APPALTI PUBBLICI PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

APPALTI PUBBLICI PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

1)Procedure dirette alla conclusione di contratti ed appalti pubblici con le nuove norme dal sistema

“cartaceo” a quello informatico.

Innovazione nei Nuovi Appalti Pubblici: Trasparenza, Efficienza e Responsabilità

L’evoluzione dei nuovi appalti pubblici rappresenta una pietra miliare nel panorama della governance moderna. In un’epoca in cui la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità sono fondamentali per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, le nuove pratiche di appalto pubblico si presentano come un mezzo essenziale per garantire una gestione ottimale delle risorse pubbliche e stimolare lo sviluppo economico sostenibile.

Trasparenza e Accesso all’Informazione

Uno degli elementi chiave dei nuovi appalti pubblici è la trasparenza. I processi decisionali devono essere accessibili al pubblico e le informazioni relative agli appalti devono essere facilmente reperibili e comprensibili. Piattaforme online dedicate forniscono agli interessati l’accesso a documenti, dati e aggiornamenti in tempo reale, permettendo una maggiore partecipazione e vigilanza da parte dei cittadini.

Efficienza e Ottimizzazione delle Risorse

La ricerca di efficienza è un’altra priorità nei nuovi appalti pubblici. Le procedure devono essere progettate per garantire una concorrenza equa e per favorire la selezione dei fornitori più qualificati e competitivi. Inoltre, l’adozione di strumenti digitali e l’automatizzazione dei processi semplificano le operazioni amministrative, riducendo i tempi e i costi di gestione.

Responsabilità e Sostenibilità

La responsabilità è un principio cardine nella gestione degli appalti pubblici. Le autorità pubbliche devono garantire che le procedure siano condotte in modo imparziale e che gli appalti siano assegnati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Inoltre, c’è una crescente attenzione alla sostenibilità, con l’introduzione di requisiti ambientali, sociali ed etici nei bandi di gara al fine di promuovere pratiche commerciali responsabili e lo sviluppo sostenibile.

Conclusioni

L’adozione di nuovi approcci negli appalti pubblici rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione delle pratiche amministrative. Attraverso la promozione della trasparenza, dell’efficienza e della responsabilità, si mira a garantire una migliore gestione delle risorse pubbliche, a promuovere la concorrenza e l’innovazione nel settore privato e a creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e sociale. La sfida ora è quella di assicurare l’effettiva implementazione di queste nuove politiche e di monitorarne costantemente l’impatto per assicurare il massimo beneficio per la società nel suo complesso.

Con il giorno 1 del mese di Gennaio del corrente anno le procedure per la conclusione di appalti e i

contratti pubblici regolamentate all’interno del decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 saranno oggetto di

una radicale riforma. Da tale data infatti acquisteranno efficacia una serie di norme dirette ad assicurare

una applicazione diffusa degli strumenti informatici nelle procedure di cui sopra.

Le modifiche sono destinate ad assolvere,nel disegno del legislatore la funzione di consentire un più

rapido svolgimento delle procedure ed a rafforzare la tutela degli interessi dei soggetti che alle stesse

partecipano.

avvocato a Bologna
avvocato a Bologna

Articolo 1.

 

Principio del risultato.

 

  1. Le stazioni appaltanti e  gli  enti  concedenti  perseguono  il

risultato dell’affidamento del contratto e della sua  esecuzione  con

la  massima  tempestivita’  e  il  migliore  rapporto  possibile  tra

qualita’  e  prezzo,  nel  rispetto  dei   principi   di   legalita’,

trasparenza e concorrenza.

  1. La concorrenza tra gli  operatori  economici  e’  funzionale  a

conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i

contratti. La trasparenza e’ funzionale alla  massima  semplicita’  e

celerita’ nella  corretta  applicazione  delle  regole  del  presente

decreto, di seguito  denominato  «codice»  e  ne  assicura  la  piena

verificabilita’.

  1. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel  settore

dei contratti pubblici,  del  principio  del  buon  andamento  e  dei

correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita’. Esso  e’

perseguito nell’interesse della comunita’  e  per  il  raggiungimento

degli obiettivi dell’Unione europea.

  1. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per

l’esercizio del potere discrezionale  e  per  l’individuazione  della

regola del caso concreto, nonche’ per:

  1. a) valutare la responsabilita’ del personale che  svolge  funzioni

amministrative   o   tecniche   nelle   fasi    di    programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

  1. b) attribuire gli incentivi secondo le  modalita’  previste  dalla

contrattazione collettiva.

 

N O T E

 

Avvertenza:

– Il testo delle note qui pubblicato e’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

dell’articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

lettura delle disposizioni di legge alle quali  e’  operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia  degli

atti legislativi qui trascritti.

– Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti  gli

estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell’Unione europea (GUUE).

Note alle premesse

– Si riporta l’articolo  76  della  Costituzione  della

Repubblica italiana:

«Art. 76. – L’esercizio  della  funzione  legislativa

non  puo’  essere  delegato   al   Governo   se   non   con

determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.».

– L’articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra

l’altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di

promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di

legge e i regolamenti.

– Si riporta l’articolo 14 della legge 23 agosto  1988,

  1. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art.  14  (Decreti  legislativi).  –  1.  I  decreti

legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo  76

della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della

Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e

con  l’indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di

delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

  1. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il

testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e’

trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

  1. Se la delega  legislativa  si  riferisce  ad  una

pluralita’ di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata

disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’  atti

successivi per  uno  o  piu’  degli  oggetti  predetti.  In

relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di

delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere

sui criteri che  segue  nell’organizzazione  dell’esercizio

della delega.

  1. In ogni caso, qualora  il  termine  previsto  per

l’esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e’

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e’ espresso  dalle  Commissioni

permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro

sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali

disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive

della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni

successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle

Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere

espresso entro trenta giorni.».

– La direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 26  febbraio  2014,  sull’aggiudicazione

dei contratti di concessione, e’ pubblicata nella  G.U.U.E.

28 marzo 2014, n. L 94.

– La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici

e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e’  pubblicata  nella

G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.

– La direttiva n. 2014/25/UE del Parlamento  europeo  e

del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sulle  procedure

d’appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei  servizi  postali  e  che

abroga  la  direttiva  2004/17/CE,  e’   pubblicata   nella

G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.

– La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali

sulla  partecipazione   dell’Italia   alla   formazione   e

all’attuazione   della   normativa   e   delle    politiche

dell’Unione  europea),   e’   pubblicata   nella   Gazzetta

Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.

– Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice

dei  contratti  pubblici),  e’  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.

– La legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo  in

materia  di  contratti  pubblici),  e’   pubblicata   nella

Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2022, n. 146.

– Si riporta l’articolo 1 della citata legge 21  giugno

2022, n. 78:

«Art. 1 (Delega al Governo in  materia  di  contratti

pubblici). – 1. Il Governo e’ delegato ad  adottare,  entro

sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge, uno o piu’ decreti legislativi recanti la disciplina

dei contratti pubblici,  anche  al  fine  di  adeguarla  al

diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza

della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori,

interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e

semplificare la disciplina vigente in materia di  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche’ al

fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte

della Commissione europea e di  giungere  alla  risoluzione

delle procedure avviate.

  1. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono

adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri

direttivi:

  1. a) perseguimento di obiettivi di stretta  aderenza

alle  direttive  europee,  mediante  l’introduzione  o   il

mantenimento di livelli  di  regolazione  corrispondenti  a

quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive  stesse,  ferma

rimanendo  l’inderogabilita’  delle  misure  a  tutela  del

lavoro,  della   sicurezza,   del   contrasto   al   lavoro

irregolare, della legalita’ e della trasparenza, al fine di

assicurare  l’apertura  alla  concorrenza  e  al  confronto

competitivo fra gli operatori dei mercati dei  lavori,  dei

servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle

micro,  piccole  e  medie  imprese,  tenendo  conto   delle

specificita’ dei  contratti  nei  settori  speciali  e  nel

settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase

esecutiva,  nonche’  di  assicurare  la  riduzione   e   la

razionalizzazione  delle  norme  in  materia  di  contratti

pubblici, con ridefinizione  del  regime  della  disciplina

secondaria,  in  relazione  alle   diverse   tipologie   di

contratti pubblici, ove necessario;

  1. b) revisione   delle   competenze   dell’Autorita’

nazionale anticorruzione in materia di contratti  pubblici,

al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore

e di supporto alle stazioni appaltanti;

  1. c) ridefinizione e rafforzamento della  disciplina

in materia di  qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,

afferenti ai settori ordinari e  ai  settori  speciali,  al

fine di conseguire  la  loro  riduzione  numerica,  nonche’

l’accorpamento e la riorganizzazione  delle  stesse,  anche

mediante l’introduzione  di  incentivi  all’utilizzo  delle

centrali  di  committenza  e  delle   stazioni   appaltanti

ausiliarie  per  l’espletamento   delle   gare   pubbliche;

definizione     delle     modalita’     di     monitoraggio

dell’accorpamento e della riorganizzazione  delle  stazioni

appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della

specializzazione  del  personale  operante  nelle  stazioni

appaltanti,  anche  mediante  la  previsione  di  specifici

percorsi di formazione, con  particolare  riferimento  alle

stazioni uniche appaltanti e alle centrali  di  committenza

che operano a servizio degli enti locali;

  1. d) previsione,   al   fine   di    favorire    la

partecipazione da parte delle micro e piccole  imprese,  di

criteri  premiali  per  l’aggregazione  di   impresa,   nel

rispetto dei principi unionali di parita’ di trattamento  e

non discriminazione  tra  gli  operatori  economici,  della

possibilita’ di procedere alla suddivisione  degli  appalti

in lotti sulla base di criteri qualitativi o  quantitativi,

con obbligo di motivare la decisione  di  non  procedere  a

detta suddivisione, nonche’  del  divieto  di  accorpamento

artificioso dei lotti, in coerenza  con  i  principi  dello

Small  Business  Act,  di  cui  alla  comunicazione   della

Commissione europea  (COM(2008)  394  definitivo),  del  25

giugno 2008, anche al fine di  valorizzare  le  imprese  di

prossimita’;

  1. e) semplificazione della disciplina applicabile ai

contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di

importo inferiore alle soglie  di  rilevanza  europea,  nel

rispetto dei principi di pubblicita’,  di  trasparenza,  di

concorrenzialita’, di rotazione, di non discriminazione, di

proporzionalita’, nonche’ di economicita’, di  efficacia  e

di imparzialita’ dei procedimenti e della specificita’  dei

contratti  nel  settore   dei   beni   culturali,   nonche’

previsione  del  divieto  per  le  stazioni  appaltanti  di

utilizzare, ai fini  della  selezione  degli  operatori  da

invitare alle procedure negoziate,  il  sorteggio  o  altro

metodo di estrazione casuale  dei  nominativi,  se  non  in

presenza  di  situazioni   particolari   e   specificamente

motivate;

 

L’informatizzazione è integrale e viene garantita anzitutto tramite l’applicazione delle disposizioni

contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 Marzo 1982 n.82.

Tali norme,come viene specificato dall’ art.21 troveranno indistinta applicazione in tutte le fasi della vita

del contratto ed,ad esse saranno soggetti tutti gli atti compiuti nel corso delle fasi di programmazione,

progettazione, affidamento, esecuzione e pubblicazione dell’atto negoziale.

A garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni previste per la digitalizzazione dovranno provvedere

le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ai sensi dell’art. 18.

Accanto a queste che costituiscono norme di carattere generale,l’informatizzazione viene assicurata altresì

attraverso la previsione di ulteriori specifiche disposizioni tra le quali pare significativa quella che

prevede la redazione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico.