Il figlio che non lavora va mantenuto? Cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto?

Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

richiamo all’art. 315 c.c. è ingiustificato
atteso che detta norma disciplina ipotesi diversa da quella di cuí si tratta
attenendo alla situazione del figlio convivente
dotato di sostanze e reddito
nei confronti della famiglia convivente
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto?
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto?

Afferma la Suprema Corte:

Ed infatti, la Carte del merito, preso atto che P.C., laureato in medicina, dopo avere
frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all’estero e avere svolto nel 2006, per soli tre
mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di euro 7,00 ad ora, ha ritenuto
che lo stesso, pur avendo trent’anni, e dovendo ancora frequentare la scuola di
specializzazione, non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica,
senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso.

Non corretta è pertanto la lettura
della pronuncia operata dal ricorrente, che postula nel figlio quell’autosufficienza
economica che la Corte ha concretamente escluso alla stregua delle risultanze di causa,
considerate le somme percepite durante il tirocinio e nelle cliniche private, congruamente
definite “risibili”, e nella valutazione dello specifico iter professionale del settore, sì da non
potersi ritenere raggiunta un’adeguata capacità lavorativa e reddituale.

Né infine, per l’evidente irrisorietà delle somme in concreto percepite, può ritenersi il figlio
in colpa per non avere proseguito l’attività di collaborazione con le cliniche private.
Il giudizio della Corte del merito è stato infine condotto avuto riguardo alla
situazione

economica e patrimoniale del C., ex art.148 c.c.

Il richiamo all’art. 315 c.c. è ingiustificato, atteso che detta norma disciplina ipotesi diversa
da quella di cuí si tratta, attenendo alla situazione del figlio convivente, dotato di sostanze
e reddito, nei confronti della famiglia convivente, e tale non è P.C..
2.3.- Il terzo motivo presenta dei profili di infondatezza e di inammissibilità.

La Corte del merito non è incorsa in alcuna contraddittorietà della motivazione, nel ritenere
la saltuaria attività del figlio P., scarsamente retribuita, non idonea a consentire il
raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso, e nel porre tale rilievo a base
della reiezione della domanda della resistente, di aumento del contributo di mantenimento,
essendo diverse le domande e diversi i presupposti delle stesse.
Inoltre, non può ritenersi provato, come fa il ricorrente, che P. C. frequenti la scuola di
specializzazione, risultando nel giudizio di merito,, che questi era in procinto di partecipare
al concorso di ammissione; quanto alla mail indirizzata al padre, a tacere da ogni ulteriore
rilievo, si tratta di documento di cui lo stesso ricorrente non indica quando sarebbe avvenuta la produzione nei gradi di merito, e, come tra le ultime affermato nelle pronunce
4220/2012, 6820/2010 e 6937/2010,

l’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 n. 6 c.p.c.,

di
indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali sui quali si fonda e di
trascriverli nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, richiede
che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte provveda alla loro
individuazione, indicando in quale sede processuale sia avvenuta la produzione nel
giudizio di merito

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto? Pare di si secondo la cassazione Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

Avvocato matrimonialista Bologna, ma il figlio che non lavora va mantenuto?

richiamo all’art. 315 c.c. è ingiustificato, atteso che detta norma disciplina ipotesi diversa
da quella di cuí si tratta, attenendo alla situazione del figlio convivente, dotato di sostanze
e reddito, nei confronti della famiglia convivente, e tale non è P.C..

2.3.- Il terzo motivo presenta dei profili di infondatezza e di inammissibilità.

La Corte del merito non è incorsa in alcuna contraddittorietà della motivazione, nel ritenere
la saltuaria attività del figlio P., scarsamente retribuita, non idonea a consentire il
raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso, e nel porre tale rilievo a base
della reiezione della domanda della resistente, di aumento del contributo di mantenimento,
essendo diverse le domande e diversi i presupposti delle stesse.
Inoltre, non può ritenersi provato, come fa il ricorrente, che P. C. frequenti la scuola di
specializzazione, risultando nel giudizio di merito,, che questi era in procinto di partecipare
al concorso di ammissione; quanto alla mail indirizzata al padre, a tacere da ogni ulteriore
rilievo, si tratta di documento di cui lo stesso ricorrente non indica quando sarebbe avvenuta la produzione nei gradi di merito, e, come tra le ultime affermato nelle pronunce
4220/2012, 6820/2010 e 6937/2010, l’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 n. 6 c.p.c., di
indicare specificamente nel ricorso

anche gli atti processuali sui quali si fonda e di
trascriverli nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, richiede
che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte provveda alla loro
individuazione, indicando in quale sede processuale sia avvenuta la produzione nel
giudizio

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DIVERSO DISCORSO SE IL FIGLIO MAGGIORENNE NON VULE LAVORARE E SUL PUNTO SI E’ ESPRESSA LA CASSAZIONE  NEL 2016

” il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita”.


Dunque perde l’assegno di mantenimento da parte del genitore (oltre alla possibilità di un titolo di studio) chi decide di fare lo studente a vita: “un figlio, mostratosi irrispettoso avverso gli impegni economici dei propri genitori (peraltro separati fra loro!) per sostentarlo all’università, mostrando uno scarso interesse, oltre che rendimento, perde il diritto ad essere mantenuto”.

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