ACCETTAZIONE EREDITA’ 475 CC

ACCETTAZIONE EREDITA’ 475 CC

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico [2699 c.c.] o in una scrittura privata [2702 c.c.], il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede [2648, 2685 c.c.]

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine(3).

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità(.

Ai sensi dell’art. 934 c.c. 1865, come ai sensi dell’art. 475 c.c. vigente, si ha accettazione espressa dell’eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata. Trattasi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non ricettizio, che conserva appieno la sua validità, ancorché, per effetto della mancata registrazione ai sensi del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, sia stata colpita da nullità la distinta convenzione, eventualmente contenuta nello stesso documento.

 

 

A tal riguardo la cassazione chiarisce che Cass. civ. n. 4426/2009 a norma dell’art. 475 cod. civ, l’atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all’eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte; ne consegue che non comporta accettazione dell’eredità la mera circostanza che l’erede abbia sottoscritto la relazione di notificazione di un atto giudiziario a lui notificato “nella qualità” di erede.

 

Secondo Cass. n. 14766 del 2007, il limite della responsabilità intra vires non può essere rilevato d’ufficio, ma va tempestivamente dedotto e provato da chi vi abbia interesse. ‘Non si è mai dubitato’, vi si legge, ‘che la questione di diritto, relativa ai limiti della responsabilità dell’erede, che abbia accettato con beneficio di inventario, per l’adempimento dei debiti ereditari, costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto e non può, pertanto, essere proposta per la prima in volta in sede di legittimità (Cass. 18 giugno 2002, n. 8818) nè, a seguito del nuovo art. 345 c.p.c., per la prima volta in grado di appello’.

Anche la sentenza del 2002 si era fatta forte della regola di ‘fedeltà ai precedenti’ – invocata, a riguardo di questa materia, da Cass. 28381/05 – per affermare che la questione de qua ‘è oggetto di eccezione in senso proprio (Cass. 9 luglio 1980 n. 4373) e che il giudice non può dunque prendere in esame di ufficio’.

Si risale per questa via ad un precedente remoto, di epoca sensibilmente anteriore a quella in cui le Sezioni Unite hanno regolato la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto.

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6.1) L’ordinanza 4852/12, ben cogliendo l’evoluzione che ha segnato la giurisprudenza di legittimità a partire da SU n.1099 del 1998, ha chiamato le Sezioni Unite a interrogarsi sulla compatibilità, con i principi in essa sanciti, dell’inquadramento come eccezione in senso stretto della eccezione relativa ai limiti di responsabilità nel regime di eredità beneficiata.

Si intrecciano qui i temi della natura di tale eccezione e della sua rilevabilità.

Conviene svolgerli seguendo il filo processuale più immediato, che condurrebbe a escludere, secondo le tesi del ricorrente, la rilevabilità di ufficio di un’eccezione non proposta dall’interessato nel primo grado di giudizio.

6.1.1) La sentenza da ultimo citata ha stabilito che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità di ufficio, in funzione dell’assolvimento del compito primario del processo, di ‘servire all’attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi’.

Ha quindi confinato l’ambito della rilevabilità a istanza di parte ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva (es. annullamento).[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]

Come segnalato dalla dottrina, Cass. 1099/98 recava un limite incisivo. Riteneva cioè che la rilevabilità d’ufficio dell’eccezione fosse soggetta alla tempestiva allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo, impeditivo esclusivamente a cura della parte interessata.

Con la sentenza 226/01 le Sezioni Unite hanno negato che il rilievo d’ufficio dell’eccezione sia subordinato ad una tempestiva allegazione di essa.

Poichè la pronuncia era resa in tema di rilevabilità d’ufficio del giudicato e talune sfumature della motivazione potevano essere interpretate ambiguamente, in dottrina, non senza riflessi giurisprudenziali, è rimasta incertezza circa la portata di questa affermazione.

A placare i dissensi non è valsa neppure altra pronuncia delle S.U., la n. 15661/05, secondo la quale, in applicazione dei principi già posti da SU 1099/98, l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, ‘può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti’.

Nella specie regolata dalle Sezioni Unite del 2005 l’appellante, pur avendo tempestivamente prodotto il documento, aveva sollevato solo in sede di gravame la controeccezione di interruzione, con l’allegazione e il rilievo del caso. La sentenza non richiedeva pertanto di prendere espressamente posizione sulla possibilità che il rilievo di ufficio si fondi su una prova prodotta in corso di causa dalla parte interessata. Ciò ha consentito di continuare a sostenere che l’eccezione in senso lato (con riguardo sempre a quella di interruzione della prescrizione, cfr. Cass. 2035/06) deve essere sorretta da allegazioni e prove, ‘incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonchè di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio’.

 E’ pertanto in questa sede da risolvere esplicitamente il problema della rilevabilità d’ufficio della eccezione in senso lato che si fondi su risultanze, pur non prodotte dalla parte interessata, ma comunque disponibili negli atti di causa (in quanto provenienti da produzioni dello stesso attore o di altri convenuti, ovvero da esiti di consulenza tecnica o da dichiarazioni spontanee dei testimoni).

Persistono infatti nella giurisprudenza di legittimità contrasti tra chi subordina il rilievo d’ufficio di ogni eccezione alla tempestiva allegazione, proveniente dalla parte, nel giudizio di primo grado, entro il termine posto dall’art. 183 c.p.c., (cfr. esemplificativamente Cass. 5333/11) e fautori della tesi opposta, che giunge fino all’affermazione che la deducibilità in appello di eccezioni in senso lato è ammessa non solo se i fatti sono per la prima volta allegati in sede di impugnazione, ma anche se in questa sede debbano essere accertati ‘con i mezzi di prova che il giudice di appello ritenga ammissibili e rilevanti’ (Cass. 10918/05).

7) Le Sezioni Unite, dando continuità all’orientamento già insito nelle citate sentenze del 2001 e 2005, ritengono corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte.

Questa è la circoscritta materia del caso di specie, che non chiede di pronunciarsi anche sulla possibilità di articolare nuovi mezzi di prova e produrre documenti allorquando la parte faccia valere oltre il limite delle preclusioni istruttorie, o in appello, eccezioni rilevabili di ufficio o il giudice rilevi tardivamente tali questioni.

L’adesione alla tesi anzidetta nasce dalla distinzione tra: a) l’azione che viene meno perchè il convenuto vuoi valersi di un ‘diritto di impugnarla’ – vuoi perchè ciò è sancito espressamente dal regime della specifica eccezione, vuoi perchè l’eccezione amplia i limiti della cognizione fondando una diversa fattispecie costitutiva – riservato dalla legge alla parte e cui la parte può quindi rinunciare, omettendo di valersi del suo diritto di eccepire, senza che il giudice possa rilevare alcunchè (è questa l’eccezione in senso stretto);

  1. b) l’azione che non nasce o non potrebbe mai sorgere, perchè incontra un limite già formatosi, quale il pagamento del debito azionato (eccezione in senso lato), il che comporta il dovere del giudice di rilevare le circostanze favorevoli al convenuto, foss’anche contumace, se risultino dagli atti.

La rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, con la loro ampia nozione, è posta in funzione di una concezione del processo che talora semplicisticamente è stata definita come pubblicistica, ma che, andando al fondo, fa leva sul valore della giustizia della decisione.

Rispetto a questo valore, le preclusioni operano su altro piano, poichè queste ultime sono essenzialmente un criterio di ordine, una tecnica per regolare il processo, sempre con il fine di pervenire a una decisione giusta, pur prevedendo un meccanismo per disciplinare l’attività delle parti.

Occorre allora in primo luogo ribadire che qualora prevalesse la tesi opposta in ordine alle regole di allegazione e prova, resterebbe di modesto rilievo la distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato.

Il regime di queste ultime, da allegare e provare entro il limite delle preclusioni istruttorie, verrebbe, nel rito ordinario, quasi a coincidere con quello delle prime, restando solo la differenza in ordine alla anticipata rilevazione in comparsa di risposta delle eccezioni in senso stretto.

In realtà, vincolare la rilevabilità delle eccezioni in senso lato ai limiti del regime delle preclusioni conduce a sovrapporre due piani che sono sempre rimasti distinti nel testo normativo.

7.2) Solo in questo modo si spiegano le scelte fatte del legislatore con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, e successive modifiche.

E’ stato ricordato in dottrina che il testo dell’art. 183, nel disegno di legge originario prevedeva la possibilità di modificare la domanda solo tenendo ‘ferma l’allegazione dei fatti storici’, formula che venne abbandonata per la rigidità che avrebbe conferito al sistema, ostacolando ogni allegazione nuova, ancorchè mirante a valorizzare risultanze acquisite agli atti.

7.2.1) Va poi considerato che proprio l’introduzione del sistema di preclusioni ha reso più vivido il senso dell’obbligo del giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (art. 183 c.p.c., comma 3, ora 4).

Tale obbligo si traduce in una tecnica di conduzione del processo che impone al giudice, oltre che di acquisire i chiarimenti richiesti dai fatti allegati, di far emergere fatti rilevanti, possibilmente mediante il libero interrogatorio delle parti (art. 183 c.p.c., comma 1, ora art. 185 c.p.c.); di evidenziare le questioni rilevabili di ufficio prima del maturare delle preclusioni istruttorie.

La disposizione ha trovato nuovo impulso nella valorizzazione – a questo riguardo – del principio del contraddittorio, dovuta sia alla giurisprudenza (c.f.r. da ultimo S.U. 4213/13; ma v. soprattutto Cass. 21108/05, richiamata da S.U. 14828/12), sia alla modifica dell’art. 101 c.p.c., varata dalla L. n. 69 del 2009. Questa disposizione ha conservato la formulazione che in precedenza era nell’art. 384, comma 3, ma esige di volta in volta di essere applicata secondo le esigenze della fase in cui è svolto il rilievo officioso.

7.2.2) Ancor più significativa è la scelta di ribadire espressamente, nell’art. 345 c.p.c., comma 2, che nel giudizio di appello possono proporsi nuove eccezioni purchè siano rilevabili anche d’ufficio.

Ciò, si badi, sebbene al comma 3, sia stata stabilita l’inammissibilità di nuovi mezzi di prova, ove non indispensabili ai fini della decisione della causa.

Quest’ultimo inciso è venuto meno nella modifica normativa del 2009, che ha esplicitato anche il divieto, di conio giurisprudenziale (SU. n. 8202 e 8203 del 2005), di produrre nuovi documenti in appello; ciononostante il legislatore ha lasciato intatto il potere della parte di proporre nuove eccezioni rilevabili d’ufficio e, con esso, l’omologo dovere del giudice.

Giova osservare che gli interventi legislativi da fine 2005 in poi sono sopraggiunti alla risistemazione della distinzione tra eccezioni rilevabili d’ufficio ed eccezioni in senso stretto maturata tra il 1999 e il 2005, ma il legislatore ha tenuto ferma la scelta preesistente, pur avendo adeguato il regime dei nova in sede di gravame.

Dunque è confermato che deve essere ammessa in appello la rilevabilita di eccezioni in senso lato, che ha senso preminente quando è basata su allegazioni nuove, quantomeno se già documentate ex actis.

7.3) Si coglie in tal modo che il regime delle eccezioni è in funzione del valore primario del processo costituito dalla giustizia della decisione e che non deve esser dato spazio a un effetto contrario, che sì verificherebbe se ogni questione, anche per sua natura rilevabile d’ufficio, fosse sottoposta ai limiti preclusivi di allegazione e prova a cura di parte che sono esposti dalla tesi che si intende definitivamente superare.

8) Sulla scorta di queste considerazioni, occorre tornare alla questione da cui è scaturita l’odierna controversia, per sancire che la esistenza, già documentata in atti, dell’accettazione con beneficio d’inventario e del conseguente limite di responsabilità dell’erede appartiene al novero delle eccezioni rilevabili d’ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice.

E’ sufficiente riprendere i passaggi esplicativi di S.U. 15661/05 per accorgersi che, contrariamente a quanto ritenuto dalle tralaticie affermazioni delle sentenze di cui al paragrafo 6, il rilievo dell’accettazione con beneficio di inventario non è catalogabile come eccezione in senso stretto.

La condizione dell’erede con beneficio non corrisponde infatti – come avviene nel caso del diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione – all’esercizio di un diritto potestativo del convenuto, da esercitare in giudizio necessariamente, ‘perchè si verifichi il mutamento della situazione giuridica’. Non è configurabile un’azione costitutiva della qualità di erede beneficiato, conseguibile solo attraverso un accertamento giudiziale.

L’aver accettato l’eredità con la dichiarazione di cui all’art. 484 c.p.c., rileva come un fatto, che da solo è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, con le conseguenze, qui rilevanti, di cui all’art. 490 c.c., n. 2. (cfr., similmente, quanto all’accettazione dell’eredità, la ricordata Cass. 10918/05, in Riv. dir. proc. 2006, 733).

Questo fatto impeditivo opera per il solo suo emergere nel processo, poichè il legislatore non ha escluso espressamente la rilevabilità d’ufficio, come accaduto per altre ipotesi (art. 2938 in tema di prescrizione; art. 1242 in tema di eccezione di compensazione).

Non può quindi parlarsi di eccezione in senso stretto, poichè, come anticipato sub 6.1.1, non si rientra nei casi specificamente previsti dalla legge e non v’è eccezione correlata alla titolarità di un’azione costitutiva.

9) Resta da esaminare un altro profilo controverso.

L’art. 510 c.c., stabilisce che l’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione’.

Come rilevato dai giudici di appello, questa disposizione, grazie al suo effetto espansivo, era già sufficiente a fondare il dovere del giudice di rilevare d’ufficio la limitazione di responsabilità di P.R. nei limiti dell’eredità beneficiata.

La norma attuale deriva dall’art. 958 del codice previgente, che vincolava tutti i chiamati ad accettare con beneficio di inventario, ove anche uno soltanto di essi avesse optato per questo regime.

Il nuovo codice ha inteso alleggerire (cfr. la Relazione al progetto definitivo) o forse soltanto meglio interpretare questa previsione vincolante, statuendo che i favorevoli effetti del beneficio si estendano – questo è il senso della forma verbale giova – a tutti i chiamati, restando però salva la loro facoltà di rinunciare all’eredità o di accettare puramente e semplicemente.

Ne consegue che qualora siano convenuti in giudizio più soggetti, in relazione a debito ereditario, e dalla documentazione disponibile risulti in causa che anche uno solo di essi ha accettato con beneficio di inventario, il giudice deve rilevare d’ufficio in favore anche degli altri l’eccezione che si fonda su tale fatto impeditivo della maggior pretesa, a meno che non sia dimostrato che essi abbiano rinunciato all’eredità o l’abbiano già accettata quali eredi puri e semplici (su quest’ultimo punto cfr. Cass. 782/82) o siano decaduti dal beneficio.

Non confligge con questa interpretazione l’affermazione, ineccepibile, che l’accettazione con beneficio di inventario da parte di uno dei chiamati ad un’eredità non determina l’acquisto della medesima anche per gli altri (Cass. 2532/99 e anche 22286/08), giacchè una cosa è il vantaggio della limitazione di responsabilità espressamente voluto dalla legge per il chiamato, altro è il decidere di acquistare l’eredità.

9.1) Mette conto chiarire che la Corte intende qui prendere le distanze da letture restrittive della norma, pur autorevolmente prospettate in dottrina, secondo le quali il chiamato, per giovarsi dell’accettazione beneficiata di altro chiamato, dovrebbe a sua volta compiere la dichiarazione formale.

In tal modo si deprime la portata dell’art. 510 c.c., il cui unico effetto sarebbe, come è stato sostenuto, soltanto di sottrarre il chiamato all’onere di rinnovare le formalità di trascrizione e inventario già da altri attuate. Questi effetti sarebbero stati conseguibili, si è osservato, anche in via sistematica, senza bisogno di una norma dal tenore così marcatamente protettivo, quale riscontrabile nel testo dell’art..

Un inciso di Cass. 8034/93 (la quale in realtà si doveva pronunciare solo sull’utilizzabilità dell’inventario) è parso avallare tale lettura, ma la più recente Cass. 22286/08 ha precisato che la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa ‘in maniera chiara ed univoca’, non esige le forme indicate dall’art. 484 cod. civ., poichè, ‘se in ogni caso fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato’. E’ questo il caso del chiamato che, convenuto in giudizio, resista e invochi il beneficio e la qualità di erede.

9.2) Per approfondire la riflessione, occorre chiarire che, sebbene l’efficacia estensiva prevista dall’art. 510 c.c. non si traduca nell’attribuire ai chiamati (non va trascurata la scelta codicistica di usare questo termine) la qualità di eredi beneficiati, come pure è stato suggestivamente sostenuto cogliendo alcuni profili qui recepiti, sono tuttavia da ascrivere a questa disposizione effetti espansivi di protezione della sfera giuridica del chiamato.

Poichè la norma non subordina all’iniziativa di questi il vantaggio dell’accettazione beneficiata di altro chiamato (vi si legge che l’accettazione ‘giova’ e non che ‘può giovare’ o altra espressione meno pregnante), è da credere che il legislatore abbia voluto che per il chiamato si dispieghino comunque effetti favorevoli.

Questo effetto si traduce nell’operare della separazione patrimoniale, che è generata dall’accettazione beneficiata, in favore di qualunque chiamato, fino a quando, secondo le forme di legge (si veda anche il disposto dell’art. 481 c.c.), non sia manifestata la di lui accettazione pura e semplice o la decadenza dal beneficio e salva la facoltà di accettare, avvalendosi espressamente del beneficio stesso, o di rinunciare all’eredità.