sussiste anche nell’ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, come presupposto per la propria operatività, l’abrogazione della norma imperativa suddetta, atteso che non è possibile sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo in radice. Deve pertanto ritenersi nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1978, n. 30 (sull’approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), la norma collettiva che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri ancorché tale norma colleghi la «eseguibilità» dei nuovi inquadramenti all’evento, ancora incerto, dell’approvazione di un disegno di legge comportante l’abrogazione della norma imperativa suddetta.
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In base ai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, l’illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, il negozio giuridico nullo all’epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.
In caso di nullità di una clausola contrattuale per contrarietà a norme imperative, il riconoscimento della sua liceità ad opera della parte, espresso con la preventiva accettazione dell’intero contenuto negoziale, è giuridicamente irrilevante perché l’oggetto è indisponibile e non rimane influenzato dalle opinioni che i soggetti interessati possano aver avuto o manifestato in ordine ad esso.
RILEVABILITA’ DELLA NULLITA’
DEL CONTRATTO:
ANCHE D’UFFICIO ?
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio – previa instaurazione del contraddittorio sul punto – l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale.
La “rilevazione” “ex officio”
delle nullità negoziali
è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto deve rilevarne di ufficio la nullità totale, e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo attribuire efficacia, neppure parziale (fatto salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale), ad un negozio radicalmente nullo.
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Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo.
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Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 26242 del 12 dicembre 2014)
Cass. civ. n. 2447/2014
La legittimazione generale all’azione di nullità, prevista dall’art. 1421 cod. civ., non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell’art. 1471, n. 1, cod. civ.).
Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede di appello, non abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuto che il giudicato interno, formatosi sull’accoglimento della domanda contrattuale di rendiconto ex art. 2552 c.c., precludesse la questione sulla validità del contratto di associazione in partecipazione).
Alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti “ex actis”, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità “incidenter tantum” senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste.
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Il rilievo “ex officio” di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o “di protezione” – deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale.
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Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio.
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Titolo II – Codice civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[Aggiornato al 10/06/2019]
Dei contratti in generale
Capo I – Disposizioni preliminari
- Art. 1321 — Nozione
- Art. 1322 — Autonomia contrattuale
- Art. 1323 — Norme regolatrici dei contratti
- Art. 1324 — Norme applicabili agli atti unilaterali
Capo II – Dei requisiti del contratto
- Art. 1325 — Indicazione dei requisiti
Sezione I – Dell’accordo delle parti
- Art. 1326 — Conclusione del contratto
- Art. 1327 — Esecuzione prima della risposta dell’accettante
- Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione
- Art. 1329 — Proposta irrevocabile
- Art. 1330 — Morte o incapacità dell’imprenditore
- Art. 1331 — Opzione
- Art. 1332 — Adesione di altre parti al contratto
- Art. 1333 — Contratto con obbligazioni del solo proponente
- Art. 1334 — Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 — Presunzione di conoscenza
- Art. 1336 — Offerta al pubblico
- Art. 1337 — Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1338 — Conoscenza delle cause di invalidità
- Art. 1339 — Inserzione automatica di clausole
- Art. 1340 — Clausole d’uso
- Art. 1341 — Condizioni generali di contratto
- Art. 1342 — Contratto concluso mediante moduli o formulari
Sezione II – Della causa del contratto
- Art. 1343 — Causa illecita
- Art. 1344 — Contratto in frode alla legge
- Art. 1345 — Motivo illecito
Sezione III – Dell’oggetto del contratto
- Art. 1346 — Requisiti
- Art. 1347 — Possibilità sopravvenuta dell’oggetto
- Art. 1348 — Cose future
- Art. 1349 — Determinazione dell’oggetto
Sezione IV – Della forma del contratto
- Art. 1350 — Atti che devono farsi per iscritto
- Art. 1351 — Contratto preliminare
- Art. 1352 — Forme convenzionali
Capo III – Della condizione nel contratto
- Art. 1353 — Contratto condizionale
- Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili
- Art. 1355 — Condizione meramente potestativa
- Art. 1356 — Pendenza della condizione
- Art. 1357 — Atti di disposizione in pendenza della condizione
- Art. 1358 — Comportamento delle parti nello stato di pendenza
- Art. 1359 — Avveramento della condizione
- Art. 1360 — Retroattività della condizione
- Art. 1361 — Atti di amministrazione
Capo IV – Dell’interpretazione del contratto
- Art. 1362 — Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1364 — Espressioni generali
- Art. 1365 — Indicazioni esemplificative
- Art. 1366 — Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 — Conservazione del contratto
- Art. 1368 — Pratiche generali interpretative
- Art. 1369 — Espressioni con più sensi
- Art. 1370 — Interpretazione contro l’autore della clausola
- Art. 1371 — Regole finali
Capo V – Degli effetti del contratto
Sezione I – Disposizioni generali
- Art. 1372 — Efficacia del contratto
- Art. 1373 — Recesso unilaterale
- Art. 1374 — Integrazione del contratto
- Art. 1375 — Esecuzione di buona fede
- Art. 1376 — Contratto con effetti reali
- Art. 1377 — Trasferimento di una massa di cose
- Art. 1378 — Trasferimento di cosa determinata solo nel genere
- Art. 1379 — Divieto di alienazione
- Art. 1380 — Conflitto tra più diritti personali di godimento
- Art. 1381 — Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo
diritto di famiglia
Sezione II – Della clausola penale e della caparra
- Art. 1382 — Effetti della clausola penale
- Art. 1383 — Divieto di cumulo
- Art. 1384 — Riduzione della penale
- Art. 1385 — Caparra confirmatoria
- Art. 1386 — Caparra penitenziale
Capo VI – Della rappresentanza
- Art. 1387 — Fonti della rappresentanza
- Art. 1388 — Contratto concluso dal rappresentante
- Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato
- Art. 1390 — Vizi della volontà
- Art. 1391 — Stati soggettivi rilevanti
- Art. 1392 — Forma della procura
- Art. 1393 — Giustificazione dei poteri del rappresentante
- Art. 1394 — Conflitto d’interessi
- Art. 1395 — Contratto con se stesso
- Art. 1396 — Modificazione ed estinzione della procura
- Art. 1397 — Restituzione del documento della rappresentanza
- Art. 1398 — Rappresentanza senza potere
- Art. 1399 — Ratifica
- Art. 1400 — Speciali forme di rappresentanza
Capo VII – Del contratto per persona da nominare
- Art. 1401 — Riserva di nomina del contraente
- Art. 1402 — Termine e modalità della dichiarazione di nomina
- Art. 1403 — Forme e pubblicità
- Art. 1404 — Effetti della dichiarazione di nomina
- Art. 1405 — Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Capo VIII – Della cessione del contratto
- Art. 1406 — Nozione
- Art. 1407 — Forma
- Art. 1408 — Rapporti fra contraente ceduto e cedente
- Art. 1409 — Rapporti fra contraente ceduto e cessionario
- Art. 1410 — Rapporti fra cedente e cessionario
Capo IX – Del contratto a favore di terzi
- Art. 1411 — Contratto a favore di terzi
- Art. 1412 — Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
- Art. 1413 — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
- Art. 1414 — Effetti della simulazione tra le parti
- Art. 1415 — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
- Art. 1416 — Rapporti con i creditori
- Art. 1417 — Prova della simulazione
Capo XI – Della nullità del contratto
- Art. 1418 — Cause di nullità del contratto
- Art. 1419 — Nullità parziale
- Art. 1420 — Nullità del contratto plurilaterale
- Art. 1421 — Legittimazione all’azione di nullità
- Art. 1422 — Imprescrittibilità dell’azione di nullità
- Art. 1423 — Inammissibilità della convalida
- Art. 1424 — Conversione del contratto nullo
Capo XII – Dell’annullabilità del contratto
Sezione I – Dell’incapacità
- Art. 1425 — Incapacità delle parti
- Art. 1426 — Raggiri usati dal minore
Sezione II – Dei vizi del consenso
- Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo
- Art. 1428 — Rilevanza dell’errore
- Art. 1429 — Errore essenziale
- Art. 1430 — Errore di calcolo
- Art. 1431 — Errore riconoscibile
- Art. 1432 — Mantenimento del contratto rettificato
- Art. 1433 — Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione
- Art. 1434 — Violenza
- Art. 1435 — Caratteri della violenza
- Art. 1436 — Violenza diretta contro terzi
- Art. 1437 — Timore riverenziale
- Art. 1438 — Minaccia di far valere un diritto
- Art. 1439 — Dolo
- Art. 1440 — Dolo incidente
Sezione III – Dell’azione di annullamento
- Art. 1441 — Legittimazione
- Art. 1442 — Prescrizione
- Art. 1443 — Ripetizione contro il contraente incapace
- Art. 1444 — Convalida
- Art. 1445 — Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi
- Art. 1446 — Annullabilità nel contratto plurilaterale
Capo XIII – Della rescissione del contratto
- Art. 1447 — Contratto concluso in istato di pericolo
- Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione
- Art. 1449 — Prescrizione
- Art. 1450 — Offerta di modificazione del contratto
- Art. 1451 — Inammissibilità della convalida
- Art. 1452 — Effetti della rescissione rispetto ai terzi
Capo XIV – Della risoluzione del contratto
Sezione I – Della risoluzione per inadempimento
- Art. 1453 — Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 1454 — Diffida ad adempiere
- Art. 1455 — Importanza dell’inadempimento
- Art. 1456 — Clausola risolutiva espressa
- Art. 1457 — Termine per una delle parti
- Art. 1458 — Effetti della risoluzione
- Art. 1459 — Risoluzione nel contratto plurilaterale
- Art. 1460 — Eccezione d’inadempimento
- Art. 1461 — Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
- Art. 1462 — Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
Sezione II – Dell’impossibilità sopravvenuta-avvocato civilista Bologna
- Art. 1463 — Impossibilità totale
- Art. 1464 — Impossibilità parziale
- Art. 1465 — Contratto con effetti traslativi o costitutivi
- Art. 1466 — Impossibilità nel contratto plurilaterale
Sezione III – Dell’eccessiva onerosità-avvocato civilista Bologna
- Art. 1467 — Contratto con prestazioni corrispettive
- Art. 1468 — Contratto con obbligazioni di una sola parte
- Art. 1469 — Contratto aleatorio
- Il patto obbligatorio di non concorrenza, consistente in un vincolo di modo nell’utilizzo di un cespite immobiliare, astringe il soggetto che l’ha stipulato, ma non il suo avente causa; esso, per produrre effetti anche nei confronti del nuovo acquirente, deve essere specificamente richiamato nell’atto di acquisto del terzo, in quanto la realità di un vincolo può configurarsi solo ove sia ipotizzabile un rapporto tra fondi mentre l’esclusione della concorrenza è utile non al fondo acquistato ma all’azienda che l’acquirente esercita su esso cosicché deve escludersi la sussistenza di una servitù.
- Secondo la cassazione civ. n. 8604/2017
in tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il TFR, ovvero cercato o reperito un’altra occupazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante lo svolgimento di altra attività lavorativa, per soli quindici giorni, circa quattro anni dopo il licenziamento intimato in forma orale).
- Il comportamento del titolare di una situazione creditoria civ. n. 6900/2016
- che per lungo tempo trascuri di esercitarla, e generi un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa, sicché l’inerzia del lavoratore può ingenerare nel datore di lavoro un ragionevole affidamento in ordine ad una sua volontà di recedere dal rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dedotto la volontà di non dare seguito al rapporto dall’inerzia del lavoratore che, sottoposto ad un intervento chirurgico, era rientrato al lavoro dopo un mese senza inviare alcuna certificazione medica attestante il suo stato di salute, né comunicare anche oralmente alcuna notizia al riguardo).
- Lo scioglimento per mutuo consenso
- civ. n. 8504/2011-avvocato civilista Bologna
- di un contratto di trasferimento della proprietà immobiliare, per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, deve anch’esso risultare da atto scritto.
- (
- In tema di appalti pubblici, qualora un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito ai sensi del r.d. 25 giugno 1909, n. 422), civ. n. 8124/2010
- aggiudicatario di un appalto, abbia assegnato ad una cooperativa consorziata l’esecuzione dei lavori appaltati e quest’ultima ne abbia subappaltato una parte ad altra impresa estranea al consorzio, in caso di inadempimento dell’impresa consorziata subappaltante nei confronti dell’impresa fornitrice, il consorzio non ne è responsabile in solido con l’impresa assegnataria consorziata, atteso che – in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non potendo trovare applicazione l’art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante “ratione temporis”, che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in “associazione temporanea” – valgono la regola generale di cui all’art. 1372, secondo comma, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e quella di cui all’art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del (
- L’erede è vincolato dal contratto, civ. n. 24133/2009
- anche se non trascritto, concluso dal “de cuius” e dalle obbligazioni dallo stesso nascenti, atteso che soltanto l’avente causa a titolo particolare “mortis causa” o per atto fra vivi è terzo e, come tale, non è tenuto, senza il suo consenso, a subire il debito del suo dante causa.
- Gli effetti del contratto debbono essere individuati avendo riguardo anche alla sua funzione sociale, e tenendo conto che
- la Costituzione antepone, anche in materia contrattuale, gli interessi della persona a quelli patrimoniali. Ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria civ. n. 10741/2009
- ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del concepito e del di lui padre, i quali in caso di inadempimento, sono perciò legittimati ad agire per il risarcimento del danno.
- civ. n. 15603/2007
- Il principio secondo cui il contratto non può avere effetto che tra le parti, salvo che nei casi previsti dalla legge, esclude che possano ritenersi legittimati ad agire per la nullità di una clausola arbitrale i garanti di una delle parti contrattuali, civ. n. 15603/2007
- coobbligati in virtù di altro contratto, non potendo i medesimi essere convenuti innanzi all’arbitro né farsi p civ. n. 15603/2007
- romotori di un giudizio arbitrale.
- In tema di risoluzione consensuale del contratto,
- civ. n. 17503/2005
- il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo contratto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare cause di risoluzione per inadempimento relative al contratto risolto giacché ogni pretesa od eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.