CONSULENTI FINANZIARI: Responsabilità della società di intermediazione mobiliare
Tribunale Velletri sez. II, 11/09/2018, n.1905
Responsabilità della società di intermediazione mobiliare per i danni a terzi causati dai consulenti finanziari nello svolgimento delle attività a loro affidate
DLT 24 febbraio 1998 n. 58, Art. 31, comma 3
L 2 gennaio 1991 n. 1, Art. 5, comma 4
Codice Civile, Art. 2055
In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall’art. 5 comma 4 della L. n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un’estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l’accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 c.c.
Preliminarmente, occorre chiarire come la domanda attrice è stata rivolta nei confronti del C.E. S.P.A. per rispondere direttamente dell’operato del suo collaboratore F.F., il quale ha svolto le mansioni di agente per la promozione e il collocamento di prodotti, servizi e attività di investimento con decorrenza dal 10/11/2011 (doc. 8 fasc. C.), sicché l’intermediario finanziario qui convenuto, nell’adempimento delle obbligazioni assunte verso gli attori con i contratti de quibus, è chiamato a rispondere in via solidale con il suo collaboratore, ai sensi dell’art. 31 n. 3 del TUF, norma speciale rispetto alla previsione codicistica prevista dall’art. 2049 c.c.
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall’art. 5 comma 4 della L. n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un’estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l’accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 c.c.” (Cass., n. 26172/2007).
In base alla citata norma del TUF il preponente risponde del fatto illecito altrui già per il solo rapporto di preposizione e per l’affidamento delle relative incombenze al promotore finanziario di cui si avvale e purché sussista il c.d. nesso di occasionalità necessaria tra queste ultime e le condotte del promotore.
Il soggetto investitore, pertanto, è tenuto soltanto ad allegare l’inadempimento delle obbligazioni specificamente poste a carico della controparte, oltre a dare prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l’inadempimento, mentre l’intermediario finanziario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., n. 5089/16; Cass., n. 810/2016; Cass., 18039/12; Cass., n. 6708/10).
Dunque, la responsabilità della banca si estende a qualsiasi comportamento tenuto dal promotore finanziario nell’ambito dell’incarico ricevuto, includendo anche eventuali fattispecie di reato commessi da costui, anche in assoluta assenza di colpa dell’intermediario finanziario, così configurandosi una sorta di responsabilità a titolo oggettivo – come rischio d’impresa (Cass., nr. 1248/12; Cass., nr. 20588/04) – a condizione che vi sia un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività demandata al consulente finanziario e l’illecito compiuto in danno del cliente.
La sola prova esimente che può dare l’intermediario per recidere quel rapporto che lo lega al promotore si incentra sulla collusione del risparmiatore (Cass., nr. 1248/12; Cass., 24004/2011; Cass., 1741/2011), così da rendere inoperativa la propria responsabilità per fatto altrui.
Si è finanche affermato che la condotta truffaldina del promotore, anche se iniziata prima del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e l’intermediario abilitato, non esonera da responsabilità l’intermediario finanziario, chiamato perciò a rispondere dei danni cagionati all’investitore (Cass., nr. 12448/2012).
Nel caso di specie, si ravvisano per l’appunto le condizioni legittimanti la responsabilità del C.E. SpA, tenuto conto che il F. ha operato nel quadro generale delle attività funzionali dell’intermediario finanziario, così da potersi ritenere che tra le sue incombenze e i fatti qui scrutinati vi era un nesso di occasionalità necessaria.
4 – Tanto premesso, il primo rilievo mosso dalla difesa di parte attrice coinvolge la stessa validità degli ordini in forza dei quali la banca avrebbe compiuto le operazioni di vendita/rimborso dei fondi, che peraltro ha disconosciuto, invocando la necessità del ricorso alla forma scritta ad substantiam.
Al riguardo, è utile rammentare come la disciplina dell’intermediazione finanziaria abbia la sua disciplina nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché, come fonte secondaria, nel Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con Delib. n. 11522 del giorno 1 luglio 1998 e sue successive modifiche. In precedenza, la materia era regolamentata dalla L. n. 1 del 1991 e dal relativo regolamento Consob approvato con Delib. 2 luglio 1991, n. 5387 nonché dall’abrogato D.Lgs. n. 415 del 1996 i quali, tra le altre disposizioni, contenevano i requisiti dei contratti con i clienti e le prescrizioni di comportamento per gli intermediari.
L’art. 23, comma 1 del citato D.Lgs. n. 58 del 1998, applicabile ratione temporis, stabilisce che “I contratti relativi alle prestazioni dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la B.D., può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.