APPALTI PUBBLICI PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE
1)Procedure dirette alla conclusione di contratti ed appalti pubblici con le nuove norme dal sistema
“cartaceo” a quello informatico.
Innovazione nei Nuovi Appalti Pubblici: Trasparenza, Efficienza e Responsabilità
L’evoluzione dei nuovi appalti pubblici rappresenta una pietra miliare nel panorama della governance moderna. In un’epoca in cui la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità sono fondamentali per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, le nuove pratiche di appalto pubblico si presentano come un mezzo essenziale per garantire una gestione ottimale delle risorse pubbliche e stimolare lo sviluppo economico sostenibile.
Trasparenza e Accesso all’Informazione
Uno degli elementi chiave dei nuovi appalti pubblici è la trasparenza. I processi decisionali devono essere accessibili al pubblico e le informazioni relative agli appalti devono essere facilmente reperibili e comprensibili. Piattaforme online dedicate forniscono agli interessati l’accesso a documenti, dati e aggiornamenti in tempo reale, permettendo una maggiore partecipazione e vigilanza da parte dei cittadini.
Efficienza e Ottimizzazione delle Risorse
La ricerca di efficienza è un’altra priorità nei nuovi appalti pubblici. Le procedure devono essere progettate per garantire una concorrenza equa e per favorire la selezione dei fornitori più qualificati e competitivi. Inoltre, l’adozione di strumenti digitali e l’automatizzazione dei processi semplificano le operazioni amministrative, riducendo i tempi e i costi di gestione.
Responsabilità e Sostenibilità
La responsabilità è un principio cardine nella gestione degli appalti pubblici. Le autorità pubbliche devono garantire che le procedure siano condotte in modo imparziale e che gli appalti siano assegnati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Inoltre, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità, con l’introduzione di requisiti ambientali, sociali ed etici nei bandi di gara al fine di promuovere pratiche commerciali responsabili e lo sviluppo sostenibile.
Conclusioni
L’adozione di nuovi approcci negli appalti pubblici rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione delle pratiche amministrative. Attraverso la promozione della trasparenza, dell’efficienza e della responsabilità, si mira a garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche, a promuovere la concorrenza e l’innovazione nel settore privato e a creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale. La sfida ora è quella di assicurare l’effettiva implementazione di queste nuove politiche e di monitorarne costantemente l’impatto per assicurare il massimo beneficio per la società nel suo complesso.
Con il giorno 1 del mese di Gennaio del corrente anno le procedure per la conclusione di appalti e i
contratti pubblici regolamentate all’interno del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 saranno oggetto di
una radicale riforma. Da tale data infatti acquisteranno efficacia una serie di norme dirette ad assicurare
una applicazione diffusa degli strumenti informatici nelle procedure di cui sopra.
Le modifiche sono destinate ad assolvere,nel disegno del legislatore la funzione di consentire un più
rapido svolgimento delle procedure ed a rafforzare la tutela degli interessi dei soggetti che alle stesse
partecipano.
Articolo 1.
Principio del risultato.
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il
risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con
la massima tempestivita’ e il migliore rapporto possibile tra
qualita’ e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita’,
trasparenza e concorrenza.
- La concorrenza tra gli operatori economici e’ funzionale a
conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i
contratti. La trasparenza e’ funzionale alla massima semplicita’ e
celerita’ nella corretta applicazione delle regole del presente
decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena
verificabilita’.
- Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore
dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei
correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita’. Esso e’
perseguito nell’interesse della comunita’ e per il raggiungimento
degli obiettivi dell’Unione europea.
- Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per
l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della
regola del caso concreto, nonche’ per:
- a) valutare la responsabilita’ del personale che svolge funzioni
amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalita’ previste dalla
contrattazione collettiva.
N O T E
Avvertenza:
– Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
– Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
– Si riporta l’articolo 76 della Costituzione della
Repubblica italiana:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa
non puo’ essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
– L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Si riporta l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
- 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
- L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
- In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
– La direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, e’ pubblicata nella G.U.U.E.
28 marzo 2014, n. L 94.
– La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e’ pubblicata nella
G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.
– La direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, e’ pubblicata nella
G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.
– La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea), e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
– Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.
– La legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2022, n. 146.
– Si riporta l’articolo 1 della citata legge 21 giugno
2022, n. 78:
«Art. 1 (Delega al Governo in materia di contratti
pubblici). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti la disciplina
dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al
diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e
semplificare la disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche’ al
fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte
della Commissione europea e di giungere alla risoluzione
delle procedure avviate.
- I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza
alle direttive europee, mediante l’introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a
quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma
rimanendo l’inderogabilita’ delle misure a tutela del
lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro
irregolare, della legalita’ e della trasparenza, al fine di
assicurare l’apertura alla concorrenza e al confronto
competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei
servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle
micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle
specificita’ dei contratti nei settori speciali e nel
settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase
esecutiva, nonche’ di assicurare la riduzione e la
razionalizzazione delle norme in materia di contratti
pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina
secondaria, in relazione alle diverse tipologie di
contratti pubblici, ove necessario;
- b) revisione delle competenze dell’Autorita’
nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici,
al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore
e di supporto alle stazioni appaltanti;
- c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina
in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti,
afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al
fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonche’
l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche
mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle
centrali di committenza e delle stazioni appaltanti
ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche;
definizione delle modalita’ di monitoraggio
dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni
appaltanti; potenziamento della qualificazione e della
specializzazione del personale operante nelle stazioni
appaltanti, anche mediante la previsione di specifici
percorsi di formazione, con particolare riferimento alle
stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza
che operano a servizio degli enti locali;
- d) previsione, al fine di favorire la
partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di
criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel
rispetto dei principi unionali di parita’ di trattamento e
non discriminazione tra gli operatori economici, della
possibilita’ di procedere alla suddivisione degli appalti
in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi,
con obbligo di motivare la decisione di non procedere a
detta suddivisione, nonche’ del divieto di accorpamento
artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello
Small Business Act, di cui alla comunicazione della
Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25
giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di
prossimita’;
- e) semplificazione della disciplina applicabile ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel
rispetto dei principi di pubblicita’, di trasparenza, di
concorrenzialita’, di rotazione, di non discriminazione, di
proporzionalita’, nonche’ di economicita’, di efficacia e
di imparzialita’ dei procedimenti e della specificita’ dei
contratti nel settore dei beni culturali, nonche’
previsione del divieto per le stazioni appaltanti di
utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da
invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro
metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in
presenza di situazioni particolari e specificamente
motivate;
L’informatizzazione è integrale e viene garantita anzitutto tramite l’applicazione delle disposizioni
contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 Marzo 1982 n.82.
Tali norme,come viene specificato dall’ art.21 troveranno indistinta applicazione in tutte le fasi della vita
del contratto ed,ad esse saranno soggetti tutti gli atti compiuti nel corso delle fasi di programmazione,
progettazione, affidamento, esecuzione e pubblicazione dell’atto negoziale.
A garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni previste per la digitalizzazione dovranno provvedere
le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ai sensi dell’art. 18.
Accanto a queste che costituiscono norme di carattere generale,l’informatizzazione viene assicurata altresì
attraverso la previsione di ulteriori specifiche disposizioni tra le quali pare significativa quella che
prevede la redazione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico.