ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta

ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione

ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta
ART 2932 CC è sufficiente la semplice offerta
  • integra i presupposti di concludenza e serietà l’offerta della prestazione formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia ed in funzione di questa; ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, come rappresentata nell’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Cass. n. 5151 del 03/04/2003; Cass. n. 26011 del 23/12/2010).

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  • in tema di contratto preliminare, ai fini dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932. cod. civ. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell’offerta informale; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l’eccezione di cui all’art. 1460 cod. civ.”.
    Va del resto considerato che la "ratio legis" sottesa al secondo comma della norma in esame riposa sulla inesistenza dei presupposti di corrispettività per disporre il trasferimento del bene in esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ogniqualvolta la parte che domandi tale trasferimento risulti essa stessa inadempiente, per non aver eseguito (ovvero offerto nei modi di legge) la propria prestazione già scaduta al momento della domanda.
    Va del resto considerato che la “ratio legis” sottesa al secondo comma della norma in esame riposa sulla inesistenza dei presupposti di corrispettività per disporre il trasferimento del bene in esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, ogniqualvolta la parte che domandi tale trasferimento risulti essa stessa inadempiente, per non aver eseguito (ovvero offerto nei modi di legge) la propria prestazione già scaduta al momento della domanda.

    La presente fattispecie è tuttavia connotata da una peculiarità che non rende del tutto calzante il principio di diritto testè riportato; riferito alle ipotesi (che sono quelle normalmente ricorrenti) in cui la domanda ex art. 2932 c.c. venga proposta successivamente alla scadenza dei termini fissati dalle parti per il pagamento del prezzo e la stipula del definitivo (v. Cass. 10469/01; Cass. 4365/02; Cass. 20867/04; Cass. 25144/14).

    Nel caso in esame, invece, il giudizio ex art. 2932 c.c. è stato introdotto (settembre 2001) prima, tanto della data fissata per la corresponsione di un’ulteriore rata di acconto (30 ottobre 2001); quanto della data fissata per il rogito (31 ottobre 2001); quanto, ancora, della data fissata per il saldo-prezzo (novembre 2001, dopo il rogito).

    Ne deriva che il pagamento del prezzo, in base agli accordi del preliminare, doveva qui avvenire in parte prima del rogito (il giorno precedente) ed in parte dopo (nel mese successivo) ma, in ogni caso, nè l’ulteriore rata di acconto nè il saldo erano per contratto già esigibili nel momento in cui i promissari acquirenti agirono ex art. 2932 c.c.; sicchè in tale momento questi ultimi non potevano ritenersi inadempienti, poichè i convenuti non avevano diritto di esigere la loro prestazione.

    Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento     Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio
    Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento
     
     
    Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio

    In tale situazione doveva dunque farsi integrale applicazione del disposto dell’art. 2932 cod. civ., comma 2 secondo cui la parte che agisca in via costitutiva non è tenuta ad eseguire la sua prestazione, nè a farne offerta formale, qualora tale prestazione “non sia ancora esigibile” al momento della domanda.

    Va del resto considerato che la “ratio legis” sottesa al secondo comma della norma in esame riposa sulla inesistenza dei presupposti di corrispettività per disporre il trasferimento del bene in esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, ogniqualvolta la parte che domandi tale trasferimento risulti essa stessa inadempiente, per non aver eseguito (ovvero offerto nei modi di legge) la propria prestazione già scaduta al momento della domanda.

    Si tratta, all’evidenza, di una “ratio legis” che non ha modo di operare allorquando la parte chieda il trasferimento del bene ex art. 2932 cod. civ. in un momento in cui la prestazione a suo carico non sia ancora scaduta (nella specie: nè per il saldo-prezzo, da corrispondersi addirittura dopo il definitivo, nè per l’ulteriore rata di acconto).

    In definitiva – in ipotesi di inesigibilità per mancata venuta a scadenza della prestazione della parte attrice al momento dell’introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c. – deve ritenersi necessaria e sufficiente un’offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ.; purchè espressa in qualsiasi modo che escluda ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un’effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato (Cass. n. 10139 del 27/09/1991; Cass. n. 3660 del 28/05/1988; Cass. n. 9176 del 11/07/2000).

    Ed in effetti integra i presupposti di concludenza e serietà l’offerta della prestazione formulata in giudizio dalla parte, personalmente o per mezzo del suo procuratore, prima della pronuncia ed in funzione di questa; ovvero la manifestazione di volontà di corrispondere il residuo prezzo di vendita, come rappresentata nell’atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore (Cass. n. 5151 del 03/04/2003; Cass. n. 26011 del 23/12/2010).

    p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso (e “secondo bis”) BR. A. e D.Q.C. deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 1457 cod. civ.. Ciò perchè la corte di appello avrebbe erroneamente posto a loro carico il mancato rispetto del termine essenziale, nonostante che di termine essenziale a favore dei promittenti venditori non potesse parlarsi nell’ipotesi di inadempimento da parte di costoro all’obbligo di trasferire il bene (così come accertato dalla stessa corte territoriale); nè in pendenza di un giudizio da loro proposto per ottenere sentenza costitutiva del consenso mancante.