La “decadenza della potestà genitoriale” (o responsabilità genitoriale) è una misura giuridica adottata in situazioni particolarmente gravi in cui un genitore è considerato incapace di esercitare il proprio ruolo in modo adeguato e nell’interesse del minore. Questa misura può essere disposta dal tribunale e comporta la perdita o limitazione del diritto del genitore di prendere decisioni per il figlio e di esercitare le funzioni genitoriali.
Cause comuni per la decadenza della potestà genitoriale
- Abusi fisici, psicologici o sessuali nei confronti del minore.
- Gravi negligenze nell’assistenza, cura, o mantenimento del figlio.
- Comportamenti dannosi per il minore, come esposizione a situazioni di pericolo.
- Condotte contrarie alla legge, come coinvolgimento del minore in attività criminali.
- Incapacità grave e persistente di adempiere ai doveri genitoriali per motivi personali, psicologici o legali.
Procedura per la decadenza
- Segnalazione: Può avvenire su denuncia di un privato cittadino, segnalazione di un assistente sociale o intervento delle autorità.
- Valutazione del tribunale per i minorenni: Il giudice esamina le prove, ascolta il minore (se in grado di esprimersi) e valuta la situazione.
- Decisione del giudice: La decadenza viene dichiarata solo se ci sono gravi motivazioni e nell’interesse superiore del minore.
Effetti della decadenza
- Il genitore perde i diritti e i doveri nei confronti del figlio (come decidere l’educazione, il luogo di residenza, ecc.).
- Può essere mantenuto un diritto di visita limitato o sottoposto a supervisione, salvo che questo sia dannoso per il minore.
- La responsabilità genitoriale può essere trasferita all’altro genitore, a un tutore, o ai servizi sociali.
In alcuni casi, se vengono meno le cause che hanno portato alla decadenza, il genitore può chiedere la reintegrazione della responsabilità genitoriale dimostrando di aver superato i problemi che avevano portato alla misura.
Se hai bisogno di informazioni più specifiche o vuoi sapere come agire in una situazione concreta, posso approfondire ulteriormente!
Va dichiarato decaduto dalla responsabilità il genitore indifferente a qualsiasi percorso di recupero
Sentenza
La richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale non può essere accolta tutte le volte in cui il genitore abbia tenuto delle condotte aggressive e violente in danno dell’altro coniuge alla presenza del figlio minore e non abbia dimostrato alcuna consapevolezza delle proprie condotte disfunzionali, né abbia dato vita ad un percorso di cambiamento in grado di far evolvere la relazione: infatti la misura della limitazione della responsabilità genitoriale presuppone, quanto meno, la consapevolezza in capo al genitore in merito alle proprie carenze genitoriali e la sincera disponibilità all’avvio di percorsi di recupero.
La Cassazione ribadisce il principio della centralità dell’interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo» , compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quando non siano possibili queste attenzioni e condotte, alla luce dei «reiterati comportamenti pregiudizievoli per la minore, più volte riscontrati» e della situazione di «un disturbo della personalità grave e non transitorio», non è dunque possibile il ripristino della responsabilità genitoriale. Nel caso di specie dalla Ctu era emersa la permanenza di una prognosi negativa di un’eventuale recuperabilità di adeguate competenze, che impediva, quindi, la revoca del provvedimento di decadenza. Quest’ultimo può essere riformato , spiegano i giudici, solo valutando la situazione successiva al provvedimento di decadenza per verificare se «cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio ».
Tribunale Bergamo sez. I, 14/04/2023, n.796
Tribunale Gorizia, 27/02/2024, n.34
L’abuso della responsabilità genitoriale sussiste non solo quando la violenza assistita da parte dei minori integra di per sé il reato di maltrattamenti, ma anche quando tale violenza configura un’aggravante di un reato commesso nei confronti di un altro familiare
Il reato di abuso della responsabilità genitoriale sussiste non soltanto nell’ipotesi in cui la violenza assistita sia stata idonea a configurare di per sé una condotta di maltrattamenti ai danni dei minori, spettatori della violenza o della vessazione di un altro familiare, ma anche quando la violenza assistita sia configurata come aggravante di un reato commesso nei confronti di costui.
L’affido ai servizi
A tutela del ‘best interest’ della prole va prediletto in termini generali l’affido condiviso ad entrambi i genitori e va limitato l’affidamento all’ente pubblico alle sole ipotesi di inidoneità genitoriale, qualora cioè entrambi i genitori risultino totalmente inidonei all’espletamento delle proprie funzioni. Quest’ultimo modello presuppone la necessità di tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che consente ai servizi sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso un programma di indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Corte appello , Milano , sez. V , 03/10/2024
In materia di affidamento dei minori, il principio di bigenitorialità impone che il regime di collocamento e visita sia strutturato in modo da assicurare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze di stabilità, dell’età del bambino e della distanza geografica tra i genitori. La Corte può disporre modifiche al regime di visita, anche consentendo al genitore non collocatario di portare il minore fuori dal luogo di residenza principale, se ciò risponde al miglior interesse del minore e alla necessità di salvaguardare la continuità delle relazioni familiari, senza pregiudicare la sua stabilità.
In merito al contributo al mantenimento , la quantificazione va effettuata basandosi sul principio di proporzionalità e adeguatezza, valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze del minore, compreso il tenore di vita che avrebbe goduto se il nucleo familiare fosse rimasto unito. È legittimo includere nel contributo anche le spese abitative sostenute dal genitore collocatario, purché proporzionate al reddito disponibile e giustificate dal bisogno di garantire una residenza..
Cassazione civile , sez. I , 08/05/2024 , n. 12474
La regola dell’affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l’affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Tanto più che, come diversamente ritenuto dal Tribunale in prima istanza, nel caso di specie, non erano stati ritenuti sussistenti gli estremi per disporre in conformità della proposta domanda di affido esclusivo in quanto non era stata provata la completa assenza del resistente nella vita delle minori, sia sotto l’aspetto psichico ed educativo, sia sotto l’aspetto dei doveri economici. Cassazione civile , sez. I , 14/11/2023 , n. 31720
Generalmente la frequentazione paritaria, tra genitore e figlio accompagnata al regime di affido condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più conveniente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Nel caso in cui i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore non siano coincidenti, il loro assetto concorre ad influire sulla decisione di prevedere che il genitore con minori tempi di frequentazione versi all’altro un assegno per concorrere al mantenimento dei figli. Il disposto dell’ art. 337-ter c.c. , comma 4, stabilisce, infatti, che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice, al fine di realizzare questo principio di proporzionalità, determina un assegno periodico considerando, oltre le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le …
“Quando la coppia decide di dividersi occorre prima di tutto valutare, quando vi sono figli, come organizzare la cessazione della convivenza rispettando il diritto del minore alla frequentazione di ambedue i genitori. E’ indispensabile perciò disciplinare, con l’aiuto dell’avvocato familiarista, il regime di affidamento dei figli nonché le modalità del loro collocamento presso l’uno o l’altro genitore nel rispetto delle esigenze dei minori al mantenimento delle loro abitudini e del loro ambiente domestico.”
AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA ESPERTO DIVORZISTA La libera e consapevole partecipazione del minore al procedimento è pertanto rispettata attraverso l’ascolto
del primo che può dirsi realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell’esperto nominato che vi
proceda e dall’utilizzo che questi faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire,
tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell’incarico peritale (così per l’uso stesso del termine “ascolto”
nel corpo della svolta relazione di ufficio) senza che l’incombente formale demandato dal giudice possa dirsi,
per converso, inosservato solo ed in quanto manchi nel conferimento dell’incarico una espressa delega
all’ascolto.
E’ in siffatta prospettiva che va intesa la decisione di questa Corte di cassazione per la quale “meri contatti”,
non meglio definiti, tra minori ed appartenenti a servizi sociali, non indicativi delle circostanze in cui gli stessi
ebbero a maturare, sono violativi del diritto all’ascolto del minore (Cass. 15/05/2013 n. 11687).
La genericità dei contatti non è infatti capace di dar conto della scientificità e serietà dell’approccio,
significativo della primaria importanza assolta dal mezzo nella valutazione dell’interesse del minore stesso, e,
quindi ed in via strumentale, dell’adozione di tutte le cautele atte ad evitare interferenze, turbamenti e
condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonchè di
sentire il minore da solo, o, ancora, di una delega ad un organo più appropriato e professionalmente più
attrezzato (Cass. 26/03/2010 n. 7282).
Nella ipotesi in esame il ricorrente fa richiamo agli importanti principi che si sono affermati in materia di
ascolto del minore in ambito giurisprudenziale e dottrinale senza però denunciare, veicolando così in modo
efficace la propria critica, se poi, nel caso di specie, le concrete modalità di ascolto e le interferenze denunciate,
anche per la paventata presenza degli adulti, abbiano compromesso, del primo, la libertà di espressione.
AVVOCATO AFFIDO FIGLI BOLOGNA
ESPERTO DIVORZISTA,
051 6447838
AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO DIVORZISTA ,come ottenere l’affido figli nelle separazioni o nella fine delle convivenze?
AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO DIVORZISTA. cosa è la bigenitorialita’ ?
AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO DIVORZISTA perchè molte cause di separazione hanno come oggetto i figli?
Affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio.
Affido esclusivo Bologna
Affidamento figli in caso di morte di entrambi i genitori
La normativa (Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006) prevede due possibilità riguardo all’affidamento dei figli:
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO MOLTO RARO L’affidamento esclusivo viene stabilito dal giudice quando sussistono le prove dell’effettiva incapacità di una delle parti
nello svolgere il ruolo di genitori, ad esempio in caso di negligenza (abbandono della prole, dipendenza da sostanze o per particolari condizioni di indigenza: il bambino o il ragazzo, in date situazioni, viene affidato esclusivamente al coniuge ritenuto adeguato, mentre all’altra parte possono essere concesse eventuali visite in orari e momenti ben definiti anche con un assistente sociale).
AFFIDAMENTO CONDIVISO questo è la norma , il giudice sancisce l’affidamento condiviso, che comporta il diritto e il dovere per entrambi i genitori di trascorrere del tempo e di provvedere ai bisogni psicofisici del bambino o del ragazzo. Le modalità variano in base alla possibilità, agli impegni lavorativi e al reddito dei coniugi, pur tenendo presenti gli interessi del minore:
difatti, diventa obbligatorio ascoltare le specifiche richieste durante il procedimento.
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale e si verifica quando nei confronti di uno dei genitori si manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Per l’affido esclusivo occorre dettagliata motivazione non soltanto in relazione al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa.
– Contributo di mantenimento: determinazione dell’assegno e prescrizione
– Assegnazione casa coniugale
– Figli minori ritirati dalla scuola
– Responsabilità genitoriale: Inadempimento del genitore obbligato e Pregiudizio ai danni del figlio minore; risarcimento danni
– Autorizzazione per l’espatrio del minore e trasferimento all’estero di un genitore.
AFFIDO FIGLI AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA ESPERTO DIVORZISTA,TRIBUNALE BOLOGNA- DEVI RISOLVERE UN PROBLEMA DI AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA ESPERTO DIVORZISTA,
COME CHIEDERE AFFIDO FIGLI
AVVOCATO
ESPERTO DIVORZISTA,
051 6447838
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Affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio.
Affido esclusivo Bologna
Affidamento figli in caso di morte di entrambi i genitori
AFFIDO FIGLI TRIBUNALE BOLOGNA ESPERTO DIVORZISTA La normativa (Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006) prevede due possibilità riguardo all’affidamento dei figli:
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO MOLTO RARO L’affidamento esclusivo viene stabilito dal giudice quando sussistono le prove dell’effettiva incapacità di una delle parti
nello svolgere il ruolo di genitori, ad esempio in caso di negligenza (abbandono della prole, dipendenza da sostanze o per particolari condizioni di indigenza: il bambino o il ragazzo, in date situazioni, viene affidato esclusivamente al coniuge ritenuto adeguato, mentre all’altra parte possono essere concesse eventuali visite in orari e momenti ben definiti anche con un assistente sociale).AFFIDAMENTO CONDIVISO questo è la norma , il giudice sancisce l’affidamento condiviso, che comporta il diritto e il dovere per entrambi i genitori di trascorrere del tempo e di provvedere ai bisogni psicofisici del bambino o del ragazzo. Le modalità variano in base alla possibilità, agli impegni lavorativi e al reddito dei coniugi, pur tenendo presenti gli interessi del minore:
difatti, diventa obbligatorio ascoltare le specifiche richieste durante il procedimento.
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale e si verifica quando nei confronti di uno dei genitori si manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Per l’affido esclusivo occorre dettagliata motivazione non soltanto in relazione al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa.
– Contributo di mantenimento: determinazione dell’assegno e prescrizione
– Assegnazione casa coniugale
– Figli minori ritirati dalla scuola
– Responsabilità genitoriale: Inadempimento del genitore obbligato e Pregiudizio ai danni del figlio minore; risarcimento danni
– Autorizzazione per l’espatrio del minore e trasferimento all’estero di un genitore.
L’affido minori è una delle questioni più delicate in corso di separazione e/o divorzio. Spesso l’affidamento dei figli è causa di gravi contrasti che conducono, nei casi più gravi e complessi, a gesti estremi.
Nel 2006 è entrata in vigore in Italia la Legge 54 che ha introdotto l’affidamento condiviso. L’affidamento condiviso è volta a salvaguardare il diritto di ogni bambino a mantenere rapporti costanti con entrambi i genitori.
In tema di affidamento dei figli minori, la regola generale attualmente in vigore, da disattendere nei casi in cui vi sia l’evidente inidoneità ed inadeguatezza di uno dei genitori, è quella dell’affidamento condiviso, la Legge n. 54 del 2006, ha introdotto l’affido condiviso dei figli, detto anche affido congiunto, che mira a salvaguardare il valore della bigenitorialità, cioè il diritto di ogni bambino di mantenere rapporti significativi e costanti con entrambe le figure genitoriali applicabile sia nell’ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, sia nei procedimenti relativi l’ affidamento di figli nati da coppie non coniugate.
Lo studio dell’avvocato divorzista Bologna anche una lunga esperienza nelle tematiche riguardanti:
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riconoscimento del minore;
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dichiarazione giudiziale di paternità e disconoscimento della paternità;
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esercizio e limitazione della responsabilità genitoriale o decadenza dalla medesima;
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successione in favore di minore, tutela legale e amministrazione.
DIRITTO DI FAMIGLIA
Diritto di famiglia
Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. L’avvocato Sergio Armaroli di Bologna si occupa del diritto successorio: eredità, successioni legittime e testamentarie, impugnazione di testamenti, divisioni ereditarie, donazioni, pianificazione successoria (o planning successorio) nonché del diritto delle persone (amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ecc.).
Per quanto riguarda le “cause ereditarie“, si cerca sempre di trovare un accordo bonario tra i vari soggetti della pratica. Se necessario, si procede con il procedimento di mediazione e poi con la procedura giudiziaria.
Il diritto di famiglia va trattato con cautela e competenza, non potendo ridursi a una guerra sulle questioni economiche. Il mio punto di vista è sempre la tutela delle persone, tanto più se vittime della crisi familiare, come sono, primi fra tutti, i minori. Per queste ragioni, il mio approccio alla separazione o al divorzio è principalmente razionale e tende a raggiungere il massimo risultato per il cliente senza trascinarlo in un contenzioso sfibrante. Nell’ambito della mia esperienza, ho curato anche gli interessi di minori adolescenti nell’ambito delle problematiche di famiglia.
La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco assistenza per separazioni oltre che per il divorzio congiunto o giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.
La mia formazione professionale è iniziata proprio con riferimento al Diritto di Famiglia e della persona. Presto consulenza legale in merito a convivenza more uxorio, unioni civili, separazioni e divorzi, con particolare attenzione ai profili attinenti all’affidamento e al mantenimento dei minori nati in costanza di matrimonio e non. Infine, mi occupo dei procedimenti innanzi al giudice tutelare (amministrazione di sostegno, autorizzazioni in favore di minori
Attraverso l’affidamento condiviso viene garantito l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, la partecipazione degli stessi alla cura e all’educazione dei figli e la necessità di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute e le scelte educative dei medesimi, tenendo in debita considerazione le aspirazioni e i desideri dei figli.
Con l’affidamento condiviso si vuole dunque realizzare al meglio il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Lo studio ha accumulato una esperienza invidiabile in particolare nella redazione di:
ricorsi per separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale;
ricorsi per divorzio, congiunto o contenzioso;
ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio;
ricorsi per affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita;
problematiche riguardanti figli naturali, nati cioè da genitori conviventi
Al minore verrà poi assegnata la collocazione prevalente presso un genitore, garantendo all’altro delle modalità minime che consentano di trascorrere del tempo con il figlio.
L’art. 155 bis, infatti, stabilisce che “il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.”. Nel caso in cui il Guidice ravvisi una pretestuosità nelle richieste del genitore, quindi, può condannare il genitore stesso per lite temeraria assumendo, poi, tutti i provvedimenti che ritiene utili nel corso del processo.
Quando si parla di divorzio si parla sia di scioglimento del vincolo matrimoniale sia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Poiché la distinzione tra le due tipologie non è intuitiva, è opportuno chiarire in che cosa questa consista. Affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio.
Affido condiviso Attraverso l’affidamento condiviso viene garantito l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, la partecipazione degli stessi alla cura e all’educazione dei figli e la necessità di prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori concernenti la scuola, la salute e le scelte educative dei medesimi, tenendo in debita considerazione le aspirazioni e i desideri dei figli.
Con l’affidamento condiviso si vuole dunque realizzare al meglio il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
Affido esclusivo
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO.
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale e si verifica quando nei confronti di uno dei genitori si manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.
Esso deve essere inoltre puntualmente motivato non soltanto in relazione al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa.
Affido a terzi
Affidamento figli in caso di morte di entrambi i genitori
– Contributo di mantenimento: determinazione dell’assegno e prescrizione
– Assegnazione casa coniugale
– Figli minori ritirati dalla scuola
– Responsabilità genitoriale: Inadempimento del genitore obbligato e Pregiudizio ai danni del figlio minore; risarcimento danni
– Autorizzazione per l’espatrio del minore e trasferimento all’estero di un genitore.
Occorre fare una premessa: nell’ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario.
Si parla di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all’ufficiale dello stato civile.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione , ispirato alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge n. 183 del 1984, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli (Cass., 19 marzo 2002, n. 3988; Cass., 26 aprile 1999, n. 4139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11112).
Benvero, come pure questa Corte non ha mancato di rilevare (Cass., sentt. n. 18563 del 2012, n. 4545 del 2010), la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore: cfr., da ultimo, Cass., sent. n. 18563 del 2012).
In definitiva, la legge n. 184 del 1983, all’art. 1, indica bensì il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’art. 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. L’apprezzamento della sussistenza in concreto di tale situazione si sostanzia in una valutazione rimessa al giudice del merito, mentre la prospettazione di un riesame del materiale probatorio acquisito nel processo, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v., per tutte, Cass., sentt. n. 18288 del 2011, n. 17915 del 2010, n. 18288 del 2011), è esclusa in sede di legittimità se la motivazione non presenti vizi di carattere logico e giuridico.
In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.
La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse.
Nella specie i giudici d’appello, nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione personale delle parti, hanno argomentatamente sostituito il regime di affidamento condiviso della figlia delle parti con quello di affidamento esclusivo della minore alla madre, attenendosi al dettato normativo, ineccepibilmente inteso alla luce delle regole e dei principi in precedenza evidenziati.
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MORDANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO42. OZZANO DELL’EMILIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO43. PIANORO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO44. PIEVE DI CENTO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO45. PORRETTA TERME SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO46. SALA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO47. SAN BENEDETTO VAL DI S. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO48. SAN GIORGIO DI PIANO SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO49. SAN GIOVANNI IN P. SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO50. SAN LAZZARO DI SAVENA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO51. SAN PIETRO IN CASALE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO52. SANT’AGATA BOLOGNESE SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO53. SASSO MARCONI SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO54. VALSAMOGGIA SEPARAZIONI E DIVORZI AVVOCATO
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Affido a terzi
Affidamento figli in caso di morte di entrambi i genitori
– Contributo di mantenimento: determinazione dell’assegno e prescrizione
– Assegnazione casa coniugale
– Figli minori ritirati dalla scuola
– Responsabilità genitoriale: Inadempimento del genitore obbligato e Pregiudizio ai danni del figlio minore; risarcimento danni
– Autorizzazione per l’espatrio del minore e trasferimento all’estero di un genitore.
Occorre fare una premessa: nell’ordinamento italiano esistono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario.
Si parla di scioglimento del vincolo matrimoniale, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, cioè quello che è stato celebrato soltanto davanti all’ufficiale dello stato civile.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione , ispirato alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge n. 183 del 1984, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli (Cass., 19 marzo 2002, n. 3988; Cass., 26 aprile 1999, n. 4139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11112).
Benvero, come pure questa Corte non ha mancato di rilevare (Cass., sentt. n. 18563 del 2012, n. 4545 del 2010), la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore: cfr., da ultimo, Cass., sent. n. 18563 del 2012).
In definitiva, la legge n. 184 del 1983, all’art. 1, indica bensì il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’art. 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. L’apprezzamento della sussistenza in concreto di tale situazione si sostanzia in una valutazione rimessa al giudice del merito, mentre la prospettazione di un riesame del materiale probatorio acquisito nel processo, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v., per tutte, Cass., sentt. n. 18288 del 2011, n. 17915 del 2010, n. 18288 del 2011), è esclusa in sede di legittimità se la motivazione non presenti vizi di carattere logico e giuridico.
In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.
La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse.
Nella specie i giudici d’appello, nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione personale delle parti, hanno argomentatamente sostituito il regime di affidamento condiviso della figlia delle parti con quello di affidamento esclusivo della minore alla madre, attenendosi al dettato normativo, ineccepibilmente inteso alla luce delle regole e dei principi in precedenza evidenziati.
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