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agenti commercio avvocato esperto
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consulenza legale agenti di commercio
AGENTI DI COMMERCIO TUTELA LEGALE 360
variazione di zona/territorio e provvigioni
richiesta di attività accessorie (attività incasso / attività coordinamento agenti)
mancato/ritardato pagamento delle provvigioni
violazione dell’obbligo di esclusiva
omesso versamento contributi previdenziali
Testi delle leggi e normative sugli Agenti di Commercio
Normativa Agenti di Commercio
Codice Civile. Libro Quarto Delle obbligazioni. Titolo III Dei singoli contratti. Capo X Del contratto di agenzia
Art. 1743 – Diritto di esclusiva
Art. 1744 – Riscossioni
Art. 1745 – Rappresentanza dell’agente
Art. 1746 – Obblighi dell’agente
Art. 1747 – Impedimento dell’agente
Art. 1748 – Diritti dell’agente
Art. 1749 – Obblighi del preponente
Art. 1750 – Durata del contratto o recesso
Art. 1751 – Indennità in caso di cessazione del rapporto
Art. 1751 bis – Patto di non concorrenza
Art. 1752 – Agente con rappresentanza
Gli agenti di commercio costituiscono una categoria di lavoratori particolare, molto spesso possono trovarsi nella necessità di essere rappresentati da avvocati per la difesa e la tutela dei diritti o per la soluzione di problemi e controversie. La difesa della professione dell’agente o del rappresentante di commercio prevede una indubbia conoscenza del settore di riferimento, in modo tale da garantire un’eccellente preparazione, anche in caso di imprevisti o di casi particolari.
Solo una esperta e competente conoscenza della materia e delle regole specifiche di questo rapporto, come lo star del credere, l’indennità di clientela, l’indennità sostitutiva del preavviso, l’esclusiva e il monomandato, nonché la disciplina delle provvigioni e della previdenza ENASARCO,
validità ed efficacia disdetta della Casa Mandante
analisi conteggi chiusura rapporto Casa Mandante
elaborazione conteggi delle indennità di fine rapporto in favore dell’agente, in ossequio alle normative vigenti previste dagli A.E.C. di riferimento nonché della normativa comunitaria
diffida al pagamento nei confronti della Casa Mandante
assistenza nella fase transattiva per la definizione del rapporto
L’avvocato Sergio Armaroli ha assistito Agenti e Preponenti nella gestione del contenzioso, stragiudiziale e giudiziale, volto a resistere e/o richiedere il recupero delle provvigioni maturate e non riscosse, delle indennità di fine rapporto dovute ai sensi dell’A.E.C. applicabile (ad esempio, FIRR, indennità Suppletiva e indennità Meritocratica del settore Commercio) o ex art. 1751 cc, del pagamento del patto di non concorrenza post contrattuale, della indennità di incasso, della indennità di mancato preavviso, della violazione obblighi di fedeltà e non concorrenza contrattuali, della impugnazione delle c.d. clausole risolutive espresse
- 1746.
Obblighi dell’agente. - Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
- Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
- È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
- 1747.
Impedimento dell’agente. - L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
- 1748.
Diritti dell’agente. - Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
- La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
- L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
- Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
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Avvocato esperto Bologna per tutela legale agenti di commercio
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Pareri sul contratto in essere e su eventuali clausole illegittime
- Assistenza, dell’agente di commercio contro l’ENASARCO e l’INPS
L’avvocato Bologna Sergio Armaroliconsulenza e difesa in caso di contenzioso amministrativo e giudizialeAGENTI DI COMMERCIO TUTELA LEGALE 360 agenti commercio a richiedere il recupero delle provvigioni maturate e non riscosse
- Lo Studio ha assistito i propri Clienti, sia case Mandanti che Agenti, nella stipula di contratti di Agenzia, nella gestione corrente dei rapporti, nonché nella predisposizione di recessi contrattuali, sia consensuali che unilaterali, nel rispetto del periodo di preavviso e/o per giusta causa.
- L’avvocato Sergio Armaroli ha assistito Agenti e Preponenti nella gestione del contenzioso, stragiudiziale e giudiziale, volto a resistere e/o richiedere il recupero delle provvigioni maturate e non riscosse, delle indennità di fine rapporto dovute ai sensi dell’A.E.C. applicabile (ad esempio, FIRR, indennità Suppletiva e indennità Meritocratica del settore Commercio) o ex art. 1751 cc, del pagamento del patto di non concorrenza post contrattuale, della indennità di incasso, della indennità di mancato preavviso, della violazione obblighi di fedeltà e non concorrenza contrattuali, della impugnazione delle c.d. clausole risolutive espresse, etc.
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i principali motivi di controversa:
– Redazione del contratto d’agenzia,
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Clausole illegittime inserite nel contratto,
– Recupero provvigioni spettanti a fine rapporto,
– L’avvocato Bologna Sergio Armaroli oltre ad intervenire in tutti i casi sopra indicati, potrà anche assisterti prima della firma del contratto d’agenzia, per evitare di andare incontro a condizioni contrattuali che violano i tuoi interessi.
L’avvocato Bologna Sergio Armaroli si occupa delle indennità di fine rapporto dovute ai sensi dell’A.E.C. applicabile (ad esempio, FIRR, indennità Suppletiva e indennità Meritocratica del settore Commercio) o ex art. 1751 cc, del pagamento del patto di non concorrenza post contrattuale.Ecco alcuni casi in cui l’avvocato può essere utile:
1. Assistenza e consulenza per la stipula del contratto d’agenzia;
2. Parere esperto e competente sulle eventuali clausole del contratto che possono sembrare illegittime;
3. Assistenza e consulenza in casi di contenzioso fra l’agente di commercio e la ditta mandante;
4. Dimissioni dell’agente e azione legale per il riconoscimento della liquidazione spettante.
Rivolgersi ad un avvocato esperto è fondamentale per il buon esito della pratica e, soprattutto, per evitare di perdere del tempo prezioso.
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Assistenza, consulenza e redazione di contratti di agenzia, di procacciamento d’affari, di propaganda editoriale, di promotore finanziario, di agente in attività finanziaria
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Codice Civile
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Libro Quarto
Delle obbligazioni -
Titolo IIIDei singoli contratti
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Capo X
Del contratto di agenzia -
1742.
Nozione. -
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
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Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento della stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
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Voce “Agenzia (contratto di)”,
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1743.
Diritto di esclusiva. -
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
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1744.
Riscossioni. -
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
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1745.
Rappresentanza dell’agente. -
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.
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L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.
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1746.
Obblighi dell’agente. -
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
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Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
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È vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell’agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l’obbligo di garanzia assunto dall’agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell’affare l’agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l’agente un apposito corrispettivo.
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L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
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1748.
Diritti dell’agente. -
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
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La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
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L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
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Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
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Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
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L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
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L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
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Cassazione Civile, sez. II, sentenza 30 gennaio 2017 n° 2289.
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L’avvocato Sergio Armaroli ha assistito Agenti e Preponenti nella gestione del contenzioso, stragiudiziale e giudiziale, volto a resistere e/o richiedere il recupero delle provvigioni maturate e non riscosse, delle indennità di fine rapporto dovute ai sensi dell’A.E.C. applicabile (ad esempio, FIRR, indennità Suppletiva e indennità Meritocratica del settore Commercio) o ex art. 1751 cc, del pagamento del patto di non concorrenza post contrattuale, della indennità di incasso, della indennità di mancato preavviso, della violazione obblighi di fedeltà e non concorrenza contrattuali, della impugnazione delle c.d. clausole risolutive espresse
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L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
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È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
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Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
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Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
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Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
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Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
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Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.
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All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
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l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
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il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
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L’indennità non è dovuta:
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quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
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quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
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quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
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L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
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La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
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L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
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Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente.
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L’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell’agente.
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Cassazione Civile, sez. lavoro,sentenza 19 giugno 2007, n. 14189 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 2 aprile 2008, n. 8483 in Altalex Massimario.
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1751-bis.
Patto di non concorrenza. -
Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto.
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L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
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1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complesssivo nello stesso periodo;
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2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
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3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
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4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
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Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
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1753.
Agenti di assicurazione. -
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
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- 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complesssivo nello stesso periodo;
- 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- 3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
- 4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
- 1752.
Agente con rappresentanza. - Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
- 1753.
Agenti di assicurazione. - Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.