INCIDENTE CON MORTI RISARCIMENTO BOLOGNA  PRATO RAVENNA FORLI CESENA RIMINI

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AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ASSISTE FAMIGLIARI GRAVI INCIDENTI E MORTALI

Come ottenere il risarcimento negli incidenti mortali, studio legale penale difesa

responsabilità di terzi in caso di incidente mortale?

INCIDENTE CON MORTI RISARCIMENTO BOLOGNA  PRATO RAVENNA FORLI CESENA RIMINI

 

 

COME E CHI SPETTA RISARCIMENTO INCIDENTI MORTALI

 

 

CHE RAPPORTO DI PARENTELA TRA VITTIMA E SUPERSTITE DANNEGGIATO dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;

Età della vittima,

SECONDO LE TABELLE  PIU’ ANNI HA A VITTIMA MINORE IL RISARCIMENTO ;

Età del superstite, dovendosi ritenere tanto maggiore il danno quanto minore è la sua età;

 

ALTRO ELEMENTO IMPORTANTE E’ LA CONVIVENZA TRA LA VITTIMA E IL SUPERSTITE.

DANNO DA PERDITA PARENTALE – calcolo danno patrimoniale morte congiunto

 

Come si calcola il DANNO DA PERDITA PARENTALE – calcolo danno patrimoniale morte congiunto, si utilizzano le tabelle del Tribunale di Milano anche se in alcune zone Italiane stanno prendendo piede  le tabelle del Tribunale di Roma .

 

 

  • ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto;
  • Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente. Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018)”(Cass. civ., sez. III, n. 28989/2019).
  •  

 


  1. DANNI A PERSONE
    INVALIDITA’ PERMANENTE
    INVALIDITA’ TEMPORANEA TOTALE
    INVALIDITA’ TEMPORANEA PARZIALE
    DANNO MORALE
    DANNO ESISTENZIALE
    DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE
    DANNO PATRIMONIALE
    DANNO DA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA

 

 

AD ESEMPIO  PER I NIPOTI E’ IMPORTANTE  IL RAPPORTO

 

Nel caso di incidenti stradali mortali in particolare convivono i DANNI SOPPORTATI DALLA PERSONA DECEDUTA NELL’INCIDENTE e i DANNI SOPPORTATI DAGLI EREDI.

 

 

 

 


tabella
 risarcimento morte incidente stradale

SI APPLICANO LE TABELLE TRIBUNALE MILANO 

 

 

risarcimento danni morte incidente stradale

 

VA RICHIESTO ALLA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

 

risarcimento danni fisici quanti soldi

 

DIPENDE DAL GRADO DI PARENTELA E DALL’ETA’ DELLA VITTIMA 

sentenza incidente stradale mortale

 

Nel caso di incidente stradale che sia causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada, il soggetto responsabile del relativo servizio risponde penalmente della morte conseguita al sinistro, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada che abbia tenuto una condotta colposa causalmente efficiente.

Tribunale Taranto sez. II, 26/04/2021, n.172

In tema di danno da perdita di un congiunto non appartenente al “nucleo familiare ristretto”, la convivenza non è condicio sine qua non per poter accedere al risarcimento, rappresentando, invece, un elemento probatorio utile per dimostrare, insieme ad altri elementi, l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo – presupposto dell’an debeatur – nonché per determinare il quantum debeatur.

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8218

In tema di danno parentale, l’assenza del requisito della convivenza non può essere di per sé considerato un elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. Sussiste il danno parentale, pertanto, anche in assenza di convivenza. A precisarlo è la Cassazione accogliendo con rinvio il ricorso dei nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, nei confronti del conducente, del proprietario e dell’assicurazione.

Per la Suprema corte va superata l’aprioristica esclusione del risarcimento nei confronti dei parenti che non abitano con la vittima. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8218

 

 

 

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RIMINI

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ASSISTENZA DI UN BUON

AVVOCATO PER INCIDENTE

STRADALE MORTALE GRAVE

 

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danno ai congiunti  per morte in 

incidente 

 

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INTERVENTO IMMEDIATO ANCHE IN SEDE PENALE

 

 

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RIMINI

 

Dopo un incidente stradale le cose  sono notoriamente  più difficili e spesso meno gestibili: incidente mortale danno ai congiunti
Le domande che più spesso risuonano nella mente delle persone riguardano i dubbi sul come comportarsi, a chi rivolgersi e come procedere per richiedere un risarcimento.

 

incidente mortale danno congiunti

DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

GRAVE INCIDENTE STRADALE?

SEI STATO INVESTITO COME PEDONE ? ERI TERZO TRASPORTATO SU UN VEICOLO ?

STAVI GUIDANDO E SEI STATO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE ?

Nel caso in cui il soggetto dopo l’incidente stradale sia rimasto lucido nello spazio di tempo tra la lesione e la morte, non si può negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo biologico sia sotto il profilo psicologico “morale” in quanto non è ammissibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, ovvero che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento senza rilevanza.

Se tu o un tuo parente ha subito un grave danno all a persona affidati al nostro Studio Legale, chi meglio di un avvocato può tutelarti anche nella eventuale sede giudiziaria,

ED ANCORA

Chiedete all’avvocato esperto in risarcimento del danno da incidente stradale di aiutarvi a formulare la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale

L’avvocato vi aiuterà anche a denunciare il sinistro stradale all’assicurazione in modo corretto e per ottenere il miglior e rapido risarcimento dei danni subiti nell’incidente.

sei coniuge, padre, figlio o altro prossimo congiunto di infortunato grave? puoi avere un autonomo diritto al risarcimento danni per il dolore ed il patema d’animo che il vivere questa doloroso incidente stradale situazione ti ha provocato.

 

 

 

Secondo l’orientamento dottrinale maggioritario l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme del Codice della Strada (all’epoca disciplinate dagli artt. 589 co. 3 e 590 co. 3 c.p.) e le contravvenzioni previste dagli artt. 186 e 187 del C.d.S. non sarebbero stati tra loro in concorso ma piuttosto si sarebbe dovuto applicare la disciplina del reato complesso. Questa tesi faceva leva proprio sulla lettera dell’art. 84 c.p., a norma del quale si ha reato complesso “quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato”: si sarebbe trattato – secondo codesta dottrina – proprio del caso dell’art. 589 co. 3, nel quale veniva considerata circostanza aggravante una fattispecie che, di per sé, costituiva reato, essendo codificata nel codice della Strada come autonoma contravvenzione[3].

 Sarebbe stato proprio il caso dell’omicidio colposo o delle lesioni personali colpose commessi in violazione del Codice della Strada, che avrebbero contenuto gli elementi costitutivi della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti disciplinata dagli artt. 186 e 187 C.d.S., con l’ulteriore elemento specializzante costituito dal verificarsi dell’evento morte o lesione. L’evidenza della relazione di specialità sarebbe stata accresciuta qualora si fosse considerata come norma generale di riferimento l’art. 186 co. 2 bis o l’art. 187 co. 1 bis che tutt’ora prevedono un’aggravante nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provochi un incidente: in questo secondo caso, invero, le norme del Codice della Strada occupano gran parte dello spazio applicativo di quelle disciplinate dal codice penale, le quali contengono l’ulteriore elemento specializzante dell’evento morte o lesioni[.

Incidente stradale mortale a BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI VICENZA TREVISO

L’Incidente stradale mortale è risarcibile il danno non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale in caso di lucida agonia, anche se il decesso è rapido.

 

da

a

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del figlio per morte di un genitore

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del coniuge (non-separato) o del convivente sopravvissuto

€ 154350,00

€ 308700,00

A favore del fratello per morte di un fratello

€ 22340,00

€ 134040,00

A favore del nonn per morte di un nipote

€ 22340,00

€ 134040,00

avvocato esperto danno 051 6447838INCIDENTE CON MORTI RISARCIMENTO CONGIUNTI
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  • Elevate competenze in materia di risarcimento del danno;

  • Assistenza durante tutte le fasi legali;

  • Nessuna spesa fino al risarcimento ottenuto in fase Stragiudiziale e della Negoziazione Assistita;

La liquidazione del danno morale iure proprio 

Il danno morale che spetta ‘iure proprio’ e cioè per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai tribunali italiani e varia a seconda di fattori che vanno dall’età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita.

La nostra profonda conoscenza in materia di sinistri stradali, ed in materia di responsabilità civile, ci permettono di far ottenere il giusto ed equo risarcimento, nel rispetto delle tempistiche in cui deve essere erogato. Ti supportiamo anche nel rimborso delle spese per il funerale.

 

 

 

Un’attenta valutazione della dinamica, al fine di comprendere le responsabilità del sinistro, ed il confronto con professionisti e legali del settore, per una corretta individuazione delle lesioni fisiche, ci permetterà di far valere il Vostro diritto per il raggiungimento di un giusto risarcimento.

I danni risarcibili si dividono sostanzialmente in DANNI PATRIMONIALI e DANNI NON PATRIMONIALI.

 

 

Il danno patrimoniale è il danno economico sofferto da chi ha subito un fatto illecito, consistente sia nella perdita (danno emergente) che nel mancato guadagno (lucro cessante). I danni patrimoniali sono rappresentati da tutto ciò che generalmente può essere direttamente quantificato e monetizzato. 

Il danno non patrimoniale è il danno che consiste nelle sofferenze e afflizioni d’animo subite per un fatto illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale.

Questi danni attengono quindi alla persona e non al patrimonio. I danni non patrimoniali sono rappresentati da tutto ciò che generalmente non può essere direttamente quantificato e monetizzato. 

Negli ultimi anni le leggi che regolano il risarcimento danni da incidenti stradali sono cambiate più volte.  

 

 

 

Quindi, data la confusione che si genera dai continui mutamenti di normative, ottenere il risarcimento dei danni di un sinistro stradale non è sempre facile, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione o meno.

Inoltre se ti è capitato avrai già notato che l’assicurazione tenda a voler risarcire sempre il minimo possibile.

In caso di infortunio mortale, da qualunque causa determinato ( incidente stradale, infortunio sul lavoro, evento con responsabilità di terzi , ecc.), offro massima assistenza per evitare che i congiunti rimangano vittime, a loro volta, delle lungaggini dei processi e di chi ha interesse a risarcire il meno possibile e il più tardi possibile.

 

 

 

Immediatezza d’intervento, assistenza in sede civile e penale, specializzazione dei professionisti, rappresentano le nostre credenziali e garanzie per la giusta condanna dei colpevoli,  e l’esatta quantificazione del danno e l’ottenimento del giusto risarcimento a favore di tutti gli aventi diritto.

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sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053).

 

 

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).

Una serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza, si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita' medica.
PENALE EDILIZIA AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA serie di commenti a sentenze di avvocato a Bologna Sergio Armaroli per dare una prima idea degli orientamenti di giurisprudenza,si tratta di articoli sulle successioni, sulla separazione e divorzio, e sul danno alla persona da incidente  stradale a responsabilita’ medica.

 

Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza.

 

1)Nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall’accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna.

2)Accade così che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all’opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato.

3)Questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d’un lessico condiviso.

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4)L’esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorchè hanno indicato, come precondizione necessaria per l’interpretazione della legge, la necessità di “sgombrare il campo di analisi da (…) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (…), (che)resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonchè la pigrizia esegetica” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Il vaglio del quinto motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, stabilire cosa debba rettamente intendersi per “danno dinamico-relazionale”; e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio così definibile.

 

 

 

5.7. L’espressione “danno dinamico-relazionale” comparve per la prima volta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il quale stabilì che oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l’indennizzo del danno biologico, e delegò il Ministro del lavoro ad approvare una “tabella delle menomazioni”, cioè delle percentuali di invalidità permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall’Inail.

Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabilì che l’emananda tabella dovesse essere “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”.

Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l‘Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della “attitudine al lavoro”, e l’aveva fatto in base ad una tabella, allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull’idoneità al lavoro.

Pertanto, nel sostituire l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l’incapacità lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull’abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come “aspetti dinamico-relazionali”.

5.7.1. L’espressione in esame ricomparve nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli.

  • Tale norma, dopo avere definito la nozione “danno biologico”, dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto “delle condizioni soggettive del danneggiato”, delegò il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 5).

  • Il governo vi provvide col D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211).

  • Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato “Criteri applicativi”, nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di “danno biologico” desumibile sia dal D.Lgs. n. 38 del 2000, sia dalla L. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, “la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato“.

  • Dunque anche in quel testo regolamentare con l’espressione “compromissione degli aspetti dinamico-relazionali” non si volle designare un danno a sè, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di “danno biologico”.

  • Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell’ulteriore “Allegato 1”, si soggiunge che “ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno”.

  • Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente.

Per la legge, dunque, l’espressione “danno dinamico-relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.

L’interpretazione appena esposta del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e della L. n. 57 del 2001, art. 5 (poi abrogato ed oggi confluito nell’art. 139 cod. ass.) è corroborata dalle indicazioni della medicina legale.

Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di “invalidità permanente”.

Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante.

La redazione d’una tabella delle invalidità (bareme) è un’opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo.

E’ infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l’insegnamento secondo cui “non ha più ragion d’essere l’idea che il danno biologico abbia natura meramente statica”; che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.

In questo senso si espresse già quasi vent’anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come “la menomazione (…) all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (…), espressa in termini di percentuale della menomazione dell’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti”.

La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l’invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

Da quanto esposto derivano tre conseguenze.

5.9.1. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di “danni dinamico-relazionali” (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, “danni alla vita di relazione”), in presenza d’una lesione della salute.

La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire.

Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

La seconda conseguenza è che l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.

Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:

– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:

– conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).

Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali“, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

5.9.3. La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

  • 5.10. I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:

  • 1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

  • 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

  • 3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

  • 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.

  • 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.

  • 6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

  • 7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

  • 8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).

  • 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).

  • 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

  • Alla luce dei principi che precedono si può ora tornare ad esaminare il quinto motivo del ricorso.

  • La Corte d’appello, come già detto, senza negare che la vittima a causa dell’infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con altre persone, ha soggiunto che tale pregiudizio è “compreso” nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spettasse alla vittima, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 38% ragguagliata all’età della vittima.

  • In ciò non vi è nulla di contraddittorio: precisato, infatti, che i pregiudizi relazionali rappresentano l’ubi consistam funzionale del danno alla salute, è coerente con i principi sopra esposti ritenere in facto, da un lato, che una certa conseguenza della menomazione sia comune a tutte le persone che quella menomazione patiscano, e, dall’altro, soggiungere in iure che quella menomazione non imponga di conseguenza alcuna personalizzazione del risarcimento.

  • Lo stabilire, poi, se tutte le persone che abbiano una invalidità permanente de 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, che non può essere sindacato in questa sede e che comunque non è stato nemmeno censurato.

  • Nè appare superfluo ricordare come questa Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle “normali” conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

  • Le tipologie di danno così come di risarcimento sono molteplici e comprendono:

  • Pertanto, ogni membro della famiglia ha diritto ad un equo compenso per la perdita del rapporto familiare, a seconda del grado di parentela, dell’età della vittima e del parente, della composizione della famiglia, della convivenza, delle singole personalità , della loro capacità di reagire al trauma e da qualsiasi altra circostanza del caso.

  • Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|17 luglio 2019| n. 19121

  • Assicurazione – Veicoli (circolazione – Assicurazione obbligatoria) – Risarcimento del danno – In genere terzo trasportato vittima di sinistro stradale – Incapacità a deporre nel giudizio di risarcimento – Sussistenza.

  • Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro.

  • Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|19 settembre 2019| n. 38618

  • Circolazione stradale (nuovo codice) – Norme di comportamento – Circolazione – Guida in stato di ebbrezza – Da alcool – Esito positivo dell’alcoltest – Prova del funzionamento, dell’omologazione e della revisione dell’etilometro – Onere a carico del pubblico ministero – Sussistenza.

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere del pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

  • Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|21 maggio 2019| n. 22078

  • Circolazione stradale (nuovo codice) – Norme di comportamento – Circolazione – Guida in stato di ebbrezza – Da alcool – Condanna per reato estinto ex art. 186 comma 9 – Bis cod. strada – Causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena – Possibilità – Esclusione.

  • In tema di disciplina della circolazione stradale, la precedente condanna per un reato estinto a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non può essere ritenuta causa ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione ad altro reato giudicato separatament

  • Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|18 marzo 2019| n. 11719

  • Circolazione stradale (nuovo codice) – Norme di comportamento – Circolazione – Guida in stato di ebbrezza – Da alcool – Positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – Estinzione del reato – Valutabilità del fatto ai fini della ‘recidiva nel biennio’ ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada – Legittimità.

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.

  • Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|4 ottobre 2018| n. 24162

Circolazione stradale – Guida pericolosa – Strada senza protezioni laterali – Incidente mortale – Anas – Corresponsabilità nel sinistro

In tema di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali, il risarcimento chiesto dai nonni della vittima non può essere bocciato adducendo come circostanza impediente la semplice assenza di convivenza con il nipote deceduto.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|15 marzo 2011| n. 10411

Circolazione stradale – Guida spericolata – Incidente mortale – Omicidio volontario

In tema di sinistri stradali, in presenza di condotte particolarmente spericolate, va considerato il reato di omicidio volontario invece del meno grave omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento. (Nella fattispecie, l’imputato, alla guida di un furgone rubato del peso di circa 2 tonnellate, nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, aveva tagliato diversi incroci, malgrado il semaforo rosso, ad una velocità che variava dai 100 ai 160 km orari, ed aveva travolto un veicolo con a bordo tre ragazzi, uccidendone uno e ferendo gli altri due. In più, sull’asfalto nel punto in cui è avvenuto l’incidente non c’era alcun segno di frenata né tentativo di deviazione, il che è sufficiente per concludere che la persona alla guida, che non aveva assunto né stupefacenti né alcolici, fosse consapevole dell’altissima probabilità di provocare un incidente mortale).<>

Com’è noto, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata(cfr. Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006,  n. 4796).

Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12832; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2006, n. 13477).

La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell’azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l’accertamento in concreto se l’attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8699; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819; Cass. civ., sez. I, 1° aprile 2006, n. 8040).

In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso, ipotesi non ravvisabili nel caso di specie ponendosi al più una questione afferente alla titolarità della posizione sostanziale.

Peraltro, l’accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è come detto questione soggetta alla ordinaria disciplina dell’onere probatorio e delle impugnazioni: il difetto di titolarità, cioè, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta, né rilevato “ex officio“, nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819).

 

danni da incidenti stradali
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  • danni moraliper la reale sofferenza e il turbamento derivanti dalla morte del congiunto. Questi sono riconosciuti solo se previsto dalla legge e solo per coloro che sono legittimati

  • danni patrimonialiche comprendono sia le spese funerarie che il mancato apporto economico del defunto al bilancio famigliare

  • danno da morteper il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi per tutta la durata del tempo che va dall’incidente dalla morte. Tale danno comprende le spese mediche ospedaliere, il trasporto, gli esami specialistici etc…

  • danno da perdita della vitaquale bene supremo dell’individuo e diritto assoluto e inviolabile

  • danno esistenziale

Ha diritto al risarcimento qualunque familiare che avesse con il congiunto un rapporto dotato di una certa rilevanza, stabile e prolungato nel tempo. Ad esempio, può avanzare una richiesta di risarcimento anche un convivente, ma non un parente che da anni non aveva più contatti significativi con la vittima.

La domanda di risarcimento per danno da perdita parentale è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni dall’evento.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, il risarcimento del danno in questione spetta, oltre che ai più stretti congiunti del de cuius, al c.d. “convivente more uxorio” (cioè la persona con cui il defunto intratteneva una convivenza paraconiugale), purché quest’ultimo dimostri la stabilità e durevolezza del rapporto (Cass. Sez. III 29.04.2005 n. 8976; Cass. Pen. Sez. IV 04.10.2002 n. 33305).
Restano però oscillazioni in giurisprudenza su un aspetto: quando la convivenza  assume giuridica rilevanza?
Non è sufficiente fornire la prova della coabitazione tra la vittima ed il superstite, ma occorre dimostrare che quell’unione fosse loco matrimonii, vale a dire che presentasse in fatto tutte le caratteristiche tipiche del rapporto di coniugio (affectio coniugalis, stabilità, fedeltà, collaborazione agli oneri domestici, etc.).
La Corte di Cassazione annovera tra gli elementi da prendere in considerazione anche la durata della convivenza (al momento del verificarsi del fatto dannoso).

Più in generale, con riferimento alla nozione di prossimi congiunti, nessun dubbio è mai sorto circa la legittimità a chiedere il risarcimento da parte di moglie, genitori, figli e fratelli (anche unilaterali) della vittima defunta. In tali ipotesi, infatti, non è richiesta alcuna prova particolare se non quella inerente l’esistenza di uno stretto legame familiare.

“La congiunta attribuzione del c.d. danno morale — non altrimenti specificato — e del c.d. danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un’ipotesi di indebita duplicazione di risarcimento, dato che la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e la sofferenza che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita compongono un complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato” (Cass. n. 25351/2015).

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Il danno morale che spetta ‘iure proprio’ e cioè per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai tribunali italiani e varia a seconda di fattori che vanno dall’età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita.
Attualmente, un risarcimento morale medio per la morte di un figlio o di un genitore si quantifica in circa 200.000 – 300.000 euro.

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Conosciamo alla perfezione il mondo assicurativo e del risarcimento danni, riuscendo così ad erogare servizi tempestivi, efficienti e soddisfacenti.

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Far ottenere il congruo risarcimento dei danni subiti in tempi particolarmente ristretti viene a esser e un obiettivo comune con il cliente la vasta conoscenza del settore e la grande esperienza acquisita nel corso degli anni ci consentono oggi di individuare le soluzioni migliori per soddisfare pienamente le aspettative della clientela.

I criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, e specificamente del danno da perdita della relazione parentale, erano stati completamente rielaborati dal Tribunale di Milano, con la pubblicazione delle Tabelle dell’anno 2009 (successivamente, negli anni 2011 e 2013, soltanto aggiornate nei valori in base agli indici ISTAT), al fine di tenere conto dei principi di diritto statuiti, in tema di unitaria considerazione del danno non patrimoniale al quale doveva essere garantito un integrale ed effettivo ristoro, nelle sentenze di questa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, dell’11 novembre 2008 nn. da 26972 a 26975;

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Il danno da perdita parentale in particolare viene quantificato generalmente sulla base di Tabelle di liquidazione, che sono state, negli anni adottate e poi nel tempo aggiornate, tanto dal Tribunale di Milano

In concreto, le predette Tabelle di quantificazione del danno da perdita parentale costituiscono il punto di partenza per effettuare un calcolo, che altrimenti risulterebbe difficoltoso, se non addirittura impossibile.

Tuttavia, il calcolo alla luce delle predette Tabelle deve necessariamente personalizzarsi, in quanto queste andranno interpretate alla luce delle evidenze risultanti nel caso concreto.

 

Qualora si tratti di decesso, per fare in modo che nessuno perda il proprio diritto, ci occupiamo noi di istruire tutta la documentazione necessaria anche recandoci nel paese di origine della vittima per ottenere quanto serve , offrire garanzie di serietà e referenze sul territorio  per  comprendere approfonditamente la situazione specifica al fine di risarcire ogni frangia di danno.

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calcolo risarcimento danni assicurazione risarcimento danni calcolo punti di invalidita risarcimento danni fisici e morali risarcimento danni per incidente stradale avvocato risarcimento danni calcolo biologico andreani tabella lesioni calcolo risarcimento calcolo danni fisici risarcimento per incidente stradale richiesta risarcimento danni fisici messa in mora indennizzo diretto calcolo invalidita civile calcolo danni biologici rimborso assicurazione colpo di frusta calcolo danno sinistro stradale lettera all assicurazione per risarcimento danni invalidità temporanea assoluta danno lieve entità inabilita temporanea tabella assicurazione risarcimento calcolo risarcimento danni fisici citazione indennizzo diretto calcola per danno fisico incidente con assicurazione scaduta colpo di frusta quanto paga l assicurazione risarcimento diretto assicurazioni calcolo incidente stradale valutazione del danno biologico punteggio di invalidità tamponamento assicurazione punti invalidità tabella procedura di risarcimento diretto altalex calcolo danno biologico tabelle punti invalidità incidenti stradali come calcolare il danno biologico calcola danno biologico micropermanenti testimonianza incidente stradale calcolo del danno il risarcimento 5 punti invalidità risarcimento tabelle assicurative infortuni invalidità temporanea tabelle milano procedura risarcimento danni sinistro stradale causa risarcimento danni tabella punti danno biologico risarcimento danni fisici assicurazione assicurazione auto incidente persona danno tabelle invalidità temporanea codice delle assicurazioni indennizzo diretto incidente auto assicurazione danni biologico danno biologico permanente tabelle tabelle per risarcimento danni incidente stradale indennizzo danno biologico valutazione invalidità permanente sinistro veicolo non assicurato colpo di frusta risarcimento 2013 calcolo del danno biologico tabelle di milano assicurazione risarcimento danni fisici punteggio danno biologico invalidità temporanea calcolo risarcimento danni micropermanenti microlesioni calcolo calcolo del danno non patrimoniale altalex danno biologico definizione di sinistro stradale danno biologico danno morale richiesta risarcimento assicurazione punteggi di invalidità tabelle assicurative risarcimento assicurativo rimborsi incidenti stradali risarcimento indennizzo risarcimento danni incidente stradale calcolo calcolo punti invalidità permanente calcolo danno alla persona calcolo risarcimento del danno risarcimento danni lesioni personali tabelle ministeriali danno biologico richiesta indennizzo indennizzo assicurazione liquidazione sinistro stradale calcolo danno biologico 2014 calcolo risarcimento incidente tabelle danno non patrimoniale indennizzo diretto responsabile civile calcolo micropermanenti tabelle milano richiesta risarcimento danni a cose distorsione cervicale risarcimento risarcimento per lesioni personali il risarcimento diretto calcolo punti di invalidità incidente stradale incidente colpo di frusta tempistica risarcimento danni sinistro stradale risarcimento invalidità permanente risarcimento lesioni calcolo danno biologico lesioni micropermanenti assicurazioni indennizzo diretto calcolo danno biologico assicurazioni liquidazione danni punti di invalidità permanente tabella danni micropermanenti calcolo danno biologico lieve entita calcolo danno biologico tabelle calcola danno biologico tabelle milano sinistri stradali risarcimento indennizzo indiretto sinistro stradale risarcimento incidenti stradali risarcimento danni fisici incidente soldi assicurazione incidente responsabilità incidente stradale tabella punti assicurazione tabelle danni biologici assicurazione risarcimento diretto danni da incidente stradale richiesta risarcimento danni assicurazione controparte risarcimento da incidente stradale nuove regole stradali tabelle danno micropermanente tamponamento stradale tabella micropermanente risarcimento colpo di frusta incidente stradale richiesta di indennizzo risarcimento danni biologici risarcimento danno incidente stradale rimborso danni calcolo risarcimento danni fisici sinistro stradale richiesta danni sinistro incidente bici auto tabella del danno biologico calcolo biologico micropermanenti tabella punti invalidità permanente assicurazione risarcimento risarcimento danni per lesioni personali richiesta di risarcimento danni assicurazione colpo di frusta incidente stradale calcolo punti di invalidità sinistro stradale risarcimento danni calcolatore danno biologico risarcimento danni assicurazione auto tabella punti invalidita calcolo danni non patrimoniali incidente con auto senza assicurazione risarcimento per danno biologico risarcimento danni circolazione stradale risarcimento sinistro risarcimento micropermanenti lesioni lieve entità sinistri auto e risarcimento danni calcolo invalidità temporanea tabelle milano punteggio invalidità permanente calcolo invalidita permanente quantificazione del danno biologico calcolo risarcimento danni da incidente stradale calcolo danno biologico tabella milano calcolo invalidità tabelle milano dichiarazione di incidente stradale trauma cervicale risarcimento quanto risarcisce l assicurazione per il colpo di frusta tabella risarcimento incidente stradale valutazione del danno risarcimento indiretto pagamento sinistro assicurazione danno biologico altalex assicurazione in caso di incidente

calcolo danno biologico danno biologico indennizzo danno indennizzo risarcimento  diretto invalidità permanente danno biologico tabelle  calcolo danno biologico micropermanenti calcolo danno non patrimoniale calcola danno biologico calcolo danno biologico tabelle milano tabelle micropermanenti lesioni  risarcimento danno biologico risarcimento danno biologico calcolo risarcimento danni sinistro stradale calcolo risarcimento danni valore commerciale auto veicoli assicurati calcolo lesioni micropermanenti calcolo del danno biologico risarcimento del danno inabilità temporanea art 149 codice assicurazioni calcolo invalidità civile punti invalidità calcolo danno biologico lieve entità tabella micropermanenti andreani danno biologico assicurata studio andreani danno biologico sinistri stradali invalidità temporanea calcolo biologico tabella punti invalidità calcolo danno biologico andreani calcolo invalidità permanente studio andreani calcolo danno biologico calcolo invalidità calcolo lesioni risarcimento incidente stradale art 149 cda punti di invalidità danno morale micropermanenti art 149 codice delle assicurazioni incidente senza assicurazione richiesta risarcimento danni assicurazione lesioni micropermanenti calcolo risarcimento incidente stradale lieve entità tabelle risarcimento danni richiesta danni assicurazione quantificazione danno biologico inabilità temporanea assoluta valutazione danno biologico richiesta risarcimento danni sinistro stradale calcolo danno biologico milano tabelle invalidità permanente danno biologico temporaneo tabella invalidità permanente tabella risarcimento danni calcolo microlesioni risarcimento danni fisici risarcimento danni da sinistro stradale lesioni di lieve entità calcolo risarcimento danni incidente stradale cosa fare in caso di incidente stradale studio cataldi danno biologico calcolo danno biologico tabelle di milano danno biologico micropermanenti calcolo danno biologico studio cataldi calcolo danno micropermanenti calcolo danno danno biologico permanente tabella risarcimento danni fisici incidente stradale micropermanenti tabelle risarcimento danni sinistro stradale tabelle danno biologico andreanii calcolo risarcimento danni assicurazione tabella infortuni calcolo invalidità temporanea andreani calcolo danno biologico risarcimento danni incidente stradale tabelle permanente biologica calcolo danno biologico di lieve entità incidente stradale cosa fare danno alla persona danno biologico lieve entità risarcimento diretto assicurazione calcolo danno biologico grave entità danno biologico di lieve entità calcolo danno biologico sinistro stradale calcolo punti invalidità calcolo percentuale invalidità calcolo ip danni biologici risarcimento assicurazione liquidazione danno biologico tabelle risarcimento danno biologico calcolo risarcimento danni sinistro stradale calcolo danno biologico studio andreani rimborso assicurazione incidente risarcimento sinistro stradale tabella invalidita sinistro stradale risarcimento avvocati.it danno biologico richiesta risarcimento danni sinistro tabella lesioni micropermanenti indennizzo diretto esclusione calcolo danni micropermanenti invalidità permanente calcolo risarcimento danni fisici incidente stradale calcolo inabilità temporanea danno biologico micropermanente calcolo danno biologico micropermanente colpo di frusta risarcimento tabella calcolo tabelle milano calcolo danno micropermanente invalidità temporanea totale tabelle danno biologico micropermanenti calcolo risarcimento sinistro stradale convenzione indennizzo diretto calcolo risarcimento danni da incidente stradale mortale studio cataldi calcolo danno biologico avvocati.it calcolo danno biologico calcolo invalidità permanente tabelle milano tabelle risarcimento colpo di frusta risarcimento danno biologico tabelle tabella punti invalidità incidente stradale distorsione rachide cervicale risarcimento calcolo stradale invalidita permanente citazione sinistro stradale calcolo micropermanente azione diretta assicurazione danno micropermanente danno permanente tabelle lesioni micropermanenti calcolo danno biologico avvocati.it risarcimento danni sinistro conteggio danno biologico punti invalidità permanente studio legale andreani calcolo danno biologico calcolo danno biologico altalex veicolo non assicurato calcolo danno biologico permanente come si calcola il danno biologico calcolatrice danno biologico tabella risarcimento danni fisici micropermanenti danno morale sinistro senza collisione risarcimento lesioni personali colpo di frusta risarcimento euro risarcimento assicurazione danni fisici risarcimenti assicurativi calcolo risarcimento danno biologico punti assicurazione indennizzo diretto citazione invalidità permanente tabelle calcolo danno lieve entità tabella risarcimento danno biologico quantificazione danno tabelle risarcimento danni fisici tabella risarcimento danni incidenti stradali sinistro card danni micropermanenti invalidità temporanea parziale tabella punti invalidità assicurazione sinistro con veicolo non assicurato tabelle danno biologico lieve entità punti invalidità assicurazione danni materiali danno biologico tabella tabelle infortunistica stradale calcolo danni biologico responsabile civile sinistro stradale calcolo danno biologico tribunale milano tabelle milano micropermanenti punti invalidita il danno biologico rachide cervicale risarcimento responsabile civile sinistro avv andreani danno biologico tabella danno biologico micropermanenti risarcimento incidente mortale inabilità temporanea totale indennizzo diretto facoltativo incidente con veicolo non assicurato avvocato andreani calcolo danno biologico sinistro stradale procedura risarcimento diretto sinistro risarcimento assicurazione incidente stradale quantificazione del danno calcolo risarcimento danno risarcimenti calcolo punti invalidità incidente stradale tabella danno biologico lieve entità tabelle punti invalidità indennizzo diretto assicurazione risarcimento incidente stradale tabella visita medico legale assicurazione cosa fare tabella punteggio invalidità danno non patrimoniale calcolo calcolo danni tabella calcolo danno biologico testimone incidente stradale liquidazione assicurazione tabelle calcolo danno biologico inabilità temporanea parziale calcolo percentuale invalidità civile incidente stradale assicurazione danno biologico calcolo tabelle milano punti invalidità colpo di frusta punti di invalidità risarcimento calcolo indennizzo danno biologico tabella danni biologici conteggio liquidazione danni fisici risarcimenti incidenti stradali calcolo invalidita liquidazione del danno sinistro assicurazione danni fisici incidente stradale risarcimento danni da incidente stradale risarcimento assicurazione incidente calcolo danno fisico lettera sinistro stradale calcolo danno bilogico punti danno biologico liquidazione sinistro tabella risarcimento danni incidente stradale sinistro senza assicurazione tabelle assicurative per risarcimento danni fisici calcolo indennizzo incidente stradale rimborso assicurazione incidente stradale calcolo danno tabelle milano tabella microlesioni dichiarazione sinistro stradale risarcimento danni fisici sinistro stradale calcolo danno biologico temporaneo tabelle valutazione danno biologico invalidita permanente punteggio procedura card richiesta risarcimento danni auto incidente assicurazione in caso di sinistro con danni al veicolo tamponamento risarcimento tabelle microlesioni calcolo danno permanente micropermanenti calcolo tabelle infortuni indennizzo incidente stradale calcolo invalidità permanente tabelle inail quanto vale un punto di invalidità inabilità temporanea calcolo risarcimento danno biologico incidente stradale calcolo danno biologico microlesioni risarcimento danni auto tabelle ania danno biologico rimborso incidente stradale articolo 149 codice delle assicurazioni indennizzo diretto legittimazione passiva danno biologico studio andreani sinistri stradali procedura risarcimento incidente danno diretto indennizzo diretto esclusioni sinistro stradale indennizzo diretto avv andreani calcolo danno biologico perizia incidente stradale invalidita permanente risarcimento calcolo danno biologico cataldi assicurazione incidente stradale lesione di lieve entità indennizzo incidente stradale tabelle incidente stradale assicurazione risarcimento cosa fare in caso di sinistro stradale danni biologici e morali calcolo lesioni lieve entità tabelle liquidazione danno biologico risarcimento danni sinistro stradale mortale calcolo lesioni personali andreani.it calcolare danno biologico invalidità totale permanente calcolo danno incidente stradale atto di citazione sinistro stradale indennizzo diretto calcolo danno biologico grave risarcimento dei danni tabella punti di invalidità calcolo danni morali calcolo biologico tabelle milano invalidità temporanea tabelle calcolo danni fisici incidente

 

Per  illustrare Il danno patrimoniale è il danno economico sofferto da chi ha subito un fatto illecito, consistente sia nella perdita (danno emergente) che nel mancato guadagno (lucro cessante). I danni patrimoniali sono rappresentati da tutto ciò che generalmente può essere direttamente quantificato e monetizzato. 

 in particolare Il danno non patrimoniale è il danno che consiste nelle sofferenze e afflizioni d’animo subite per un fatto illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale.

Questi danni attengono quindi alla persona e non al patrimonio. I danni non patrimoniali sono rappresentati da tutto ciò che generalmente non può essere direttamente quantificato e monetizzato. 

Negli ultimi anni le leggi che regolano il risarcimento danni da incidenti stradali sono cambiate più volte.  

Quindi, data la confusione che si genera dai continui mutamenti di normative, ottenere il risarcimento dei danni di un sinistro stradale non è sempre facile, indipendentemente dal fatto che si abbia ragione o meno.

Inoltre se ti è capitato avrai già notato che l’assicurazione tenda a voler risarcire sempre il minimo possibile.

In caso di infortunio mortale, da qualunque causa determinato ( incidente stradale, infortunio sul lavoro, evento con responsabilità di terzi , ecc.), offro massima assistenza per evitare che i congiunti rimangano vittime, a loro volta, delle lungaggini dei processi e di chi ha interesse a risarcire il meno possibile e il più tardi possibile.

Immediatezza d’intervento, assistenza in sede civile e penale, specializzazione dei professionisti, rappresentano le nostre credenziali e garanzie per la giusta condanna dei colpevoli,  e l’esatta quantificazione del danno e l’ottenimento del giusto risarcimento a favore di tutti gli aventi diritto.

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