.art 1542 Codice Civile
Chi vende un’eredità(1) senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
L’art. 1542 del codice civile: cosa prevede e come funziona la vendita di eredità
L’art. 1542 del codice civile disciplina la vendita di eredità, ovvero il contratto attraverso il quale l’erede può alienare il proprio patrimonio ereditario in cambio di un corrispettivo.
Cosa prevede l’art. 1542
L’art. 1542 prevede che:
- La vendita di eredità può essere fatta senza specificarne gli oggetti. Ciò significa che il compratore acquista il complesso di diritti e di beni che compongono l’eredità, senza che sia necessario che questi vengano specificati nel contratto.
- Il venditore è tenuto a garantire la propria qualità di erede. Ciò significa che il venditore deve essere in grado di dimostrare di essere effettivamente erede del defunto.
- La vendita di eredità deve essere fatta per atto scritto.
Requisiti per la vendita di eredità
Per poter vendere l’eredità, l’erede deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Essere effettivamente erede del defunto. Ciò può essere dimostrato attraverso un testamento, una sentenza di successione o altri documenti.
- Essere in possesso della piena capacità di agire.
- **Non essere sottoposto a una misura di interdizione o di inabilitazione.
Procedimento per la vendita di eredità
Il procedimento per la vendita di eredità può essere avviato dall’erede o da un terzo.
Se l’erede decide di avviare il procedimento, deve redigere un atto scritto di vendita, in cui devono essere indicati i seguenti elementi:
- L’identità dell’erede e del compratore
- L’oggetto della vendita
- Il prezzo della vendita
L’atto di vendita deve essere firmato dall’erede e dal compratore.
Se il procedimento viene avviato da un terzo, questo deve presentare un’istanza al tribunale, in cui deve indicare i seguenti elementi:
- L’identità dell’erede e del compratore
- L’oggetto della vendita
- Il prezzo della vendita
Il tribunale, valutata l’istanza, può autorizzare la vendita dell’eredità.
Effetti della vendita di eredità
La vendita di eredità produce gli stessi effetti di una normale vendita.
Il compratore acquista la titolarità di tutti i diritti e di tutti i beni che compongono l’eredità, subentrando all’erede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Conclusioni
La vendita di eredità è un contratto complesso, che deve essere eseguito con la massima cautela. È importante rivolgersi a un professionista qualificato per la redazione dell’atto di vendita e per la valutazione dei requisiti necessari per poter procedere alla vendita.
L’erede beneficiato decade dal beneficio d’inventario per il solo fatto d’aver alienato ad altri l’eredità? Dell’amministrazione dei beni ereditari egli non risponde se non per colpa grave: art. 491 cod. civ.. E non può ritenersi immune da colpa grave se trasmette all’acquirente il possesso e l’amministrazione dei beni ereditari. Se invece conserva possesso ed amministrazione, poiché l’alienazione dell’eredità non è alienazione di singoli beni ereditari, non incorre nella decadenza comminata dall’art 493 cod. civ..
La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all’assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest’ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest’ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità – intesa come “universitas” e, dunque, di per sé già alienabile – al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della “res” alienata. (Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 04/04/2014).
Nell’oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l’azione di petizione ereditaria, essendo quest’ultima diretta all’accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell’eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l’azione di “petitio hereditatis” in capo al compratore dell’eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell’esercizio della petizione d’eredità.
ART 1543 CC
La vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità.
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredità.
Essendo alienazione di cose non semplici ma complesse, e generalmente (per la stessa diversità dei vari oggetti nell’universum jus) di valore abbastanza notevole, è richiesto sotto pena di nullità l’atto scritto.
ART 1546 CC
ART 1546 CC DEBITI EREDI PASSANO ACQUIRENTE
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).
L’accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull’eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell’attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l’erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta “ad substantiam”) e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell’acquirente ex art. 1546 c.c..