AFFIDO ESCLUSIVO MINORI BOLOGNA COME ? QUANDO? PERCHE?
L’affido esclusivo dei figli minori è una modalità di affidamento in cui la responsabilità genitoriale è esercitata da un solo genitore, anziché congiuntamente da entrambi. Si tratta di un’eccezione rispetto all’affidamento condiviso, che è il principio generale previsto dalla legge italiana (art. 337-ter c.c.).
Quando si concede l’affido esclusivo?
Il giudice può disporre l’affido esclusivo quando ritiene che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. Le situazioni più comuni in cui si concede l’affido esclusivo includono:
- Inadeguatezza o incapacità di uno dei genitori (abbandono, trascuratezza, incapacità educativa).
- Condotte pregiudizievoli per il minore (maltrattamenti, abuso di sostanze, violenza domestica).
- Conflittualità grave tra i genitori, tale da rendere impossibile la collaborazione nell’educazione del figlio.
Cosa comporta l’affido esclusivo?
- Il genitore affidatario ha il diritto di prendere da solo le decisioni ordinarie relative alla vita del minore (scuola, salute, educazione quotidiana).
- Il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita e il dovere di mantenere il figlio.
- Il genitore escluso dalle decisioni può comunque essere consultato per le scelte più importanti (cambio di scuola, interventi medici, trasferimenti).
Può il genitore non affidatario perdere la responsabilità genitoriale?
L’affido esclusivo non comporta automaticamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, a meno che non vi siano motivi gravi che giustifichino una revoca totale (art. 330 c.c.).
Come si richiede l’affido esclusivo?
- Può essere richiesto durante la separazione o il divorzio.
- Può essere richiesto successivamente con un ricorso al tribunale se emergono nuovi elementi che lo giustifichino.
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TRIBUBNALE BOLOGNA SENTENZE SU AFFIDO RSCLUSIVO
Il Tribunale di Bologna ha emesso diverse sentenze riguardanti l’affidamento esclusivo dei minori, analizzando caso per caso le circostanze specifiche per determinare la soluzione più adeguata nell’interesse del minore. Ecco alcune decisioni significative:
- Sentenza n. 630/2024 della Corte d’Appello di Bologna In questo caso, la Corte ha confermato l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali territoriali, ritenendo che l’affidamento esclusivo a uno dei genitori fosse inappropriato a causa dell’elevata conflittualità tra le parti. La decisione è stata presa per tutelare il benessere psicofisico dei minori, evidenziando l’importanza di un ambiente stabile e collaborativo per la loro crescita.
- Sentenza n. 2531/2024 del Tribunale di Bologna In questa pronuncia, il Tribunale ha disposto lo scioglimento del matrimonio tra due coniugi e ha confermato l’affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre. Nonostante le richieste di affidamento esclusivo da parte della madre, il Tribunale ha ritenuto che l’affidamento condiviso fosse nell’interesse superiore del minore, garantendo un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
- Sentenza del 4 aprile 2022 del Tribunale di Bologna In questo caso, il Tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo della figlia alla madre, a seguito di una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori. La decisione è stata presa considerando l’assenza di collaborazione tra le parti e la necessità di garantire un ambiente stabile per la minore.
- Sentenza del 1° luglio 2024 n. 1935 del Tribunale di Bologna Questa sentenza ha assegnato l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, evidenziando il disinteresse manifestato dal padre nei confronti del minore. Il Tribunale ha rilevato che l’assenza di partecipazione attiva del padre nella vita del figlio giustificava l’affidamento esclusivo alla madre, al fine di tutelare il benessere e lo sviluppo equilibrato del minore.
Queste decisioni sottolineano come l’affidamento esclusivo venga disposto in situazioni in cui l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, sia per l’inadeguatezza di uno dei genitori, sia per l’elevata conflittualità tra le parti.
Tribunale Torino sez. VII, 27/02/2019, n.944
Affido esclusivo dei figli se il genitore non versa l’assegno di mantenimento e sia discontinuo nel suo diritto di visita.
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
In materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione, la regola generale è l’affido condiviso in ossequio al principio della bigenitorialità. Ciò posto, in casi gravi ed eccezionali, laddove vi sia un’evidente carenza educativa di uno dei genitori, tale da rendere pregiudizievole l’affido condiviso per i minori e che sia tale da porre in serio pericolo o alteri l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore.
L’affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall’esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché l’affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell’inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l’equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro genitore14.
Si ritiene in altri termini che l’affidamento condiviso, anche in caso di conflitto, suddivida in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l’obiettivo di garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore15.
Detta conclusione va tuttavia adeguata ai singoli casi specifici: alcune decisioni hanno concluso che la grave conflittualità esistente tra i genitori può costituire un fatto di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e può, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo16.
Quando i genitori non riescono a concordare sulle decisioni riguardanti i figli, la coordinazione genitoriale può essere la soluzione
Sentenza
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Affidamento condiviso — Responsabilità genitoriale — Collocazione abituale — Residenza anagrafica — Assegno di mantenimento — Casa familiare — Prole (affidamento della) — Gravi difficoltà comunicative — Sussistenza — Adeguata presenza dei genitori — Sussistenza — Coordinazione genitoriale — Necessarietà — Affido paritetico alternato (sussistenza dei requisiti per lo).
In presenza di gravi difficoltà comunicative tra i genitori e dell’impossibilità di raggiungere accordi congiunti riguardo ai figli, non vi è altra soluzione se non quella di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, finalizzato a guidare le parti in un processo di risoluzione per la condivisione delle decisioni e delle iniziative a favore dei minori. Tuttavia, se entrambi i genitori, nonostante queste difficoltà comunicative, risultano adeguatamente presenti nella vita dei figli in tutti i contesti — da quello scolastico a quello medico — e nella programmazione della quotidianità, e se la situazione abitativa non rappresenta un ostacolo per la stabilità dei minori, poiché i bisogni primari di cura e assistenza risultano pienamente soddisfatti, sussistono tutti i presupposti per adottare un collocamento paritario del figlio con i genitori, a settimane alterne, presso l’abitazione famigliare .
Fonte:
Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2024, 2, I, 689
Note giurisprudenziali
Nel provvedimento in esame, la Corte territoriale torinese — confermando il decreto del Tribunale di Cuneo — adotta una soluzione innovativa che si differenzia dal collocamento alternato classico, dal momento che riconosce “pari tempi” con le figlie ad entrambi i genitori, con rotazione di questi ultimi, a settimane alterne, nella casa familiare.
Il decreto in questione, si distingue altresì nella parte in cui la Corte — a fronte di gravi difficoltà comunicative tra i genitori e dell’impossibilità di raggiungere accordi congiunti riguardo ai figli — sottolinea la necessità e l’urgenza per la coppia di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale allo scopo di essere guidata in un processo di risoluzione alternativa per la condivisione di decisioni e iniziative a favore dei minori.
In tema di affido dei minori l’elevato grado di conflittualità della coppia di genitori e una grave carenza delle capacità genitoriali devono essere indagate attraverso l’accertamento della veridicità dei comportamenti contestati al genitore, con i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, da motivare adeguatamente.
Nei giudizi in cui sia stata esperita C.T.U. medico-psichiatrica, il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale. Dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.