Articoli 119 e 121 del Decreto Legge “Rilancio” | ASSEVERATORE |LA CENTRALITA’ SUPERBONUS ATTENZIONE
ASSEVERATORE RESPONSABILITA’
A febbraio 2022, il decreto “Sostegni-ter”, con l’obiettivo di limitare le truffe ai danni dello Stato, ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni infedeli ed elevato i massimali delle polizze. È opportuno chiarire che l’asseverazione è una dichiarazione del professionista, che sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali. Le asseverazioni sono previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 del dl n. 34/2020 s.m.i. e devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto a un ordine o a un collegio professionale.
Si osserva che l’assewverazione altro non è che una dichiarazione di un professionista abilitato , che sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali.
Le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 del DL n. 34/2020 s.m.i. devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale. Si segnala, nello specifico, la nozione di tecnico abilitato contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.
ASSEVERATORE RESPONSABILITA’
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 [ndr. decreto requisiti ecobonus – DM 6 agosto 2020], e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ndr. decreto requisiti asseverazioni – DM 6 agosto 2020], sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o Pag. 7 di 13 ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) .Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.