110 e impresa appaltatrice problematiche – decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73

110 e impresa appaltatrice problematiche – decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73

Molti privati e condomini hanno serie problematiche con esecuzione lavori del 110.

 

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili(1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo(2). La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo [1647](3).

Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti(4), che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

 

Certo lo sconto è allettante ma molte imprese hanno rincarato i prezzi in modo enorme, anche perché i materiali sono andati alle stelle e spesso non si trovano .

 

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo(1) né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

 

La materia necessaria a compiere l’opera deve essere fornita dall’appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

 

L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.

L’autorizzazione si deve provare per iscritto.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo(1).

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità(2).

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo(3).

 

 

APPALTO E VARIAZIONI AL PROGETTO

Il committente può apportare variazioni al progetto(1), purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell’opera era stato determinato globalmente [1659].

La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato(1).

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto [1454], salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

L’appaltatore è tenuto a dare pronto avviso(1) al committente dei difetti della materia da questo fornita(2), se si scoprono nel corso dell’opera e possono comprometterne la regolare esecuzione

Cass. civ. n. 20301/2012

Si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un’opera da realizzare “su misura” rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell’obbligazione di “facere” rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell’appaltatore.

Cass. civ. n. 12727/1995

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si era riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera, essendo l’appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore.

 

 

La problematica principale nasce dal contratto iniziale di Appalto che regolerà i futuri rapporti committente (privato) con l’impresa e nel contratto deve essere previsto anche l’aumento dei prezzi e in che misura.

 

Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell’appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 11/09/2014).

 

L’illiceità del contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia sussiste solo qualora l’appalto sia eseguito in carenza di concessione, e non anche nel caso in cui la concessione sia rilasciata dopo la data di stipula ma, comunque, prima della realizzazione dell’opera, non essendo conforme alla “mens legis” la sanzione di nullità comminata ad un contratto il cui adempimento, in ossequio al precetto normativo, sia stato intenzionalmente posposto al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, e potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell’atto amministrativo mancante al momento della stipulazione. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO POTENZA, 18/12/2013).

 

Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita).

 

 

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera.

 

Cass. civ. n. 20301/2012

Si ha contratto di appalto, e non contratto di vendita, quando, secondo la volontà dei contraenti, la prestazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell’opera, il lavoro essendo prevalente rispetto alla materia, sicché è corretta la qualificazione come appalto del contratto avente ad oggetto la costruzione di un capannone di grandi dimensioni (ottomila metri cubi), trattandosi necessariamente di un’opera da realizzare “su misura” rispetto alle specifiche esigenze del committente, con prevalenza, quindi, dell’obbligazione di “facere” rispetto alla pattuita fornitura di elementi prefabbricati da parte dell’appaltatore.

Il contratto d’ appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

In tema di interpretazione del contratto, la pattuizione con la quale una parte consegni all’altra un progetto artigianale ed approssimativo, sulla base del quale realizzare, a mezzo di propri tecnici, di personale specializzato ed in autonomia, un prodotto in serie destinato alla commercializzazione (nella specie, sedie), dev’essere qualificata come appalto e non come vendita su campione, non potendo un tale progetto fungere da campione ovvero da esemplare (appartenente al genere oggetto della vendita) idoneo a servire da modello per il controllo della conformità della cosa consegnata a quella pattuita, né come appalto «a regia» tenuto conto della piena autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione della prestazione.

Il principio in forza del quale, ai sensi degli artt. 138, secondo comma, e 141 c.p.c., la notificazione deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del domiciliatario, anche quando questi rifiuti di ricevere l’atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell’incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove, trova applicazione pure con riguardo all’appello ovvero al ricorso per cassazione. Ciò comporta, nel caso di rifiuto del domiciliatario della parte di cui sia intervenuta dichiarazione di fallimento, di ricevere la notificazione della sentenza di appello, senza aver reso noto l’evento interruttivo, e senza rendere all’ufficiale giudiziario alcuna formale dichiarazione al riguardo, che la notifica è validamente eseguita.

Ai fini della differenziazione tra il contratto di appalto e di somministrazione — rilevante rispetto all’azione volta al riconoscimento della responsabilità solidale ex art. 3, legge .n. 1369 del 1960, essendo le conseguenze previste da detto articolo circoscritte solo all’appalto — il criterio distintivo da adottare si fonda sul principio secondo cui, nel caso di prestazione continuativa di servizi anziché di cose, si ha contratto di appalto; invece, si ha somministrazione nel caso in cui le cose da somministrare in via continuativa debbano essere prodotte dal somministrante; inoltre, quando l’attività di fare è strumentale rispetto all’erogazione, si resta nell’ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto.

Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l’obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 c.c.

La distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere. La qualificazione del contratto come appalto d’opera o come appalto di servizi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

La tutela possessoria dell’appaltatore contro lo spoglio commesso dal committente che sia receduto dal contratto non è configurabile nell’ipotesi di appalto di servizi, in cui l’interesse dell’appaltatore non ha come termine di riferimento una res (restando gli impianti ed il locale occorrenti per la prestazione del servizio nella piena disponibilità del committente), ma solo l’oggetto contrattuale costituito dalle reciproche prestazioni e, quindi, un facere non concretantesi in un’entità reale suscettibile di detenzione qualificata e, come tale, soggetta alla tutela possessoria.

Il contratto d’appalto e il contratto d’opera hanno in comune l’obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chili esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l’esecuzione avviene mediante un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto; nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall’art. 2083 c.c.

La distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto (nella specie rilevante ai fini dell’applicazione, riguardo all’azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell’opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, c.c. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d’opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l’organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell’attività esecutiva dell’imprenditore artigiano. Né, in difetto di questo requisito, è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell’appalto la modesta entità delle opere.

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Il contratto d’opera ha in comune con l’appalto l’obbligo verso il committente di compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi esegue, differenziandosene invece per il fatto che l’opera o il servizio vengono compiuti con lavoro prevalentemente proprio dell’obbligato, con l’eventuale aiuto dei propri familiari o di pochi collaboratori, e pertanto sotto un aspetto quantitativo piuttosto che qualitativo, restando cioè le due fattispecie diversificate in relazione non alla natura, all’oggetto o al contenuto della prestazione ma al profilo organizzatorio del soggetto che deve compierla. Ne deriva che ai fini della qualificazione giuridica di un contratto come appalto anziché come contratto d’opera non può essere valorizzata l’autonomia dell’imprenditore che ha assunto l’impegno o la previsione pattizia di uno specifico risultato che questi si sia obbligato a raggiungere o ancora la specificazione dettagliata del materiale da adoperare, del tipo di intervento o della mano d’opera, restando inoltre escluso che abbia di per sè carattere indicativo di un appalto l’esistenza di un impresa organizzata che si avvalga per la sua peculiarità di taluni dipendenti specializzati ben potendo anche nel contratto d’opera esservi un’impresa, sia pur di piccole dimensioni, che utilizza specialisti.

Cass. civ. n. 12727/1995

Ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si era riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l’esecuzione di un’opera o di un servizio, fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non di opera, essendo l’appalto caratterizzato dalla organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore.

 

Cass. civ. n. 2035/1994

Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un’opera edilizia, senza la prescritta licenza, è nullo e privo di effetti, in quanto ha un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41, L. 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e 13, L. 6 agosto 1967, n. 765, talché l’appaltatore non può pretendere in forza del contratto nullo il pagamento del corrispettivo pattuito, senza che possa rilevare l’ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione. Ne consegue che essendo dedotta in contratto un’opera contrastante con norme imperative, e penalmente punita con previsione di responsabilità a carico del committente e dell’assuntore dei lavori, è irrilevante l’accertamento della comune intenzione delle parti di fare a meno della concessione o autorizzazione.

Cass. civ. n. 1856/1990

Il contratto di appalto, che si ha qualora una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera, non è incompatibile con il carattere artigianale dell’impresa e con il fatto che il lavoro venga svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore.

Cass. civ. n. 4838/1988

La figura dell’appalto a forfait, pur presentando analogie con il lavoro subordinato a cottimo, se ne differenzia, perché in esso il corrispettivo, ancorché parametrato all’opera, è in funzione del conseguimento del risultato e non della quantità di prestazioni fornite in dato periodo di tempo, come nel lavoro a cottimo (che è un prestatore d’opera subordinato), e l’appaltatore gestisce con piena autonomia, e con assunzione del rischio, la propria impresa organizzata. Stabilire in concreto se in un rapporto obbligatorio sia configurabile un appalto (a forfait) o un contratto di lavoro subordinato con retribuzione a cottimo costituisce una valutazione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da corretta e idonea motivazione.