ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

SEPARAZIONE? QUANDO LA CONVIVENZA PER DIVERSI FATTORI E’ DIVENTATA INTOLLERABILE . IN ALCUNI CASI PUO’ ESSERE ADDEBITATA A UN CONIUGE PER ESEMPIO PER IL TRADIMENTO CHE OGGI PUO’ ESSERE ANCHE ONLINE

CHI CREDE

 

CHI CREDE CHE LA SEPARAZIONE SIA UNA COSA FACILE SI SBAGLIA!! AFFIDATI A UN AVVOCATO ESPERTO AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 

COSA PROVOCA  UNA SEPARAZIONE ?

1) UN TRADIMENTO 

2) MANCANZA DI DIALOGO

3) PROBLEMI ECONOMICI

4)DIVERGENZE SULL’EDUCAZIONE FIGLI

5) CONIUGE ARROGANTE O TROPPO POSSESSIVO

QUALI CONSEGUENZE NEGATIVE  PUO’ AVERE UNA SEPARAZIONE ?

IMPOVERIMENTO ECONOMICO

2) ANSIA E DEPRESSIONE PE RIL OCNIUGE  LASCIATO

3)PROBLEMATICHE CON I FIGLI S ENON BEN GESTITE

4) PROBLEMI DELLA CASA

5)PROBLEMI PER  UNA NUOVA VITA NON SMEPRE FACILE ANZI QUASI MAI 

 

Avvocato esperto e risolutivo separazioni divorzi affidi da anni mi occupo di separazioni e divorzi, anche per coppie non sposate. La fine del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali.

Separazione “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario aidoveri che derivano dal matrimonio”.

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LA SEPARAZIONE VA RISOLTA CON IMPEGNO PROFESSIONALITA’ E CALMA, MAI PRETENDERE PIU’ DEL POSSIBILE

ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

Avvocato esperto e risolutivo separazioni divorzi affidi mi occupo di separazioni tra coniugi, ponendomi come obiettivo principale quello di condurre per mano il coniuge che si sta separando nel doloroso iter giudiziale. Mi sforzo di offrire al mio assistito il miglior accordo con la controparte, per ridurre al minimo il dolore del suo “lutto”, non dimenticandomi mai di curarne gli interessi.

Ho seguito divorzi prevalentemente dalla parte del marito, ormai parte debole della procedura. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso

 Avvocato esperto e risolutivo separazioni divorzi affidi : fornisco sia assistenza per la separazione consensuale o il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.

 

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Con la separazione non viene meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: decade l’obbligo di convivenza e di fedeltà così come la comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi).
Permangono invece gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

Diritto di famiglia

Separazioni, divorzi, rapporti personali e patrimoniali tra conviventi e cessazioni di convivenza, regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, gestione dell’affidamento condiviso e problemi legati alla responsabilità genitoriale (limitazioni e decadenza), azioni di riconoscimento e disconoscimento di paternità, unioni civili

 

ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?
ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA

Secondo il codice civile italiano la separazione giudiziale

 si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .

Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.
Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

Volontaria giurisdizione e diritto di famiglia:

separazioni e divorzi, consensuali e giudiziali, assegnazione della casa coniugale, mantenimento dei figli e del coniuge, regime patrimoniale della famiglia, convivenze ed unioni di fatto, riconoscimento di paternità, stato della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

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L’avvocato Matrimonialista Bologna Sergio Armaroli vi seguira’ passo per passo nelle battute iniziali di una separazione, un momento delicato dove é necessaria la massima esperienza per non commettere errori che potrebbero avere effetti negativi dinanzi al giudice.

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La legge n.55 del 2015 ha previsto l’abbreviazione del periodo intercorrente tra la separazione ed il divorzio, da tre anni a un anno in caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale (anche se in presenza di figli).

In caso di separazione consensuale, i coniugi potranno chiedere il divorzio trascorsi solo sei mesi dall’omologa apposta dal Tribunale mentre, in caso di separazione giudiziale, potranno richiederlo trascorso 1 anno dall’udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.

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Avvocato matrimonialista per la tua separazione e divorzio Bologna : come sceglierlo? Come scegliere un buon avvocato per la separazione e divorzio Bologna ? 

Non è certo un’impresa semplice, per chi non ha mai dovuto affrontare problemi di coppia.L’vvocato Matrimonialista  è come il cardiologo tra i medici che è esperto di cuore, l’’avvocato Matrimonialista è esperto di problematiche di coppia e di rottura di coppia .

E’ il dilemma che coglie ciascuno di noi quando sopravviene un problema di salute: a chi mi rivolgo?

SE HO BISOGNO DI UN BRAVO MEDICO DA CHI ANDARE?

A VOLTE TI CONSULTI CON CONOSCENTI MA POTREBBE  NON BASTARE

L’avvocato matrimonialista deve essere  preparato su tutte le problematiche di diritto di famiglia e pronto a consigliare i clienti quando si trovano ad affrntar e una problematica di separazione o divorzio .

Avvocato matrimonialista per la tua separazione e divorzio Bologna : come sceglierlo? Come scegliere un buon avvocato per la separazione e divorzio Bologna ? 

Premetto che  occorre  molta attenzione nella scelta dell’avvocato matrimonialista per la propria separazione o divorzio .

In primo luogo occorre rivolgersi a  un avvocato che  abbia esperienza in materia, questo vuol dire che abbia trattato molti casi di separazione  o divorzio sia consensuali che giudiziali.

Oggi guardando su internet, possiamo notare avvocati che hanno pubblicato molto e che masticano con facilita’ la materia , ma non dobbiamo farci ingannare, dobbiamo guardare  realmente cosa ci viene offerto e  a chi ci affidiamo.

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Consulenza e assistenza legale dei coniugi nelle varie procedure di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale. Procedimenti di separazione e divorzio veloci con Negoziazione Assistita. Problematiche riguardanti le famiglie di fatto (convivenze more uxorio), procedimenti riguardanti i figli nati da coppie non sposate, riconoscimenti di paternità, pratiche riguardanti il cambio del nome e del cognome.

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ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

  • Molti i motivi per cui  la coppia può andare in crisi per i più svariati motivi che possono andare dal tradimento a motivi più complessi legati a problemi economici che nell’arco della vita possono colpire chiunque di noi, o ad incompatibilità caratteriale che il più delle volte emerge solo dopo aver compiuto il “grande passo”.
  • La separazione consensualedei coniugi è una procedura più rapida e meno dispendiosa di quella giudiziale.
  • Viene definita consensuale in quanto è richiesta l’intesa dei coniugi sulla decisone di separarsi e su come disciplinare i rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
  • L’accordo dovrà infatti regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge (ove sussistano i presupposti).
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ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?separazione Bologna

LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Il mio consiglio percorrere sempre la possibilita’ di una separazione consensuale quando una coppia decide di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Si tratta, sostanzialmente, di un accordo che nasce dalla reciproca volontà dei coniugi, consacrato attraverso un ricorso al Tribunale territorialmente competente. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. (1)

  • La competenza dell’organo giudicante si desume, per questa materia, in base alla residenza comune di entrambi i coniugi. Tempi della separazione consensuale: i tempi per ottenere l’omologa della separazione sono solitamente brevi.
  • Presso il Tribunale di Bologna  l’udienza di comparizione viene fissata sempre entro 3/4 mesi dal deposito della domanda. L’omologa segue sempre entro un mese dall’udienza di comparizione dei coniugi.  

 aggiungere una soluzione consensuale di separazione e divorzio anche mediante accordo di negoziazione assistita, ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti all’avvocato per separazioni di Bologna , senza ricorso al Tribunale.

Il diritto della famiglia si occupa di tutte le questioni inerenti a questi temi: dai rapporti di genitorialità, come la potestà e il suo concreto esercizio, sino alle vicende della crisi coniugale, che dall’assegnazione della casa coniugale vedono giungono a coinvolgere fondamentali decisioni che i coniugi devono assumere a proposito dell’affidamento condiviso dei figli.

L’ordinamento italiano prevede lo strumento della separazione personale dei coniugi, che può avvenire in via consensuale o giudiziale, il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiesa, lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi.

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna , dedica particolare attenzione alla raccolta dei documenti e all’istruttoria di questi procedimenti, cercando di favorire una soluzione dei problemi che sia il meno conflittuale possibile.

Come noto, in alcuni casi è inoltre seguire personalmente il procedimento in Tribunale, senza l’assistenza dell’avvocato. Anche in questi casi lo Studio mette a disposizione le competenze professionali a titolo di assistenza per la redazione degli atti necessari che i coniugi potranno poi depositare personalmente.

L’attività tratta il diritto di famiglia e delle persone, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e patrimoniali tra coniugi, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, alle cause di separazione e divorzio, alle procedure di affidamento dei minori e alla protezione contro gli abusi e la violenza. I professionisti guidati dall’avvocato esperto in separazioni a Bologna si occupano sia della crisi del matrimonio, della separazione e del divorzio, sia dell’affidamento dei figli minori. Il sistema giuridico offre oggi strumenti giuridici di ogni tipo: patti prematrimoniali, accordi tra conviventi, sistemazioni e cause successorie, responsabilità civile, tutela penale, amministrazione di sostegno, trascrizione di vincoli alla proprietà in funzione di tutela di molteplici interessi familiari.

Fondamentale nel ricorso per separazione consensuale  che va firmato da entrambi i coniugi con particolare riferimento all’affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalità di frequentazione degli stessi, sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge meno abbiente, all’assegnazione della casa coniugale e così via. Le attività svolte dallo Studio riguardano:

  • separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale
  • divorzio, congiunto o contenzioso
  • ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio
  • affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita

interdizioni, inabilitazioni e nomina di amministratore di sostegno

Diritto di famiglia.

Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali.

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Accordi prematrimoniali.

Comunione legale dei coniugi: problematiche e rimedi.

  • Amministrazione di sostegno. Tutela e Curatela.

Vi sara’ una udienza del presidente del Tribunale (a volte presidente di sezione o magistrato facente funzioni di presidente).

Nel corso di tale udienza (detta “udienza Presidenziale”) si dovrebbe esperire il tentativo di conciliazione dei coniugi, il quale raramente dà esito positivo. Qualora ciò accadesse, la prassi prevede la redazione del verbale di conciliazione che sancisce la volontà dei coniugi di conciliarsi.

Diritto di famiglia spesso è sinonimo di cause di separazione e di divorzio.  La posizione dell’ Avvocato Sergio Armaroli separazioni e divorzi Bologna  in questi casi, sebbene specializzato come avvocato divorzista, al di là di qualsiasi interesse, suggerisce di applicare e studiare tutti i mezzi e strumenti per evitare di arrivare a questa situazione di separazione definitiva.

Quando però si presentano casi non risolvibili, per cui quindi è necessario l’intervento del legale, lo studio si propone come il miglior partner per tutte le cause di divorzio e di separazione.

Si intende come separazione lo stato di sospensione del contratto del matrimonio, in attesa di una riappacificazione o del definitivo scioglimento. Si intende invece come divorzio l’effettivo scioglimento del contratto del matrimonio, che può avvenire in modo consensuale, se entrambe le parti trovano appunto un accordo sullo scioglimento, oppure in modo giudiziale, quando una delle due parti si oppone.

Nella ben più frequente ipotesi in cui le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso, il Tribunale adito opera un controllo di conformità tra le richieste dei coniugi e la normativa vigente, prestando grande attenzione alle statuizioni inerenti l’affidamento della prole ed il suo mantenimento.

Questa operazione viene chiamata omologazione, e consiste, precisamente, nel controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge. Essa conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.

Separazione dei coniugi avvocato divorzista Bologna

  • Separazione consensuale
  • Separazione giudiziale
  • Negoziazione assistita
  • Modifica condizioni di separazione
  • Assegnazione della casa coniugale
  • Mantenimento dei figli
  • Mantenimento del coniuge
  • Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Divorzio avvocato divorzista Bologna

  • Divorzio congiunto
  • Divorzio contenzioso
  • Negoziazione assistita
  • Modifica delle condizioni di divorzio
  • Mantenimento dei figli
  • Mantenimento dell’ex coniuge
  • Assegno una tant
  •  

Affidamento, mantenimento e collocamento dei figli

  • Affidamento condiviso
  • Affidamento esclusivo
  • Diritto di visita del genitore non collocatario
  • Mantenimento dei figli
  • Assegnazione della casa familiare

Dopo quanto ci si puo’ divorziare? 6 mesi dall’omologazione è ora possibile avviare la procedura per conseguire il divorzio. Anche in tal caso, il consenso di entrambi i coniugi rappresenta un elemento fondamentale per una maggiore celerità della procedura. Diritto di Famiglia

ALTEDO AVVOCATO divorzista separazioni DIVORZI ALTEDO  3 CONSIGLI 3 NOVITA’ 3 problematiche ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?
ALTEDO AVVOCATO divorzista separazioni DIVORZI ALTEDO  3 CONSIGLI 3 NOVITA’ 3 problematiche ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

Da avvocato matrimonialista mi occupo quotidianamente di fratture familiari, assegnazione della casa, affidamento condiviso e collocazione dei figli, assegni di mantenimento e di divorzio, attribuzione di quota del Tfr e della pensione di reversibilità. Queste crisi creano situazioni di stress nei rapporti tra i coniugi e con i figli e provocano conflitti di natura patrimoniale o economico-finanziari che vanno affrontati sotto ogni aspetto. Dal raggiungimento di un accordo bonario, al confronto giudiziario attraverso un’adeguata assistenza stragiudiziale e processuale.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI E

Ai fini della pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge ai danni dell’altro in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza e l’addebitabilità della separazione all’autore delle medesime. L’accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche nel caso in cui si verifichi un singolo episodio, considerato che “un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un’altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia”.

In tema di separazione giudiziale, la domanda di addebito costituisce, ove fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall’intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come “domanda nuova” e non già come emendatio libelli. Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

Art.3 Legge n.898/1970 (presupposti della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524 c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e 643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. 

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982. 

Art.4 legge n.898/1970 (la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio).

  1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. 
  2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
  3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto. 
  4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. 
  5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
  6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
  7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
  8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’art. 189 delle disp. att. c.p.c.
  9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
  10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
  11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’art. 184 c.p.c.
  12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
  13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
  14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
  15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
  16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8. 

Art. 5 legge n.898/1970 (la disciplina).

  1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. 
  2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. 
  3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. 
  4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti. 
  5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 c.p.c. proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
  6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive 
  7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. 
  8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. 
  9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. 
  10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
  11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

*****

La legge prevede che possa essere richiesta quando si verificano eventi la cui gravità è tale da pregiudicare e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

In sostanza e nella pratica, si può richiedere sempre; è sufficiente che uno dei coniugi ne abbia l’intenzione e che il rapporto con l’altro coniuge si sia degradato.

Questa tipologia di separazione, a differenza di quella consensuale, implica l’instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale tra i coniugi, la quale ha inizio con la presentazione del relativo ricorso al Tribunale competente da parte di UNO SOLO dei due coniugi.

Al termine del giudizio, il Tribunale, pronunziando con sentenza la separazione, dichiara, qualora ne sia stata fatta richiesta da uno dei coniugi o da entrambi e laddove ne ricorrano le circostanze, a quale dei ricorrenti sia addebitabile la separazione (colpa), a seguito di un’attenta valutazione della condotta da questi tenuta e del loro carattere conforme o contrario ai doveri coniugali. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario aidoveri che derivano dal matrimonio”.

È dalla formulazione letterale dell’art. 151 c.c. che si muove per evidenziare gli aspetti più rilevanti della separazione giudiziale, istituto giuridico contemplato nel nostro ordinamento per le ipotesi in cui i coniugi, che intendano separarsi legalmente, non raggiungano un accordo.

La norma individua, invero, quali presupposti per avanzare domanda di separazione giudiziale, fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudichino gravemente l’educazione dei figli.

Il concetto di intollerabilità della vita coniugale, in particolare, è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, potendo dipendere anche dalla mera “condizione di disaffezione o di distacco spirituale di uno solo dei coniugi”(Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 8713 del 29 aprile 2015).

L’addebito della separazione e quindi il riconoscimento della responsabilità di uno dei coniugi del fallimento matrimoniale può scaturire da comportamenti deprecabili come violenze domestiche e vessazioni psicologiche, la commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, oppure atteggiamenti che minano la serenità della coppia come l’estrema gelosia o il rifiuto del coniuge più facoltoso di fornire all’altro i mezzi di sostentamento e così via.

Purtroppo, quando si arriva a contattare un avvocato, è assai improbabile che serva per tentare di riconciliarsi, ma è molto più probabile, che si sia già giunti ad una decisione, ossia di mettere fine ad un matrimonio che, per le più svariate ragioni, non ha funzionato.

La separazione si differenzia dal divorzio per i seguenti motivi:

1) Non determina lo scioglimento del vincolo, per cui i coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio.
2) Ha carattere transitorio poiché i coniugi possono riconciliarsi in qualunque momento.

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando una serie di diritti e doveri reciproci.
È infatti sancito che “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di modo che, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri concordando, tra loro, l’indirizzo della vita familiare avendo, ognuno di loro, il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
In merito agli obblighi che derivano dal matrimonio, la legge dispone che:

1) vi è l’obbligo reciproco di coabitazione (normale convivenza, comunione della casa coniugale e di vita sessuale);
2) fedeltà (obbligo per i coniugi di astenersi dai rapporti sessuali con altre persone)
3) assistenza e collaborazione (assistenza morale ed assistenza materiale)
4) contribuzione (ognuno dei coniugi deve contribuire in base alle proprie sostanze, capacità lavorativa e di lavoro casalingo) ai bisogni della famiglia.
5) Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed ispirazioni.

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Quando ci si deve separare con figlio minorenne è importante sapere che ogni bambino reagisce a modo suo alla notizia della separazione dei genitori, a seconda dell’età, del carattere, della personalità. Alla tristezza iniziale, comune a tutti, può far seguito una grande rabbia o, per contro, una sorta di apatia che sembra non celare alcuna emozione. In altri casi, i bambini diventano bambini perfetti, pensando che, in questo modo, riusciranno in qualche modo a salvare la situazione familiare. Separarsi con figlio fa sorgere anche obblighi di mantenimento verso la prole. Questi obblighi sono codificati nell’art. 147 c.c. rubricato con il titolo di “Doveri verso i figli” il quale dispone che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Anche se l’art. 147 c.c. fa riferimento ai figli nati durante il matrimonio, oggi, anche dopo la riforma ex legge del 10 dicembre 2012 n, 219, relativa alla sostanziale equiparazione dei figli nati durante o fuori dal matrimonio, si può dire che tali obblighi sorgono sempre a favore dei figli ed a carico dei genitori.

3 CONSIGLI

1)CERCARE DI ARRIVARE A UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE

2)EVITARE LA SEPARAZIONE SE SI PUO’

3)NON LITIGARE

3 NOVITA’

1TEMPI BREVI

2) UN AVVOCATO ESPERTO

3)NEGOZIAZIONE ASSISTITA

3 PROBLEMATICHE

1)CASA CONIUGALE

2)AFFIDO FIGLI

Nel complesso iter giuziale, dall’inizio sino al suo compimento, devono essere tutelati e protetti i diritti dei componenti più deboli del nucleo familiare, quelli ai quali la Costituzione stessa e importanti convenzioni internazionali si rivolgono per la salvaguardia della loro tutela, ovvero i figli minori. Lo studio legale degli avvocati divorzisti ha un’esperienza consolidata che permette di attingere a ogni possibilità fornita dall’ordinamento giuridico a favore dei minori, sia in ambito civile che in sede penale, sia contro il comportamente del coniuge che non ottempera all’ordinanza del presidente del tribunale civile ove vengono statuiti i propri obblighi, sia in sede di rivalsa per il mancato mantenimento sia materiale che affettivo nei confronti dei figli.

3)ASSEGNO MANTENIMENTO

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 si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .

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Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.
Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

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Con la separazione non viene meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: decade l’obbligo di convivenza e di fedeltà così come la comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi).
Permangono invece gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.

Diritto di famiglia

Separazioni, divorzi, rapporti personali e patrimoniali tra conviventi e cessazioni di convivenza, regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, gestione dell’affidamento condiviso e problemi legati alla responsabilità genitoriale (limitazioni e decadenza), azioni di riconoscimento e disconoscimento di paternità, unioni civili

 

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Secondo il codice civile italiano la separazione giudiziale

 si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .

Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.
Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.

Volontaria giurisdizione e diritto di famiglia:

separazioni e divorzi, consensuali e giudiziali, assegnazione della casa coniugale, mantenimento dei figli e del coniuge, regime patrimoniale della famiglia, convivenze ed unioni di fatto, riconoscimento di paternità, stato della persona (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).

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L’avvocato Matrimonialista Bologna Sergio Armaroli vi seguira’ passo per passo nelle battute iniziali di una separazione, un momento delicato dove é necessaria la massima esperienza per non commettere errori che potrebbero avere effetti negativi dinanzi al giudice.

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La legge n.55 del 2015 ha previsto l’abbreviazione del periodo intercorrente tra la separazione ed il divorzio, da tre anni a un anno in caso di separazione giudiziale e a sei mesi in caso di separazione consensuale (anche se in presenza di figli).

In caso di separazione consensuale, i coniugi potranno chiedere il divorzio trascorsi solo sei mesi dall’omologa apposta dal Tribunale mentre, in caso di separazione giudiziale, potranno richiederlo trascorso 1 anno dall’udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.

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Non è certo un’impresa semplice, per chi non ha mai dovuto affrontare problemi di coppia.L’vvocato Matrimonialista  è come il cardiologo tra i medici che è esperto di cuore, l’’avvocato Matrimonialista è esperto di problematiche di coppia e di rottura di coppia .

E’ il dilemma che coglie ciascuno di noi quando sopravviene un problema di salute: a chi mi rivolgo?

SE HO BISOGNO DI UN BRAVO MEDICO DA CHI ANDARE?

A VOLTE TI CONSULTI CON CONOSCENTI MA POTREBBE  NON BASTARE

L’avvocato matrimonialista deve essere  preparato su tutte le problematiche di diritto di famiglia e pronto a consigliare i clienti quando si trovano ad affrntar e una problematica di separazione o divorzio .

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Premetto che  occorre  molta attenzione nella scelta dell’avvocato matrimonialista per la propria separazione o divorzio .

In primo luogo occorre rivolgersi a  un avvocato che  abbia esperienza in materia, questo vuol dire che abbia trattato molti casi di separazione  o divorzio sia consensuali che giudiziali.

Oggi guardando su internet, possiamo notare avvocati che hanno pubblicato molto e che masticano con facilita’ la materia , ma non dobbiamo farci ingannare, dobbiamo guardare  realmente cosa ci viene offerto e  a chi ci affidiamo.

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Consulenza e assistenza legale dei coniugi nelle varie procedure di separazione consensuale e giudiziale, divorzio congiunto e giudiziale. Procedimenti di separazione e divorzio veloci con Negoziazione Assistita. Problematiche riguardanti le famiglie di fatto (convivenze more uxorio), procedimenti riguardanti i figli nati da coppie non sposate, riconoscimenti di paternità, pratiche riguardanti il cambio del nome e del cognome.

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ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

  • Molti i motivi per cui  la coppia può andare in crisi per i più svariati motivi che possono andare dal tradimento a motivi più complessi legati a problemi economici che nell’arco della vita possono colpire chiunque di noi, o ad incompatibilità caratteriale che il più delle volte emerge solo dopo aver compiuto il “grande passo”.
  • La separazione consensualedei coniugi è una procedura più rapida e meno dispendiosa di quella giudiziale.
  • Viene definita consensuale in quanto è richiesta l’intesa dei coniugi sulla decisone di separarsi e su come disciplinare i rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
  • L’accordo dovrà infatti regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge (ove sussistano i presupposti).
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LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Il mio consiglio percorrere sempre la possibilita’ di una separazione consensuale quando una coppia decide di sciogliere il vincolo matrimoniale.

Si tratta, sostanzialmente, di un accordo che nasce dalla reciproca volontà dei coniugi, consacrato attraverso un ricorso al Tribunale territorialmente competente. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. (1)

  • La competenza dell’organo giudicante si desume, per questa materia, in base alla residenza comune di entrambi i coniugi. Tempi della separazione consensuale: i tempi per ottenere l’omologa della separazione sono solitamente brevi.
  • Presso il Tribunale di Bologna  l’udienza di comparizione viene fissata sempre entro 3/4 mesi dal deposito della domanda. L’omologa segue sempre entro un mese dall’udienza di comparizione dei coniugi.  

 aggiungere una soluzione consensuale di separazione e divorzio anche mediante accordo di negoziazione assistita, ossia con un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti all’avvocato per separazioni di Bologna , senza ricorso al Tribunale.

Il diritto della famiglia si occupa di tutte le questioni inerenti a questi temi: dai rapporti di genitorialità, come la potestà e il suo concreto esercizio, sino alle vicende della crisi coniugale, che dall’assegnazione della casa coniugale vedono giungono a coinvolgere fondamentali decisioni che i coniugi devono assumere a proposito dell’affidamento condiviso dei figli.

L’ordinamento italiano prevede lo strumento della separazione personale dei coniugi, che può avvenire in via consensuale o giudiziale, il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Chiesa, lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi.

L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna , dedica particolare attenzione alla raccolta dei documenti e all’istruttoria di questi procedimenti, cercando di favorire una soluzione dei problemi che sia il meno conflittuale possibile.

Come noto, in alcuni casi è inoltre seguire personalmente il procedimento in Tribunale, senza l’assistenza dell’avvocato. Anche in questi casi lo Studio mette a disposizione le competenze professionali a titolo di assistenza per la redazione degli atti necessari che i coniugi potranno poi depositare personalmente.

L’attività tratta il diritto di famiglia e delle persone, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e patrimoniali tra coniugi, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, alle cause di separazione e divorzio, alle procedure di affidamento dei minori e alla protezione contro gli abusi e la violenza. I professionisti guidati dall’avvocato esperto in separazioni a Bologna si occupano sia della crisi del matrimonio, della separazione e del divorzio, sia dell’affidamento dei figli minori. Il sistema giuridico offre oggi strumenti giuridici di ogni tipo: patti prematrimoniali, accordi tra conviventi, sistemazioni e cause successorie, responsabilità civile, tutela penale, amministrazione di sostegno, trascrizione di vincoli alla proprietà in funzione di tutela di molteplici interessi familiari.

Fondamentale nel ricorso per separazione consensuale  che va firmato da entrambi i coniugi con particolare riferimento all’affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalità di frequentazione degli stessi, sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge meno abbiente, all’assegnazione della casa coniugale e così via. Le attività svolte dallo Studio riguardano:

  • separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale
  • divorzio, congiunto o contenzioso
  • ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio
  • affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita

interdizioni, inabilitazioni e nomina di amministratore di sostegno

Diritto di famiglia.

Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali.

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Accordi prematrimoniali.

Comunione legale dei coniugi: problematiche e rimedi.

  • Amministrazione di sostegno. Tutela e Curatela.

Vi sara’ una udienza del presidente del Tribunale (a volte presidente di sezione o magistrato facente funzioni di presidente).

Nel corso di tale udienza (detta “udienza Presidenziale”) si dovrebbe esperire il tentativo di conciliazione dei coniugi, il quale raramente dà esito positivo. Qualora ciò accadesse, la prassi prevede la redazione del verbale di conciliazione che sancisce la volontà dei coniugi di conciliarsi.

Diritto di famiglia spesso è sinonimo di cause di separazione e di divorzio.  La posizione dell’ Avvocato Sergio Armaroli separazioni e divorzi Bologna  in questi casi, sebbene specializzato come avvocato divorzista, al di là di qualsiasi interesse, suggerisce di applicare e studiare tutti i mezzi e strumenti per evitare di arrivare a questa situazione di separazione definitiva.

Quando però si presentano casi non risolvibili, per cui quindi è necessario l’intervento del legale, lo studio si propone come il miglior partner per tutte le cause di divorzio e di separazione.

Si intende come separazione lo stato di sospensione del contratto del matrimonio, in attesa di una riappacificazione o del definitivo scioglimento. Si intende invece come divorzio l’effettivo scioglimento del contratto del matrimonio, che può avvenire in modo consensuale, se entrambe le parti trovano appunto un accordo sullo scioglimento, oppure in modo giudiziale, quando una delle due parti si oppone.

Nella ben più frequente ipotesi in cui le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso, il Tribunale adito opera un controllo di conformità tra le richieste dei coniugi e la normativa vigente, prestando grande attenzione alle statuizioni inerenti l’affidamento della prole ed il suo mantenimento.

Questa operazione viene chiamata omologazione, e consiste, precisamente, nel controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge. Essa conferisce piena efficacia agli accordi di separazione.

Separazione dei coniugi avvocato divorzista Bologna

  • Separazione consensuale
  • Separazione giudiziale
  • Negoziazione assistita
  • Modifica condizioni di separazione
  • Assegnazione della casa coniugale
  • Mantenimento dei figli
  • Mantenimento del coniuge
  • Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Divorzio avvocato divorzista Bologna

  • Divorzio congiunto
  • Divorzio contenzioso
  • Negoziazione assistita
  • Modifica delle condizioni di divorzio
  • Mantenimento dei figli
  • Mantenimento dell’ex coniuge
  • Assegno una tant
  •  

Affidamento, mantenimento e collocamento dei figli

  • Affidamento condiviso
  • Affidamento esclusivo
  • Diritto di visita del genitore non collocatario
  • Mantenimento dei figli
  • Assegnazione della casa familiare

Dopo quanto ci si puo’ divorziare? 6 mesi dall’omologazione è ora possibile avviare la procedura per conseguire il divorzio. Anche in tal caso, il consenso di entrambi i coniugi rappresenta un elemento fondamentale per una maggiore celerità della procedura. Diritto di Famiglia

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Da avvocato matrimonialista mi occupo quotidianamente di fratture familiari, assegnazione della casa, affidamento condiviso e collocazione dei figli, assegni di mantenimento e di divorzio, attribuzione di quota del Tfr e della pensione di reversibilità. Queste crisi creano situazioni di stress nei rapporti tra i coniugi e con i figli e provocano conflitti di natura patrimoniale o economico-finanziari che vanno affrontati sotto ogni aspetto. Dal raggiungimento di un accordo bonario, al confronto giudiziario attraverso un’adeguata assistenza stragiudiziale e processuale.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI E

Ai fini della pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, costituiscono gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge ai danni dell’altro in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza e l’addebitabilità della separazione all’autore delle medesime. L’accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche nel caso in cui si verifichi un singolo episodio, considerato che “un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un’altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia”.

In tema di separazione giudiziale, la domanda di addebito costituisce, ove fondata sulla pretesa violazione dei doveri coniugali, richiesta autonoma rispetto a quella di separazione sic et simpliciter, la cui causa petendi è invece costituita dall’intollerabilità della convivenza, tanto da averla qualificata sin da epoca risalente, allorquando fosse stata proposta dopo quella di separazione, come “domanda nuova” e non già come emendatio libelli. Ne discende che se deve ritenersi di norma preclusa alla parte ricorrente la facoltà di formulare istanza di addebito oltre il ricorso introduttivo, è riconosciuto il potere di proporla, con la memoria integrativa con la quale soltanto nel passaggio dalla fase processuale sommaria a quella di cognizione ordinaria si ristabilisce appieno la simmetria del contraddittorio e la conseguente pienezza dei diritti di difesa del resistente nel momento in cui si cristallizza il definitivo thema decidendum.

Art.3 Legge n.898/1970 (presupposti della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524 c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e 643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. 

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. 

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

  1. c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  2. d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  3. e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  4. f) il matrimonio non è stato consumato;
  5. g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982. 

Art.4 legge n.898/1970 (la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio).

  1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. 
  2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
  3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto. 
  4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi. 
  5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
  6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
  7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
  8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’art. 189 delle disp. att. c.p.c.
  9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
  10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
  11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’art. 184 c.p.c.
  12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.
  13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
  14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
  15. L’appello è deciso in camera di consiglio.
  16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8. 

Art. 5 legge n.898/1970 (la disciplina).

  1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. 
  2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. 
  3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. 
  4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti. 
  5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell’art. 72 c.p.c. proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
  6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive 
  7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. 
  8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. 
  9. I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. 
  10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
  11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

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La legge prevede che possa essere richiesta quando si verificano eventi la cui gravità è tale da pregiudicare e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

In sostanza e nella pratica, si può richiedere sempre; è sufficiente che uno dei coniugi ne abbia l’intenzione e che il rapporto con l’altro coniuge si sia degradato.

Questa tipologia di separazione, a differenza di quella consensuale, implica l’instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale tra i coniugi, la quale ha inizio con la presentazione del relativo ricorso al Tribunale competente da parte di UNO SOLO dei due coniugi.

Al termine del giudizio, il Tribunale, pronunziando con sentenza la separazione, dichiara, qualora ne sia stata fatta richiesta da uno dei coniugi o da entrambi e laddove ne ricorrano le circostanze, a quale dei ricorrenti sia addebitabile la separazione (colpa), a seguito di un’attenta valutazione della condotta da questi tenuta e del loro carattere conforme o contrario ai doveri coniugali. “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario aidoveri che derivano dal matrimonio”.

È dalla formulazione letterale dell’art. 151 c.c. che si muove per evidenziare gli aspetti più rilevanti della separazione giudiziale, istituto giuridico contemplato nel nostro ordinamento per le ipotesi in cui i coniugi, che intendano separarsi legalmente, non raggiungano un accordo.

La norma individua, invero, quali presupposti per avanzare domanda di separazione giudiziale, fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o pregiudichino gravemente l’educazione dei figli.

Il concetto di intollerabilità della vita coniugale, in particolare, è stato ampliato dalla giurisprudenza di legittimità, potendo dipendere anche dalla mera “condizione di disaffezione o di distacco spirituale di uno solo dei coniugi”(Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 8713 del 29 aprile 2015).

L’addebito della separazione e quindi il riconoscimento della responsabilità di uno dei coniugi del fallimento matrimoniale può scaturire da comportamenti deprecabili come violenze domestiche e vessazioni psicologiche, la commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, oppure atteggiamenti che minano la serenità della coppia come l’estrema gelosia o il rifiuto del coniuge più facoltoso di fornire all’altro i mezzi di sostentamento e così via.

Purtroppo, quando si arriva a contattare un avvocato, è assai improbabile che serva per tentare di riconciliarsi, ma è molto più probabile, che si sia già giunti ad una decisione, ossia di mettere fine ad un matrimonio che, per le più svariate ragioni, non ha funzionato.

La separazione si differenzia dal divorzio per i seguenti motivi:

1) Non determina lo scioglimento del vincolo, per cui i coniugi non possono contrarre nuovo matrimonio.
2) Ha carattere transitorio poiché i coniugi possono riconciliarsi in qualunque momento.

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando una serie di diritti e doveri reciproci.
È infatti sancito che “il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di modo che, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri concordando, tra loro, l’indirizzo della vita familiare avendo, ognuno di loro, il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
In merito agli obblighi che derivano dal matrimonio, la legge dispone che:

1) vi è l’obbligo reciproco di coabitazione (normale convivenza, comunione della casa coniugale e di vita sessuale);
2) fedeltà (obbligo per i coniugi di astenersi dai rapporti sessuali con altre persone)
3) assistenza e collaborazione (assistenza morale ed assistenza materiale)
4) contribuzione (ognuno dei coniugi deve contribuire in base alle proprie sostanze, capacità lavorativa e di lavoro casalingo) ai bisogni della famiglia.
5) Obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed ispirazioni.

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ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

Quando ci si deve separare con figlio minorenne è importante sapere che ogni bambino reagisce a modo suo alla notizia della separazione dei genitori, a seconda dell’età, del carattere, della personalità. Alla tristezza iniziale, comune a tutti, può far seguito una grande rabbia o, per contro, una sorta di apatia che sembra non celare alcuna emozione. In altri casi, i bambini diventano bambini perfetti, pensando che, in questo modo, riusciranno in qualche modo a salvare la situazione familiare. Separarsi con figlio fa sorgere anche obblighi di mantenimento verso la prole. Questi obblighi sono codificati nell’art. 147 c.c. rubricato con il titolo di “Doveri verso i figli” il quale dispone che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Anche se l’art. 147 c.c. fa riferimento ai figli nati durante il matrimonio, oggi, anche dopo la riforma ex legge del 10 dicembre 2012 n, 219, relativa alla sostanziale equiparazione dei figli nati durante o fuori dal matrimonio, si può dire che tali obblighi sorgono sempre a favore dei figli ed a carico dei genitori.

3 CONSIGLI

1)CERCARE DI ARRIVARE A UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE

2)EVITARE LA SEPARAZIONE SE SI PUO’

3)NON LITIGARE

3 NOVITA’

1TEMPI BREVI

2) UN AVVOCATO ESPERTO

3)NEGOZIAZIONE ASSISTITA

3 PROBLEMATICHE

1)CASA CONIUGALE

2)AFFIDO FIGLI

Nel complesso iter giuziale, dall’inizio sino al suo compimento, devono essere tutelati e protetti i diritti dei componenti più deboli del nucleo familiare, quelli ai quali la Costituzione stessa e importanti convenzioni internazionali si rivolgono per la salvaguardia della loro tutela, ovvero i figli minori. Lo studio legale degli avvocati divorzisti ha un’esperienza consolidata che permette di attingere a ogni possibilità fornita dall’ordinamento giuridico a favore dei minori, sia in ambito civile che in sede penale, sia contro il comportamente del coniuge che non ottempera all’ordinanza del presidente del tribunale civile ove vengono statuiti i propri obblighi, sia in sede di rivalsa per il mancato mantenimento sia materiale che affettivo nei confronti dei figli.

3)ASSEGNO MANTENIMENTO

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