RIDUZIONE SUCCESSIONI DONAZIONE VICENZA  BOLOGNA TREVISO PADOVA MACERATA ANCONA CREMONA CREMA

RIDUZIONE SUCCESSIONI DONAZIONE VICENZA  BOLOGNA TREVISO PADOVA MACERATA

ANCONA CREMONA CREMA

DIFENDO EREDI TROVO ACCORDO AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI SEDE BOLOGNA

Le donazioni e l’azione di riduzione sono strettamente correlate nel diritto successorio italiano, in quanto riguardano la tutela dei legittimari (eredi necessari) quando il de cuius (colui che lascia l’eredità) dispone dei propri beni in modo lesivo della quota di legittima.

Donazioni

La donazione è un atto con cui una persona (il donante) trasferisce gratuitamente un bene o un diritto a un’altra (il donatario). Tuttavia, nel contesto successorio, le donazioni effettuate in vita dal defunto possono influire sul patrimonio ereditario, soprattutto se lesive della quota di legittima spettante ai legittimari.

I legittimari sono:

  • Il coniuge;
  • I figli (o, in mancanza, i loro discendenti);
  • Gli ascendenti (in assenza di figli).

Azione di riduzione

L’azione di riduzione è uno strumento previsto dall’articolo 553 e seguenti del Codice Civile per tutelare i legittimari. Si attiva quando:

  1. Il testatore, attraverso donazioni o disposizioni testamentarie, ha leso la quota di legittima spettante ai legittimari.
  2. I legittimari si trovano a ricevere meno di quanto garantito dalla legge.

Caratteristiche principali dell’azione di riduzione:

  1. Soggetti legittimati: Possono proporre l’azione solo i legittimari o i loro eredi/aventi causa.
  2. Oggetto: Le donazioni effettuate in vita dal defunto o le disposizioni testamentarie.
  3. Ordine di riduzione: Si segue un ordine ben preciso:
    • Prima vengono ridotte le disposizioni testamentarie.
    • Successivamente, si riducono le donazioni, partendo da quelle più recenti.
  4. Effetto: L’azione può comportare la restituzione dei beni donati o il pagamento di un conguaglio in denaro, a seconda della situazione.

Come si calcola l’eventuale lesione?

Avvocato a Bologna - Avvocato Penalista
Avvocato a Bologna – Avvocato Penalista

Si procede come segue:

  1. Si calcola il patrimonio netto del defunto al momento della morte.
  2. Si aggiungono le donazioni effettuate in vita (collazione fittizia).
  3. Si determinano le quote disponibili e di legittima.
  4. Si verifica se le donazioni o disposizioni testamentarie superano la quota disponibile.

Se c’è una lesione, i legittimari possono agire per ridurle nei limiti della legittima.

Riflessioni pratiche

  • Donatari: Chi riceve una donazione deve essere consapevole che questa potrebbe essere contestata in futuro attraverso l’azione di riduzione.
  • Protezione: Per evitare controversie, è consigliabile pianificare attentamente le donazioni e l’eredità tramite il supporto di un avvocato esperto in diritto successorio.Un avvocato esperto in successioni deve possedere una serie di competenze e qualità specifiche per offrire un’assistenza efficace e professionale. Ecco alcune caratteristiche fondamentali:

    1. Conoscenza approfondita del diritto successorio

    • Deve avere una padronanza completa delle normative relative al diritto delle successioni, incluse leggi nazionali (Codice Civile italiano) ed eventuali regolamenti europei/internazionali.
    • Conoscenza delle modalità di divisione dell’eredità, delle quote ereditarie e delle implicazioni fiscali.

    2. Esperienza pratica

    • L’esperienza concreta nella gestione di casi di successione complessi, come contenziosi familiari, divisione ereditaria, donazioni e trust, è fondamentale.
    • Familiarità con casi di testamenti contestati, successioni internazionali o gestione di patrimoni immobiliari.

    3. Capacità di mediazione e negoziazione

    • Molte questioni ereditarie coinvolgono conflitti tra eredi. Un buon avvocato deve essere in grado di gestire situazioni di tensione, favorendo accordi e soluzioni condivise.

    4. Empatia e sensibilità

    • La successione spesso avviene in momenti di lutto o difficoltà emotiva. Un avvocato esperto deve essere in grado di approcciare i clienti con sensibilità, comprendendo le dinamiche personali e familiari.

    5. Precisione e attenzione ai dettagli

    • La redazione di testamenti, atti di divisione e documenti legali richiede grande precisione per evitare future controversie.

    6. Competenze fiscali

    • È essenziale che l’avvocato conosca le implicazioni fiscali delle successioni (imposte di successione, dichiarazioni di successione, ecc.) per fornire consigli utili sulla pianificazione patrimoniale.

    7. Conoscenza delle successioni internazionali

    • In casi di successioni transfrontaliere, l’avvocato deve conoscere il Regolamento UE n. 650/2012 e le convenzioni internazionali applicabili.

    8. Capacità di comunicazione

    • Deve essere chiaro e trasparente nel fornire spiegazioni ai clienti, evitando gergo tecnico quando non necessario.

    9. Affidabilità e discrezione

    • Deve mantenere la massima riservatezza sulle questioni personali e patrimoniali trattate.

    10. Pianificazione patrimoniale preventiva

    • Un avvocato esperto dovrebbe anche essere in grado di offrire consulenza per la pianificazione successoria (donazioni, trust, testamenti) per prevenire controversie future.

    Se hai bisogno di assistenza su una questione specifica legata alla successione, posso aiutarti a trovare uno studio legale specializzato o fornire ulteriori informazioni.

LA SENTENZA TRIB PARMA E LA DOMANDA

  • Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: 1. Per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni meglio indicate nell’atto di citazione al capitolo 11 sub i) e ii). 2. Per l’effetto, ai fini di constatare la lesione della quota legittima dell’odierna attrice, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius sig. Miranda Mello Ortensio, computando, oltre al donatum, il relictum e, dunque, tenendo conto sia del valore del diritto di usufrutto, come in narrativa d’atto, che del conto corrente bancario. 3. Indi, ordinare la reintegrazione della quota legittima della sig.ra Miranda Mello Maura per la spettanza di 1/3 dell’asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius Ortensio Miranda Mello poteva disporre. Con valutazione dell’effettivo valore dei beni da imputare alla quota legittima dell’attrice per il complessivo importo di € 77.791,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data del soddisfo, pari ad 1/3 dell’asse ereditario ricostruito ed al netto di quanto già percepito o alla maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire. 4. Per l’effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei sig.ri Ferreira Amanda e Miranda Mello Ortensio per il valore di € 69.238,62 e di € 8.508,12, o la differente somma ritenuta di giustizia; 5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge“;

 

RIDUZIONE SUCCESSIONI DONAZIONE VICENZA  BOLOGNA TREVISO PADOVA MACERATA

ANCONA CREMONA CREMA

DIFENDO EREDI TROVO ACCORDO AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI SEDE BOLOGNA

abbiano leso la sua quota ereditaria per euro 20.333,33 con riferimento a corresponsioni dirette del padre attraverso il c/c n. 851135 della Cassa Padana e per euro 657,61 con riferimento alla cointestazione al Miranda Mello Giovanni del libretto postale n. 23523503, per totali euro 20.990,94.

 

 

 Il sig. Miranda Mello Giovanni ha diritto alla preservazione di 1/3 della propria quota ereditaria ed inoltre vanta dei crediti nei confronti del de cuius e quindi della massa ereditaria che si traduce in un debito pro quota della sig.ra Miranda Mello Maura nei suoi confronti di euro 2.731,80 per rimborso spese assistenza domiciliare, tasse rifiuti e prestito al padre”, cosicché “il sig. Miranda Mello Giovanni si obbliga a versare e versa contestualmente al presente atto, anche per conto della moglie Mistrali Lorella, alla sig.ra Miranda Mello Maura, ad integrazione della quota ereditaria, assegno di euro 18.259,14 […] con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano soddisfatte le reciproche ragioni successorie e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente con riferimento alla divisione ereditaria delle liquidità del padre Miranda Mello Ortensio salvo che emergano in futuro ulteriori reciproche spettanze di natura ereditaria ad oggi non conosciute” (la sottolineatura è di chi scrive). Tale accordo deve ricondursi entro l’alveo del contratto di transazione e avrebbe quindi impedito all’attrice di agire chiedendo la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzioni di disposizioni patrimoniali effettuate inter vivos dal padre nei confronti del fratello, tenuto conto che le parti avevano già preso in considerazione le elargizioni patrimoniali effettuate dal padre verso il figlio tramite versamenti dal conto corrente Cassa padana, nonché cointestazione del libretto postale. Tuttavia, ciò non preclude all’attrice di agire al fine di veder ridotte le donazioni indirette effettuate nei confronti della sig.ra Ferreira o disposizioni testamentarie di cui quest’ultima ha beneficiato, in quanto nessun accordo era stato raggiunto con la sig.ra Ferreira, estranea alla scrittura privata. Del pari, tale scrittura privata non impedisce, come pure pare suggerire la difesa della sig.ra Ferreira e del sig. Miranda Mello, che, ai fini della quantificazione della quota di legittima spettante a parte attrice, si tenga conto di quanto corrisposto in vita dal padre al figlio.

 

  • Né l’esercizio di tale azione nei confronti della sig.ra Ferreira può essere precluso dal fatto che gli eredi siano addivenuti, prima dell’introduzione del presente giudizio, ad una divisione dell’asse ereditario, avendo alienato i beni immobili e successivamente suddiviso il ricavato, nonché ripartito la liquidità bancaria. A tal riguardo, è sufficiente evidenziare che la Suprema Corte, persino nel caso di divisione giudiziale del compendio ereditario, esclude che il passaggio in giudicato della sentenza pregiudichi al coerede di esperire l’azione di riduzione, in considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione (v. Cass. sent. n. 536/18).

 

  1. R.G. 4343/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simone Medioli Devoto Presidente

dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice

dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4343/2020 promossa da:

MAURA MIRANDA MELLO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. ZILIOLI CARLO e, elettivamente domiciliato in Strada Garibaldi 38 PARMA presso il difensore avv. ZILIOLI CARLO

ATTORE

contro

AMANDA FERREIRA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 8/A PARMA presso il difensore avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA

CONVENUTO

GIOVANNI MIRANDA MELLO (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 8/A PARMA presso il difensore avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Conclusioni per parte attrice: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione: 1. Per le ragioni indicate in premessa, in via preliminare, accertare e dichiarare avvenute le donazioni meglio indicate nell’atto di citazione al capitolo 11 sub i) e ii). 2. Per l’effetto, ai fini di constatare la lesione della quota legittima dell’odierna attrice, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria del de cuius sig. Miranda Mello Ortensio, computando, oltre al donatum, il relictum e, dunque, tenendo conto sia del valore del diritto di usufrutto, come in narrativa d’atto, che del conto corrente bancario. 3. Indi, ordinare la reintegrazione della quota legittima della sig.ra Miranda Mello Maura per la spettanza di 1/3 dell’asse ereditario, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni sia a causa donativa, sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius Ortensio Miranda Mello poteva disporre. Con valutazione dell’effettivo valore dei beni da imputare alla quota legittima dell’attrice per il complessivo importo di € 77.791,88, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data del soddisfo, pari ad 1/3 dell’asse ereditario ricostruito ed al netto di quanto già percepito o alla maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Tribunale vorrà stabilire. 4. Per l’effetto ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria dei sig.ri Ferreira Amanda e Miranda Mello Ortensio per il valore di € 69.238,62 e di € 8.508,12, o la differente somma ritenuta di giustizia; 5. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge“;

Conclusioni per la convenuta e l’intervenuto: “Voglia rigettare la domanda avversaria perché infondata, non provata o come meglio, per tutti i motivi espressi nel presente atto; In via istruttoria ci si oppone alla richiesta della CTU in quanto le parti hanno già provveduto a ricostruire il valore dell’asse ereditario fin dal novembre del 2015. Con riserva di produzioni, deduzioni e istanze istruttorie da formularsi nei termini di legge“.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Maura Miranda Mello conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parma Amanda Ferreira deducendo che: in data 1.4.2015 era deceduto in Roccabianca (PR) il padre, Ortensio Miranda Mello; la successione paterna era regolata dal testamento olografo datato 3.4.2017, e pubblicato in data 11.6.2015, con il quale il de cuius aveva disposto unicamente della liquidità presente sul conto corrente e sul libretto postale, pari, al momento della morte, a complessivi euro 103.667,90, prevedendo che fosse divisa in parti uguali tra lei, il fratello, Giovanni Miranda Mello, e la madre, Amanda Ferreira, nonché del diritto di usufrutto sul fondo agricolo, che il de cuius aveva stabilito spettasse a Amanda Ferreira; i beni immobili relitti erano già stati promessi in vendita dagli eredi per il prezzo di euro 90.250,00, di cui euro 18.050,00 spettanti all’usufruttuaria; in data 24.11.2015 aveva stipulato con il fratello Giovanni una scrittura privata avente ad oggetto la divisione della liquidità presente in conto corrente e la regolamentazione delle reciproche poste di dare e avere, poiché in vita il padre aveva trasferito al fratello considerevoli somme di denaro; dopo la sottoscrizione della scrittura privata, aveva scoperto che il de cuius in vita aveva effettuato altre donazioni indirette nei confronti della sig.ra Ferreira, essendosi fatto carico del pagamento del premio di una polizza a rischio misto che la vedeva beneficiaria, pari ad euro 150.000,00, nonché verso il fratello Giovanni, per euro 154.572,88, di cui euro 63.800,00 erano stati restituiti da Giovanni al padre prima della morte; i debiti ereditari ammontavano ad euro 13.193,34; a seguito della riunione fittizia, la quota di legittima di sua spettanza sarebbe stata pari ad euro 140.499,13; ella aveva percepito unicamente la somma di euro 84.517,32, derivante dalla vendita dei beni immobili caduti in successione, nonché dalla ripartizione dell’attivo mobiliare, a seguito della scrittura privata conclusa con il fratello. Tanto premesso, l’attrice insisteva affinché il Tribunale di Parma, previa riunione fittizia, accertata la lesione della quota di legittima di sua spettanza, volesse ridurre proporzionalmente le disposizioni testamentarie o le donazioni indirette effettuate in favore della madre Amanda, con condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 55.981,81, oltre interessi e rivalutazione.

Con comparsa di risposta depositata in data 21.5.2021 si costituivano in giudizio la sig.ra Ferreira e il sig. Miranda Mello allegando che: l’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima era precluso all’attrice, in quanto le parti già avevano regolato le pretese discendenti dalla successione tramite scrittura privata; la scrittura privata conteneva una clausola di salvaguardia rispetto “alle reciproche spettanze che sarebbero potute emergere in epoche successive” unicamente se “ad oggi non conosciute”, circostanza che non ricorreva, in quanto l’attrice aveva fatto riferimento a pretese donazioni indirette effettuate dal padre nei confronti di Giovanni nel corso degli anni 2006/2007 mediante elargizioni di denaro proveniente dal conto corrente acceso presso Cassa Padana e dal libretto postale, nonostante già nella scrittura privata lui e la sorella avessero già preso in considerazione le movimentazioni del conto corrente e del libretto postale in quel lasso di tempo; la sig.ra Ferreira non aveva beneficiato di alcuna donazione indiretta, in quanto ella aveva pagato il premio assicurativo con denaro proprio, proveniente dall’alienazione di un terreno in comproprietà con il de cuius per il prezzo di euro 925.000,00; tale somma era stata in parte utilizzata per estinguere debiti dell’Azienda agricola Quartiere Piccolo, per altra parte era stata divisa tra i soci dell’Azienda agricola; la somma di sua spettanza era stata depositata sul conto corrente intestato al de cuius, perché ella non era titolare di conto corrente e successivamente utilizzata per il pagamento del premio di polizza; tra i debiti ereditari rientrava anche la somma di euro 469,10 per canoni di locazione e utenze del de cuius, che erano stati pagati interamente dalla sig.ra Ferreira.

All’udienza del 26.10.2021 il Giudice, dopo aver rilevato che il sig. Miranda Mello non era stato evocato in giudizio dall’attrice, cosicché la sua costituzione doveva essere interpretata quale intervento volontario nel giudizio, concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c.

Istruita la causa mediante ammissione di CTU, all’udienza del 13.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190, c.p.c.

*** ***

È bene premettere che l’attrice ha inteso agire in riduzione unicamente nei confronti di Amanda Ferreira, ritenendo la propria quota di legittima lesa unicamente dalla donazione indiretta effettuata dal padre nei confronti della madre e dal lascito testamentario in suo favore. Difatti, dalla disamina delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione emerge con chiarezza che l’attrice ha insistito affinché il Tribunale di Parma, accertata la lesione della quota di legittima, volesse ordinarne la reintegrazione mediante riduzione della donazione indiretta, nonché delle disposizioni testamentarie in favore della sig.ra Ferreira, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 55.981,81, oltre interessi e rivalutazione. Deve essere quindi dichiarata l’inammissibilità della domanda nuova proposta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., nella quale ha chiesto procedersi alla reintegra della propria quota di legittima anche mediante riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni indirette in favore di Giovanni (erroneamente indicato come Ortensio). Difatti, non si tratta di una domanda soltanto modificata, così come ammesso dalla previsione di cui all’art. 183, comma VI, num. 1, c.p.c., ma di una domanda del tutto nuova, in quanto proposta nei confronti di un soggetto che non era stato nemmeno evocato in giudizio, e diversa rispetto a quella originariamente proposta, sia con riferimento alla causa petendi – la lesione della quota di legittima non deriverebbe più dalla donazione indiretta e dalle disposizioni testamentarie effettuate nei confronti della sig.ra Ferreira, bensì anche dalle donazioni e dal lascito testamentario in favore del sig. Miranda Mello –, che per quanto attiene al petitum – l’ammontare della quota da reintegrare è differentemente quantificata rispetto all’atto di citazione. L’inammissibilità della domanda nuova è questione rilevabile anche d’ufficio, dovendosi escludere che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda (v. Cass. sent. n. 13769/17).

A maggior ragione, tale rilievo si impone sol che si consideri che l’azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, cosicché l’azione può essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario e spiegare effetto solamente nei suoi confronti in caso di accoglimento (v. Cass. sent. n. 8529/96). Ciò in quanto le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo inefficaci o nulle, ma la legge accorda al legittimario il diritto potestativo di renderle inefficaci per mezzo dell’azione di riduzione, che è azione costitutiva, il cui accoglimento ne determina il venir meno, nella misura occorrente per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari. Ciò non implica che il legittimario possa far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c., cosicché: a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto convenire in riduzione; b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie; c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione (v. Cass. sent. n. 32197/21).

Peraltro, si rileva che l’intervento spiegato dal sig. Miranda Mello deve farsi rientrare nell’alveo dell’intervento adesivo dipendente, non avendo lo stesso proposto domanda alcuna nei confronti delle parti, cosicché non si può nemmeno sostenere che l’interesse dell’attrice a proporre una domanda nei suoi confronti sia conseguito al suo intervento in causa, tenuto conto che, se l’attrice avesse ritenuto di essere stata lesa nella sua quota di legittima anche a causa delle disposizioni inter vivos mortis causa effettuate nei confronti del sig. Miranda Mello, avrebbe dovuto convenirlo in giudizio sin dall’origine.

Per quanto attiene al merito dell’azione di reintegrazione per lesione di legittima, non può trovare accoglimento l’eccezione di parte convenuta in relazione alla quale ogni contestazione riguardante tale lesione sarebbe preclusa, in ragione della scrittura privata del 24.11.2015, conclusa tra l’attrice e il fratello (v. doc. n. 4, fascicolo attrice). Difatti, dalla disamina di tale scrittura si evince che le parti hanno inteso raggiungere un duplice risultato, vale a dire: da un lato, quello di dividere la liquidità caduta in comunione ereditaria e in particolare il saldo attivo del conto corrente acceso dal de cuius presso Cassa padana e del libretto postale; dall’altro, addivenire ad un accordo di reintegra della legittima, in quanto le parti dichiaravano nelle premesse che “la sig.ra Miranda Mello Maura ritiene che precedenti disposizioni paterne a favore del fratello Miranda Mello Giovanni e della moglie Mistrali Lorella (in quanto cointestataria del conto corrente bancario beneficiatoabbiano leso la sua quota ereditaria per euro 20.333,33 con riferimento a corresponsioni dirette del padre attraverso il c/c n. 851135 della Cassa Padana e per euro 657,61 con riferimento alla cointestazione al Miranda Mello Giovanni del libretto postale n. 23523503, per totali euro 20.990,94. Il sig. Miranda Mello Giovanni ha diritto alla preservazione di 1/3 della propria quota ereditaria ed inoltre vanta dei crediti nei confronti del de cuius e quindi della massa ereditaria che si traduce in un debito pro quota della sig.ra Miranda Mello Maura nei suoi confronti di euro 2.731,80 per rimborso spese assistenza domiciliare, tasse rifiuti e prestito al padre”, cosicché “il sig. Miranda Mello Giovanni si obbliga a versare e versa contestualmente al presente atto, anche per conto della moglie Mistrali Lorella, alla sig.ra Miranda Mello Maura, ad integrazione della quota ereditaria, assegno di euro 18.259,14 […] con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano soddisfatte le reciproche ragioni successorie e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente con riferimento alla divisione ereditaria delle liquidità del padre Miranda Mello Ortensio salvo che emergano in futuro ulteriori reciproche spettanze di natura ereditaria ad oggi non conosciute” (la sottolineatura è di chi scrive). Tale accordo deve ricondursi entro l’alveo del contratto di transazione e avrebbe quindi impedito all’attrice di agire chiedendo la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzioni di disposizioni patrimoniali effettuate inter vivos dal padre nei confronti del fratello, tenuto conto che le parti avevano già preso in considerazione le elargizioni patrimoniali effettuate dal padre verso il figlio tramite versamenti dal conto corrente Cassa padana, nonché cointestazione del libretto postale. Tuttavia, ciò non preclude all’attrice di agire al fine di veder ridotte le donazioni indirette effettuate nei confronti della sig.ra Ferreira o disposizioni testamentarie di cui quest’ultima ha beneficiato, in quanto nessun accordo era stato raggiunto con la sig.ra Ferreira, estranea alla scrittura privata. Del pari, tale scrittura privata non impedisce, come pure pare suggerire la difesa della sig.ra Ferreira e del sig. Miranda Mello, che, ai fini della quantificazione della quota di legittima spettante a parte attrice, si tenga conto di quanto corrisposto in vita dal padre al figlio.

Né l’esercizio di tale azione nei confronti della sig.ra Ferreira può essere precluso dal fatto che gli eredi siano addivenuti, prima dell’introduzione del presente giudizio, ad una divisione dell’asse ereditario, avendo alienato i beni immobili e successivamente suddiviso il ricavato, nonché ripartito la liquidità bancaria. A tal riguardo, è sufficiente evidenziare che la Suprema Corte, persino nel caso di divisione giudiziale del compendio ereditario, esclude che il passaggio in giudicato della sentenza pregiudichi al coerede di esperire l’azione di riduzione, in considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione (v. Cass. sent. n. 536/18).

Tanto premesso, al fine di quantificare l’ammontare della quota della quale il de cuius poteva disporre, è necessario operare la riunione fittizia, secondo le indicazioni di cui all’art. 556, c.c., muovendo dal calcolo del relictum, dal quale detrarre l’importo di eventuali debiti dell’eredità, nonché riunendovi fittiziamente i beni di cui il de cuius abbia disposto a titolo di donazione.

A tal riguardo si evidenzia che, al momento dell’apertura della successione, il patrimonio di Ortensio Miranda Mello era composto da: beni immobili e in particolare un appezzamento di terreno sito Parma, località Viarolo di Golese, via Lorno; beni mobili, vale a dire saldo attivo di conto corrente e del libretto postale.

Parte attrice ha depositato unicamente estratto conto del conto corrente intestato al de cuius, dal quale risulta che il saldo attivo al momento della morte, avvenuta in data 1.4.2015, fosse pari ad euro 86.334,73, mentre nulla ha prodotto con riferimento al saldo presente sul libretto postale (v. doc. n. 7, fascicolo di parte attrice). Tuttavia, non vi è contestazione sul fatto che il patrimonio mobiliare relitto fosse pari ad euro 103.667,90, circostanza che deve quindi ritenersi pacifica. Per quanto attiene al valore del patrimonio immobiliare, il CTU ha ritenuto che questo potesse essere ricavato dal prezzo di vendita dei terreni indicato nel preliminare di compravendita immobiliare del 20.2.2019, pari ad euro 90.250,00, valore che le parti non hanno contestato (v. doc. n. 9, fascicolo di parte attrice). Pertanto, sommando tali poste si ha che il valore del relictum è pari ad euro 193.917,90.

Per quanto attiene alla quantificazione dei debiti ereditari, ritiene il Collegio di non poter aderire alla ricostruzione offerta dal CTU, poiché il consulente tecnico non ha tenuto conto delle allegazioni delle parti. Difatti, non si può non considerare che nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata (v. Cass. sent. n. 18199/20). Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di riduzione per lesione della legittima è esclusa la possibilità di allegare o provare, dopo il maturare delle preclusioni assertive, l’esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del relictum, del donatum, nonché l’indicazione di nuovi pesi o debiti del de cuius (v. Cass. sent. n. 28272/18). Si aggiunga altresì che la Suprema Corte ha precisato che il CTU può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, al fine di rispondere ai quesiti, ma non può accertare fatti diversi da quelli principali dedotti dalle parti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni (v. Cass. S.U. sent. n. 3086/22). Pertanto, ai fini della quantificazione dei debiti gravanti sulla massa ereditaria si può fare riferimento unicamente alle allegazioni delle parti tempestivamente formulate.

A tal riguardo, parte attrice ha allegato che i debiti gravanti sulla massa ereditaria al momento dell’apertura della successione erano pari ad euro 13.193,94, ammontare confermato dai coeredi, che si sono limitati a precisare che occorreva considerare anche l’ulteriore somma di euro 469,10, derivanti da oneri per canone di locazione e utenze relative all’immobile condotto in locazione dal de cuius (v. docc. nn. 10, 12, fascicolo convenuti). Pertanto, i debiti caduti in successione sono pari ad euro 13.663,04.

Tanto premesso, per quanto riguarda il calcolo del donatum, è necessario muovere dalla qualificazione giuridica della disposizione patrimoniale effettuata in data 1.3.2011 dal de cuius, tramite assegno bancario all’ordine di Fata Assicurazioni S.p.A., per l’importo pari ad euro 150.000,00 (v. doc. n. 5, fascicolo attore). Pacifico in causa è che tale importo è stato utilizzato quale premio per la sottoscrizione da parte della sig.ra Ferreira di una polizza assicurativa a rischio cosiddetto misto (per il caso della vita o della morte), della quale la sig.ra Ferreira risulta essere non solo la contraente e l’assicurata, ma altresì la beneficiaria in caso di vita (v. doc. n. 3, fascicolo convenuti). Vi è invece contestazione sulla titolarità della provvista, in quanto parte attrice ha allegato che l’importo di euro 150.000,00, in quanto versato dal conto corrente del de cuius, sarebbe stato a lui riconducibile, cosicché si tratterebbe di una donazione indiretta nei confronti della sig.ra Ferreira. Dal canto suo, la sig.ra Ferreira ha sostenuto che la provvista era parte dei propri risparmi, derivanti dalla compravendita di terreni in comproprietà con il de cuius, conclusa in data 6.3.2007, e il cui ricavato era stato versato integralmente sul conto corrente del de cuius, in quanto lei non disponeva di un conto corrente proprio. A tal riguardo, si rileva che non è persuasiva l’eccezione sollevata da parte convenuta, in relazione alla quale l’importo di euro 150.000,00 non potrebbe essere considerato nella ricostruzione dell’asse ereditario, in quanto il beneficiario di assicurazione sulla vita acquista il relativo diritto inter vivos e non mortis causa. I convenuti paiono riferirsi all’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in relazione al quale, qualora il de cuius abbia indicato genericamente i propri eredi quali beneficiari di un’assicurazione sulla vita, l’indennizzo non deve essere ripartito in relazione alle proporzioni della successione ereditaria, bensì in parti uguali, poiché i beneficiari acquistano un diritto inter vivos nei confronti dell’assicurazione (v. Cass. S.U. n. 11421/21). Tale principio di diritto, oltre a non essere applicabile al caso di specie, in quanto la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla ripartizione dell’indennizzo assicurativo, problematica che non ricorre nel caso di specie, certamente non esclude la possibilità di tener conto dell’importo corrisposto a titolo di premio assicurativo ai fini della riunione fittizia, di cui all’art. 556, c.c. Difatti, qualora dovesse trovare conferma la tesi di parte attrice, vale a dire che il premio è stato corrisposto con provvista del de cuius, si tratterebbe di una donazione indiretta, in quanto il contratto è stato sottoscritto dalla sig.ra Ferreira in qualità di contraente e il rischio assicurato era la vita o la morte di quest’ultima, prevedendo che, in caso di vita, beneficiari sarebbero stati la sig.ra Ferreira e il coniuge, invero non presente, tenuto conto che la sig.ra Ferreira e il sig. Miranda Mello non erano legati da rapporto di coniugio, cosicché tutto il capitale sarebbe stato devoluto alla sig.ra Ferreira, mentre, in caso di morte, ne avrebbero avuto diritto il coniuge o il figlio, Giovanni Miranda Mello (v. doc. n. 3, fascicolo convenuti). Dalla ricostruzione del meccanismo della polizza si evince che, qualora dovesse emergere che il premio è stato interamente corrisposto con denaro del de cuius, ciò rappresenterebbe una donazione indiretta, per essersi il de cuius fatto carico di un debito altrui mosso da spirito di liberalità, tenuto conto che la sig.ra Ferreira ha assunto non soltanto la posizione di contraente la polizza, ma anche quella di assicurata e beneficiaria per il caso della vita (v. Cass. sent. n. 29583/21).

In punto di riparto dell’onere della prova, in virtù del disposto di cui all’art. 2697, c.c., spetta all’attrice offrire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, vale a dire l’arricchimento unilaterale non remunerato e l’animus donandi in capo al disponente, mentre è compito della convenuta dedurre elementi idonei a delineare una diversa giustificazione causale del trasferimento. Come accennato, la convenuta ha offerto una diversa ricostruzione dei rapporti patrimoniali esistenti tra lei e il de cuius, allegando che in data 6.3.2007 lei e il compagno alienarono alcuni terreni in comproprietà al prezzo di euro 925.000,00 e che tale somma venne in parte utilizzata per estinguere i debiti dell’azienda agricola Quartiere piccolo, di cui ella stessa era socia, unitamente al figlio e al compagno, e per altra parte divisa tra i soci. La convenuta ha precisato che l’importo di sua spettanza venne versato sul conto corrente del de cuius, in quanto ella non disponeva di un conto corrente a lei intestato.

Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 6.3.2007 la sig.ra Ferreira e il de cuius effettivamente alienarono immobili di loro proprietà comune al prezzo di euro 925.000,00, corrisposto a mezzo di assegni bancari (v. doc. n. 4, fascicolo convenuti). Tuttavia, non vi è prova che questi assegni vennero versati sul conto corrente del de cuius, in quanto deve dichiararsi l’inammissibilità del documento n. 13 di parte convenuta, di cui peraltro parte attrice ha contestato l’autenticità, perché tardivamente prodotto con la memoria ex art. 183, comma VI, num. 3, c.p.c., quindi dopo il maturare del termine preclusivo per le produzioni documentali, non essendo diretto a contrastare produzioni o prove formulate da controparte nella propria memoria ex art. 183, comma VI, num. 2, c.p.c. A ciò si aggiunga che parte attrice, sin dalla propria costituzione, ha versato in atti l’estratto conto del conto corrente riferibile al de cuius alla data del 1.4.2007, dal quale risulta che nel mese immediatamente successivo a quello della compravendita fosse presente un saldo attivo di euro 73.045,21 (v. doc. n. 7, fascicolo attrice). Come allegato da parte convenuta, parte della provvista proveniente dalla compravendita venne utilizzata per ripianare l’esposizione debitoria dell’impresa agricola della quale ella era socia, unitamente al compagno e al figlio, ma parte convenuta non ha chiarito a quanto ammontassero i debiti maturati dalla società, né, di conseguenza, quale fosse la quota parte residua che venne divisa tra i soci. Tuttavia, a fronte del modesto saldo attivo presente sul conto corrente del de cuius appena un mese dopo l’incasso del prezzo della compravendita, si può ritenere che una larga parte del prezzo sia stata impiegata per far fronte ai debiti societari. Peraltro, dalla disamina degli estratti di conto corrente del mese di febbraio 2011, emerge altresì che l’importo di euro 150.000,00, versato a Fata Assicurazioni S.p.A. in data 1.3.2011, provenisse dalla vendita di alcuni titoli presenti nel dossier del de cuius (v. doc. n. 7, fascicolo attrice). Ne deriva che la convenuta non ha offerto prova alcuna del fatto che la provvista utilizzata per il pagamento del premio assicurativo provenisse da denaro proprio, tenuto conto che: non trova riscontro in atti l’allegazione che il prezzo della compravendita sia stato versato sul conto corrente del de cuius; come allegato dalla stessa convenuta, parte del prezzo è stata utilizzata per il saldo di debiti dell’azienda agricola della quale ella stessa era socia, per un ammontare che nemmeno la convenuta precisa; la compravendita degli immobili è avvenuta molti anni prima rispetto alla stipula della polizza assicurativa; il premio assicurativo è stato pagato grazie al disinvestimento di alcuni titoli del de cuius. Pertanto, non avendo parte convenuta fornito riscontro probatorio alle proprie allegazioni, si deve ritenere che il denaro utilizzato dalla sig.ra Ferreira per l’accensione della polizza a rischio misto fosse di provenienza del de cuius.

Come dedotto in precedenza, essendo la provvista riconducibile ad Ortensio Miranda Mello, emerge con chiarezza che il meccanismo negoziale fosse finalizzato all’arricchimento della sig.ra Ferreira, la quale rivestiva la triplice veste della contraente, assicurata, nonché beneficiaria in caso di vita. Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che le polizze sulla vita, nelle quali sia designato un terzo come beneficiario, sono configurabili, fino a prova contraria, come donazioni indirette a favore dei beneficiari delle polizze stesse, poiché il pagamento del premio rappresenta il negozio mezzo, utilizzato per conseguire gli effetti del negozio fine, vale a dire la donazione. Pertanto, sono i premi pagati che comportano una liberalità atipica e per questo sono soggetti a riduzione e collazione (v. Cass. sent. n. 3263/16; conf. sent. n. 7683/15). Ne deriva che tramite il pagamento del premio che sarebbe spettato alla contraente versare, il de cuius si è assunto un debito altrui, cosicché, non avendo parte convenuta offerto prova contraria, si deve necessariamente ritenere che l’operazione rientri tra le donazioni indirette.

Parte attrice ha altresì allegato che nel donatum dovrebbe essere ricompresa la somma di euro 154.572,83, trasferiti in vita dal padre a Giovanni Miranda Mello, di cui euro 15.000,00, corrisposti dal padre al figlio a mezzo assegno bancario in data 27.10.2008, euro 1.972,83 tramite versamenti dal libretto postale, e la restante somma a mezzo di plurimi bonifici bancari. L’attrice ha aggiunto che Giovanni ha restituito parte di tale somma, pari ad euro 63.800,00, al padre prima della morte, cosicché, al momento del decesso, residuava un credito in capo al de cuius di euro 90.772,83 (v. docc. nn. 6 e 7, fascicolo attrice).

A tal riguardo è sufficiente evidenziare che, dalla stessa prospettazione attorea, emerge con chiarezza che gli importi corrisposti dal padre a Giovanni Miranda Mello non fossero oggetto di donazione, quanto piuttosto somme mutuate dal de cuius al figlio, come dimostra il fatto che Giovanni Miranda Mello stesse restituendo tali somme al padre. Peraltro, tale ricostruzione è stata confermata anche dal legale di parte attrice, il quale, all’udienza del 14.2.2023, ha chiarito che le somme corrisposte dal padre a Giovanni non erano oggetto di donazione né diretta, né indiretta, quanto piuttosto somme che il padre aveva mutuato al figlio e che in parte erano già state restituite.

Giovanni Miranda Mello ha contestato tale importo, sostenendo che l’attrice non aveva incluso la somma di euro 15.000,00, che egli aveva restituito al padre in data 29.6.2007. A tal riguardo, si evidenzia che, dalla disamina delle contabili di pagamento versate in atti da parte convenuta, si evince che la predetta somma non è stata corrisposta ad Ortensio Miranda Mello, bensì all’azienda agricola Quartiere Piccolo, di cui erano soci il de cuius e il figlio, cosicché, del tutto correttamente, tale somma non è stata inclusa dall’attrice nel calcolo del debito residuo del fratello nei confronti del padre, non essendovi prova alcuna del fatto che sia stata impiegata per ripianare il debito derivante dal mutuo (v. doc. n. 6, fascicolo parte convenuta). Giovanni Miranda Mello ha altresì fatto valere che l’importo di euro 13.100,00, corrispostogli dal padre in data 29.8.2008 a mezzo bonifico bancario, in realtà era di sua spettanza per la quota di 1/2, in quanto prezzo della vendita di bovini da parte dell’azienda agricola Quartiere Piccolo. Il sig. Miranda Mello ha depositato fattura di vendita emessa dall’Azienda agricola, datata 11.9.2008 e indicante il prezzo di euro 13.100,00, somma che, come risulta dagli estratti conto agli atti, è stata versata interamente sul conto corrente di Ortensio Miranda Mello in data 28.9.2008 e trasferita lo stesso giorno a Giovanni Miranda Mello (v. pag. 18, doc. n. 7, fascicolo attrice). Il fatto che tale somma fosse in parte di spettanza di Giovanni Miranda Mello, oltre a non essere stata contestata dall’attrice, trova altresì conferma nell’identità della somma indicata in fattura con quella versata sul conto corrente di Ortensio e successivamente trasferita al figlio, nonché con il fatto che l’emissione della fattura e il versamento dell’assegno di euro 13.100,00 sono avvenuti a pochi giorni di distanza. Ne deriva che può trovare adesione l’eccezione di parte convenuta, in relazione alla quale la somma mutuata dal de cuius era pari ad euro 6.550,00 (13.100,00:2), spettando al figlio la quota pari alla metà del prezzo di vendita del bestiame.

Pertanto, si deve ritenere che la somma di euro 84.222,00 rappresenti un credito che la massa ereditaria vanta nei confronti di Giovanni Miranda Mello e che deve essere quindi incluso nel relictum.

Ne deriva che, in forza della previsione di cui all’art. 556, c.c., la quota di cui il de cuius poteva disporre deve essere calcolata detraendo dalla somma di euro 278.139,90 (193.917,90 + 84.222,00) i debiti gravanti sulla massa, pari ad euro 13.663,04, e aggiungendovi la somma di euro 150.000,00, pari al donatum, per un totale di euro 414.476,86.

Tenuto conto che Ortensio è deceduto lasciando soltanto due figli, non avendo contratto matrimonio con la sig.ra Ferreira, la quota di legittima spettante all’attrice è di 1/3, in virtù di quanto previsto a mente del disposto di cui all’art. 537, comma II, c.c., pari quindi ad euro 138.158,95.

Tanto premesso, nel testamento di Ortensio Miranda Mello si legge: “io sottoscritto Miranda Mello Ortensio nomino usufruttuaria del fondo (casa e terreno) Amanda Ferreira. Dispongo che tutta la mia liquidità spetti per la quota di 1/3 ciascuno a Amanda Ferreira e ai nostri due figli Giovanni e Maura” (v. doc. n. 2, fascicolo attrice). Ne deriva che il de cuius non ha disposto di tutti i suoi beni, cosicché, ai fini di verificare come debbano essere ripartiti i restanti beni, è necessario comprendere se Ortensio Miranda Mello abbia inteso attribuire alla sig.ra Ferreira e ai figli la qualità di eredi, a mezzo di institutio ex re certa, così come previsto in forza del disposto di cui all’art. 588, comma II, c.c., o piuttosto beneficiare loro di un legato. A tal riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 558 c.c., se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (v. Cass. sent. n. 42121/21). Osserva il Collegio che dalla disamina del testamento non emerge in alcun modo la volontà del testatore di considerare i beni assegnati come quota dell’universalità del suo patrimonio, tanto che il richiamo alla misura di 1/3 è operato dal testatore in relazione non al suo intero patrimonio, bensì alla sola liquidità, cosicché si deve ritenere che il de cuius abbia inteso attribuire singoli e individuati beni.

Ne deriva che la nuda proprietà dei beni immobili di proprietà del de cuius e i crediti da lui vantati nei confronti del figlio devono essere devoluti in forza di successione ex lege, trovando applicazione la previsione di cui all’art. 566, c.c., dividendosi quindi il patrimonio del de cuius in misura uguale tra i due figli, unici eredi legittimi, non essendo la sig.ra Ferreira legata da rapporto di coniugio con il defunto.

Tanto premesso, occorre considerare che in forza dell’accettazione della chiamata all’eredità e dell’attribuzione a titolo di legato, l’attrice ha ricevuto 1/3 del patrimonio mobiliare del de cuius, così come previsto nel testamento paterno, pari ad euro 34.555,96 (103.667,90:3), nonché una quota pari alla metà della nuda proprietà dell’appezzamento di terreno caduto in successione, di valore pari ad euro 36.100,00 (90.250,00 – 18.050,00 diviso 2), per un totale di euro 70.655,96 (v. docc. nn. 2 e 9, fascicolo attrice). A questa somma deve essere aggiunto l’importo di euro 42.111,00, pari alla metà dei crediti vantati dal de cuius nei confronti del figlio Giovanni, che, come precisato, fanno parte dell’attivo caduto in successione. Si aggiunga altresì che in forza dell’accordo transattivo concluso con il fratello del 24.11.2015, all’attrice sono stati riconosciuti ulteriori euro 18.259,14. Anche di tale somma occorre tenere conto ai fini di verificare l’ammontare della quota di legittima lesa, poiché è stata corrisposta all’esito di accordi integrativi della quota di legittima. Ne deriva che l’attrice ha già ricevuto attività per il valore complessivo di euro 131.026,10, cosicché la sua quota di legittima risulta lesa per euro 7.132,85.

Ai fini della reintegrazione della quota di riserva spettante all’attrice è necessario operare la riduzione delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari, in forza di quanto previsto ex art. 558, c.c., in modo da conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione di valore voluta dal testatore. Tuttavia, occorre considerare che, come accennato in premessa, se è vero che il legittimario che assuma di essere stato leso nella sua quota di riserva può decidere di agire soltanto nei confronti di alcuni degli eredi, è altresì vero che il legittimario non può far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c., cosicché il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto convenire in riduzione. Pertanto, l’attrice non potrà recuperare l’intera somma utile alla reintegrazione della quota di legittima dalla sig.ra Ferreira, ma unicamente quanto avrebbe avuto diritto di ricevere da lei, qualora avesse convenuto in giudizio anche l’altro erede.

Dalla lettura del testamento olografo si evince che il de cuius abbia inteso disporre nei confronti della sig.ra Ferreira, a titolo di legato, del diritto di usufrutto sugli immobili di proprietà del de cuius, nonché di 1/3 della liquidità presente sul conto corrente e sul libretto postale (v. doc. n. 2, fascicolo attrice). Pertanto, ella ha ricevuto euro 34.555,96, pari ad un terzo del patrimonio mobiliare residuo, oltre al diritto di usufrutto, avente valore al momento dell’apertura della successione pari ad euro 18.050,00, come rilevato dal CTU, per un totale di euro 52.605,96.

Per quanto attiene a Giovanni Miranda Mello, egli, similmente alla sorella, ha beneficiato della somma di euro 34.555,96, oltre alla metà della nuda proprietà degli immobili del de cuius, aventi valore al momento dell’apertura della successione pari ad euro 36.100,00, e alla metà dei crediti vantati dal de cuius nei suoi confronti, pari a 42.111,00, per un totale di euro 112.766,76.

Tenuto conto che il valore complessivo delle attività ricevute dalla sig.ra Ferreira e dal sig. Miranda Mello ha valore pari ad euro 165.372,72 (52605,96 + 112766,76), può calcolarsi che la quota percentuale gravante sulla sig.ra Ferreira è pari al 31,81% (52.605,96 / 165.372,72), mentre quella gravante sul sig. Miranda Mello è pari al restante al 68,19 %. Poiché l’attrice ha agito unicamente nei confronti della sig.ra Ferreira, quest’ultima deve essere condannata a rifondere all’attrice la somma di euro 2.268,95 (7.132,85 x 0,3181), oltre rivalutazione monetaria a far data dall’apertura della successione sino a quella della decisione e interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, comma I, c.c., sulla somma via via rivalutata, trattandosi di debito di valore (v. Cass. sent. n. 7478/00). Sulla somma così determinata, a far data dalla decisione e sino al saldo, saranno dovuti interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, comma I, c.c.

A fronte dell’accoglimento della domanda proposta dall’attrice, seppur in misura minore rispetto al petitum, Amanda Ferreira e Giovanni Miranda Mello, in solido tra loro, sono tenuti a rifonderle le spese di lite, pari ad euro 2.552,00, calcolate avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore del decisum (v. Cass. S.U. n. 32061/22).

Le spese per la consulenza tecnica vanno poste, in via definitiva, in capo a Amanda Ferreira e Giovanni Miranda Mello, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 4343/2020, introdotta da Maura Miranda Mello nei confronti di Amanda Ferreira e con l’intervento di Giovanni Miranda Mello, così provvede:

  1. Condanna Amanda Ferreira a corrispondere a Maura Miranda Mello la somma di euro 2.268,95, oltre rivalutazione monetaria a far data dall’apertura della successione sino a quella della decisione e interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, comma I, c.c., sulla somma via via rivalutata. Sulla somma così calcolata, a far data dalla decisione e sino al saldo saranno dovuti interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, comma I, c.c.;
  2. Condanna Amanda Ferreira e Giovanni Miranda Mello, in solido tra loro, a rifondere a Maura Miranda Mello le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2.552,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie, nonché euro 786,00 per esborsi;
  3. Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a Amanda Ferreira e Giovanni Miranda Mello, che se ne faranno carico nella misura della metà ciascuno.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 30.7.2024

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

Il Presidente

dott. Simone Medioli Devoto

Pubblicazione il 02/08/2024

RIDUZIONE SUCCESSIONI DONAZIONE VICENZA  BOLOGNA TREVISO PADOVA MACERATA

ANCONA CREMONA CREMA

DIFENDO EREDI TROVO ACCORDO AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI SEDE BOLOGNA