AFFIDO ESCLUSIVO A UN GENITORE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZIO AFFIDO ESCLUSIVO A UN GENITORE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZIO
AFFIDO ESCLUSIVO A UN GENITORE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZIOAFFIDO ESCLUSIVO A UN GENITORE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZIO
AFFIDO ESCLUSIVO A UN GENITORE BOLOGNA NELLE SEPARAZIONI E DIVORZIO
In tema di separazione dei coniugi, affinché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. L’affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole all’interesse del minore. In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
CONFLITTUALITA’ CONIUGI
Posto che il decreto della corte d’appello, in tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori, nella specie di genitori non coniugati, è ricorribile per cassazione, perché caratterizzato da decisorietà e definitività, pur se rebus sic stantibus, è conforme a legge e congruamente motivato il provvedimento che ha disposto l’affido esclusivo alla madre di una minore, ormai adolescente, con sospensione degli incontri con il padre, ma con incarico ai servizi sociali di attivare un intervento di supporto psicologico in favore della minore stessa, tenuto conto di una complessa situazione di fatto contrassegnata: a) dal fermo rifiuto di quest’ultima di incontrare il padre, b) dalla incapacità di entrambi i genitori di risolvere la propria conflittualità, nell’interesse di un sereno sviluppo della figlia, c) dalla lontananza tra il luogo di abitazione della minore e quello del padre, che obiettivamente ha aggravato la situazione conflittuale in atto, d) dall’esigenza di attendere il completamento del percorso individuale di crescita e di rielaborazione dei vissuti interiori rispetto alla figura paterna da parte della minore stessa, attraverso il richiamato supporto psicologico.
In tema di separazione dei coniugi, affinché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. L’affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole all’interesse del minore.
Non ricorrono i presupposti per prevedere l’affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore nel caso di incapacità di entrambi (pur legati nel caso di specie, alla figlia da profondo affetto) di percepire i rischi connessi alla loro condotta reiterata nel tempo. (In particolare, la madre mantiene un comportamento acriticamente adesivo alle richieste della figlia, non agevolando in tal modo l’accesso all’altro genitore, il quale, a sua volta, sentendosi escluso e imputando ogni responsabilità per gli accadimenti a lui sfavorevoli all’ex coniuge, manifesta rigidità nei suoi agiti verso la figlia e reazioni inopportune, come richiedere l’intervento dei Carabinieri avanti la scuola frequentata dalla minore, che rischiano di compromettere ulteriormente la relazione con la figlia, che è in età preadolescenziale e ha quindi esigenze diverse rispetto a quelle di una bambina). In tale situazione, per agevolare il ripristino della relazione padre-figlia e sottrarre la minore alla situazione di continua conflittualità tra i genitori, è legittimo disporre la collocazione in via prevalente presso la madre e l’affidamento della minore al Comune di residenza al quale competerà assumere le decisioni inerenti l’istruzione, educazione e salute della minore, dopo aver sentito i genitori e, laddove non sia possibile raggiungere un accordo, decidendo in autonomia.
Tribunale Pistoia, 02/07/2020
In tema di separazione, con riguardo all’affidamento della prole, all’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all’interesse del minore, ai sensi dell’art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato; ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l’interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sul la relazione affettiva.
Corte d’Appello Milano, Sez. V, Sentenza, 12/02/2021, n. 475
L’affido esclusivo del figlio minore, inteso come deroga al diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, è giustificato solo laddove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, che renda quell’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore, all’esito di una valutazione in positivo dell’idoneità genitoriale dell’uno e in negativo di quella dell’altro.
AFFIDO AL PADRE
In un giudizio di separazione, nel quale pure sia intervenuta sentenza parziale definitiva di separazione con addebito alla moglie, è inammissibile la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore proposta dal padre, in considerazione del giudicato formatosi sulla pronuncia assunta in Romania, all’esito di un procedimento intrapreso dopo quello incardinato in Italia ma concluso con giudicato anteriore, che abbia deciso unitariamente sulle medesime domande, ovverosia sul vincolo coniugale, sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento del minore, posto che, per un verso, la sentenza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2019, in causa C-386/17, resa in relazione al procedimento in esame, ha escluso che la violazione, da parte del giudice di uno Stato membro, delle norme sulla litispendenza di cui agli artt. 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 impedisca il riconoscimento della sentenza in un altro Stato membro in ragione della contrarietà manifesta all’ordine pubblico ai sensi degli artt. 22 lett. a e 23 lett. a del primo regolamento e 34 n. 1 del secondo, e per l’altro, che, (i) in ordine alla decisione sullo status coniugale, va esclusa la rilevanza del motivo ostativo al riconoscimento indicato nell’art. 22 lett. c del regolamento (CE) n. 2201/2003, dal momento che, limitatamente a detto status la pronuncia passata in giudicato sulla separazione personale, producendo non il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale ma soltanto la condizione necessaria ma non sufficiente per proporre la domanda di divorzio, non può dirsi identica a quella di divorzio; (ii) in ordine alla decisione sulla responsabilità genitoriale, va esclusa la rilevanza del motivo ostativo di cui all’art. 23 lett. e del medesimo regolamento, dal momento che le ragioni connesse all’incompatibilità con altra decisione dello Stato membro richiesto o di uno Stato terzo riguardano esclusivamente le decisioni successive a quella della quale si chiede il riconoscimento; e che (iii) in ordine alla decisione sugli obblighi alimentari nei confronti del minore, l’incompatibilità con una pronuncia precedente intercorsa tra le stesse parti con medesimo oggetto e titolo ai sensi dell’art. 34 n. 3 e n. 4 del regolamento (CE) n. 44/2001 deve escludersi per mancanza di una decisione anteriore con carattere della definitività.
La proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l’affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell’altro genitore, pur escludendo l’attrazione al tribunale ordinario del procedimento “de potestate”, in quanto anteriormente instaurato, non determina l’attrazione della competenza sul procedimento per l’affidamento del figlio al tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l’oggetto della domanda, proposta ai sensi dell’art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole, poichè il carattere tassativo delle competenze attribuite al tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una “vis attractiva” in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell’adozione dei provvedimenti nell’interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato. (Regola competenza)
Tribunale Vicenza, Sez. II, Sentenza, 11/11/2019
In tema di separazione dei coniugi, il giudice, nel decidere sull’affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l’affidamento esclusivo solo se l’affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori. L’affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore. L’affido esclusivo comporta esclusivamente la funzione di consentire al genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell’interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogn