ART 570-570 BIS CP TRIBUNALE BOLOGNA Cosa si rischia per mancato mantenimento figli?

ART 570-570 BIS CP TRIBUNALE BOLOGNA

Cosa si rischia per mancato mantenimento figli?

Cosa succede dopo denuncia per mancato mantenimento?

Cosa succede se il padre non dà il mantenimento ai figli?

Cosa dice l’articolo 570 del codice penale?

GUARDIAMO L’ART 570 CP

ART 570 CP

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico(1), o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie(2), si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale(3), alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

  1. 1) malversa(4)o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;
  2. 2) fa mancare i mezzi di sussistenza(5)ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge(6).

CERCO bologna  AVVOCATO PER SEPARAZIONE | ACCORDI PRIMA DOPO SEPARAZIONE ,
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Cass. pen. n. 36205/2020

In tema di reati contro la famiglia, l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, di seguito trasfuso nel vigente art. 570-bis cod. pen., punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36205 del 30 settembre 2020)

Cass. pen. n. 22523/2020

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori posto in essere con reiterati inadempimenti, in quanto l’abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 16/07/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 22523 del 1 luglio 2020)

Cass. pen. n. 8613/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l’avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all’estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all’adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee ad integrare il criterio di collegamento di cui all’art. 6 cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 10/06/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8613 del 5 febbraio 2020)

Cass. pen. n. 8612/2020

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970,n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 06/03/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8612 del 5 febbraio 2020)

Cass. pen. n. 2537/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’omesso versamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un valido provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna dell’imputato con la quale si era ritenuto irrilevante che il provvedimento che disciplinava l’assegno di mantenimento fosse stato dichiarato nullo per un difetto di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/03/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2537 del 30 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 5774/2020

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di non punibilità in presenza di inadempimento di ventiquattro mensilità su trentotto delle somme da corrispondere al coniuge separato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/01/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5774 del 28 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 9553/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato a prestare i mezzi di sussistenza non può opporre in compensazione un proprio credito verso il beneficiario, al fine di escludere la propria responsabilità da reato, essendo preminente il dovere di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 11/02/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 9553 del 23 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 11780/2020

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in caso di reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento dei figli minori, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’omesso versamento dell’assegno integra un reato “a consumazione prolungata”, caratterizzato dal fatto che ogni singolo inadempimento aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11780 del 22 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 14043/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l’obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell’art.147 cod.civ. in base al quale l’obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 18/02/2019)

ass. pen. n. 29926/2022

La condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29926 del 27 aprile 2022)

Cass. pen. n. 20941/2022

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non si applica al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori previsto dall’art. 570 cod. pen., essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e non rilevando la particolare tenuità di ogni singolo inadempimento.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20941 del 20 aprile 2022)

Cass. pen. n. 20013/2022

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell’art. 570-bis cod. pen.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20013 del 10 marzo 2022)

Cass. pen. n. 13144/2022

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell’inadempimento, in quanto la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13144 del 1 marzo 2022)

Cass. pen. n. 12190/2022

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (trasfuso nell’art. 570-bis cod. pen.) e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., in quanto l’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12190 del 4 febbraio 2022)

Cass. pen. n. 2382/2021

In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2382 del 27 ottobre 2021)

Cass. pen. n. 43560/2021

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi trasfuso nell’art. 570-bis cod. pen.), e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l’art. 12-sexies fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 43560 del 12 ottobre 2021)

Cass. pen. n. 16788/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza, è illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni nascenti dal verbale di omologa della separazione, giacché la disposizione di cui all’art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l’esercizio di tale facoltà solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/06/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16788 del 16 febbraio 2021)

Cass. pen. n. 13741/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le ipotesi rispettivamente previste all’art. 570, comma primo e comma secondo, n.2 cod. pen., configurano due reati autonomi che non sono in rapporto di progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità così da richiedere, sul piano processuale, l’apprezzamento di strategie difensive diverse. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa per violazione degli obblighi di assistenza morale del padre nei confronti del figlio, ritenendo che quest’ultima condotta costituisse un fatto nuovo rispetto alla sola contestazione di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/10/2017)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 13741 del 4 febbraio 2021)

Cass. pen. n. 4677/2021

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi trasfuso nella fattispecie di cui all’art. 570-bis cod. pen., è integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l’inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/09/2016)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4677 del 19 gennaio 2021)

Cass. pen. n. 1879/2020

Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma secondo, n. 2 dell’art. 570 cod. pen. anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/11/2018)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1879 del 4 novembre 2020)

Cass. pen. n. 33165/2020

Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570-bis cod. pen. – il quale ha integralmente sostituito il disposto dell’art. 12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio – il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 cod. pen., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33165 del 3 novembre 2020)

Cass. pen. n. 36207/2020

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l’art. 12-sexies fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l’art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l’interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 13/09/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36207 del 30 settembre 2020)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14043 del 16 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 8144/2020

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto onerato non può ritenersi liberato adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, occorrendo a tal fine che intervenga il passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo “ex nunc” e non “ex tunc”, in quanto l’obbligazione cui fa riferimento l’art. 572 cod. pen. è collegata ad un rapporto giuridico di filiazione “ex lege”). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/03/2019)

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8144 del 15 gennaio 2020)

Cass. pen. n. 44358/2019

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le fattispecie previste dall’art. 570, comma secondo, cod. pen. costituiscono autonome figure di reato rispetto alle ipotesi contemplate al comma primo, sicché, per effetto della concessione di circostanze attenuanti, non è configurabile alcun giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44358 del 30 ottobre 2019)

Cass. pen. n. 36392/2019

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n.898 e 570 cod. pen. qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.

(Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 23866 del 31 maggio 2013)

Denuncia penale per mancato mantenimento figli minorenni

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Mancato versamento mantenimento figli reato

L’affidamento esclusivo dei figli è una misura che può essere adottata dal giudice in casi particolarmente gravi, quando uno dei genitori non è ritenuto idoneo a esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale. Uno dei motivi che può giustificare l’affidamento esclusivo è il mancato mantenimento dei figli da parte di uno dei genitori.

Affidamento esclusivo: Cosa significa?

L’affidamento esclusivo implica che la responsabilità genitoriale sia esercitata da un solo genitore, che prenderà le decisioni più importanti riguardanti la vita del figlio. L’altro genitore conserva comunque il diritto di essere informato e consultato sulle questioni principali, ma non ha il potere decisionale.

Casi di mancato mantenimento e affidamento esclusivo

Il mancato mantenimento dei figli può essere considerato un’indicazione di disinteresse e inadeguatezza del genitore inadempiente, e può portare alla decisione del giudice di disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore. Questo può accadere, ad esempio, se il genitore inadempiente:

  • Non fornisce regolarmente il contributo economico stabilito dal giudice.
  • Mostra un atteggiamento di trascuratezza nei confronti dei bisogni dei figli.
  • Non partecipa in modo significativo alla vita del figlio, dimostrando un comportamento gravemente negligente.

Procedura e decisione del giudice

Per ottenere l’affidamento esclusivo, il genitore che lo richiede deve presentare una domanda al giudice, supportata da prove del mancato mantenimento e di altri comportamenti inadeguati. Il giudice valuterà:

  • Il comportamento complessivo del genitore inadempiente.
  • L’interesse superiore del minore, che è il principio guida in tutte le decisioni relative all’affidamento.

Il giudice può quindi decidere di affidare il minore esclusivamente al genitore richiedente, se ritiene che ciò sia nel migliore interesse del bambino.

Conseguenze per il genitore inadempiente

In caso di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario:

  • Potrebbe vedere limitati i propri diritti di visita.
  • Continuerebbe a essere obbligato al mantenimento economico, nonostante la perdita dell’affidamento.
  • Potrebbe affrontare ulteriori conseguenze legali, come menzionato precedentemente, in ambito civile e penale per il mancato pagamento del mantenimento.

L’affidamento esclusivo è una misura drastica, utilizzata solo in casi estremi, dove il giudice ritiene che l’affidamento condiviso non sia praticabile o non sia nel miglior interesse del minore.

La condanna per mancato mantenimento si riferisce al caso in cui un genitore, separato o divorziato, non adempia all’obbligo di mantenere economicamente i figli o l’ex coniuge, come stabilito da un giudice. Questo obbligo è sancito dal Codice Civile italiano (articoli 147, 148, 315-bis e seguenti), e la violazione può comportare sia conseguenze civili che penali.

Conseguenze civili

In ambito civile, il mancato pagamento può portare a una serie di azioni legali:

  • Esecuzione forzata: Il coniuge beneficiario può richiedere al giudice di pignorare i beni del genitore inadempiente, compreso il sequestro di parte dello stipendio o del conto corrente.
  • Modifica delle condizioni di separazione/divorzio: Il genitore che non riceve il mantenimento può chiedere una revisione delle condizioni economiche stabilite in precedenza.

Conseguenze penali

Dal punto di vista penale, il mancato mantenimento può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 del Codice Penale). Questo reato si verifica quando un genitore fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o al coniuge. Le sanzioni penali possono includere:

  • Reclusione: Fino a un anno di carcere.
  • Multa: Fino a 1.032 euro.

Procedura

Il procedimento penale può essere avviato tramite querela da parte del coniuge o d’ufficio nei casi più gravi. Una volta accertato il reato, il giudice può pronunciare una condanna penale con le relative conseguenze, tra cui la pena detentiva o la multa.

È importante ricordare che il mancato mantenimento è una questione seria e il sistema giuridico italiano mette a disposizione diversi strumenti per garantire che i diritti dei figli e dell’ex coniuge siano rispettati.