ASSEGNO DIVORZIO NON CORRISPOSTO NUOVA TRANSAZIONE ESCLUDE REATO

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ASSEGNO DIVORZIO NON CORRISPOSTO NUOVA TRANSAZIONE ESCLUDE REATO

Si contestava all’imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge, T.L.Y., omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990, quale parte integrante

della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.

Accordo transattivo, quest’ultimo, utilmente raggiunto tra le parti in via extragiudiziale, di per sè non contrario all’ordine pubblico e pienamente idoneo a produrre autonomi effetti obbligatori.

avvocato specializzato cause-eredtarie-eredtarieNe consegue che le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessità di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano esser state pronunziate, perchè la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari.

avvocato a Bologna
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IL FATTO

Si contestava all’imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge, T.L.Y., omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990, quale parte integrante

della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.

  1. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale omesso di assolverlo con la diversa e più favorevole formula riferita alla non commissione del fatto ex art. 530 c.p.p., comma 1, atteso che la sentenza di divorzio consensuale del 1991, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata pronuncia, nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari in favore della persona offesa, mentre con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.

LA DECISIONE E I MOTIVI DI ACCOGLIMENTO

La sentenza di divorzio consensuale del 3 luglio 1991, invero, e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna statuizione conteneva relativamente ad obbligazioni di ordine patrimoniale in favore della persona offesa, poichè le parti avevano inteso regolare i loro rapporti economici sulla base di una scrittura privata predisposta a margine della sentenza di divorzio del 1991, in termini poi superati da un’altra scrittura privata del 16 novembre 1995, le cui pattuizioni (cessazione dell’obbligazione alimentare nel momento in cui la T. avesse venduto un immobile precedentemente acquistato dal L. ed avesse acquistato altro immobile di minor valore, trattenendo per sè la differenza di denaro, con a restituzione di tutti gli importi versati a titolo di obbligazione alimentare sino al verificarsi della predetta condizione risolutiva) sono state, peraltro, coerentemente ritenute estinte in ragione dell’intervenuto adempimento, in tal guisa determinando l’assoluzione del ricorrente, sia pure con la su indicata, meno favorevole, formula.

Dalla documentazione prodotta in sede di gravame, il cui risultato probatorio la sentenza impugnata ha travisato, emergeva, di contro, che le parti avevano inteso costituire tempi e modalità del rapporto obbligatorio con una scrittura privata, quella originariamente stipulata a margine della sentenza di divorzio, che con analogo mezzo hanno successivamente risolto.

Accordo transattivo, quest’ultimo, utilmente raggiunto tra le parti in via extragiudiziale, di per sè non contrario all’ordine pubblico e pienamente idoneo a produrre autonomi effetti obbligatori.

Ne consegue che le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessità di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano esser state pronunziate, perchè la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari.

Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914) ha affermato il principio secondo cui l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.

 

LA SENTENZA

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sentenza 23 agosto 2019, n. 36392

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RICCIARELLI Massimo – Presidente – Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere – Dott. APRILE Ercole – Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere – Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Udito il difensore avvocato VITALE VINCENZO SERGIO che insiste per l’accoglimento.

Svolgimento del processo

  1. Con sentenza del 11 ottobre 2018 la Corte d’appello di Brescia ha riformato la decisione di condanna emessa all’esito del giudizio di primo grado, appellata sia dal P.G. che dall’imputato, L.F., assolvendolo dal reato ascrittogli L. n. 898 del 1970, ex art. 12-sexies e art. 570 c.p. perchè il fatto non costituisce reato e dichiarando, al contempo, inammissibile per rinunzia l’impugnazione proposta dal P.G..

Si contestava all’imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge, T.L.Y., omettendo il versamento del contributo per il mantenimento stabilito nella scrittura privata sottoscritta dai coniugi il 22 novembre 1990, quale parte integrante

della sentenza di divorzio n. 762/1991 del Tribunale di Milano.

  1. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, avendo la Corte distrettuale omesso diASSEGNO DIVORZIO NON CORRISPOSTO NUOVA TRANSAZIONE ESCLUDE REATO con la diversa e più favorevole formula riferita alla non commissione del fatto ex art. 530 c.p.p., comma 1, atteso che la sentenza di divorzio consensuale del 1991, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata pronuncia, nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari in favore della persona offesa, mentre con due successive scritture private le parti regolavano in forma pattizia, rispettivamente, le condizioni per il mantenimento della ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato e va accolto, non avendo la sentenza impugnata considerato le dirimenti risultanze probatorie emergenti dagli elementi documentai dal ricorrente prodotti nel giudizio di merito in ordine al contenuto delle pattuizioni liberamente concordate dalle parti e collegate alle sentenze di separazione e divorzio che definivano i rapporti fra le stesse intercorsi.

La sentenza di divorzio consensuale del 3 luglio 1991, invero, e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nessuna statuizione conteneva relativamente ad obbligazioni di ordine patrimoniale in favore della persona offesa, poichè le parti avevano inteso regolare i loro rapporti economici sulla base di una scrittura privata predisposta a margine della sentenza di divorzio del 1991, in termini poi superati da un’altra scrittura privata del 16 novembre 1995, le cui pattuizioni (cessazione dell’obbligazione alimentare nel momento in cui la T. avesse venduto un immobile precedentemente acquistato dal L. ed avesse acquistato altro immobile di minor valore, trattenendo per sè la differenza di denaro, con a restituzione di tutti gli importi versati a titolo di obbligazione alimentare sino al verificarsi della predetta condizione risolutiva) sono state, peraltro, coerentemente ritenute estinte in ragione dell’intervenuto adempimento, in tal guisa determinando l’assoluzione del ricorrente, sia pure con la su indicata, meno favorevole, formula.

Dalla documentazione prodotta in sede di gravame, il cui risultato probatorio la sentenza impugnata ha travisato, emergeva, di contro, che le parti avevano inteso costituire tempi e modalità del rapporto obbligatorio con una scrittura privata, quella originariamente stipulata a margine della sentenza di divorzio, che con analogo mezzo hanno successivamente risolto.

Accordo transattivo, quest’ultimo, utilmente raggiunto tra le parti in via extragiudiziale, di per sè non contrario all’ordine pubblico e pienamente idoneo a produrre autonomi effetti obbligatori.

Ne consegue che le pattuizioni di ordine patrimoniale inter partes inizialmente convenute sono state superate sulla base di successivi accordi cui le stesse hanno dato piena ed autonoma esecuzione, senza alcuna necessità di modificare o revocare statuizioni che in sede giurisdizionale non risultavano esser state pronunziate, perchè la sentenza di divorzio nulla aveva previsto in tema di obbligazioni alimentari.

Al riguardo, infatti, questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914) ha affermato il principio secondo cui l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione.

  1. S’impone conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula in dispositivo indicata.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019. Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2019