Art 609 quater cp cassazione articolo avvocato penalista difende

Art 609 quater cp cassazione articolo avvocato penalista difende

Cass. pen. n. 47980/2016: “Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia)”.

ART. 609-QUATER. C.P.: ATTI SESSUALI CON MINORENNE

Il delitto di atti sessuali con minorenni è previsto e punito dall’art. 609-quater c.p., il quale così dispone:
“Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

ART  609 QUATER , compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza

Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza(3).

Fuori dei casi previsti dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni(4).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni(5).

La pena è aumentata:

se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

se il reato è commesso da più persone riunite;

se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni(8).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(9).

Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Cass. pen. n. 29618/2018

In tema di atti sessuali con minorenni, l’eventuale limitazione degli atti compiuti in danno del soggetto passivo del reato a pratiche erotiche non comportanti la congiunzione fisica non porta ad alcuna automatica qualificazione del fatto come minore gravità, dovendo compiersi, ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., una valutazione complessiva dell’episodio storico, dei suoi singoli elementi, della lesione inferta alla libertà sessuale del soggetto passivo del reato e dell’intensità del danno, anche psichico, da questa patito.

Cass. pen. n. 53135/2017

In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2) cod. pen., rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici, elemento, quest’ultimo, previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo.

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 53135 del 22 novembre 2017)

Cass. pen. n. 46461/2017

In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall’imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell’attenuante la circostanza che l’imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l’assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l’esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell’ambito di una relazione duratura con l’imputato).

(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46461 del 10 ottobre 2017)

Cass. pen. n. 45749/2017

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2), cod. pen., che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove “il colpevole sia il genitore”, con conseguente procedibilità d’ufficio ai sensi dell’art. 609-septies, comma terzo, n. 2), cod. pen., non è necessario che quest’ultimo sia l’autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente.

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità, di cui all’art. 609 – quater, comma 4, cod. pen., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d’ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell’aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l’unico adulto all’interno dell’abitazione).

In tema di reati sessuali, la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici, posta in essere dall’ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater, comma primo n. 2, cod. pen.), in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità, integra il reato previsto dall’art. 609 quater cod. pen., che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all’art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall’imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).

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Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l’elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all’art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all’art. 609-quater c.p.).

Cass. pen. n. 27123/2015

È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall’imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l’appagamento degli istinti sessuali dell’agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p.p., avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla figlia minore di toccargli gli organi genitali, anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali).

(

Cass. pen. n. 24342/2015

La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere, per la prima volta, al termine di una cena sociale, tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava, in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima, e proseguite poi nell’abitazione del medesimo, presso il quale la minore si recava, espressamente autorizzata dalla genitrice, per ricevere ripetizioni di materie scolastiche).

Cass. pen. n. 16349/2015

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l’integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p., non è configurabile nei confronti del conducente di autobus di linea, in assenza di un esplicito atto di affidamento da parte dei genitori. (In motivazione, la Corte ha escluso che l’autista di un autobus di linea possa ritenersi avere automaticamente in affidamento i minori a bordo della vettura da lui condotta, poiché sulla stessa la presenza di tali soggetti è solo eventuale, a differenza di quanto accade nello scuolabus, che è mezzo ontologicamente deputato al trasporto di minori).

Cass. pen. n. 29988/2013

Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore, se vi è stata induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si applica sempre il disposto dell’art. 600-bis, comma primo, a prescindere dall’età della vittima; se è mancata l’attività di induzione al meretricio, la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici, ai sensi dell’art. 609 quater; b) se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, ex art. 609 bis, comma terzo; c) se ha età tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo.

(

Cass. pen. n. 25822/2013

Il reato di cui all’art. 609 quater c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l’agente, sussistendo anche quando l’autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo).