SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA LITIGIOSISSIMA PERCHE?

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SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA LITIGIOSISSIMA PERCHE? DAI? COME?

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SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA

MOLTO MOLTO DIFFUSA SE TI GUARDI IN GIRO TI SEMBRA CHE QUASI TUTTI SIANO SEPARATI

SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA

SPOSARSI E’ FACILE SEPARARSI E DIVORZIARE E’ DIFFICILE

SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA

MA NO DAI SE LA SAI GESTIRE E  NON SEI  LITIGIOSO SI PUO’ RISOLVERE

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SI LITIGA PER I FIGLI MA ANCORA DI PIU’ PER I SOLDI PER LA CASA PER QUESTIONI ECONOMICHE E I FIGLI PURTROPPO A VOLTE ANZI SPESSO VENGONO STRUMENTALIZZATI

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SI LITIGA PER LA CASA IN COMUNE MAGARI GRAVATA DA MUTUO

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SI LITIGA PER UN TRADIMENTO ,QUESTIONE ASSAI DIFFUSA AI GIORNI NOSTRI TANTO CHE L’OBBLIGO DI FEDELTA’ E’ MOLTO AFFIEVOLITO

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EPPURE UNA SOLUZIONE EPR CHIUDER EAL MEGLI OE’ MOLTO VICINA A VOLTE PIU’ DI QUELLO CHE PENSI, METTI DA PARTE L’ORGOGLIO

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TROVARE  UN ACCORDO FA RISPARMIARE SOLDI E FA VIVERE MEGLIO PENSACI

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PARLIAMONE INSIEME ,DAI CHE CE LA POSSIAMO FARE A TROVARE UNA SOLUZIONE

DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA SEPARAZIONI?

SEPARAZIONE CONIUGI MARITO MOGLIE BOLOGNA LITIGIOSISSIMA PERCHE?
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Il diritto di famiglia oltre ai rapporti genitori/figli riguarda anche i diritti e doveri che i nonni (gli ascendenti in generale) hanno nei confronti dei nipoti e così ad esempio si può chiarire che in caso di separazione/divorzio/rottura di una convivenza more uxorio, i nonni hanno diritto di rimanere presenti nella vita dei minori.

In aggiunta si può far luce dei casi in cui gli stessi possono essere obbligati a prestare gli alimenti nei confronti dei minori.

L’intervento di un Avvocato è necessario anche nel caso in cui un genitore voglia riconoscere un’altra persona come proprio figlio al fine di consigliare quale sia l’iter da seguire e che conseguenze giuridiche abbia tale riconoscimento.

SEPARAZIONE CONSENSUALE O GUDIZIALE BOLOGNA

Avvocato separazioni Bologna SERGIO ARMAROLI è esperto crisi familiare in sede di separazione, relativa agli obblighi alimentari verso i figli,  alle modalità di affidamento degli stessi, nonchè all’eventuale obbligo di mantenimento del coniuge.  

Durante le udienze, lo studio garantirà all’assistito tutta la tutela necessaria, operando secondo i criteri stabiliti dal diritto di famiglia. La separazione legale ha valore a livello giuridico e comporta effetti particolari come il pagamento degli alimenti ai figli, l’assegnazione dell’abitazione e altre questioni patrimoniali che è sempre consigliato far seguire da un avvocato qualificato. Nel caso di separazioni consensuali, invece, l ‘avvocato e il suo staff di consulenti assicurerà alla coppia tutto il supporto necessario per portare a buon fine la richiesta di separazione, adottando un atteggiamento neutrale che non favorisca l’uno piuttosto che l’altro assistito

Avvocato separazioni Bologna SERGIO ARMAROLI a favorire la definizione consensuale delle vertenze familiari, assistendo uno o entrambi i coniugi, in modo da rendere più snello e rapido il procedimento, anche con un importante diminuzione dei costi per il cliente.

Avvocato separazioni Bologna SERGIO ARMAROLI

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA si occupa di diritto di famiglia ed in particolare di:

separazioni tra coniugi e divorzi (sia consensuali che giudiziali);

affidamento dei figli minorenni;

mantenimento coniuge e figli maggiori e/o minori;

violazione degli obblighi di assistenza familiare;

accertamento del rapporto di filiazione (legittima e naturale), riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, disconoscimento di paternità;

convivenza di fatto e regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non;

successioni e donazioni;

interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

Ad ogni modo, laddove non vi sia la possibilità di raggiungere un accordo consensuale, lo studio offre la propria assistenza nei procedimenti giudiziari per la separazione giudiziale, anche con richiesta d’addebito alla controparte.

Divorzio consensuale e giudiziale

Avvocato separazioni Bologna SERGIO ARMAROLI è esperto consulenza stragiudiziale e giudiziale per i casi di divorzio, in relazione agli obblighi alimentari verso i figli,  alle modalità di affidamento degli stessi, nonchè all’eventuale obbligo di mantenimento del coniuge.  

Avvocato separazioni Bologna SERGIO ARMAROLI tende sempre a favorire la definizione consensuale delle vertenze in materia di divorzio, assistendo uno o entrambi i coniugi, in modo da rendere più snello e rapido il procedimento, anche con un importante diminuzione dei costi per il cliente.

SEPARAZIONE E RICONCILIAZIONE

Cass. civ. n. 1630/2018

In forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Ne consegue, che passata in giudicato la sentenza di separazione personale con addebito reciproco, il coniuge superstite al fine di far valere diritti successori, è tenuto ad allegare specificamente l’avvenuta cessazione degli effetti della separazione, con correlata caducazione della sentenza a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale.

Cass. civ. n. 19535/2014

La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali – la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado – ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla).

Cass. civ. n. 28655/2013

La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconciliazione, reputando che il mantenimento di due residenze separate e la perpetuazione di una condotta adulterina da parte del marito, pur costituendo una prosecuzione del “menage” coniugale anteriore alla separazione, non potessero considerarsi elementi significativi di una ripristinata unione materiale e spirituale, mentre i contributi di natura economica e l’assistenza di un coniuge all’altro in occasione di una degenza ospedaliera potevano essere dettati da ragioni umanitarie e da solidarietà post-coniugale).

Cass. civ. n. 19541/2013

La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione.

Cass. civ. n. 3744/2001

Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un’indagine di fatto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell’intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale — comportamenti ritenuti significativi di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione — piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali l’intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e l’esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un’altra donna).

Cass. civ. n. 4748/1999

L’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi consensualmente separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, implicando un’indagine di fatto, è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. Ad un tal riguardo, la circostanza che il marito, al momento della ripresa della convivenza con il coniuge, avesse in corso delle relazioni extraconiugali, delle quali non risulti che la moglie avesse conoscenza, non impedisce — di per sé — di ritenere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi, quando questa sia stata argomentatamente desunta da un accenno di elementi univocamente significativi dell’intervenuta restaurazione del rapporto coniugale.

Cass. civ. n. 11523/1990

La riconciliazione fra i coniugi — intesa quale situazione di completo ed effettivo ripristino della convivenza, mediante ripresa dei rapporti materiali e spirituali che, caratterizzando il vincolo del matrimonio ed essendo alla base del consorzio familiare, appaiono oggettivamente idonei a dimostrare una seria e comune volontà di conservazione del rapporto, a prescindere da irrilevantí riserve mentali — è fonte non soltanto di effetti processuali, preclusivi del giudizio di separazione in corso, ma altresì di effetti sostanziali, consistenti nel determinare l’inidoneità dei fatti ad essa anteriori — posti in essere durante la convivenza o la separazione di fatto — ad assumere autonomo valore giustificativo di una pronuncia di separazione personale, emessa su domanda successiva all’evento riconciliativo rimasto privo di esito definitivo, con la conseguenza che, ai fini di tale pronuncia e della valutazione dell’addebito, sono utilizzabili soltanto i fatti successivi all’evento medesimo, mentre quelli anteriori possono essere considerati al solo scopo di lumeggiare il contesto storico nel quale va operato l’apprezzamento in ordine all’intollerabilità della convivenza.Cass. civ. n. 6860/1983

Affinché lo stato di separazione tra i coniugi di cui all’art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 possa ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione e quindi non idoneo per la pronunzia di divorzio è necessaria la ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronunzia di separazione, onde non sono sufficienti a tal fine i saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, trattandosi di fatti inidonei a privare di valore lo stato perdurante di separazione.

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