Successione legittima: cos’è? Come avviene? A chi spetta?
OCCORRE SAPERSI MUOVERE CON ATTENZIONE IN UNA MATERIA COMPLESSA E INSIDIOSA
La successione indica il fenomeno per cui un soggetto subentra nell’intero universo dei rapporti giuridici (sia attivi che passivi) di un altro dopo la sua morte. In tal modo si evita che situazioni giuridiche restino senza un effettivo titolare. La successione, come indicato dall’art. 457 c.c., può avvenire in due modi:
- per legge quando il defunto nulla ha disposto;
- per testamento ove sia stato redatto l’atto contenente le disposizioni di ultima volontà.
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Cos’è la successione legittima?
La successione legittima rientra nel primo gruppo di ipotesi di successioni ovvero quelle che avvengono per legge in assenza di un atto dispositivo. Tale forma, infatti, è utilizzata quando il de cuius non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze. Rientrano in questa particolare forma di successione anche quelle anomale ossia in deroga al disposto dell’art. 565 c.c. che prevede le categorie dei successibili (coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti e lo Stato secondo l’ordine e le regole previste da legge).
Successione legittima e successione dei legittimari indicano il medesimo fenomeno?
Assolutamente no. Si tratta di due distinti istituti che operano in circostanze e al cospetto di presupposti diversi. La successione legittima, infatti, come già detto, devolve l’eredità a una particolare categoria di soggetti, indicata dalla legge, in assenza di un atto dispositivo di ultima volontà. Nella successione dei legittimari, invece, si identifica un ambito di eredi cui è attribuita una posizione privilegiata che funge da limite alla libertà di testare. Data questa peculiarità la dottrina più attenta e la giurisprudenza maggiormente avveduta molto si affannano a discutere circa l’esatta posizione dei legittimari senza giungere a un’unanimità di vedute. La divisione è tra coloro che creano in capo ai legittimari una posizione di eredi necessari fino dall’apertura della successione in relazione alla quota loro riservata e senza alcun bisogno di esperire l’azione di riduzione. Quest’ultima risulta indispensabile solo se la quota di eredità non è pari a quella della legittima. Una diversa impostazione afferma che i legittimari sono successori a titolo particolare perché possono ottenere solo ed esclusivamente ciò che gli spetta anche a titolo di donazione o di legato. una terza opzione si concentra maggiormente sul momento in cui i soggetti in esame diventerebbero eredi. L’acquisto di tale qualifica, secondo il filone esegetico in commento, non sarebbe automatico in quanto i legittimari assumerebbero la qualifica di eredi solo in caso di esito positivo dell’azione di riduzione esperita se pretermessi.
Come avviene la successione legittima?
La successione legittima avviene in diverse fase. Vi è, infatti, la fase di quiescenza dell’eredità, la vocazione e la delazione. La prima indica la chiamata ereditaria con individuazione del soggetto chiamato a succedere; la seconda riguarda il complesso di situazioni che vengono offerte al chiamato. Queste due fasi non sempre coincidono soprattutto in relazione alla successione testamentaria laddove, ad esempio, l’istituzione dell’erede può avvenire o sotto condizione sospensiva oppure a favore di un nascituro (soggetto non ancora nato, ma concepito).
Quale la prima fase della successione legittima?
Dal momento in cui si apre la successione l’eredità entra in una fase di quiescenza assumendo la natura di patrimonio destinato. Ad essa è attribuito anche un amministratore. In assenza di un curatore al chiamato l’art. 460 c.c. attribuisce diversi poteri di gestione della massa (possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, richiesta di autorizzazioni per vendere i beni non conservabili o conservabili in modo assai dispendioso). Molto discussa è la natura giuridica della disposizione di cui all’art. 460 c.c. e, in particolare, se si tratta di facoltà o di obbligo tenuto conto del verbo “potere” utilizzato dalla disposizione. Argomentando proprio dal tenore letterale della norma un’impostazione ricostruisce la norma come attributiva di un potere che si converte in obbligo di terminate la gestione una volta iniziata analogamente alla situazione descritta dall’art. 2028 c.c. (gestione di affari altrui). Altro e diverso filone pretorio sostiene che il chiamato è gravato da un vero e proprio obbligo di curare l’eredità assumendo la qualifica di amministratore ex lege.
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Quando l’eredità è nella fase di giacenza, prima dell’acquisto, è ammissibile una divisione in quote tra eredi?
Sull’ammissibilità della giacenza pro quota diverse sono le tesi che si sono sviluppate nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Una prima impostazione ne afferma l’inammissibilità in quanto una colta ottenuto il possesso il chiamato ha a disposizione l’intero patrimonio. Altra e diversa tesi ritiene possibile la giacenza pro quota solo in caso di chiamata solidale in quanto, in tale occasione, opererebbe l’accrescimento. Una terza teoria ritiene pacificamente ammissibile la giacenza pro quota, perché il chiamato può trovarsi in conflitto di interessi con altri e curare solo la sua parte.
Quando cessa la giacenza dell’eredità?
La giacenza dell’eredità cessa con l’accettazione.
Cosa è l’accettazione?
L’accettazione è la seconda fase della successione. Con la sua apertura, infatti, non si verifica l’immediato acquisto dei beni ereditari in quanto l’eredità, a differenza del legato, ha bisogno dell’accettazione. Quest’ultima non costituisce atto personalissimo e, pertanto, può essere effettuata anche da un rappresentante con apposita procura integrando un atto di straordinaria amministrazione. L’accettazione può assumere varie forme. Essa, infatti, può avvenire per forma espressa oppure in maniera tacita per atti concludenti o, ancora, con beneficio d’inventario (si accettano soltanto le attività della massa senza le passività). In rarissime ipotesi l’acquisto dell’eredità avviene senza accettazione come, ad esempio, nel caso si scelga l’accettazione con beneficio di inventario e trascorre inutilmente il termine per redigerlo.
Accettata l’eredità è possibile anche esperire l’azione di petizione ereditaria attraverso cui l’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità contro chiunque possiede i beni ereditari per ottenere la restituzione degli stessi. Questa azione, dunque, può essere esperita avverso coloro che:
1- possiedono asserendo di essere eredi. Si tratta del cosiddetto possessor pro herede, nel qual caso non rileva la buona o la mala fede del possessore se non in ordine ai frutti;
2- si sono appropriati dei beni ereditari senza alcun titolo, cosiddetti possessor pro possessore, che necessariamente sono in mala fede.
L’azione di petizione ereditaria è imprescrittibile data la continuità della qualità di erede (semel hers semper heres) anche se sono fatti salvi gli effetti dell’usucapione.
È possibile rinunciare all’eredità?
Sì, certo. La rinuncia all’eredità è sempre possibile. Si tratta di atto unilaterale (manifesta la volontà di un solo soggetto) non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla conoscenza dell’altra parte, quindi, al momento dell’emissione). L’erede è considerato come se non fosse mai stato chiamato. La rinuncia ha, dunque, effetto retroattivo anche se diviene definitiva quando la medesima massa ereditaria è accettata da altro e diverso soggetto oppure se si prescrive il diritto di accettare. È atto revocabile, come disposto dall’art. 525 c.c., fino al termine ultimo di accettazione se non sono intervenuti altri chiamati e senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni ereditari. L’atto di rinuncia è anche impugnabile per errore, violenza e dolo.
Chi sono i successibili nelle successioni legittime?
L’art. 565 c.c. nomina tra i successibili il coniuge, i discendenti naturali e legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato.
I nascituri possono succedere?
I nascituri possono succedere per legge se concepiti o per testamento se non ancora concepiti, ma figli di un soggetto vivente. Molto discussa sia in dottrina che in giurisprudenza è la possibilità di equiparare i nascituri agli adottati. Un’impostazione opta in senso negativo per violazione del disposto dell’art. 631 c.c. (disposizioni rimesse all’arbitrio di un terzo) secondo cui il testatore non può domandare a terzi la determinazione dell’erede.
Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere?
Sì, anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti possono succedere con obbligo di accettazione con beneficio di inventario. Tale previsione è stabilita nell’ottica di tutela del patrimonio delle persone giuridiche e degli enti obbligati a accettare escludendo i debiti, le passività dalla massa.
Tutti i soggetti chiamati all’eredità possono succedere?
Assolutamente no. Ci sono, infatti, dei casi individuati dall’art 463 c.c. in cui il soggetto chiamato all’eredità è considerato “indegno” alla successione, pertanto, non può trattenere l’eredità (secondo il brocardo potest capere sed non potest retinere). La previsione è la conseguenza di un comportamento ritenuto non consono alla qualità di erede. Si tratta di ipotesi molto gravi e indicate specificamente nel codice civile:
- omicidio volontario o tentato omicidio della persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima in assenza di cause di esclusione della punibilità;
- fatti a danno dei medesimi soggetti per cui si applicano le norme sull’omicidio;
- calunnia o falsa testimonianza in giudizio penale avverso le persone indicate;
- decadenza dalla potestà genitoriale senza reintegrazione;
- induzione con dolo o violenza del de cuius a fare, revocare, mutare il testamento o impedimento alle medesime condotte;
- soppressione, alterazione, soppressione del testamento;
- formazione e uso di testamento falso.
L’indegno non può mai succedere?
No, l’indegno può anche essere riabilitato. La riabilitazione può essere totale o parziale. Nel primo caso configura una disposizione di carattere non patrimoniale fondata sul perdono; il secondo si configura quando il testatore chiama l’indegno a succedere conoscendo la causa di indegnità.
Cosa accade se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità?
Se l’istituito non vuole o non può accettare l’eredità opera la rappresentazione a favore dei soggetti indicati dalla norma. Dottrina e giurisprudenza dominanti rinvengono in tale ipotesi un caso di delazione diretta in quanto il rappresentante succede in modo diretto al de cuius. L’oggetto, in questa eventualità, è determinato per relationem e in base alla posizione del rappresentato in cui subentra il rappresentante.
Cosa accade se viene meno la titolarità della quota di uno dei partecipanti all’acquisto ereditario?
Se viene meno la quota di uno dei partecipanti si espande quella degli altri in base al fenomeno dell’accrescimento. In questa ipotesi l’acquisto opera di diritto in modo retroattivo ed è irrinunciabile. L’accrescimento, invece, non esplica i suoi effetti in presenza di una volontà contraria del testatore che ha previsto una sostituzione ordinaria ai sensi e per gli effetti degli articoli 688 e ss. c.c. L’accrescimento non produce effetti neanche in caso di rappresentazione prevalendo di su esso. Discussa la possibilità di un accrescimento volontario in quanto la tematica si innesta nel macro ambito dell’autonomia testamentaria e, in ogni caso, non riguarda la successione legittima che è effettuata dalla legge e in assenza dell’atto dispositivo. Per mera completezza si riportano le due tesi in merito alla problematica accennata. Secondo una prima impostazione il de cuius può solo impedire l’accrescimento, ma non derogare ai presupposti previsti per lo stesso. Tale tesi riscostruisce il fenomeno come un’ipotesi di sostituzione reciproca. Altri studiosi individuano nell’accrescimento un momento volontaristico con possibilità per il testatore di rendere operante l’istituto anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Sono possibili le sostituzioni nella successione legittima?
No in quanto l’istituto è disciplinano proprio per evitare l’apertura della successione legittima nei casi in cui il chiamato all’eredità tramite testamento non vuole o non può accettarla. Con le sostituzioni, infatti, il testatore prevede il subingresso di diversa persona nel caso in cui il primo istituito non acquista l’eredità cui è chiamato. Presupposto per l’operatività è, dunque, il mancato acquisto dell’eredità per impossibilità di accettazione o per assenza di volontà in tal senso. Non è espressamente disciplinata dal legislatore la sostituzione parziale che non comprende l’intera quota, ma solo parte di essa. In ogni caso risulta applicabile il disposto dell’art. 451, 2 ° comma c.c. in tema di forza probatoria degli atti. Rientra tra le ipotesi particolari di sostituzione quella fedecommissaria (attraverso una disposizione testamentaria si istituisce erede o legatario un soggetto gravato dall’obbligo di conservare i beni ricevuti che, dopo la sua morte, andranno a altra persona) che si distingue da quella compendiosa nulla perché disposta al di fuori dei casi di cui all’art. 692 c.c., ma passibile di conversione in sostituzione ordinaria valida. È ammesso anche il fedecommesso de residuo quando l’istituito deve restituire ciò che resta senza alcun obbligo di conservazione.
Cass. civ. n. 21436/2018: In tema di successioni “mortis causa”, la delazione
In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità). Cass. civ. n. 16814/2018
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cass. civ. n. 25441/2017
Il legittimario pretermesso è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di poter accettare l’eredita, in quanta l’unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell’azione di riduzione, il cui positive accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede. Ne consegue che anche la presentazione dell’azione di riduzione non può determinare immediatamente l’acquisto della qualità di erede, in assenza appunto di una vocazione, occorrendo in ogni caso attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la relativa domanda, e che l’impossibilità di poter validamente compiere atti di accettazione, sia pure tacita, di un’eredità che non risulta devoluta, in ragione della pretermissione, esonera il legittimario pretermesso dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell’inventario.
Cass. civ. n. 15239/2017
La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario “mortis causa” di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del “de cuius” né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).
)
Cass. civ. n. 17122/2018
In tema di delazione dell’eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell’art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all’istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l’avesse concretamente realizzata).
)
Cass. civ. n. 12158/2015
In tema di delazione dell’eredità, non ha luogo la successione legittima (nella specie, per la somma risultante da un credito su un conto corrente intestato al “de cuius”, non oggetto di legato) agli effetti dell’art. 457, secondo comma, cod. civ., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione “ex re certa”, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.
Cass. civ. n. 10525/2010
In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.
)
Cass. civ. n. 3696/2003
La semplice delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio), laddove, in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l’accettazione ex lege dell’eredità è determinata dall’apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell’inventario. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto provata la qualità di eredi in capo agli attori, e non necessaria da parte loro una accettazione dell’eredità, né formale né implicita, in quanto essi erano eredi legittimi, e l’accettazione sarebbe stata necessaria solo nell’ipotesi di successione testamentaria).
Cass. civ. n. 6697/2002
In materia di successione a causa di morte, nell’ipotesi in cui il de cuius abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio, la successione legittima non può coesistere con quella testamentaria (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha affermato che, nel caso, l’espresso richiamo del giudice di merito all’art. 582 c.c. andasse correttamente inteso come operato al limitato fine di individuare i soggetti della disposizione testamentaria, e non anche per determinare il contenuto del diritto attribuito).
)
Cass. civ. n. 5918/1999
Il principio fissato dall’art. 457 c.c. (secondo cui, per la parte dell’asse ereditario della quale il de cuius non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima) trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito un legato.
Cass. civ. n. 9782/1995
La delazione conseguente all’apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l’acquisto dell’eredità, a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all’accettazione mediante una dichiarazione espressa di volontà (o con l’assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. Di conseguenza, nel caso di morte di una delle parti in corso di causa, la legittimazione a stare in giudizio — salvo che nelle particolari ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. — si trasmette non già al chiamato all’eredità, bensì in via esclusiva all’erede (art. 110 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6190/1984
Nel diritto vigente, la successione testamentaria può coesistere con quella legittima nel senso che se attraverso le disposizioni testamentarie non è esaurita l’intera massa dei beni di cui il testatore può disporre, la parte restante — salva diversa volontà del testatore — si trasferisce agli eredi legittimi.
Cass. civ. n. 2609/1972
Il soggetto istituito erede universale per testamento non può ignorare la propria delazione testamentaria, dichiarandosi erede legittimo e chiedendo sic et simpliciter la quota legittima della eredità, poiché la delazione legittima è configurabile soltanto in difetto di quella testamentaria. Tuttavia, se non intende accettare la propria istituzione testamentaria, ma far valere altri diritti in relazione alla medesima successione, è tenuto a reagire alla delazione testamentaria o mediante rinunzia, ovvero — se rivesta anche la qualità di legittimario — mediante l’esercizio dell’azione di riduzione delle contrastanti disposizioni testamentarie o delle donazioni, a tutela della quota riservata.
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