INFEDELTA’ SEPARAZIONE DIVORZIO BOLOGNA MARITO MOGLIE INFEDELE

INFEDELTA’ SEPARAZIONE DIVORZIO BOLOGNA MARITO MOGLIE INFEDELE

ART 143 CODICE CIVILE

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri [151, 160, 316; 29, 30 Cost.].
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale [146], alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione [107, 146; 570 c.p.].
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia [146, 186, 193].

INFEDELTA’ SEPARAZIONE DIVORZIO BOLOGNA MARITO MOGLIE INFEDELE

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona). (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 04/07/2016)

separazioni Bologna
separazioni Bologna

“In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.

L’INFEDELTA’ VA PROVATA PER OTTENRE L’ADDEBITO DELL’ALTRO CONIUGE

©L’onere della prova dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà al fine dell’addebito
Il ricorrente aveva sostenuto una linea difensiva autoproclamandosi vittima dell’epilogo dell’unione coniugale, asserendo che la moglie lo avrebbe tradito, tuttavia senza provarlo. I giudici ermellini, nel respingere la lamentela, hanno precisato che, per principio acquisito dalla stessa giustizia

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923) ricade sul coniuge che richiede, a causa dell’infrazione all’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione alla controparte, l’onere di dar prova della condotta fedigrafa, nonché la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Al contempo, ricade sul coniuge che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, l’onere di dimostrare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire la precedenza temporale della crisi coniugale rispetto all’indubbio adulterio. Inoltre, le critiche rivolte all’apprezzamento sulla responsabilità di uno ovvero di entrambi i coniugi rispetto alla determinazione dell’intollerabilità della convivenza, non risulta censurabile in Cassazione, essendo riservato alle fasi di merito (Corte di Cassazione, Sezione I Civile,
Sentenza 20 agosto 2014, n. 18074). Più in dettaglio, la pronuncia di merito aveva ritenuto che l’uomo, peraltro richiedente l’addebito, non avesse dato prova né dell’infedeltà della coniuge né del relativo nesso di causalità rispetto alla crisi coniugale: piuttosto, da una e mail dell’aprile del 2010, indirizzata all’amante dell’uomo, emergeva che lo stesso si volesse allontanare dalla coniuge, pertanto l’intollerabilità della convivenza venne riferita alla relazione adulterina intrapresa dallo stesso, e non al tradimento della moglie, mai comprovato.
L’onere della prova dell’inosservanza dell’obbligo di fedeltà al fine dell’addebito
Il ricorrente aveva sostenuto una linea difensiva autoproclamandosi vittima dell’epilogo dell’unione coniugale, asserendo che la moglie lo avrebbe tradito, tuttavia senza provarlo. I giudici ermellini, nel respingere la lamentela, hanno precisato che, per principio acquisito dalla stessa giustizia (

Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923) ricade sul coniuge che richiede, a causa dell’infrazione all’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione alla controparte, l’onere di dar prova della condotta fedigrafa, nonché la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Al contempo, ricade sul coniuge che eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, l’onere di dimostrare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire la precedenza temporale della crisi coniugale rispetto all’indubbio adulterio. Inoltre, le critiche rivolte all’apprezzamento sulla responsabilità di uno ovvero di entrambi i coniugi rispetto alla determinazione dell’intollerabilità della convivenza, non risulta censurabile in Cassazione, essendo riservato alle fasi di merito (Corte di Cassazione, Sezione I Civile,

Non tutti i mezzi di prova sono idonei a dimostrare l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà da parte del coniuge.
In particolare:
1) le comunicazioni via sms, via mail o tramite chat con l’amante rappresentano prove idonee del tradimento e sono state quindi ritenute sufficienti per ottenere l’”addebito” (Cass. n°5510/2017);
2) i post e le foto sui social network assumono rilevanza e possono portare ad una dichiarazione di “addebito” (ad es. Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere sent. 13.06.2913; Tribunale di Prato sent. n. 1100/2016). Per la Corte di Cassazione l’iscrizione ad un qualsiasi sito di incontri, viola l’obbligo di fedeltà del coniuge e può giustificare la richiesta di separazione con addebito ed eventualmente la richiesta di risarcimento dei danni da parte dell’altro (Cass. ord. n. 9384/18).
3) le fotografie, i video e le registrazioni audio sono altresì ritenute prove idonee ad ottenere l’”addebito”, ma solo se non contestate dalla controparte. Questo perché non solo la tecnica moderna consente facilmente di alterarle, ma anche perché non danno certezza in ordine al tempo e al luogo in cui sono state riprodotte. In caso di contestazione tali riproduzioni meccaniche perdono così il loro valore di prova, salvo riacquistarlo se avvalorate da altre risultanze processuali.
4) le testimonianze, sono ritenute le prove migliori e più sicure da produrre in giudizio, eppure non sempre portano al risultato sperato perché il teste può deporre solo su fatti avvenuti in propria presenza o di cui abbia conoscenza diretta, e non può riferire su fatti di cui è venuto a conoscenza tramite altri (la c.d. testimonianza de relato) né tantomeno fare valutazioni personali o trarre conseguenze in base alla propria sensibilità e alla propria logicità (Tribunale di Milano, sent. del 18/01/2017);

ED IN ULTIMO
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).

Cass. Civ., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1816
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
(Omissis)
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi B.A.F. e H.D., dalla cui unione era nata la figlia M., ancora minore, che ha affidato al servizio sociale del Comune di Milano, con collocazione presso la madre, prevedendo incontri protetti tra la bambina, affetta da disturbo autistico, ed il padre, a cui carico ha posto il contributo di Euro 1000,00, ed ha rigettato le contrapposte domande di addebito. La Corte d’appello di Pagina 1 di 3Milano, con sentenza del 7.2.2018, ha ridotto in Euro 800,00, l’assegno dovuto dal padre ed ha, nel resto confermato la decisione di prime cure. B.A.F. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, H.D. non ha svolto difese.1. Col primo motivo, si deduce: omesso esame circa il fatto decisivo relativo alla ripresa degli incontri tra esso ricorrente e la figlia, interrotti nel 2016. In relazione al rapporto padre-figlia, afferma il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata, nel dispositivo, a confermare la decisione di primo grado, e, in motivazione, a far leva su “vecchi rapporti degli assistenti sociali” che lo accusavano non già di essere “un pessimo padre ed uomo”, ma di esser arrogante e maleducato con gli stessi operatori. I rapporti con la bambina, prosegue il ricorrente, sono in realtà da addebitarsi alla madre, che, tramite i servizi territoriali, ha raggiunto lo scopo di alienargli la figlia.
2. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha approfonditamente valutato (da pag. 13 a pag. 26 della sentenza) la questione dell’affidamento e del collocamento della bambina nonché del regime degli incontri tra la stessa ed il ricorrente, dando conto delle conclusioni dei consulenti nominati, delle relazioni dei servizi, e dell’atteggiamento della minore rispetto agli incontri col padre (pag. 23 ultimi due periodi), ritenuto genuinamente oppositivo, e non il frutto di manipolazioni materne. La sentenza ha concluso per il rigetto del motivo d’appello svolto al riguardo dal padre – da cui la statuizione di “conferma” contenuta nel dispositivo, evidenziando pure la posizione di chiusura dell’odierno ricorrente “ad ogni proposta di recupero di un sereno rapporto con la figlia”. A tale stregua, risulta evidente come non sia ravvisabile l’omissione di esame alcun fatto, e come la critica sia rivolta al merito delle conclusioni cui è pervenuto il giudice milanese; in altri termini, essa tende ad un riesame del merito.
3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 143 e 151 c.c., per avere la Corte negato l’addebito della separazione alla H., nonostante fosse rimasto accertato l’adulterio della stessa in costanza di convivenza e nonostante il concepimento di un figlio con il suo amante.
4. Anche questo motivo è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
5. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali e le conclusioni assunte nelle due CTU acquisite, ha affermato che la separazione non è stata determinata dall’adulterio di lei, che era intervenuto dopo che l’unione tra i coniugi, fondata su basi fragili e connotata dall’assenza del benché minimo scambio affettivo, era venuta meno con la nascita della bambina ed i problemi di salute della stessa. Le censure del ricorrente, volte ad affermare il nesso eziologico tra il tradimento e la crisi del rapporto coniugale, sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge attingono, quindi, inammissibilmente, al merito. 6. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il (Ndr: testo originale non comprensibile) doppio del contributo previsto per il ricorso, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

Cass. Civ., Sez. VI, 28 gennaio 2021, n. 1816
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
(Omissis)
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi B.A.F. e H.D., dalla cui unione era nata la figlia M., ancora minore, che ha affidato al servizio sociale del Comune di Milano, con collocazione presso la madre, prevedendo incontri protetti tra la bambina, affetta da disturbo autistico, ed il padre, a cui carico ha posto il contributo di Euro 1000,00, ed ha rigettato le contrapposte domande di addebito. La Corte d’appello di Pagina 1 di 3Milano, con sentenza del 7.2.2018, ha ridotto in Euro 800,00, l’assegno dovuto dal padre ed ha, nel resto confermato la decisione di prime cure. B.A.F. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, H.D. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si deduce: omesso esame circa il fatto decisivo relativo alla ripresa degli incontri tra esso ricorrente e la figlia, interrotti nel 2016. In relazione al rapporto padre-figlia, afferma il ricorrente, la Corte territoriale si era limitata, nel dispositivo, a confermare la decisione di primo grado, e, in motivazione, a far leva su “vecchi rapporti degli assistenti sociali” che lo accusavano non già di essere “un pessimo padre ed uomo”, ma di esser arrogante e maleducato con gli stessi operatori. I rapporti con la bambina, prosegue il ricorrente, sono in realtà da addebitarsi alla madre, che, tramite i servizi territoriali, ha raggiunto lo scopo di alienargli la figlia.
2. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha approfonditamente valutato (da pag. 13 a pag. 26 della sentenza) la questione dell’affidamento e del collocamento della bambina nonché del regime degli incontri tra la stessa ed il ricorrente, dando conto delle conclusioni dei consulenti nominati, delle relazioni dei servizi, e dell’atteggiamento della minore rispetto agli incontri col padre (pag. 23 ultimi due periodi), ritenuto genuinamente oppositivo, e non il frutto di manipolazioni materne. La sentenza ha concluso per il rigetto del motivo d’appello svolto al riguardo dal padre – da cui la statuizione di “conferma” contenuta nel dispositivo, evidenziando pure la posizione di chiusura dell’odierno ricorrente “ad ogni proposta di recupero di un sereno rapporto con la figlia”. A tale stregua, risulta evidente come non sia ravvisabile l’omissione di esame alcun fatto, e come la critica sia rivolta al merito delle conclusioni cui è pervenuto il giudice milanese; in altri termini, essa tende ad un riesame del merito.
3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 143 e 151 c.c., per avere la Corte negato l’addebito della separazione alla H., nonostante fosse rimasto accertato l’adulterio della stessa in costanza di convivenza e nonostante il concepimento di un figlio con il suo amante.
4. Anche questo motivo è inammissibile. Secondo consolidata giurisprudenza, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, quando, tuttavia, non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).

SEPARAZIONE CONDIZIONI
SEPARAZIONE CONDIZIONI

5. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali e le conclusioni assunte nelle due CTU acquisite, ha affermato che la separazione non è stata determinata dall’adulterio di lei, che era intervenuto dopo che l’unione tra i coniugi, fondata su basi fragili e connotata dall’assenza del benché minimo scambio affettivo, era venuta meno con la nascita della bambina ed i problemi di salute della stessa. Le censure del ricorrente, volte ad affermare il nesso eziologico tra il tradimento e la crisi del rapporto coniugale, sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge attingono, quindi, inammissibilmente, al merito. 6. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il (Ndr: testo originale non comprensibile) doppio del contributo previsto per il ricorso, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021