IMPRESE COSTRUZIONI VI SARA’ UN INTERVENTO STATO ? PER CESSIONE CREDITI ECOBONUS? LAVORI BLOCCATI?
LE BANCHE E LE POSTE PARE NON ACCETTINO PIU’ I CREDITI CONVERTENDOLI PER LE IMPRESE IN DANARO CHE PERMETTE ALLE STESSE DI POTER AVERE LIQUIDITA’ NECESSARIA.
’allarme è stato lanciato sulla base di un’indagine che considera circa 2mila imprese.
Il motivo sono i quasi 2,6 miliardi di crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura ma che non riescono più a monetizzare. Ma adesso il meccanismo si è bloccato, in particolare a partire dall’inserimento del decreto antifrode.
L’articolo 28 del decreto legge n. 4/2022 La possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia:
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali
ed economiche
- Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facolta’ di successiva
cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai
medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono
inserite le seguenti: «, senza facolta’ di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facolta’ di successiva
cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari
finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’ di
successiva cessione»;
- b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri
intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facolta’
di successiva cessione».
- I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati
precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1
dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero
dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo
decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto
esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei
termini ivi previsti.
- Sono nulli:
- a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente
articolo;
- b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente
articolo;
- c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle
disposizioni di cui al comma 2.
i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
L’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58),
Art. 14
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici
- Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unita’
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
- b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai
crediti per i quali e’ esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta’ di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai
crediti per i quali e’ esaurito il numero delle possibili cessioni
sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a
favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di
conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite
dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati di cui
all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facolta’ di ulteriore cessione».
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2
milioni di euro per l’anno 2022, 127,6 milioni di euro per l’anno
2023, 130,2 milioni di euro per l’anno 2024, 122,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l’anno
2033, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
- , da agosto 2020 ad oggi, gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono stati modificati, integrati, corretti e semplificati:
- dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
- dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
- dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
- dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
- dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
- dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in legge.