SEPARAZIONE BOLOGNA CONIUGI IMPORTANTE: dovere di disporre le indagini della polizia tributaria
“. La Corte Suprema ha piu’ volte ritenuto che la L. n. 898 del 1970, menzionato articolo 5, comma 9, previsto per il giudizio di divorzio, fosse applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l’identita’ di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente assistenziale di entrambi (v. in particolare Cass., Sez. 1, n. 19081 del 17/06/2009; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005). Ovviamente la soluzione appena prospettata deve essere ribadita, anche a seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) che, di recente, ha riconosciuto all’assegno divorzile la funzione perequativo-compensativa accanto a quella assistenziale la quale, pertanto, ancora giustifica l’applicazione analogica. Dall’esame delle norme sopra richiamate si evince con chiarezza che cio’ che rileva, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, e’ l’accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l’ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l’emersione ai fini della decisione. Le indagini della polizia tributaria hanno proprio tale funzione, posto che, di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice ha la possibilita’ di fare ricorso, anche d’ufficio, a tale mezzo di ricerca della prova, poiche’ l’occultamento di risorse economiche rende per definizione estremamente difficile la dimostrazione della realta’ delle stesse in base alle regole dell’ordinario riparto dell’onere della prova, rischiando di pregiudicare il diritto di difesa di chi ha interesse alla loro emersione processuale.
Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall’applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell’onere della prova, il cui esercizio e’ espressione della discrezionalita’ del giudice di merito che, pero’, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilita’ delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell’assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini
A tal fine, non puo’ limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilita’ di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cosi’, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007). Anche l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o maggiori d’eta’ ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. gia’ Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007 e, di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020). E’ per questo che l’articolo 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell’onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che “Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”. D’altronde, la L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, con riferimento al giudizio di divorzio, stabilisce che “I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”. Nello stesso articolo e’, inoltre, aggiunto che “In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”. Per quanto riguarda i figli, ove la previsione dell’assegno per il mantenimento di questi ultimi e la determinazione del relativo ammontare e’ lasciato alla valutazione ufficiosa del giudice, senza il riferimento alla presenza di contestazioni, e’ comunque stabilito che “Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa Corte, in passato, ha piu’ volte ritenuto che la L. n. 898 del 1970, menzionato articolo 5, comma 9, previsto per il giudizio di divorzio, fosse applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l’identita’ di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente assistenziale di entrambi (v. in particolare Cass., Sez. 1, n. 19081 del 17/06/2009; Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005). Ovviamente la soluzione appena prospettata deve essere ribadita, anche a seguito della nota pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) che, di recente, ha riconosciuto all’assegno divorzile la funzione perequativo-compensativa accanto a quella assistenziale la quale, pertanto, ancora giustifica l’applicazione analogica. Dall’esame delle norme sopra richiamate si evince con chiarezza che cio’ che rileva, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, e’ l’accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l’ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l’emersione ai fini della decisione. Le indagini della polizia tributaria hanno proprio tale funzione, posto che, di fronte a risultanze incomplete o inattendibili, il giudice ha la possibilita’ di fare ricorso, anche d’ufficio, a tale mezzo di ricerca della prova, poiche’ l’occultamento di risorse economiche rende per definizione estremamente difficile la dimostrazione della realta’ delle stesse in base alle regole dell’ordinario riparto dell’onere della prova, rischiando di pregiudicare il diritto di difesa di chi ha interesse alla loro emersione processuale. 3.4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha richiamato e condiviso l’affermazione riportata prima nell’ordinanza del Presidente del Tribunale e poi nella sentenza di primo grado, “secondo cui “l’eventuale disponibilita’ in passato di entrate illecite, cioe’ sottratte alla imposizione fiscale, di cui tutto il nucleo familiare abbia sino ad ora beneficiato… non potra’ essere presa a parametro del tenore di vita svolto dal nucleo familiare e consentita per il futuro”” (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata, pp. 4-6 del ricorso introduttivo).